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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1545/2024, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, viale Parte_1 C.F._1
Umberto 72 presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Cabitza (CF. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._3
Sassari, via del Marghine n. 6,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.05.1996, con il signor _1
(trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Alghero per l'anno 1996-atto n. 40 parte II serie
A) alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5
1- confermare l'assegnazione della casa di via Porrino n. 16 in Alghero alla NO che Parte_1
continuerà a pagare il relativo canone di locazione;
2- Stabilire che il signor versi alla NO , a titolo di mantenimento per i _1 Parte_1 figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € Per_1 Per_2
700,00 (settecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento alla NO del 50% delle spese extra da sostenere per i Parte_1
figli e e al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità percepite dal Per_1 Per_2
.” _1
MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 22.06.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto _1
tra le parti in Alghero il 26.05.1996, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N. 40 P. 2, s. A, anno 1996.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (Alghero, 24.07.1997) e (Alghero, Per_1 Per_2
12.05.2002) maggiorenni ma non economicamente indipendenti, studenti universitari, conviventi con la madre, ha allegato di essersi separata dal marito con decreto di omologa del 2.03.2009 nel procedimento R.G. 5255/2008 emesso dall'intestato Tribunale alle seguenti condizioni che qui interessano:
- La casa ubicata in Alghero, via Porrino n. 16, con gli arredi ivi esistenti, viene assegnata alla NO
che ne sosterrà i costi ivi compreso quello di locazione. Parte_1
CP_
- Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di mantenimento per i Parte_1
figli e la somma mensile di 280,00€ per ciascuno dei figli. Le dette somme dovranno Per_1 Per_2
essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 20 novembre 2009; le dette somme dovranno essere versate anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese con accredito sul conto corrente intestato alla NO , o in via subordinata, nelle mani della NO Parte_1
. Parte_1
- Il signor si impegna, altresì a versare egli stesso alla NO con le modalità e _1 Parte_1
i tempi di cui al capo 5, gli assegni familiari percepiti in busta paga, per i familiari a carico, per la somma, allo stato attuale-salvo errore-, di € 160,00 o di quella futura percipienda;
CP_
- Il signor , verserà alla NO , quale genitore convivente con i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2
con le modalità ed i tempi di cui al capo 5, il 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità oltre al 50% degli eventuali premi di produzione sull'attività lavorativa svolta, accreditati sulla busta paga o
CP_ comunque percepiti;
Il pagherà, altresì, anticipatamente di volta in volta, il 50% di tutte le spese pagina 2 di 5 straordinarie rese necessarie per le esigenze dei figli e quali, a titolo esemplificativo, Per_1 Per_2
spese mediche, spese di istruzione, attività ricreative etc. Le dette spese dovranno essere documentate e, salvi i casi di urgenza, preventivamente concordate tra i coniugi.”
Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle sue condizioni economiche ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa, mentre il resistente
CP_
era dipendente dell'Opera Gesù Nazareno in Sassari.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e all'udienza del 17 dicembre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Alghero, via
Porrino n. 16 alla ricorrente che vi abita con i figli e continuerà a pagare il relativo canone di locazione, Parte_1
non ravvisandosi elementi che consentano di derogare alla suddetta previsione dal momento che sia che Per_2
sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti e ivi convivono con la madre. Per_1
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di pagina 3 di 5 esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto che i figli convivono con la madre e che dalla data del decreto di omologa della separazione (02.03.09) sono mutate le esigenze dei figli in ragione dell'aumento dell'età, in accoglimento della domanda della ricorrente, ritiene il Collegio che debba riconoscersi in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile complessivo di € 700,00, importo ritenuto adeguato alle maggiori e più articolate esigenze dei ragazzi e comunque pressoché pari alla rivalutazione annuale ISTAT intervenuta negli anni sulla somma originariamente imposta.
CP_ Il signor dovrà, inoltre, concorrere in ragione della metà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come da protocollo CNF.
Deve, invece, essere rigettata la domanda della ricorrente con cui chiede a questo Tribunale di stabilire Parte_1
CP_ che il le versi il 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità percepite;
tale statuizione, infatti, presente nel decreto di omologa della separazione consensuale, è frutto di un'intesa autonomamente raggiunta dalle parti, tesa a regolamentare gli aspetti economici della crisi coniugale.
