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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 43 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Tra
(C.F..: ) residente in Parte_1 C.F._1
Casamicciola Terme (Na) II Traversa Principe di Napoli, 8, elettivamente domiciliata in Lacco Ameno al Corso A. Rizzoli 70, presso lo studio dell'Avv. Sergio Trani C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti –
PE Email_1
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Via Principessa
Margherita n. 54 (, C.F. ) elettivamente dom.to in P.IVA_1
Casamicciola Terme alla via Castanito n. 33/35, presso lo studio
Rgn°43/2019 1
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'Avv. Paola Piro dalla quale è rapp.to e difeso, in virtù di delibera di giunta comunale n.37 del 27.2.2019 e procura in atti.
PE : Email_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall' art 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento processo), precisando che la causa è giunta alla sottoscritta gop estensore ad istruttoria già avviata e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 a partire dall'1.9.24 all'udienza del 3.6.24
Con atto notificato il 16.1.2019 la sig.ra a mezzo Parte_1
dell'Avv. Antonella Matarese, citava in giudizio il
[...]
al fine di sentire dichiarare ed accertare il suo Controparte_1
diritto a ricevere il contributo autonomo sistemazione (CAS) a seguito del terremoto del 21.8.2017, nella misura di € 800,00 mensili per il suo nucleo familiare composto da quattro persone a decorrere dalla data del sisma fino alla permanenza dell'emergenza.
Esponeva l'attrice di essere proprietaria a far data dal 22.05.2006, in virtù di atto di compravendita n. 82579 del fabbricato sito in
Casamicciola Terme alla Via II Tr. Principe di Napoli n.8 in catasto al foglio 9 p.lla 105, sub 3, var 1, dove era residente unitamente al
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coniuge nato a [...] il [...] e alle due Controparte_2
figlie e nate a CP_3 Persona_1 Controparte_4
Napoli il 17.4.2014.
Con ordinanza n. 344 del 28.12.2017, in seguito al sisma del 21.8.17, il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme ordinava lo sgombero degli immobili dichiarati inagibili a seguito dei sopraluoghi della
Protezione Civile, tra cui rientrava anche quello dell'attrice.
Quest'ultima, con domanda del 25.9.2017, precisato che alla data del
21.8.17 viveva stabilmente con il suo nucleo familiare nell'immobile sopra indicato, chiedeva al Comune di Casamicciola il Contributo
CAS per il suo nucleo familiare composto da 4 persone, così come previsto dal OCDPC n. 476, domanda rigettata dal in CP_1
persona del responsabile della Commissione con comunicazione prot. n.10771 del 28.6.18, sul presupposto che da informative raccolte dagli agenti della Polizia Municipale la casa di proprietà della attrice non sarebbe risultata stabile dimora.
L'Attrice pertanto, ritenendo di avere pieno titolo al riconoscimento del Contributo citava in giudizio il al fine di veder CP_1
riconoscere il suo diritto e pertanto concludeva per l'accertamento del diritto e la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1
del contributo, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva il il quale impugnava e contestava l'avverso CP_1
dedotto, invocando la legittima attività di controllo dell' Ente erogatore sull'autocertificazione posta alla base della richiesta di
, potere di verifica espressamente previsto dalla Parte_2
norma di cui all'art. 71 del DPR n°445/2000 in forza della quale “le
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amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Concessi termini ex art. 183 6 comma c.p.c., il Giudice non si pronunciava sulla richiesta di interrogatorio formale dell'attore, ammetteva le prove orali, non ammetteva la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
Espletate le prove orali, Il Giudice ritenendo utile alla decisione della causa acquisire copie integrali delle fatture relative a utenze idriche, elettriche del periodo relativo ai 5 anni precedenti alla data del sisma, invitava le parti al deposito delle stesse, a cura della parte più diligente, autorizzando in tal senso la procuratrice del Costituito
a richiedere tale documentazione. CP_1
In data 7.12.23, nelle more del giudizio si costituiva in sostituzione dell'Avv. Antonella Matarese l'Avvocato Sergio Trani che aderiva a tutte le difese spiegate dalla precedente procuratrice.
La difesa del così come autorizzata, provvedeva a inviare CP_1
Perso le richieste di documentazione alle aziende erogatrici;
l nviava quanto richiesto mentre l'EN riscontrava negativamente la richiesta, adducendo che la duplicazione di tali fatture può essere concessa solo in casi del tutto eccezionali per periodi comunque limitati.
L'attrice, depositava “bollette” EN relative solo all'anno 2017, esibendo solo la metà delle prime pagine delle fatture con l'importo da versare.
