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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/03/2024, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice,
Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS pendente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Salcina Fabio
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
, nato a Corigliano Calabro il [...] in [...] e nella qualità di CP_2 CP_1
, nata in [...] il [...] Controparte_3
, nata a [...] il [...] CP_4
Entrambe nella qualità di eredi di CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e per sentirli condannare Parte_1 CP_1 CP_2 alla restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite per € 6.475,00, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito per effetto della condotta illecita dei predetti, quantificato in € 20.000,00.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto:
- di lavorare alle dipendenze dell' di Corigliano Calabro Scalo sin dall'anno 2005; Org_1
- che il 30 luglio 2010 aveva ricevuto inaspettatamente, presso la propria abitazione sita in Corigliano
Calabro alla via P. Nenni, la visita di che le aveva chiesto di “pagare” il giorno CP_1 successivo un bonifico intestato a degli zii, che stavano poco bene, poiché in quel periodo l'ufficio postale era molto affollato;
- che il giorno seguente presso l'ufficio postale si era presentato , figlio di CP_2 [...]
, il quale aveva esibito le carte d'identità e i codici fiscali dei beneficiari del bonifico;
CP_1
- che la stessa aveva consegnato al predetto l'informativa da far sottoscrivere ai suddetti beneficiari, che dopo pochi minuti le era stata restituita da , così che ella aveva eseguito il CP_2 pagamento;
- che nello stesso giorno ella era venuta a conoscenza del fatto che e , CP_1 CP_2 attraverso carte d'identità contraffate, avevano ottenuto indebitamente il pagamento di bonifici destinati ad altri;
- che avendo ella agito in buona fede, si era recata presso la Caserma dei Carabinieri di Corigliano
Calabro Scalo per sporgere denuncia/querela contro i sig.ri CP_1 - di aver emesso in data 10 settembre 2010 assegno postale n. 7138487831-07 a favore del legittimo destinatario del bonifico, , incassato dal predetto in data 14.09.2010, per l'importo Persona_1 di € 6.475,00;
- di essere stata imputata per abuso d'ufficio nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di OS, iscritto al n. 2491/10 R.G.N.R., con conseguente compromissione dell'onore, della reputazione e dell'immagine;
- che per i fatti esposti era stato instaurato il procedimento penale n. 502491/2010 R.G.N.R. davanti alla Procura di Castrovillari, conclusosi con sentenza n. 1337/2016 con la quale era CP_2 stato condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione ed € 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Rilevata la nullità della notifica nei confronti di , il G.i. ne ha disposto la rinnovazione CP_1 che è stata effettuata nei confronti degli eredi dello stesso, essendo quest'ultimo deceduto nelle more.
I convenuti, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, all'esito dell'udienza del 21.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
La domanda di restituzione è infondata e deve essere rigettata per assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
In via preliminare deve escludersi l'applicabilità della disciplina dell'indebito oggettivo o soggettivo, invocata da parte attrice, alla fattispecie per cui è causa, sussumibile sotto il diverso disposto dell'art. 1180 c.c.
Il Tribunale, cui compete di stabilire, infatti, se debba applicarsi l'una o l'altra norma in base al principio jura novit curia (Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023), ritiene che nel caso di specie non possa farsi applicazione della disciplina ex art. 2033 c.c., riguardante le ipotesi di mancanza di causa debendi né della disciplina di cui all'art. 2036 c.c., riferibile all'indebito soggettivo ex persona debitoris, caratterizzato dall'errore scusabile del solvens previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, presupposti mancanti nel caso di specie, caratterizzato dal consapevole e spontaneo adempimento di un debito altrui da parte del terzo.
Ciò posto, deve rilevarsi che "L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili nè la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., nè quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., nè quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 5, e art. 2036 c.c., comma 3, la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore" (cfr. Cass. sez. un. n. 9946 del 2009).
Ne consegue che il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, purché dimostri in primo luogo l'avvenuto pagamento del debito altrui.
Il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia fornita la predetta prova;
deve, infatti, rilevarsi che i documenti depositati in allegato all'atto di citazione - n. 1) copia estratto conto del 30.9.2010 e n. 2) copia avviso di conclusione delle indagini - non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice della somma di € 6.475,00 in favore di , non risultando, in Persona_1 particolare, dal predetto estratto conto il destinatario dell'assegno emesso dall'attrice in data
14/9/2010.
Ne deriva che non può ritenersi provato che l'attrice abbia adempiuto un debito altrui (dei convenuti) nei confronti del , non avendo la parte articolato ulteriori richieste istruttorie, atteso che non Per_1
è stata prodotta alcuna memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., come già evidenziato nelle ordinanze depositate in data 27.11.2017 e 3.01.2018.
Anche la domanda proposta al fine di ottenere la tutela della lesione all'onore, alla reputazione e all'immagine per essere stata l'attrice imputata, per i fatti per cui è causa, per abuso d'ufficio, non può essere accolta, in difetto di prova sia del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l'evento lesivo (sottoposizione dell'attrice al procedimento penale) che dell'ingiustizia del danno, non avendo l'attrice fornito prova della propria innocenza in relazione ai predetti fatti.
La mancata costituzione dei convenuti esime dalla statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.505/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 8/3/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice,
Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS pendente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Salcina Fabio
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
, nato a Corigliano Calabro il [...] in [...] e nella qualità di CP_2 CP_1
, nata in [...] il [...] Controparte_3
, nata a [...] il [...] CP_4
Entrambe nella qualità di eredi di CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio e per sentirli condannare Parte_1 CP_1 CP_2 alla restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite per € 6.475,00, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito per effetto della condotta illecita dei predetti, quantificato in € 20.000,00.