Considerato che il Frau non si è costituito in questo giudizio, e pertanto nessun accordo è stato potuto raggiungere, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, attesa la semplicità degli atti processuali, deposito del solo ricorso introduttivo e celebrazione di un'unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Alghero il
26.05.1996, trascritto nel registro del relativo Comune al N. 40 P. 2, s. A, anno 1996 tra Parte_1
(C.F. nata il [...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._4 _1
) nato a [...] il [...], C.F._3
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Alghero, via Porrino n. 16 alla ricorrente Parte_1
che vi dimorerà con il figlio e la figlia
[...] Per_2 Per_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli _1
e la somma di € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo protocollo CNF;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € _1
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1545/2024, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Sassari, viale Parte_1 C.F._1
Umberto 72 presso lo studio dell'Avv. Maria Paola Cabitza (CF. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._3
Sassari, via del Marghine n. 6,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.05.1996, con il signor _1
(trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Alghero per l'anno 1996-atto n. 40 parte II serie
A) alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5
1- confermare l'assegnazione della casa di via Porrino n. 16 in Alghero alla NO che Parte_1
continuerà a pagare il relativo canone di locazione;
2- Stabilire che il signor versi alla NO , a titolo di mantenimento per i _1 Parte_1 figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € Per_1 Per_2
700,00 (settecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento alla NO del 50% delle spese extra da sostenere per i Parte_1
figli e e al 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità percepite dal Per_1 Per_2
.” _1
MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 22.06.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto _1
tra le parti in Alghero il 26.05.1996, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N. 40 P. 2, s. A, anno 1996.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati due figli, (Alghero, 24.07.1997) e (Alghero, Per_1 Per_2
12.05.2002) maggiorenni ma non economicamente indipendenti, studenti universitari, conviventi con la madre, ha allegato di essersi separata dal marito con decreto di omologa del 2.03.2009 nel procedimento R.G. 5255/2008 emesso dall'intestato Tribunale alle seguenti condizioni che qui interessano:
- La casa ubicata in Alghero, via Porrino n. 16, con gli arredi ivi esistenti, viene assegnata alla NO
che ne sosterrà i costi ivi compreso quello di locazione. Parte_1
CP_
- Il signor si obbliga a corrispondere alla NO , a titolo di mantenimento per i Parte_1
figli e la somma mensile di 280,00€ per ciascuno dei figli. Le dette somme dovranno Per_1 Per_2
essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 20 novembre 2009; le dette somme dovranno essere versate anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese con accredito sul conto corrente intestato alla NO , o in via subordinata, nelle mani della NO Parte_1
. Parte_1
- Il signor si impegna, altresì a versare egli stesso alla NO con le modalità e _1 Parte_1
i tempi di cui al capo 5, gli assegni familiari percepiti in busta paga, per i familiari a carico, per la somma, allo stato attuale-salvo errore-, di € 160,00 o di quella futura percipienda;
CP_
- Il signor , verserà alla NO , quale genitore convivente con i figli e , Parte_1 Per_1 Per_2
con le modalità ed i tempi di cui al capo 5, il 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità oltre al 50% degli eventuali premi di produzione sull'attività lavorativa svolta, accreditati sulla busta paga o
CP_ comunque percepiti;
Il pagherà, altresì, anticipatamente di volta in volta, il 50% di tutte le spese pagina 2 di 5 straordinarie rese necessarie per le esigenze dei figli e quali, a titolo esemplificativo, Per_1 Per_2
spese mediche, spese di istruzione, attività ricreative etc. Le dette spese dovranno essere documentate e, salvi i casi di urgenza, preventivamente concordate tra i coniugi.”
Ha dedotto che sussistevano i presupposti di legge per la richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge e attesa l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle sue condizioni economiche ha allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa, mentre il resistente
CP_
era dipendente dell'Opera Gesù Nazareno in Sassari.
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il resistente non si è costituito nel presente giudizio e all'udienza del 17 dicembre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Alghero, via
Porrino n. 16 alla ricorrente che vi abita con i figli e continuerà a pagare il relativo canone di locazione, Parte_1
non ravvisandosi elementi che consentano di derogare alla suddetta previsione dal momento che sia che Per_2
sebbene maggiorenni, non sono ancora economicamente indipendenti e ivi convivono con la madre. Per_1
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, in merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza
n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di pagina 3 di 5 esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene tenuto conto che i figli convivono con la madre e che dalla data del decreto di omologa della separazione (02.03.09) sono mutate le esigenze dei figli in ragione dell'aumento dell'età, in accoglimento della domanda della ricorrente, ritiene il Collegio che debba riconoscersi in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile complessivo di € 700,00, importo ritenuto adeguato alle maggiori e più articolate esigenze dei ragazzi e comunque pressoché pari alla rivalutazione annuale ISTAT intervenuta negli anni sulla somma originariamente imposta.
CP_ Il signor dovrà, inoltre, concorrere in ragione della metà alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, come da protocollo CNF.
Deve, invece, essere rigettata la domanda della ricorrente con cui chiede a questo Tribunale di stabilire Parte_1
CP_ che il le versi il 50% della tredicesima e della quattordicesima mensilità percepite;
tale statuizione, infatti, presente nel decreto di omologa della separazione consensuale, è frutto di un'intesa autonomamente raggiunta dalle parti, tesa a regolamentare gli aspetti economici della crisi coniugale.
Considerato che il Frau non si è costituito in questo giudizio, e pertanto nessun accordo è stato potuto raggiungere, la domanda della ricorrente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate come in dispositivo (valore della lite compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, applicazione dei valori minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, attesa la semplicità degli atti processuali, deposito del solo ricorso introduttivo e celebrazione di un'unica udienza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Alghero il
26.05.1996, trascritto nel registro del relativo Comune al N. 40 P. 2, s. A, anno 1996 tra Parte_1
(C.F. nata il [...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._4 _1
) nato a [...] il [...], C.F._3
- conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Alghero, via Porrino n. 16 alla ricorrente Parte_1
che vi dimorerà con il figlio e la figlia
[...] Per_2 Per_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli _1
e la somma di € 700,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 domicilio della ricorrente e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo protocollo CNF;
- condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € _1
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15% ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55, I.V.A. e C.P.A.
Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Alghero affinché proceda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari il 7 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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