Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione depositato il 16/01/2025 sub nr.
1/2025 R.G. da:
, cod. fisc. già legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società “ Controparte_1
”, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
Alberto Vantaggiato del foro di Bergamo, con studio in Bergamo (BG), viale
Vittorio Emanuele II, n. 14 e ivi elettivamente domiciliato
- opponente – contro in Controparte_2
persona del Dirigente pro tempore, dott.ssa Controparte_3
rappresentato e difeso dai funzionari dello stesso servizio dott. CP_4
dott.ssa , Avv. Annamaria Toss e Avv. Anna
[...] Controparte_5
Formisano
- opposta -
In punto: ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
S021/2024/928014/24.1/R.N. d.d. 10/12/2024 emessa dalla
[...]
notificata in data 17/12/2024 al Sig. Controparte_6
in qualità di precedente legale rappresentante della Parte_1
società “ ” Controparte_1
1
Opponente: “In via principale: per le ragioni enunciate in atto dichiarare il rigetto e/o la nullità e/o l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione legge
24. 11. 1981 numero 689 articolo 18 Prot. n. S021/2024/928014/24.1/R.N. dd
10/12/2024 e dei pedissequi verbali di accertamento unico verbale Prot. n.
S021/2024/322949/24.1/R.G. d.d. 29/04/2024 e Prot. n.
S021/2024/327357/24.1/R.G. dd 30/04/2024;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, ordinare che venga applicata nei confronti del sig. in qualità di Amministratore medio Parte_1
tempore della società e scioglimento la Controparte_1
sanzione nella misura minima di cui all'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 o diversamente previste per legge, cumulativamente pari a € 35.305,00.
Con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato”
Opposto: “in via principale: rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato, confermando l'ordinanza-
ingiunzione senza rideterminare in minus delle sanzioni amministrative.
Con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
S021/2024/928014/24.1/R.N. d.d. 10/12/2024 del Dirigente del Servizio lavoro,
con la quale veniva ingiunto al medesimo, in qualità di legale rappresentante
medio tempore della società di Controparte_1
corrispondere l'importo di € 106.003,69 in seguito al mancato pagamento in
2 misura ridotta delle sanzioni amministrative indicate all'interno dei verbali notificati dovute alla violazione della normativa in materia di somministrazione di lavoratori.
A sostegno della propria pretesa evidenziava innanzitutto la mancata informazione del legale rappresentante di dell'avvenuta notifica CP_1
dei verbali di richiesta documenti provenienti dall'ispettore del Lavoro.
L'opponente asseriva che la somministrazione di lavoratori all'interno della società fosse stata effettuata in esecuzione di un regolare contratto CP_1
di associazione in partecipazione, stipulato prima con la società PSC s.r.l., per il periodo compreso tra dicembre 2016 e giugno 2022 e successivamente con la società per il periodo intercorrente tra giugno Controparte_7
2022 e aprile 2023. A conferma della genuinità del contratto intercorso tra le parti produceva la certificazione del contratto di associazione in partecipazione, resa dalla Commissione di certificazione presso l'Università
degli Studi di Roma Tre, di analogo contenuto e tenore a quello sottoscritto con la PSC s.r.l. Inoltre, l'opponente sosteneva la legittimità, anche sotto il profilo sostanziale, del rapporto intercorso tra le varie società asserendo come i lavoratori della società PSC s.r.l. avessero quale referente principale e responsabile la sig.ra dipendente della PSC s.r.l., e solo in Testimone_1
un secondo momento, successivo alla crisi di PSC s.r.l. e durante il periodo di ricerca di una nuova referente interna, la sig.ra Testimone_2
dipendente di CP_1
Rispetto alla società evidenziava come la mancata Controparte_7
individuazione di una risorsa preposta alla direzione, controllo e coordinamento fosse dipesa dalla confusionaria gestione degli ultimi mesi di attività di poi sfociati nella irreversibile crisi aziendale, chiusura CP_1
3 del punto vendita di Rovereto e apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In subordine instava per la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, il
[...]
