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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 727/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2688/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Via Callipoli N.81 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230237400001061 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230237400003363 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugna le due ingiunzioni di pagamento n. 20230237400001061 di Euro 188,00 e n. 20230237400003363 di Euro 422,00 emesse in data 14.12.2023 dal Comune di Giarre e notificate in data 4.1.2024, con le quali gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 610,00 a titolo di I.M.U. e TA.R.S.U. per l'anno 2013: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha fatto leva, tra l'altro, sull'omessa notifica degli atti prodromici e sulla conseguente prescrizione dei tributi.
Nessuno si è costituito nel presente giudizio per il Comune di Giarre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in funzione di Giudice Monocratico non può fare altro che accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1
in quanto, stante la mancata costituzione nel presente giudizio del Comune di Giarre, non vi è prova in atti della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, con conseguente prescrizione dei tributi stante il decorso del termine di cinque anni previsto dalla legge per i tributi locali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di Giarre nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla le ingiunzioni di pagamento n. 20230237400001061 e n. 20230237400003363 emesse dal Comune di Giarre;
2) Condanna il Comune Di Giarre al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 in quanto anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTA OM, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2688/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre - Via Callipoli N.81 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230237400001061 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20230237400003363 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugna le due ingiunzioni di pagamento n. 20230237400001061 di Euro 188,00 e n. 20230237400003363 di Euro 422,00 emesse in data 14.12.2023 dal Comune di Giarre e notificate in data 4.1.2024, con le quali gli è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 610,00 a titolo di I.M.U. e TA.R.S.U. per l'anno 2013: a fondamento del ricorso Ricorrente_1 ha fatto leva, tra l'altro, sull'omessa notifica degli atti prodromici e sulla conseguente prescrizione dei tributi.
Nessuno si è costituito nel presente giudizio per il Comune di Giarre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in funzione di Giudice Monocratico non può fare altro che accogliere il ricorso azionato da Ricorrente_1
in quanto, stante la mancata costituzione nel presente giudizio del Comune di Giarre, non vi è prova in atti della notifica degli avvisi di accertamento prodromici, con conseguente prescrizione dei tributi stante il decorso del termine di cinque anni previsto dalla legge per i tributi locali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate al Comune di Giarre nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in funzione di Giudice Monocratico, Sezione Ottava, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso azionato da Ricorrente_1, annulla le ingiunzioni di pagamento n. 20230237400001061 e n. 20230237400003363 emesse dal Comune di Giarre;
2) Condanna il Comune Di Giarre al pagamento, in favore di Ricorrente_1, delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 oltre accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 in quanto anticipatario.
Catania, 27 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Giacomo Rota