Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02306/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2306 del 2021, proposto da
Servizi Fer-Ri Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Codogno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Spino e Matteo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Massimo Spino, con studio in Cassano D'Adda, via C. Benzi, 3;
nei confronti
PA SA LT e AN TE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di Codogno del 1° ottobre 2021 (rif. prot. n. 28061/2021);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 5 dicembre 2025 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 2 marzo 2017 il sig. NT ha acquistato dalla società Palestra Tours s.n.c. un ramo d’azienda avente a oggetto l’attività di NCC comprensiva della relativa licenza, che è stata volturata il successivo 21 marzo 2017 (autorizzazione NCC-004/2017).
2. Il 30 marzo 2021 il ramo d’azienda è stato ceduto dal sig. NT al sig. TE e l’autorizzazione è stata successivamente volturata a quest’ultimo.
Tuttavia, a dire della ricorrente il venditore non avrebbe potuto disporre della licenza perché conferitale nel 2017.
3. Il 25 agosto 2021 la ricorrente ha chiesto al Comune di annullare la voltura, il procedimento è stato avviato il successivo 27 agosto ma è stato revocato il 10 ottobre 2021, all’esito delle analisi delle controdeduzioni degli interessati.
4. Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
5. Il 26 gennaio 2022 si è costituito il resistente e, all’udienza straordinaria di smaltimento del 5 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente sostiene che la voltura si fonderebbe sulla cessione del ramo d’azienda ma un provvedimento amministrativo non potrebbe avvenire a titolo oneroso né essere imposto da un atto tra privati.
Inoltre, il sig. NT non avrebbe potuto cedere la licenza perché essa le sarebbe stata conferita unitamente al ramo d’azienda e, quindi, egli seppur ne sia il titolare non ne avrebbe avuto la diponibilità, così come previsto dall’art. 2.1.1., comma 5, del Regolamento del Comune di Codogno « per autoservizi pubblici non di linea a mezzo di autovettura (noleggio con conducente ».
Infine, l’indisponibilità della licenza sarebbe stata ammessa dello stesso Comune che avrebbe sempre interagito solo con la cooperativa ricorrente.
Il ricorso contiene anche un’istanza risarcitoria, con importo da quantificare in corso di causa.
7. Il ricorso è infondato.
L’articolo 7 della legge 21/92 prevede che « 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso ».
Il successivo art. 9 precisa, poi, che « 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima ».
Il « REGOLAMENTO COMUNALE PER AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA A MEZZO DI AUTOVETTURA (NOLEGGIO CON CONDUCENTE) » prevede, invece, all’articolo 2.1.1. che « Le autorizzazioni sono atti strettamente personali poiché espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale » e che « È consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi di cui all’art. 7 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modificazioni e rientrarne in possesso in caso di recesso – decadenza, ad esclusione, degli organismi suddetti. In caso di recesso, l’autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente prima di un anno dal recesso. Il conferimento all’organismo collettivo da diritto alla gestione economica dell’attività dello stesso ».
Dai menzionati dati normativi emerge quindi che il conferimento rappresenta una mera facoltà del titolare della licenza che, qualora decida di avvalersene, è tenuto, ai sensi del successivo comma 6, ad effettuare una comunicazione scritta al Comune, che nel caso di specie non è mai avvenuta.
Il regolamento sancisce, poi, all’art. 2.4.1., che « L’autorizzazione fa parte della dotazione dell’azienda e sono trasferibili per atto fra vivi, su richiesta del titolare, ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trova in una delle situazioni seguenti:
a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida ».
In particolare, il comma 3 prevede che « Il titolare dell’autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura ».
Oltra alla mancanza della comunicazione scritta al Comune, neppure l’atto pubblico notarile di acquisto della licenza del 2 marzo 2017 contiene alcun elemento che indichi univocamente la volontà di conferire la licenza alla ricorrente: mentre, infatti, è espressamente indicato che il venditore è intervenuto « sia in proprio che nella sua qualità di socio amministratore della società » Palestra Tours s.n.c. l’acquirente ha dichiarato la propria intenzione di « acquistare il sopracitato ramo d'azienda con relativa autorizzazione quale socio della "SERVIZI FER-RI società Cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Rozzano (MI) in via Monviso n. 68, Frazione Valleambrosia - iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano ai n. 1635251 ed all'Albo Coop. mutualità prevalente al n. A105421 », senza quindi esprimere la propria volontà di conferire la licenza ad altri.
Inoltre, l’atto specifica espressamente e univocamente che « Il signor ES NI, per quanto occorrer possa, trasferisce al signor LT LO RE tutti i diritti eventualmente spettategli sulla predetta autorizzazione ».
Il mancato conferimento è altresì comprovato dall’esame delle visure camerali dei soggetti interessati: mentre quella della ricorrente non menziona il conferimento, quella della Palestra Tours s.n.c. indica espressamente che il ramo d’azienda è stato ceduto al signor NT, in proprio.
Tale conclusione può neppure essere smentita dal fatto che la ricorrente è proprietaria dei mezzi con cui viene svolto il servizio, posto che, come visto, per esercitare l’attività non è necessario avere la proprietà di un mezzo ma è sufficiente averne la disponibilità, che, nel caso di specie, deriva dal contratto di lavoro con la ricorrente.
Per tale ragione è del tutto logico che le questioni relative ai mezzi abbiano avuto come interlocutore la ricorrente e che siano state redatte dal controinteressato, nella sua veste di socio lavoratore della stessa.
Accertato, quindi che il sig. NT poteva disporre della propria licenza non è neppure possibile sostenere che la voltura si fondi su un atto tra privati a titolo oneroso.
Le due fattispecie sono infatti tra loro indipendenti in quanto la cessione del ramo d’azienda non implica affatto un obbligo del Comune di volturare la licenza, tant’è che lo stesso atto di cessione è subordinato alla condizione risolutiva della mancata volturazione, sicché l’esercizio del potere amministrativo non ha subito alcuna influenza.
8. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato deve essere respinto, con conseguente rigetto della anche dell’istanza risarcitoria.
9. In virtù delle peculiarità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
UC PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | NN NI |
IL SEGRETARIO