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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10124 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 undecies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 15960/2024
del Ruolo Generale e promosso da
(C.F. ), nato in [...], il 6 aprile Parte_1 C.F._1
1962, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Murri n. 48, presso lo studio dell'avv. Stefano Trane, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti
Controparte_1
, (C. F. ), in persona del Ministro in carica
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare l'illegittima del diniego al rilascio del visto di
ingresso in favore della figlia del richiedente/ricorrente , Persona_1
nata in [...] il [...]; e per l'effetto ordinare al Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, presso
l'Ambasciata di Dakar, in persona del Ministro pro tempore, il rilascio del
visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore della figlia
[...]
nata in [...] il [...]; con vittoria di spese e Persona_1
compensi da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario'.
pagina 1 Per parte resistente:
'…CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale il rigetto del ricorso di controparte
perché infondato;
con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione avverso Parte_1
'…il rigetto della domanda di visto per il ricongiungimento familiare
rubricato al reg. n. 254 ambasciata d'Italia di Dakar in favore della sig.ra
[...]
, notificato in data 12.03.2024'. Rappresenta il ricorrente che, Persona_1
dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, la figlia '…si recava presso l'ambasciata di Dakar con regolare appuntamento per il rilascio del visto;
[che] in seguito veniva notificato preavviso di rigetto con richiesta di produzione dell'atto di nascita;
[che] il richiedente faceva pervenire all'ambasciata atto di nascita della figlia da ricongiungere unitamente al certificato di matrimonio attestante il rapporto parentale con la madre ed il libretto di famiglia;
[che] esaminata la domanda veniva Per_1
rigettata la richiesta di rilascio del visto per mancata presentazione dei documenti di cui all'allegato A) punto 10 del D.M. 850/2011 visto l'art. 6 bis d.lgd 394/99'. Ritiene errato il provvedimento impugnato in quanto il rapporto di filiazione deve ritenersi comprovato a mezzo della documentazione in questione.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto i CP_1
motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto da debba essere Parte_1
pagina 2 ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la figlia ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall'ambasciata.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi al riguardo che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 non consta di un'impugnazione in senso tecnico, ma ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne consegue che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente non è fondata e,
pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti,
che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può
richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si
considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione pagina 3 normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […]
all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela,
coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque,
grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status
filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica
Amministrazione provare l'eventuale assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età.
Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il
Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, per come desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e dal relativo preavviso di rigetto, e per come anche pacifico in causa, il rigetto del visto di ingresso è stato motivato in quanto l'atto di nascita ed il libretto di famiglia sono stati prodotti privi della prescritta legalizzazione.
Tale carenza non risulta idoneamente superata neppure nel corrente giudizio.
Occorre al riguardo premettere, in punto di diritto, che l'utilizzabilità in Italia
di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni - tra le quali,
in primis, l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è
pagina 4 sufficiente, tuttavia, che porti il relativo nomen iuris, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento,
ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano
(c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore,
della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto. Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3
dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme
sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed]
agli atti e documenti [in questione], redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero
da un traduttore ufficiale'.
Appare necessario rammentare che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità
soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto pagina 5 mentre l'autentica consiste nella certificazione eseguita con le modalità
previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un qualsiasi soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui
'…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e
mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari
delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e
documenti; se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di
altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle
competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità
consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente,
senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone pagina 6 dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri
opportuni mezzi di accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Orbene, tornando al caso di specie, a fronte del rilievo correttamente operato dall'ambasciata, il ricorrente, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha provveduto a depositare l'atto di nascita munito di legalizzazione o di formalità equipollente, limitandosi a produrre le rappresentazioni fotografiche di un estratto dal registro degli atti di nascita e di un estratto dal registro degli atti di matrimonio entrambi in lingua straniera, come tali inidonee, giusto quanto poc'anzi osservato in punto di diritto, a sanare la problematica già riscontrata in sede amministrativa ed a valere nel corrente giudizio quale prova del rapporto di filiazione.
Non supplisce alla carenza probatoria riscontrata la successiva produzione in data 15 giugno 2025 dell'atto di nascita e del libretto di famiglia muniti delle relative apostille e traduzione in italiano.
Deve osservarsi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente
ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
pagina 7 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, la produzione avvenuta con le note del 15
giugno 2025, costituisce la prova del diritto rivendicato dal ricorrente, in assenza della quale la domanda è stata respinta in sede amministrativa, e non risulta quindi determinata '…dalle difese della controparte' in sede giurisdizionale.
Nessun termine è stato inoltre richiesto al Tribunale e da questi assegnato per '…indicare mezzi di prova e produrre documenti'.
pagina 8 La difesa di parte ricorrente non ha neppure avanzato un'istanza di rimessione in termini, giustificando la tardività del deposito.
