Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2707/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Gelsomina D'Antonio e Armando Vitiello, domiciliati in alla via Comunale del Pt_1
Principe n. 13/A, presso il Servizio affari giuridico legali della
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
(già “ ”) in persona del l.r.p.t. e
[...] Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosario Francesco Crudo, presso il cui Controparte_3 studio sono elettivamente domiciliati in alla piazza Farnese n. 1/3 Pt_1
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in data 7.8.2020 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, i ricorrenti in epigrafe, biologo e socio di società di persone esercente attività di laboratorio di analisi, già convenzionata con il SSN e poi in regime di accreditamento, agiva nei confronti della per l'accertamento dell'obbligo dell' di corrispondere il contributo Parte_1 CP_4
del 2%, in relazione alla quota della società facente capo al biologo, con conseguente CP_5 condanna al pagamento del relativo importo pari ad € 6.408,90 per le prestazioni relative al periodo dal gennaio 2015 al dicembre 2016.
Esponevano che in virtù del d.lgs. 103/1996 era stato istituito l'ente previdenziale , cui CP_5 obbligatoriamente devono iscriversi i biologi che esercitano la libera professione, e che a detto ente devono essere versate tre tipologie di contributi: soggettivo, integrativo, per maternità; che il contributo integrativo è previsto nella misura del 2% del volume di affari ed è posto a carico
16.7.1997 - stabilisce che le associazioni professionali e le società alle quali partecipa un iscritto all'Ente applichino la maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione dell'associato o socio Parte iscritto all'ente e per la quota di competenza di questi;
che la convenuta non aveva eseguito il pagamento del contributo integrativo.
Con sentenza n. 2124/2022 del 14.4.2022 il Tribunale accoglieva il ricorso sulla base del citato Parte art. 8 comma 3 d.lgs. 103/96, respingendo la tesi difensiva della secondo la quale la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo pari al 2% del fatturato da porre a carico dell'utenza mediante evidenza in fattura, non si debba applicare nel caso in cui la prestazione del biologo sia resa quale socio di società accreditata presso l' . Parte_2
Diversamente, afferma il primo giudice, si concretizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che esercitano autonomamente la professione di biologo e chi, invece, è socio o associato iscritto all'ente (quest'ultimo sarebbe infatti gravato da una contribuzione maggiore rispetto ai primi). Parte Con ricorso a questa Corte del 2.11.2022, propone appello la contestando le ragioni poste a base della decisione e chiedendone la riforma.
In particolare, ribadisce le argomentazioni difensive già spese in prime cure per affermare l'insussistenza dell'obbligo in questione, ritenendo che il versamento del contributo per il biologo che sia componente di associazione professionale, ovvero compartecipi agli utili di una società, vada posto esclusivamente ed interamente a carico di queste ultime. Eccepisce inoltre sul quantum, che l'ammontare del contributo per cui è causa debba essere calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dall'associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettanti all'iscritto. Si sono costituiti in giudizio la (già “ ”) e CP_1 Controparte_2
, i quali hanno chiesto la conferma nel merito della sentenza impugnata. Controparte_3
All'esito della trattazione scritta, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato.
La giurisprudenza costante, anche recente, della S.C., ha ribadito il principio secondo cui l'obbligo di versare all'ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo, di cui all'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell'attività professionale degli iscritti, anche se quest'ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente (Cass. n.
2236/2020).
“Soggetto obbligato al versamento del contributo integrativo è quello che si giova della Parte prestazione professionale dell'iscritto (da individuarsi nella con il quale vige il rapporto di convenzionamento)…ricordando che si tratta di disciplina dell'obbligazione contributiva relativa al rapporto assicurativo obbligatorio inderogabile, rispetto alla quale non assume rilevanza il dato che la pretesa fatta valer dagli originari ricorrenti sia ancorata dagli obblighi derivanti dalla convenzione intercorsa tra le parti” (cfr. Cass. Lav. n. 29764/2024). Il condivisibile orientamento del Giudice di legittimità si fonda sui rilievi che vengono di seguito riportati e sintetizzati.
Va ricordato, preliminarmente, che la privatizzazione degli enti previdenziali dei liberi professionisti fu disposta dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 1°, commi 32 e 33) ed attuata con il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed il d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e che la Corte
Costituzionale, con le pronunce del 18 luglio 1997, n. 248 e 5 febbraio 1999, n. 15, ha precisato che tale processo di trasformazione non ha dato luogo ad una privatizzazione sostanziale, essendo rimasto immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale svolta dagli enti privatizzati, “articolandosi sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi”. In tale contesto va letto l'art. 8 d.lgs. n. 103 del 1996, che nella versione originaria prevedeva:
“2. Gli iscritti agli albi o elenchi […] sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura”.
