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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11119/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 14.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11119/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Matteo VIRARDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SC;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 9.5.2023 cittadino nigeriano proveniente da Benin City (Edo State), ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 27.8.2024 (notificato all'istante in data CP_1
2.9.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 23.8.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di SC – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a
Pag. 1 di 9 livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 17.9.2024 tempestivo ricorso, con un atto (erroneamente qualificato come ricorso ex art. 737 c.p.c., anziché come ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 281-decies c.p.c.) – occorre dire – di difficile intellegibilità.
Il ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa nel provvedimento opposto, allegando – da un lato – il proprio timore di essere ucciso dai membri della setta degli GB (di cui avrebbe fatto parte il padre) a causa del suo rifiuto di entrare nell'organizzazione (pericolo la cui attualità, pur a fronte del notevole lasso di tempo trascorso dal suo espatrio, sarebbe evincibile da alcune informazioni apprese dallo straniero tramite un amico contattato sul social network “Facebook”) e – dall'altro lato – la propria generica vulnerabilità sia sul piano “psicologico” sia sul versante “sanitario” (tanto da aver chiesto di essere preso in carico dal competente CPS). Egli ha, in ogni caso, sostenuto di essersi integrato nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dalla lettera di impegno all'assunzione sottoscritta il 16.9.2024 dal legale rappresentante della di BI (BG) e Controparte_2 prodotta in atti contestualmente al ricorso.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il difensore del ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e l'emissione di un provvedimento di concessione di protezione speciale (sic).
3. Il Giudice designato dal Collegio ha fissato udienza per la comparizione delle parti in data 28.11.2024, disponendo la sua sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Preso atto, tuttavia, che il difensore del ricorrente aveva notificato tardivamente il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, con provvedimento del 29.11.2024 il Giudice ha fissato nuova udienza “cartolare” per la comparizione delle parti, la trattazione della causa e la sua discussione in data 12.2.2025, assegnando a parte ricorrente, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.c., termine perentorio al 31.12.2024 per la rinnovazione della notifica del ricorso e per la notifica del nuovo decreto di fissazione dell'udienza.
Pur non ricorrendo prova in atti dell'ottemperanza di parte ricorrente all'ordine del Giudice, già in data 10.12.2024 (dunque, prima dello spirare di detto termine) il si è costituito in Controparte_1 giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di SC, invocando, in principalità, declaratoria di inammissibilità della domanda per elusione della normativa di riferimento, avendo, alternativamente, il ricorrente:
- impugnato un atto endoprocedimentale quale sarebbe il parere della Commissione territoriale, con conseguente difetto di interesse ad agire;
- proposto il ricorso ai sensi dell'art. 737 c.p.c., anziché ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, pur avendo impugnato, implicitamente, un provvedimento questorile di diniego della protezione speciale;
- presentato il ricorso, pur in caso di sua conversione ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., oltre il termine di trenta giorni di cui al citato art. 19-ter d.lgs. cit.
In subordine e nel merito, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, ribadendo la legittimità e la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Questura di nella decisione CP_1 impugnata. Il tutto con vittoria di spese.
4. Con memoria depositata il 27.1.2025 e con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate l'11.2.2025, l'amministrazione resistente ha chiesto, in principalità, una declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. (non avendo il ricorrente provveduto alla rinotifica del ricorso e alla notifica del decreto di fissazione della nuova udienza nel termine perentorio fissato dal Giudice) o, in subordine, una declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque un suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
Pag. 2 di 9 Parte ricorrente non ha viceversa depositato note scritte sostitutive dell'udienza.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Ritenuto in diritto
1. Deve essere preliminarmente disattesa la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo e di contestuale declaratoria di estinzione del processo, avanzata da parte resistente ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
La sua avvenuta costituzione in giudizio in data 10.12.2024 – prima della scadenza del termine perentorio fissato dal Giudice – ha sanato la nullità della notificazione del ricorso (comunque avvenuta, sia pur tardivamente, il 28.11.2024) e ha reso improduttiva di effetti l'ordinanza ex art. 291, comma 1, c.p.c. pronunciata il 29.11.2024.
Nessuna violazione del diritto di difesa della resistente può, dunque, ritenersi integrata, atteso che essa ha avuto piena conoscenza del ricorso, nel rispetto del termine a comparire alla (nuova) udienza fissata il 12.2.2025. Di ciò costituisce, del resto, riprova l'articolazione da parte dell'amministrazione – tanto in sede di costituzione quanto con successive memorie e note – di difese sia in rito sia con riferimento al merito della causa.