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione Controparte_8
circa la mancata conoscenza dei verbali di richiesta documenti;
rilevava l'inconferenza della certificazione del contratto di associazione in partecipazione, trattandosi di contratto del tutto estraneo alle parti e ai fatti di causa;
ribadiva che i rapporti tra e PSC s.r.l. / CP_1 [...]
esprimevano niente altro che una somministrazione e CP_7
utilizzazione di personale formalmente assunto dalle ultime società, ma di fatto utilizzato da esercitando quest'ultima, attraverso la sua CP_1
dipendente i poteri organizzativi, direttivi e Testimone_2
disciplinari tipici del datore di lavoro.
All'udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte,
la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva contestualmente depositata la presente sentenza
****
Il ricorso in opposizione è solo in minima parte fondato.
In tema di notificazione dei verbali di richiesta documenti, la doglianza dell'opponente è infondata in quanto la notificazione dei verbali da lui richiamati all'interno del ricorso in opposizione risulta perfezionata e, di conseguenza, a nulla rileva la mancata conoscenza in capo al sig. della Pt_1
ricezione di tale documentazione.
4 L'allegazione della certificazione del contratto di associazione in partecipazione è da considerarsi irrilevante, giacchè si riferisce ad un contratto totalmente estraneo alle parti qui in causa.
La tesi della presunta legittimità dell'utilizzazione da parte di del CP_1
personale non coglie nel segno.
Il contratto di associazione in partecipazione può considerarsi tale solo in presenza di un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili e alle perdite,
ovvero al rischio dell'impresa gestita dall'associante, e rispetto a ciò non è
stata fornita alcuna allegazione o deduzione da parte dell'opponente, che ha semplicemente affermato la legittimità dell'utilizzo del personale da parte della CP_1
A ciò si aggiunga che i dipendenti delle società PSC s.r.l. e
[...]
non avevano quale referente un dipendente della società di CP_7
appartenenza, bensì la sig.ra dipendente di Testimone_2 CP_1
Tale circostanza emerge in modo incontrovertibile dalle deposizioni testimoniali raccolte dall'ispettore del lavoro ed allegate alla memoria difensiva.
Il rapporto di lavoro intercorrente tra i dipendenti delle società PSC s.r.l. /
e la non è, pertanto, riconducibile ad un Controparte_7 CP_1
contratto di associazione in partecipazione, ma va qualificato come rapporto di lavoro subordinato in considerazione della mancata partecipazione agli utili e alle perdite dei dipendenti nonché del mantenimento in capo alla società utilizzatrice del potere gerarchico, organizzativo, direttivo e CP_1
di controllo.
Si tratta a questo punto di esaminare la domanda subordinata della convenuta volta a ridurre le sanzioni al minimo edittale di € 35.305,00.
5 Tale pretesa può essere accolta solo in minima parte, dal momento che la sanzione relativamente al primo illecito (somministrazione per 1698 giornate dei lavoratori da parte di PSC SRL, non abilitata all'esercizio delle attività)
già ha trovato una decisa riduzione da € 101.880 a € 50.000.
La sanzione di cui al punto 2 (distacco di lavoratori da PSC srl per 270
giornate) appare correttamente calcolata in conformità ai limiti legali.
La sanzione di cui al punto 3 (somministrazione dei lavoratori da parte di
, non abilitata all'esercizio delle attività) va, invece, Controparte_9
ridotta, dal momento che è stata calcolata sulla base di 662 giornate, là dove un semplice calcolo matematico fa comprendere che le giornate corrispondono in realtà a 642; ne discende che la sanzione va ridotta da €
39.720 a € 38.520.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, riduce la sanzione di cui al punto 3 da € 39.720 a € 38.520; conferma le sanzioni di cui ai punti 1) e 2);
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto
[...]
delle spese legali, che Controparte_8
liquida in € 1.500 omnicomprensive.
Così deciso in Rovereto il 22 maggio 2025
6 Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro –
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