Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-to, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-lo, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- D'-OMISSIS-, -OMISSIS- D'-OMISSIS-, -OMISSIS- D'-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- De -OMISSIS-, -OMISSIS- De -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-Di -OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-no, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-Penna, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS- Taffuri, -OMISSIS- Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento del diritto
all’indennità supplementare d’impiego operativo ex art. 16, legge n. 78/1983, c.d. “ indennità di disagiata sede ” nella misura mensile del 50% per il servizio prestato presso i Reparti del Comprensorio di Persano (SA), previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di nullità dell’atto del Comandante del Comando Comprensorio di Persano prot. 13365 del 05.11.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa-OMISSIS- Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato e depositato in data 22.11.2024) i ricorrenti, militari dell’Esercito Italiano, hanno chiesto la declaratoria della nullità dell’atto del comandante del Comando Comprensorio di Persano prot. 13365 del 05.11.2010 e, per l’effetto, il riconoscimento dell’indennità supplementare di impiego operativo ex art. 16 della L. 78/1983, c.d. “indennità di disagiata sede”, nella misura mensile del 50%, per il servizio prestato presso i Reparti del Comprensorio di Persano (SA) nel periodo compreso tra il 2010 – 2012 ed il 2012 – 2021.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che:
- agli stessi era stata riconosciuta tale indennità supplementare d’impiego nella misura del 50% in considerazione della presenza dei requisiti di cui al summenzionato art. 16 della L. 78/1983, vale a dire la distanza tra la postazione ed il centro abitato più vicino ed inesistenza della rete idrica, nonché la distanza di oltre 3 km dalla più vicina stazione ferroviaria o rotabile servita da regolare mezzo di servizio pubblico;
- la percentuale dell’indennità era stata poi rideterminata al ribasso dal 50% al 25% in seguito all’avvenuta installazione dei servizi idrici presso il Comando Comprensorio Persano – Serre, giusta atto prot. 13365 del 05.11.2010 del relativo Comando;
- che nel 2021 è poi intervenuto il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha incluso anche i comandi del Comprensorio Persano-Serre, nel rideterminare/attribuire le indennità di impiego operativo supplementare ai Comandi destinatari.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno posto quanto segue:
- il disposto dell’art. 16 della L. 78/1983; l’avvenuta violazione di tale disposizione da parte del Comandante del Comprensorio suddetto allorquando lo stesso con l’atto del 5.11.2010 ha rideterminato e ridotto la quota percentuale di indennità spettante ai ricorrenti;
- la spettanza della competenza in materia al Ministro della Difesa;
- il carattere normativo di quest’ultimo atto;
- la sopravvenuta abrogazione da parte dell’art. 2 del decreto del Ministro della Difesa dei precedenti decreti interministeriali di attribuzione e rideterminazione dell’indennità di disagiata sede emanati fino a quella data;
- il mancato riconoscimento da parte di tale decreto di qualsivoglia “autorità impositiva” (vd. pag. 7 del ricorso) agli atti in precedenza emanati; la giurisprudenza di questa Sezione, espressasi in senso favorevole con la sentenza n. 1248/2024 in relazione ad altro ricorso; i luoghi e i periodi di servizio di ciascun militare ricorrente; il diritto dei militari ricorrenti ad ottenere la corresponsione della quota del 25% della stessa.
2. Si è costituito il Ministero della Difesa, il ha quale ha chiesto la reiezione del ricorso ed ha dedotto:
- l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati con riferimento al periodo antecedente il quinquennio dalla notificazione del ricorso in data 22.11.2024 e, in subordine, l’intervenuta prescrizione decennale con riferimento al decennio antecedente tale data;
- l’infondatezza del ricorso per essere venuto meno uno dei due requisiti complementari che avevano precedentemente determinato l’attribuzione del beneficio economico al 50%, vale a dire l’inesistenza del servizio di acqua corrente all’interno dell’infrastruttura militare, e permanendo quindi un solo requisito;
- la determina dirigenziale adottata per la riduzione dell’indennità di cui si discute sarebbe stata pienamente legittima in rapporto alla suddetta norma ed alla regolamentazione ministeriale; peraltro, tale determina non avrebbe richiesto nessun avallo o ratifica da parte di altri;
- del resto, i ricorrenti non avrebbero neppure contestato il venir meno del requisito che avrebbe giustificato la corresponsione dell’indennità nella richiesta misura del 50%.
3. In vista dell’udienza per la trattazione del merito i ricorrenti hanno depositato memoria e l’amministrazione ha depositato replica.