A sostegno delle domande l'attrice ha dedotto:
- di lavorare alle dipendenze dell' di Corigliano Calabro Scalo sin dall'anno 2005; Org_1
- che il 30 luglio 2010 aveva ricevuto inaspettatamente, presso la propria abitazione sita in Corigliano
Calabro alla via P. Nenni, la visita di che le aveva chiesto di “pagare” il giorno CP_1 successivo un bonifico intestato a degli zii, che stavano poco bene, poiché in quel periodo l'ufficio postale era molto affollato;
- che il giorno seguente presso l'ufficio postale si era presentato , figlio di CP_2 [...]
, il quale aveva esibito le carte d'identità e i codici fiscali dei beneficiari del bonifico;
CP_1
- che la stessa aveva consegnato al predetto l'informativa da far sottoscrivere ai suddetti beneficiari, che dopo pochi minuti le era stata restituita da , così che ella aveva eseguito il CP_2 pagamento;
- che nello stesso giorno ella era venuta a conoscenza del fatto che e , CP_1 CP_2 attraverso carte d'identità contraffate, avevano ottenuto indebitamente il pagamento di bonifici destinati ad altri;
- che avendo ella agito in buona fede, si era recata presso la Caserma dei Carabinieri di Corigliano
Calabro Scalo per sporgere denuncia/querela contro i sig.ri CP_1 - di aver emesso in data 10 settembre 2010 assegno postale n. 7138487831-07 a favore del legittimo destinatario del bonifico, , incassato dal predetto in data 14.09.2010, per l'importo Persona_1 di € 6.475,00;
- di essere stata imputata per abuso d'ufficio nel procedimento penale pendente presso il Tribunale di OS, iscritto al n. 2491/10 R.G.N.R., con conseguente compromissione dell'onore, della reputazione e dell'immagine;
- che per i fatti esposti era stato instaurato il procedimento penale n. 502491/2010 R.G.N.R. davanti alla Procura di Castrovillari, conclusosi con sentenza n. 1337/2016 con la quale era CP_2 stato condannato alla pena di anni due e mesi uno di reclusione ed € 700,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Rilevata la nullità della notifica nei confronti di , il G.i. ne ha disposto la rinnovazione CP_1 che è stata effettuata nei confronti degli eredi dello stesso, essendo quest'ultimo deceduto nelle more.
I convenuti, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Esperita l'istruttoria mediante produzioni documentali, all'esito dell'udienza del 21.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
La domanda di restituzione è infondata e deve essere rigettata per assenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
In via preliminare deve escludersi l'applicabilità della disciplina dell'indebito oggettivo o soggettivo, invocata da parte attrice, alla fattispecie per cui è causa, sussumibile sotto il diverso disposto dell'art. 1180 c.c.
Il Tribunale, cui compete di stabilire, infatti, se debba applicarsi l'una o l'altra norma in base al principio jura novit curia (Sez. 3 - , Sentenza n. 31330 del 10/11/2023), ritiene che nel caso di specie non possa farsi applicazione della disciplina ex art. 2033 c.c., riguardante le ipotesi di mancanza di causa debendi né della disciplina di cui all'art. 2036 c.c., riferibile all'indebito soggettivo ex persona debitoris, caratterizzato dall'errore scusabile del solvens previsto dalla legge come condizione della ripetibilità, presupposti mancanti nel caso di specie, caratterizzato dal consapevole e spontaneo adempimento di un debito altrui da parte del terzo.
Ciò posto, deve rilevarsi che "L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili nè la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., nè quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., nè quella legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito;
la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., n. 5, e art. 2036 c.c., comma 3, la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio;
pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore" (cfr. Cass. sez. un. n. 9946 del 2009).
Ne consegue che il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, purché dimostri in primo luogo l'avvenuto pagamento del debito altrui.
Il Tribunale ritiene che l'attrice non abbia fornita la predetta prova;
deve, infatti, rilevarsi che i documenti depositati in allegato all'atto di citazione - n. 1) copia estratto conto del 30.9.2010 e n. 2) copia avviso di conclusione delle indagini - non costituiscono prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'attrice della somma di € 6.475,00 in favore di , non risultando, in Persona_1 particolare, dal predetto estratto conto il destinatario dell'assegno emesso dall'attrice in data
14/9/2010.
Ne deriva che non può ritenersi provato che l'attrice abbia adempiuto un debito altrui (dei convenuti) nei confronti del , non avendo la parte articolato ulteriori richieste istruttorie, atteso che non Per_1
è stata prodotta alcuna memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., come già evidenziato nelle ordinanze depositate in data 27.11.2017 e 3.01.2018.
Anche la domanda proposta al fine di ottenere la tutela della lesione all'onore, alla reputazione e all'immagine per essere stata l'attrice imputata, per i fatti per cui è causa, per abuso d'ufficio, non può essere accolta, in difetto di prova sia del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l'evento lesivo (sottoposizione dell'attrice al procedimento penale) che dell'ingiustizia del danno, non avendo l'attrice fornito prova della propria innocenza in relazione ai predetti fatti.
La mancata costituzione dei convenuti esime dalla statuizione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.505/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in data 8/3/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso