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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro , procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 29 dicembre 2023) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 390/2023 RG lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Volpe ed elett.te Parte_1
domiciliato in Montella alla via Tre Monti n. 2
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
legale rapp.te p.t.
RESISTENTE Contumace
Con l'intervento di , in Controparte_2 persona del procuratore e legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to
Giuseppe Di Meo ed elett.te dom.ta in Montemiletto alla via Regina Margherita n.
41 presso l'avv. Giuseppe Di Meo
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso CP_ di addebito n. 31220220001942361000 notificato in data 07 febbraio 2023 per la somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) quale contribuzione pretesa per il periodo da gennaio a settembre 2021.
CP_ non si è costituita (notifica in data 16 febbraio 2023).
E' intervenuta . Controparte_2
L'opposizione è fondata. 1 La mancata costituzione dell' non permette di individuare le ragioni CP_1
giustificative della pretesa contributiva, che, contestata da parte opponente, resta,quindi, sfornita di prova.
L'opposizione va quindi accolta e l'avviso di addebito, emesso per somme non dovute, annullato. CP_ va condannato al pagamento a favore di ricorrente delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese quanto all'interventore.
La presente Sentenza, in una al ricorso introduttivo ed alla memoria di intervento della , non avocata in giudizio e costituitasi a Controparte_2
mezzo Avvocato del libero Foro, vanno trasmessi alla Procura presso la Corte di
Conti per ogni valutazione di competenza,.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 390/2023 R.G
CP_ Lavoro , proposto da nei confronti di con l'intervento della Parte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_2
disattesa, così provvede:
CP_ 1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito in parte motiva ed in atti indicato;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Dispone trasmettersi alla procura presso la Corte dei Conti quanto in parte motiva indicato.
Avellino, 03 gennaio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro , procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 29 dicembre 2023) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 390/2023 RG lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Volpe ed elett.te Parte_1
domiciliato in Montella alla via Tre Monti n. 2
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente Controparte_1
legale rapp.te p.t.
RESISTENTE Contumace
Con l'intervento di , in Controparte_2 persona del procuratore e legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv.to
Giuseppe Di Meo ed elett.te dom.ta in Montemiletto alla via Regina Margherita n.
41 presso l'avv. Giuseppe Di Meo
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso la parte in epigrafe propone opposizione avverso l'avviso CP_ di addebito n. 31220220001942361000 notificato in data 07 febbraio 2023 per la somma di €#3.196,25# (tremilacentonovantasei,25) quale contribuzione pretesa per il periodo da gennaio a settembre 2021.
CP_ non si è costituita (notifica in data 16 febbraio 2023).
E' intervenuta . Controparte_2
L'opposizione è fondata. 1 La mancata costituzione dell' non permette di individuare le ragioni CP_1
giustificative della pretesa contributiva, che, contestata da parte opponente, resta,quindi, sfornita di prova.
L'opposizione va quindi accolta e l'avviso di addebito, emesso per somme non dovute, annullato. CP_ va condannato al pagamento a favore di ricorrente delle spese di lite, che in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili e con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese quanto all'interventore.
La presente Sentenza, in una al ricorso introduttivo ed alla memoria di intervento della , non avocata in giudizio e costituitasi a Controparte_2
mezzo Avvocato del libero Foro, vanno trasmessi alla Procura presso la Corte di
Conti per ogni valutazione di competenza,.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n 390/2023 R.G
CP_ Lavoro , proposto da nei confronti di con l'intervento della Parte_1
, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione Controparte_2
disattesa, così provvede:
CP_ 1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'avviso di addebito in parte motiva ed in atti indicato;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore antistatario;
3) Dispone trasmettersi alla procura presso la Corte dei Conti quanto in parte motiva indicato.
Avellino, 03 gennaio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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