3.1. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che nessuna prescrizione potrebbe essere maturata, perché verrebbe in rilievo il disposto dell’art. 2935 c.c. ed il termine per proporre ricorso sarebbe iniziato a decorrere soltanto dall’avvenuta emanazione del Decreto Interministeriale del 14.12.2021. In effetti, non sarebbe stato impugnato il precedente atto prot. n. 13365 del 5.11.2010 in ragione della sua inesistenza.
Ad avviso dei ricorrenti sarebbe stato piuttosto “da accertare la data di decorrenza per impugnare l’atto inesistente … non coincidente con il termine perentorio dei 60 giorni, perché non è ipotizzabile che la mancata impugnazione “sanerebbe” un provvedimento insanabile per previsione di legge. Pertanto, potendo sempre impugnare il provvedimento inesistente, durante la sua vigenza gli effetti prodotti non sono soggetti al termine prescrizionale.
L’inesistenza di tale atto renderebbe non condivisibili le difese svolte dall’amministrazione circa l’infondatezza del ricorso.
3.2. L’amministrazione ha dedotto:
- l’irricevibilità / inammissibilità del ricorso per tardività dell’azione di nullità; i ricorrenti avrebbero invocato la categoria dell’inesistenza dell’atto soltanto per eludere il termine di decadenza di 180 giorni per la proposizione dell’azione di nullità; tale termine sarebbe iniziato a decorrere sin dal 2010 in ragione della piena conoscenza dell’atto suddetto; non si potrebbe dubitare che il vizio denunciato sia un vizio di nullità in ragione della lamentata incompetenza dell’organo emanante;
- l’infondatezza del ricorso in ragione della maturata prescrizione quinquennale; il diritto a percepire l'indennità nella misura superiore ed a contestare la riduzione avrebbe potuto essere fatto valere sin dal 2010, vale a dire dal momento in cui la contestata decurtazione è divenuta operativa;
- l'emanazione del decreto del 2021 sarebbe irrilevante ai fini del computo della prescrizione per il periodo pregresso (2010-2021), poiché, trovando fonte il diritto invocato nel precedente decreto del 22.11.1984, i ricorrenti avrebbero dovuto far valere tale diritto immediatamente dopo l’avvenuta decurtazione dell’indennità.
4. All’udienza pubblica del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, l’art. 16 (rubricato “ Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale ”) della L. 78/1983 dispone quanto segue: “ Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:
poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.
Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000 ”.
5.1. Ciò posto, osserva il collegio che la discussione tra le parti relativa alla sussistenza dell’inesistenza o della nullità rispetto all’atto prot. n. 13365 del 05.11.2020 del comandante del Comprensorio di Persano perde rilievo ai fini della delibazione dell'azione di accertamento nel momento in cui si pone l’attenzione sul concreto contenuto dispositivo di tale atto.
In effetti, con tale atto il Comandante non ha disposto in alcun modo direttamente il disconoscimento del diritto di cui si discute nel presente giudizio (relativo alla corresponsione di una quota del 25% dell’indennità di cui si discute, pari alla differenza tra il 50%, corrisposto sino a quel momento, ed il 25% successivamente in concreto corrisposto), bensì si è limitato a disporre “a decorrere dal 01 novembre 2010 ed in via meramente cautelativa, la sospensione della corresponsione dell’indennità in parola, al proprio personale amministrato, in ragione del 25% per la presumibile decadenza del già citato requisito complementare di “inesistenza del servizio di acqua corrente”.
Si tratta quindi di atto dal contenuto limitato alla sospensione dell’erogazione di una posta della retribuzione che, quindi, non ha vulnerato direttamente il diritto patrimoniale di cui si discute (trattandosi di mero inadempimento dell’obbligazione di pagare quanto dovuto da parte del datore di lavoro), ragion per cui l’avvenuta adozione dello stesso e la sua mancata impugnazione non ostava e non osta in alcun modo alla proposizione di un ricorso come il presente.
Da quanto precede deriva, prima di tutto, la necessità di disattendere in parte qua le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso, venendo in rilievo comunque nel presente giudizio un’azione di accertamento di un diritto soggettivo.
Inoltre, la suddetta considerazione comporta che il presente ricorso ben avrebbe potuto essere proposto anche a prescindere dall’avvenuta impugnazione di tale atto.
Del resto, come già sottolineato da questa Sezione nella sentenza n. 1248/2024 la suddetta disposizione “ demanda l'attribuzione e la quantificazione della indennità di impiego operativo supplementare all'esercizio di un potere discrezionale spettante ai Ministri della Difesa e del Tesoro, di concerto fra loro.