Né appare possibile infine considerare il deposito come una mera regolarizzazione formale di documentazione già precedentemente depositata, avendo avuto ad oggetto documenti del tutto differenti da quelli già in atti.
Tale produzione appare pertanto inammissibile e non può essere considerata ai fini della decisione.
Mancando prova del rapporto di filiazione, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna quest'ultima al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 5 luglio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 281 undecies ss. cod. proc. civ. iscritto al n. 15960/2024
del Ruolo Generale e promosso da
(C.F. ), nato in [...], il 6 aprile Parte_1 C.F._1
1962, elettivamente domiciliato in Bologna, Via Murri n. 48, presso lo studio dell'avv. Stefano Trane, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti
Controparte_1
, (C. F. ), in persona del Ministro in carica
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…accertare e dichiarare l'illegittima del diniego al rilascio del visto di
ingresso in favore della figlia del richiedente/ricorrente , Persona_1
nata in [...] il [...]; e per l'effetto ordinare al Ministro
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, presso
l'Ambasciata di Dakar, in persona del Ministro pro tempore, il rilascio del
visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore della figlia
[...]
nata in [...] il [...]; con vittoria di spese e Persona_1
compensi da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario'.
pagina 1 Per parte resistente:
'…CHIEDE a codesto Ill.mo Tribunale il rigetto del ricorso di controparte
perché infondato;
con vittoria di spese di lite'.
fatto e diritto
Con la presente azione, propone impugnazione avverso Parte_1
'…il rigetto della domanda di visto per il ricongiungimento familiare
rubricato al reg. n. 254 ambasciata d'Italia di Dakar in favore della sig.ra
[...]
, notificato in data 12.03.2024'. Rappresenta il ricorrente che, Persona_1
dopo aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, la figlia '…si recava presso l'ambasciata di Dakar con regolare appuntamento per il rilascio del visto;
[che] in seguito veniva notificato preavviso di rigetto con richiesta di produzione dell'atto di nascita;
[che] il richiedente faceva pervenire all'ambasciata atto di nascita della figlia da ricongiungere unitamente al certificato di matrimonio attestante il rapporto parentale con la madre ed il libretto di famiglia;
[che] esaminata la domanda veniva Per_1
rigettata la richiesta di rilascio del visto per mancata presentazione dei documenti di cui all'allegato A) punto 10 del D.M. 850/2011 visto l'art. 6 bis d.lgd 394/99'. Ritiene errato il provvedimento impugnato in quanto il rapporto di filiazione deve ritenersi comprovato a mezzo della documentazione in questione.
Si è costituito il convenuto contestando in fatto ed in diritto i CP_1
motivi dell'impugnazione e chiedendone il rigetto.
* * *
Deve anzi tutto osservarsi, al fine di individuare compiutamente il thema decidendum, come il giudizio proposto da debba essere Parte_1
pagina 2 ricondotto alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs 25
luglio 1998 n. 286, avendo il ricorrente domandato l'accertamento dei presupposti per il ricongiungimento con la figlia ed impugnato il rifiuto di rilascio del visto di ingresso emesso dall'ambasciata.
Così intesa l'azione, deve rammentarsi al riguardo che il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 non consta di un'impugnazione in senso tecnico, ma ha ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo dell'istante al ricongiungimento familiare. Ne consegue che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo, ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla pubblica amministrazione al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda.
Ciò posto, la domanda proposta da parte ricorrente non è fondata e,
pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti,
che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può
richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si
considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione pagina 3 normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […]
all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela,
coniugio, minore età o stato di salute'. In punto di onus probandi, dunque,
grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status
filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica
Amministrazione provare l'eventuale assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età.
Entrambi gli accertamenti competono all'Ambasciata italiana presso il
Paese in cui è richiesto il visto di ingresso.
Orbene, nel caso di specie, per come desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato e dal relativo preavviso di rigetto, e per come anche pacifico in causa, il rigetto del visto di ingresso è stato motivato in quanto l'atto di nascita ed il libretto di famiglia sono stati prodotti privi della prescritta legalizzazione.
Tale carenza non risulta idoneamente superata neppure nel corrente giudizio.
Occorre al riguardo premettere, in punto di diritto, che l'utilizzabilità in Italia
di atti esteri è senz'altro da ammettere, poiché può affermarsi sussistente nel nostro ordinamento, ricavabile da una serie di disposizioni - tra le quali,
in primis, l'art. 68 della legge 31 maggio 1995 n. 218 - un principio di fondo di mutuo riconoscimento. Affinché un atto estero possa sostituirsi ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata italiana non è
pagina 4 sufficiente, tuttavia, che porti il relativo nomen iuris, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa nel nostro ordinamento,
ovvero corrisponda nelle sue caratteristiche intrinseche ad un atto italiano
(c.d. principio di equivalenza) e che sia regolare sul piano formale, ovvero che il soggetto straniero che lo ha sottoscritto rivesta effettivamente la qualità di pubblico ufficiale e che l'atto sia posto in essere da tale soggetto.