2. Infondate sono anche le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'amministrazione.
Come già rilevato dal Collegio in sede di reclamo, l'atto introduttivo del giudizio – pur erroneamente rubricato come ricorso ex art. 737 c.p.c. avverso un provvedimento della Commissione territoriale – si presta, in ogni caso, ad essere riqualificato – visto il suo inequivoco tenore – in un ricorso ex artt. 281- decies c.p.c. e 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso il provvedimento del 27.8.2024, con cui il Questore di Bergamo ha rigettato l'istanza di protezione speciale presentata, in via autonoma, da Parte_1
(l'unico, del resto, depositato in atti).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, inoltre, l'iniziativa processuale deve ritenersi tempestiva, in quanto assunta il 17.9.2024, dunque entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento questorile impugnato (avvenuta il 2.9.2024).
3. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la domanda, formulata dal ricorrente, di annullamento della decisione del Questore.
Sul punto, si osserva che oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo dello straniero a ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale e che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce poteri di annullamento del provvedimento amministrativo al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
4. Volgendo, quindi, la disamina al merito della controversia, è opportuno riportare sinteticamente gli interventi normativi più recenti che hanno riguardato materia della c.d. protezione “interna” o
“complementare”.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
Pag. 3 di 9 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di
Pag. 4 di 9 entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Avendo lo straniero presentato istanza di protezione speciale in sede amministrativa il 9.5.2023 (senza che consti una manifestazione di volontà in tal senso in epoca precedente), deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
Pag. 5 di 9 5. Tanto premesso e considerato, il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. Non ricorre, all'evidenza, la pur invocata fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».
Il dedotto pericolo di essere ucciso da appartenenti alla setta degli GB (di cui il padre del ricorrente avrebbe fatto parte) è già stato valutato come insussistente dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di SC (sez. di ) in sede di esame della CP_1 domanda di asilo presentata ormai sette anni fa (v. il verbale dell'audizione prodotto in atti dallo stesso ricorrente) e non può essere riconsiderato in questa sede in assenza di nuovi elementi o nuove prove.
L'allegazione secondo cui un amico, non meglio identificato, lo avrebbe informato tramite Facebook che sarebbe ancóra ricercato dagli GB in patria è, del resto, eccessivamente generica e priva di riscontro documentale, pur agevolmente reperibile;
essa dà, inoltre, per presupposto un pericolo già stimato come infondato dalla Commissione territoriale senza offrire nuovi elementi per rimettere in discussione tale conclusione.
5.2. Neppure sussistono i presupposti per riconoscere la protezione speciale alla stregua dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non ha allegato di appartenere.
Come si legge nell'EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus 2.6. South South (Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River, Delta), la situazione di sicurezza del Sud del Paese è condizionata principalmente dal conflitto relativo alla produzione di petrolio del delta del (che vede coinvolti Per_1 principalmente gli stati di Bayelsa, Delta e Rivers), ove di fatto la popolazione non gode dei vantaggi dell'industria petrolifera;
con riguardo alla situazione del Sud Est, quindi del Biafra, persistono gli effetti a lungo termine della guerra civile del 1967-1970. Il Biafra è attraversato da movimenti indipendentisti non violenti che protestano per le recenti elezioni del 2015 e i soprusi subiti dai loro esponenti. Tali movimenti vengono repressi nel sangue da gruppi armati finanziati dal Governo per mantenere lo status quo, con ovvie ripercussioni sui diritti umani della popolazione.
Per quanto attiene più specificamente all'Edo State, secondo i dati della Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND Foundation), esso è risultato nel 2022 il terzo Stato più violento del delta del Per_1 in base al numero di conflitti e ai decessi segnalati. I conflitti comunitari che interessano lo Stato sono in gran parte causati da tensioni per dispute sulla terra e sui confini, oltre che dal conflitto tra pastori e agricoltori (Niger Delta Annual Conflict Report: January – December 2022, 8.3.2023, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/#).
La violenza criminale, anch'essa diffusa, ha riguardato principalmente rapine in banca, rapimenti e scontri tra operatori di sicurezza e delinquenti. A febbraio 2022, ad esempio, alcuni rapinatori avrebbero attaccato cinque banche, ucciso sei persone e rubato un'ingente somma di denaro nella città di Uromi, nella LGA di Esan North East. A giugno 2022, un sacerdote cattolico di 41 anni sarebbe stato rapito e ucciso dai rapitori nella comunità di Ikabigbo, nella LGA di Etsako West.
Lo Stato è altresì interessato dai conflitti tra le comunità per le lotte di leadership e gli scontri tra pastori e agricoltori. A marzo 2022, sette persone, tra cui un soldato, sono state uccise durante uno scontro tra due
Pag. 6 di 9 gruppi giovanili rivali per la leadership nella comunità di nella LGA di Un mese Per_2 Persona_3 dopo, i pastori avrebbero attaccato la comunità di Odiguetue, Ovia North East LGA, distruggendo i raccolti e uccidendo cinque persone.