…
La legge, dunque, non individua direttamente i destinatari e la latitudine del beneficio economico invocato ma rinvia ad uno specifico atto di determinazione, che deve assumere la veste formale del decreto interministeriale.
L’intermediazione del suddetto atto di normazione secondaria ha natura costitutiva e non meramente ricognitiva; conseguentemente, esso si presenta come passaggio obbligato per attuare le previsioni della norma primaria, sia in senso favorevole che deteriore rispetto alle posizioni dei militari interessati (tanto che poi, il 14.12.2021, è intervenuto un nuovo atto formale nel senso per la sede di Persano) ”.
In terzo luogo, il punto fermo sopra raggiunto comporta altresì che la prescrizione abbia iniziato a decorrere a partire dalla data in cui la suddetta quota della retribuzione dei militari avrebbe dovuto essere corrisposta mese per mese per ciascun anno, nulla ostando all’esercizio del diritto a quo.
Pertanto, non risultano corrette né la tesi dei ricorrenti, né quella dell’amministrazione in punto di individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione.
Non si può poi dubitare dell’applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, vertendosi in tema di pubblico impiego ed ai sensi e per gli effetti del punto 4) dell’art. 2948, c.c., (“si prescrivono in cinque anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).
6. Così individuati il dies a quo per il computo della prescrizione ed il tempo necessario ai fini della prescrizione, va anche soggiunto che per la stragrande maggioranza dei ricorrenti è stata prodotta in giudizio diffida per ciascuno di questi risalente al maggio 2022, mediante la quale tali ricorrenti hanno interrotto la prescrizione con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal maggio 2017 fino alla data di entrata in vigore Decreto Interministeriale del 14.12.2021 (in effetti, tali diffide erano certamente idonee all’interruzione della prescrizione stante la richiesta espressa di corresponsione della quota suddetta dell’indennità di cui si discute e l’espressa indicazione della valenza delle stesse anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione).
I ricorrenti ai quali ci si riferisce sono:
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Per effetto dell’accoglimento parziale dell’eccezione di prescrizione il ricorso va respinto nei confronti dei ricorrenti che non hanno prestato servizio con riferimento al periodo dal maggio 2017 fino alla data di entrata in vigore Decreto Interministeriale del 14.12.2021.
Stanti i predetti atti interruttivi della prescrizione intervenuti nel maggio 2022 l’eccezione di prescrizione si rileva in parte fondata e va accolta nella misura in cui risultano prescritti i diritti azionati da tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 all’aprile 2017.
L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dal maggio 2017 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021, in quanto in relazione alle quote dovute sono stati inviati al Ministero i suddetti atti interruttivi della prescrizione, la quale pur essendo ricominciata a decorrere successivamente al maggio 2022 è stata nuovamente interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20.11.2024.
7. Discorso diverso va fatto in riferimento agli altri gruppi di ricorrenti.
In particolare, si deve iniziare dai ricorrenti rispetto ai quali la diffida interruttiva della prescrizione risale all’aprile 2022.
Si tratta dei seguenti ricorrenti:
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-.
Stante l’intervenuta interruzione della prescrizione nell’aprile 2022 la relativa eccezione è fondata e va accolta rispetto a tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 al marzo 2017.
L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dall’aprile 2017 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021, in quanto in relazione alle quote dovute sono stati inviati al Ministero i suddetti atti interruttivi della prescrizione, la quale pur essendo ricominciata successivamente a decorrere è stata nuovamente interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20.11.2024.
Si passa poi ai ricorrenti in relazione ai quali la diffida interruttiva della prescrizione per ciascuno di questi risale al giugno 2022, i quali sono i ricorrenti:
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-.
Stante l’intervenuta interruzione della prescrizione nel giugno 2022 la relativa eccezione è fondata e va accolta rispetto a tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 al maggio 2017.
L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dal giugno 2017 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021, in quanto in relazione alle quote dovute sono stati inviati al Ministero i suddetti atti interruttivi della prescrizione, la quale pur essendo ricominciata successivamente a decorrere è stata nuovamente interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20.11.2024.
Un unico ricorrente risulta aver inviato diffida nel mese di luglio 2022:
-OMISSIS- -OMISSIS- che ha presentato formale diffida con pec dell’01.07.2022.
Stante l’intervenuta interruzione della prescrizione nel luglio 2022 la relativa eccezione è fondata e va accolta rispetto a tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 al giugno 2017.
