Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CHIARA Parte_1 CodiceFiscale_1
MARIA INVERNIZZI e GIADA MARIA INVERNIZZI
e da
AB TA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. DAVIDE CodiceFiscale_2
CAVICCHI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Crema, il 18/06/2016 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile di suddetto Comune al n.1 – Parte 2 – Anno 2016), e che dall'unione coniugale è nata la figlia minore (nata il [...]). Persona_1
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita della figlia che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza della figlia presso di sé.
- I genitori si asterranno, in presenza della figlia, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'altro coniuge. Impegno che le parti si obbligano a far pagina 1 di 5
4. In merito alle modalità di visita tra padre e figlia, lo stesso potrà tenerla con le seguenti modalità:
- weekend alternati dal sabato mattina alle ore 12.30, fino alla domenica sera alle ore 21.00 Nel fine settimana di competenza paterna, lo stesso potrà tenere con sé la figlia il mercoledì, dalle ore 18.00 fino alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre.
- Nei weekend di spettanza materna, invece, il padre potrà tenere con sé la figlia, il martedì dalle ore
18.00 alle ore 21.00 quando la riaccompagnerà dalla madre, e il giovedì dalle ore 18.00 fino al venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
– Festività natalizie, per il 2024, la figlia trascorrerà il giorno di Natale, dalle ore 11.00 alle ore 18.00 con il padre, dopodiché farà ritorno alla casa materna dove cenerà con la madre.
Il giorno del 31/12, la minore permarrà con la GN Pt_1
A partire dalle festività natalizie 2025, trascorrerà, ad anni alterni, con l'uno o l'altro Persona_1 genitore il periodo di vacanza compreso tra il 23/12 e il 30/12 e quello compreso tra il 31/12 e il 06/01.
La giornata di Natale sarà trascorsa dalla bambina con il genitore che lo terrà con sé nella settimana dal 23/12 al 30/12, mentre trascorrerà la giornata di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con l'altro genitore.
- Le Festività Pasquali, invece, verranno divise in due periodi: il primo dal giovedì (primo giorno di vacanza) fino alla domenica sera, mentre il secondo periodo dalla domenica sera fino al mercoledì successivo.
- Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre) ed eventuali ponti seguiranno il suddetto principio: qualora la festività cadesse in un giorno durante la settimana, seguirà la normale turnazione settimanale, ove invece vi fosse un ponte scolastico la giornata di festa ed il giorno di ponte saranno trascorsi dal genitore a cui spetta il weekend.
Per quanto riguarda la festività del Carnevale questa verrà trascorsa con il genitore a cui spetta il weekend antecedente, seguendo sempre il principio dell'alternanza.
La giornata di festa inizierà alle ore 10.00 quando il genitore di competenza andrà a prendere la figlia.
- Durante le ferie estive la figlia trascorrerà due settimane, non consecutive, con il padre e con la madre, da comunicarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
La GN avendo un periodo fisso, in cui andare in ferie, vale a dire le due settimane centrali di Pt_1 agosto, manterrà sempre suddetto periodo
- I genitori concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, i giorni dei rispettivi compleanni nonché la festa della mamma e la festa del papà.
5) Il signor VI contribuirà al mantenimento della figlia versando alla GN la somma mensile Pt_1 di € 450,00=, somma da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. Tale importo decorrerà dal deposito del suddetto ricorso.
- Le spese straordinarie a favore della figlia, così come da protocollo del Tribunale di Milano che segue, verranno sopportate in misura del 50% dai genitori:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 5 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposti dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout);
e) baby-sitter;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ordine alle spese straordinarie da concordare, viene infine specificato quale debba essere la modalità per il rimborso per la quota al genitore anticipatario precisando che:
pagina 3 di 5 i) il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo raccomandata o e-mail) un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
(ii) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) L'Assegno Unico verrà percepito interamente al 100% dalla GN . Pt_1
7) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del signor VI, sita in Cervignano D'Adda, Via Trento e
Trieste n°9, con tutto l'arredamento in essa contenuto, e le relative pertinenze verranno assegnate alla GN che l'abiterà unitamente alla figlia minore. Pt_1
Il signor VI continuerà a corrispondere il mutuo sulla casa coniugale e le spese straordinarie, mentre le spese ordinarie della casa saranno a carico della GN . Pt_1
8) Le parti concordano che tutte le attività riguardanti la casa coniugale come:
- Impianto VMC, addolcitore per consumo acqua, pompa di calore, manutenzione piscina e area verde, pulizia pozzetti acque chiare, pulizia annuale rete fognaria mediante idropulitrice, pulizia impianto fotovoltaico, controllo batterie inverter, pulizia porticato in legno, pulizie e controllo grondaie, controllo tegole, manutenzione dei portoni sezionali, climatizzatore, saranno effettuate dal signor VI, ma le spese relative al materiale saranno sostenute dalla GN . Pt_1
Le spese straordinarie, relative alla casa coniugale, saranno a carico del signor VI, mentre le ordinarie saranno di spettanza della GN . Pt_1
La stessa, inoltre, concede al signor VI l'utilizzo del magazzino, adiacente la casa coniugale, di sua pertinenza, ove lo stesso potrà lasciare il furgone, a scopo di carico e scarico del materiale lavorativo.
Inoltre, la GN acconsente a che il suocero, come sta facendo abitualmente, entri nello spazio Pt_1 circostante la casa coniugale, quando però non vi è in casa nessuno.
9. Il conto corrente acceso presso la BPM, intestato alla minore, ammontante ad € 5.084,67=, verrà diviso al 50% tra i coniugi.
Mentre le polizze accese presso la rimarranno cointestate, con l'impegno da parte di Parte_2 entrambi di non prelevare alcuna somma se non con la firma dell'altra parte.
10. Per quanto riguarda i rapporti tra la figlia minore il nuovo/a compagno/a del padre/madre ci si atterrà alla opinione della sentenza della Cassazione n.283 del 09/01/2009 secondo la quale l'incontro tra gli stessi potrà avvenire solo nei casi in cui la relazione sentimentale potesse considerarsi stabile e duratura.
11. I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e della figlia minore.
12. Il signor VI non toglierà come garante la GN dal finanziamento effettuato per Pt_1
l'acquisto del furgone, tutte le spese inerenti allo stesso saranno a carico dello stesso.
13. Le parti si danno reciproco atto di essere economicamente e finanziariamente autosufficienti.
14. Spese legali compensate”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
pagina 4 di 5 Alla successiva udienza virtuale del 26.02.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non è in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e AB TA, che Parte_1 hanno contratto matrimonio civile in Crema, il 18.06.2016 (atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile di suddetto Comune al n.1 – Parte 2 – Anno 2016);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crema (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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