Infine, anche i rapimenti sono uno dei principali problemi di sicurezza nello Stato, che risulta inoltre interessato da violenze e omicidi a sfondo politico (cfr. ibidem).
Tramite la consultazione dell'ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 59 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 59 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 41 episodi di violenza contro i civili, 12 battaglie e 6 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 52 eventi, in diminuzione rispetto all'anno precedente, che hanno causato la morte di 100 persone (Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 Edo State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1).
Nel 2024 ha registrato 164 eventi di sicurezza, tra cui 85 battaglie e 53 episodi di violenze contro Pt_2
i civili e 26 rivolte, che hanno provocato il decesso di 125 persone.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l'Edo State è stato pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume dalla diga di Per_1
Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alertsresidents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding-edogovt-alertsresidents-to-relocate- tohighe r-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure specificamente invocata dal difensore del ricorrente.
5.3. Ciò posto, non ha nemmeno dimostrato di aver intrapreso un serio percorso di Parte_1 integrazione socio-lavorativa in Italia potenzialmente rilevante ai sensi degli artt. 19, comma 1.1, I periodo (ultima parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, anche in rapporto all'art. 8 CEDU, là dove tutela la vita privata e familiare.
Pur trovandosi da tempo nel nostro Paese (ove è giunto nel 2017), il ricorrente si trova tuttora in una condizione di disoccupazione (la lettera di impegno all'assunzione presente in atti e datata 16.9.2024 non può ovviamente essere presa in considerazione, attenendo a prospettive future di impiego e non a un percorso di integrazione già positivamente avviato, l'unico suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e perciò apprezzabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998) e non risulta essersi impegnato neppure in altre attività (ad es., di volontariato o di formazione) indicative di una seria e costante volontà di inserimento sociale.
Pag. 7 di 9 Non constano, poi, né legami familiari significativi in Italia suscettibili di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU né situazioni di particolare vulnerabilità tali da comportare l'attivazione di specifici obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Sotto il profilo medico, dalla documentazione sanitaria prodotta dal procuratore del ricorrente non emergono patologie o disturbi di gravità tale da rilevare come causa di inespellibilità ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o anche soltanto ai fini del riconoscimento dell'invocata protezione speciale per motivi di salute (art. 32 Cost.).
Stando a quanto riportato dalla dott.ssa nella relazione clinica del 12.10.2024 (e Persona_4 parzialmente documentato dal difensore), le ustioni all'arto superiore destro, all'emitorace e all'emiaddome destro riportate in patria risultano essere state efficacemente curate in Nigeria presso il centro medico Ofure Royal Medical Center di Benin City, senza che si appalesino allo stato nuove necessità di trattamento.
I ricoveri ospedalieri e gli accessi al pronto soccorso in Italia (dei quali, peraltro, l'istante non ha sempre conservato la documentazione) si riferiscono o a eventi traumatici (privi di postumi permanenti o comunque perduranti nell'attualità) o a patologie di scarsa gravità (ad es., lombalgia).
Quanto alla piastrinopenia e alla poliglobulia riscontrate negli esami ematici svolti nell'ottobre 2023, la valutazione specialistica ha escluso una patologia midollare aggressiva, suggerendo meri controlli periodici che il ricorrente potrebbe certamente effettuare anche in patria.
Gli altri disturbi lamentati (dolori addominali, episodi di vomito, emorroidi, disturbi del sonno, ecc.) sono rimasti un dato meramente anamnestico.
I più recenti accessi al pronto soccorso e le visite ambulatoriali effettuate documentano, infine, un quadro clinico confortante (sono stati rilevati soltanto una sospetta pancreatite lieve, un sospetto angioma epatico e una sospetta ipertensione portale senza cirrosi), per il quale sono stati suggeriti meri controlli ambulatoriali. Nulla è stato documentato in ordine all'esito della richiesta di presa in carico formulata al competente CPS per i supposti disturbi psichiatrici del richiedente.
In assenza di un apprezzabile percorso di integrazione sociale, familiare o lavorativa e di particolari profili di vulnerabilità, la domanda di protezione speciale deve, pertanto, essere rigettata, siccome manifestamente infondata.
6. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale delle stesse, le spese di lite seguono la soccombenza: parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal , che si liquidano secondo i parametri del d.m. 10 marzo Controparte_1
2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di SC, in composizione collegiale, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), siccome manifestamente infondato;
C.F._1
Pag. 8 di 9 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in SC, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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