Articolo 10 della Legge 5 maggio 1952, n. 405
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 maggio 1952
Art. 10.
Dopo il secondo comma dell'art. 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287 , e' aggiunto il comma seguente:
"La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui e' stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non piu' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorita', non piu' cittadino italiano o di eta' superiore ai 65 anni".
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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