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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/12/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1038/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. AD Cinzia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. AD Cinzia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trivero, ora AN
(BI), il 18/06/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11,
Parte II - Serie A, Anno 2006.
Dall'unione sono nati, in data 19/11/2007, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 143 del 28/04/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Trivero, ora AN (BI), il 18/06/2006, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. ASSEGNA la casa coniugale, con i mobili che l'arredano, alla sig.ra AD, in quanto convivente con i figli e , maggiorenni, ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
2. DISPONE che il sig. provveda a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento di e , sino a quando gli stessi non saranno Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, entro il 15 del mese, la somma mensile di € 450,00, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. DISPONE che i coniugi provvedano a sostenere al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e per il tempo libero dei figli. Le parti, per l'individuazione delle stesse, salvo diversi accordi, si atterranno ai criteri indicati nel protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli, concordato tra magistrati e avvocati in data 21.12.2018, che dichiarano di conoscere;
4. AUORIZZA la sig.ra AD a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa reciproca da formulare a riguardo;
6. DÀ ATTO che la rata mensile del mutuo acceso presso Cassa di Risparmio di Asti –
Agenzia di Quarona per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà a carico della sig.ra
[...]
Pt_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1038/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. AD Cinzia del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. AD Cinzia del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Trivero, ora AN
(BI), il 18/06/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11,
Parte II - Serie A, Anno 2006.
Dall'unione sono nati, in data 19/11/2007, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 143 del 28/04/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 28/11/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Trivero, ora AN (BI), il 18/06/2006, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 11, Parte II - Serie A, Anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. ASSEGNA la casa coniugale, con i mobili che l'arredano, alla sig.ra AD, in quanto convivente con i figli e , maggiorenni, ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
2. DISPONE che il sig. provveda a versare alla sig.ra a titolo Parte_1 Parte_2 di contributo al mantenimento di e , sino a quando gli stessi non saranno Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, entro il 15 del mese, la somma mensile di € 450,00, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. DISPONE che i coniugi provvedano a sostenere al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e per il tempo libero dei figli. Le parti, per l'individuazione delle stesse, salvo diversi accordi, si atterranno ai criteri indicati nel protocollo in uso presso il Tribunale di
Vercelli, concordato tra magistrati e avvocati in data 21.12.2018, che dichiarano di conoscere;
4. AUORIZZA la sig.ra AD a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli;
5. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere alcuna pretesa reciproca da formulare a riguardo;
6. DÀ ATTO che la rata mensile del mutuo acceso presso Cassa di Risparmio di Asti –
Agenzia di Quarona per l'acquisto della casa coniugale, rimarrà a carico della sig.ra
[...]
Pt_2
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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