L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dal luglio 2017 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021, in quanto in relazione alle quote dovute sono stati inviati al Ministero i suddetti atti interruttivi della prescrizione, la quale pur essendo ricominciata successivamente a decorrere è stata nuovamente interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20.11.2024.
Vi sono poi i ricorrenti che hanno inoltrato diffida nel mese di agosto 2022 e sono i ricorrenti:
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-;
-OMISSIS- -OMISSIS-.
Stante l’intervenuta interruzione della prescrizione nell’agosto 2022 la relativa eccezione è fondata e va accolta rispetto a tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 al luglio 2017.
L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dall’agosto 2017 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021, in quanto in relazione alle quote dovute sono stati inviati al Ministero i suddetti atti interruttivi della prescrizione, la quale pur essendo ricominciata successivamente a decorrere è stata nuovamente interrotta con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 20.11.2024.
Infine, vi sono alcuni ricorrenti per i quali non risulta prova di idoneo atto interruttivo della prescrizione (o perché in atti non vi è diffida, bensì mera istanza di rilascio copia inoltrata nell’anno 2024 o perché, a fronte di un atto apparentemente datato in periodo notevolmente risalente rispetto agli altri ricorrenti, novembre o dicembre 2019, manca qualsivoglia prova di invio dello stesso all’amministrazione o comunque di protocollazione dell’atto da parte dell’amministrazione).
Si tratta dei seguenti ricorrenti:
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-(per il quale risulta agli atti una mera istanza di accesso),
-OMISSIS- -OMISSIS- (per il quale risulta agli atti una mera istanza di accesso),
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS- (per il quale risulta agli atti una mera istanza di accesso),
-OMISSIS--OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-,
-OMISSIS- -OMISSIS-.
Per l’effetto, rispetto a tali ricorrenti l’interruzione della prescrizione si è verificata soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.
Stante l’intervenuta interruzione della prescrizione rispetto a questi soltanto nel novembre 2024 la relativa eccezione è fondata e va accolta rispetto a tali ricorrenti con riferimento alla quota di indennità supplementare d’impiego non corrisposta nel periodo dal novembre 2010 all’ottobre 2019. L’eccezione di prescrizione va invece respinta in relazione al periodo dal novembre 2019 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14.12.2021.
8. In conclusione, il ricorso proposto va in parte accolto con conseguente accertamento del diritto ad ottenere la corresponsione della quota del 25% non corrisposta (pari alla differenza tra il 50% in precedenza corrisposto ed il 25% in concreto corrisposto a decorrere dall’1.11.2010) con riferimento ai periodi sopraindicati in relazione a ciascun gruppo di ricorrenti ed in relazione a quei militari ricorrenti che abbiano prestato servizio in tali periodi e limitatamente ai mesi di servizio effettivamente svolti durante gli stessi.
Per effetto dell’accoglimento parziale dell’eccezione di prescrizione il ricorso va respinto nei confronti di quei ricorrenti che non abbiano prestato servizio nel corso dei suddetti periodi non coperti dall’accoglimento dell’eccezione di prescrizione (periodi distinti come sopra per ciascun gruppo con riferimento alla data di inizio).
9. Trattandosi di ricorso collettivo involgente decine di posizioni si rimette all’amministrazione la relativa verifica circa la spettanza ed in caso positivo anche la quantificazione con riferimento a ciascuno dei ricorrenti.
10. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile in relazione alla domanda di declaratoria di nullità dell’atto suddetto, stante l’avvenuto decorso (alla data della notifica del ricorso) del termine di decadenza di 180 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 31 c.p.a. e non vertendosi in alcun modo in un’ipotesi di inesistenza dell’atto (essendo l’inesistenza una categoria ormai del tutto residuale all’esito della tipizzazione delle ipotesi di nullità da parte dell’art. 21-septies della L. 241/1990 e, in particolare, dell’ipotesi di nullità per difetto assoluto di attribuzione).
11. Le spese vanno compensate alla luce dell’esito del giudizio che ha visto soltanto parzialmente accolte le domande dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- annulla il decreto impugnato nei limiti indicati in parte motiva;
- accerta il diritto ad ottenere l’integrale importo, a titolo di indennità ex art. 16 della Legge n. 78/1983, e per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa a corrispondere, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la differenza tra il 50% in precedenza corrisposto ed il 25% in concreto corrisposto a decorrere dall’01.11.2010);
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 09 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
ON Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON Saracino | GI SO |
IL SEGRETARIO