Quindi, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall' , “Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i CP_5 corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le Associazioni Professionali e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente.
L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso […]”.
Da quanto sopra emerge che la riscossione da parte del professionista del contributo integrativo, pari al due per cento del fatturato da porre a carico dell'utenza mediante evidenza in fattura, deriva direttamente dalla legge e tale disposizione è chiaramente rivolta a chiunque si trovi nella situazione descritta. Inoltre, la disposizione regolamentare, contenente la ulteriore disciplina del sistema di riscossione del contributo, laddove l'attività professionale sia resa in forma associata o societaria, realizza una legittima applicazione del potere regolamentare previsto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 103 del 1996.
Come già più volte affermato (Cass. n. 4608 del 2019 e le pronunce ivi richiamate) il principio di autonomia riconosciuto alle categorie professionali dal d.lgs. 594 del 1994 e dal d.lgs. n. 103 del 1996 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, lo scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.
L'attribuzione di autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti alla natura pubblica dell'attività svolta, garantisce ai nuovi soggetti autonomia statutaria e regolamentare ed il finanziamento attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche, pur permanendo, nei loro confronti, il controllo pubblico.
Con l'entrata in vigore della legge n. 133 del 2011, i contributi integrativi, posti appunto a carico di chi si avvale delle attività professionali degli iscritti, sono imposti nella misura fissata mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo e sono riscossi direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La legge suddetta ha pure previsto che, al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.
Se questo è, in sintesi, il peculiare ambito normativo che connota il rapporto previdenziale intercorrente, in generale, tra biologo ed è evidente, che ipotizzare, come vorrebbe CP_5
l' appellante, che la regola generale della riscossione del contributo integrativo a carico CP_4 dell'utenza non si debba applicare laddove la prestazione del biologo sia resa quale socio di società accreditata presso l'Azienda sanitaria, non risponde né al dato testuale delle norme sopra riportate e neanche ad una logica di equa distribuzione degli obblighi contributivi tra gli iscritti all'Ente di previdenza che è, invece, punto essenziale della solidarietà categoriale.
Senza alcuna giustificazione, infatti, il biologo socio o associato si troverebbe gravato di oneri contributivi maggiori rispetto ai colleghi non associati pur fruendo delle medesime prestazioni previdenziali.
Per contro, l'autonomia soggettiva della società professionale o dell'associazione non incide sul rapporto previdenziale intercorrente tra l'iscritto e l'Ente ed il vincolo associativo (o societario) riverbera solo sulle concrete modalità di calcolo dell'importo contributivo dovuto, come fatto palese dal disposto dell'art. 8 del Regolamento citato, il quale dispone che l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso.
La regolamentazione contributiva appena descritta non soffre, dunque, di alcuna lacuna, per cui non vi è spazio per interpretazioni analogiche o solo estensive che attingano al disposto dell'art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004.
Tali disposizioni, peraltro, non condividono la ratio di quelle sopra applicate. Come affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte di legittimità (Cass. n. 10959 del 2018; Cass. n. 11257 del 2016; Cass. n. 11591 del 2016) esse sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche ed a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che “le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”: si è ritenuta la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola “fatturato”, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società.
L'intento teleologico della norma in esame conferma che la L. n. 243 del 2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del settore pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Parte Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello della va disatteso e la sentenza va sul punto confermata, sia pure con l'integrazione della motivazione appena esposta.
Generica, invece, è la contestazione sul quantum, fondata, peraltro, sull'assunto della dichiarata Parte non conoscenza dei dati societari da parte della Parte Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della
Per la determinazione delle stesse deve farsi riferimento ai parametri relativi al valore della causa pari ad € 6.408,90, tenendo conto della mancanza di attività istruttoria e, quindi, liquidandosi le stesse in euro 1.984,00, con attribuzione all'avv. Rosario Francesco Crudo, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la al pagamento, in favore degli appellati in solido, delle spese Parte_1 del grado, liquidandole in € 1.984,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario Francesco Crudo, antistatario;
ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit., se dovuto.
Napoli, 14.4.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario
Il Presidente