La surrogazione dell'atto estero a quello italiano richiede in particolare dal punto di vista formale un elemento di raccordo che accerti per l'appunto che il documento straniero provenga effettivamente dal pubblico ufficiale che ne appare l'autore. L'ordinamento italiano realizza tale raccordo, fatta salva la ricorrenza di trattati che prevedano l'esenzione da formalità ovvero adempimenti semplificati, attraverso l'istituto della legalizzazione ovvero mediante una certificazione della veridicità della firma del sottoscrittore,
della qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e dell'autenticità del sigillo o timbro apposto sull'atto. Quest'ultimo istituto è codificato nei commi 2 e 3
dell'art. 33 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi dei quali '…le firme
sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato
sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane [ed]
agli atti e documenti [in questione], redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero
da un traduttore ufficiale'.
Appare necessario rammentare che la legalizzazione si differenzia dall'autenticazione in quanto con la prima vengono certificate l'identità
soggettiva e la qualità di pubblico ufficiale di chi ha posto in essere l'atto pagina 5 mentre l'autentica consiste nella certificazione eseguita con le modalità
previste dalla legge da un pubblico ufficiale della firma dell'atto da parte di un qualsiasi soggetto avvenuta in sua presenza.
Le modalità per procedere alla legalizzazione degli atti stranieri sono poi allo stato indicate dall'art. 63 del d.lgs 3 febbraio 2011 n. 71, secondo cui
'…a fini di legalizzazione, presso ciascun ufficio consolare è istituita e
mantenuta aggiornata, per quanto possibile, una raccolta degli esemplari
delle firme dei magistrati e funzionari locali preposti al rilascio di atti e
documenti; se la firma è compresa nella raccolta, l'ufficio consolare
provvede direttamente alla sua legalizzazione;
in caso contrario, fa uso di
altri opportuni mezzi di accertamento'.
La norma sostituisce l'art. 49 del d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, che attribuiva all'autorità consolare il potere di '…legalizza[re] gli atti rilasciati o
autenticati dalle autorità locali previa, ove possibile, legalizzazione delle
competenti autorità locali', nell'ottica di un superamento della c.d. doppia legalizzazione, che, secondo la previgente normativa, costituiva la normalità e che si articolava in una prima fase in cui l'autorità nazionale straniera, secondo la propria normativa, legalizzava la firma dell'ufficiale rogante o autenticante ed in una seconda in cui l'autorità consolare o diplomatica italiana procedeva alla legalizzazione della firma dell'autorità
nazionale.
Il superamento viene realizzato ad oggi prevedendo che l'autorità
consolare o diplomatica italiana proceda ad autenticare direttamente,
senza il doppio passaggio, la firma del pubblico ufficiale locale e, solo ove ciò non sia possibile - perché la pubblica amministrazione non dispone pagina 6 dello specimen di firma dello specifico funzionario - faccia '…uso di altri
opportuni mezzi di accertamento', nei quali rientra altresì il ricorso al procedimento di cui alla previgente normativa.
Orbene, tornando al caso di specie, a fronte del rilievo correttamente operato dall'ambasciata, il ricorrente, all'atto della sua costituzione in giudizio, non ha provveduto a depositare l'atto di nascita munito di legalizzazione o di formalità equipollente, limitandosi a produrre le rappresentazioni fotografiche di un estratto dal registro degli atti di nascita e di un estratto dal registro degli atti di matrimonio entrambi in lingua straniera, come tali inidonee, giusto quanto poc'anzi osservato in punto di diritto, a sanare la problematica già riscontrata in sede amministrativa ed a valere nel corrente giudizio quale prova del rapporto di filiazione.
Non supplisce alla carenza probatoria riscontrata la successiva produzione in data 15 giugno 2025 dell'atto di nascita e del libretto di famiglia muniti delle relative apostille e traduzione in italiano.
Deve osservarsi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente
ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
pagina 7 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, la produzione avvenuta con le note del 15
giugno 2025, costituisce la prova del diritto rivendicato dal ricorrente, in assenza della quale la domanda è stata respinta in sede amministrativa, e non risulta quindi determinata '…dalle difese della controparte' in sede giurisdizionale.
Nessun termine è stato inoltre richiesto al Tribunale e da questi assegnato per '…indicare mezzi di prova e produrre documenti'.
pagina 8 La difesa di parte ricorrente non ha neppure avanzato un'istanza di rimessione in termini, giustificando la tardività del deposito.
Né appare possibile infine considerare il deposito come una mera regolarizzazione formale di documentazione già precedentemente depositata, avendo avuto ad oggetto documenti del tutto differenti da quelli già in atti.
Tale produzione appare pertanto inammissibile e non può essere considerata ai fini della decisione.
Mancando prova del rapporto di filiazione, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- condanna quest'ultima al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 2.906,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 5 luglio 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 9