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La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dal
01.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla sussistenza o meno, in capo all'attrice, dei requisiti per la concessione del contributo di autonoma sistemazione previsto quale intervento in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21.08.2017. Il diritto ad ottenere la concessione del contributo di autonoma assistenza (C.A.S.) trova la propria fonte normativa nell'art 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 476 del 29.08.2017 che così recita: delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale , abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, un contributo pe l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in €400 per i nucleo monofamiliari, €500 per i nuclei composti da due unità, €700 per i nuclei composti da tre unità , in €800 per quelli composti da quattro unità fino a un massimo di € 900 mensili per nuclei familiari composti da cinque a più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età non inferiore ai 65 anni portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di €900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2 I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non
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siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza>>
La norma, quindi, riconosce il diritto al contributo di autonoma sistemazione ad ogni componente del nucleo familiare "abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione" che, a causa dell'evento sismico in questione, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Deve trattarsi, in particolare, della "abitazione principale, abituale e continuativa" del nucleo familiare.
Nella fattispecie per cui è causa nel provvedimento di diniego del contributo, all'attore viene proprio contestato il difetto di tale requisito, in quanto dalle informative della Polizia Municipale risultava che lo stesso “non dimora stabilmente presso l'immobile dichiarato”
La norma non dà una definizione specifica della nozione di
“abitazione”, limitandosi a ribadire che deve trattarsi dell'abitazione
"abituale e continuativa". Pertanto, in mancanza di una precisa disposizione che possa risolvere la controversia, si attingerà dalle disposizioni che regolano casi simili al presente, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2. Sempre nell'ambito della legislazione emergenziale, una fattispecie simile a quella che ci occupa si rinviene nel d.l. 17/03/2020 n. 18 art. 54 -ter, relativo alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sebbene, neanche in tale caso, il legislatore ha fornito la definizione di "abitazione principale" del debitore. Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, ha dichiarato
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l'illegittimità costituzionale della seconda proroga (fino al 30 giugno
2021) della sospensione di cui al d.l. n. 18/2020 art. 54 ter, conv., con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, disposta dal d.l. n. 183/2020 art. 13, comma 14, conv., con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (cfr.
Corte Cost. 22/06/2021 n. 128). Con tale pronuncia, la Corte ha rilevato che "La disciplina in esame - che null'altro richiede - non fornisce una definizione di "abitazione principale", la quale però può rinvenirsi nella normativa tributaria e segnatamente nel D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 10, comma 3-bis, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo;
disposizione, questa, che prevede che, "per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente", aggiungendo poi che "Il presupposto della sospensione della procedura esecutiva, ovvero la circostanza che il bene pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore ossia il luogo dove dimora abitualmente, coincidente in genere con la residenza anagrafica, e non necessariamente, a dispetto della rubrica dello stesso art. 54-ter, con la "prima casa" " (cfr. C. Costi. 22/06/2021
n. 128; Cass 24/09/2020 n. 20130; Cass. 21/06/2017 n. 15444, che pure richiamano il concetto di dimora abituale).
In virtù della suddetta autorevole pronuncia, può ritenersi che anche nella fattispecie in esame la nozione di "abitazione principale" vada identificata con quella di "dimora abituale", coincidente normalmente con la residenza anagrafica.
Ne consegue, quindi, che gli ulteriori aggettivi utilizzati dalla norma
(Ordinanza Presidenza del Consiglio. n. 476 del 2017, art.2) per
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identificare l'abitazione in questione (abituale e continuativa) non valgono a qualificare ulteriormente la nozione in esame, essendo già ricompresi nel concetto di dimora abituale, ma valgono solamente a ribadire che deve trattarsi del luogo in cui la persona abita normalmente, venendo in rilievo, quindi, una nozione fattuale e sostanziale di abitazione principale e non già meramente formale.
Ciò trova conferma nella stessa disposizione normativa, laddove nel fissare il limite soggettivo del contributo fa riferimento ad "ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione".
Ciò posto, occorre quindi verificare se l'abitazione dell'attrice, sita nel
Comune di Casamicciola Terme alla Via II Traversa Principe di
Napoli 8, possa essere qualificata come dimora abituale, sua e del suo nucleo familiare al momento dell'evento sismico dell'agosto 2017, anche ai fini del requisito della “continuità”
Nel caso di specie è incontrastata la residenza anagrafica dell'attrice e del suo nucleo familiare presso l'immobile oggetto dell'ordinanza di sgombero, ma qualche dubbio sorge relativamente agli altri indici indicatori sull' “abitualità-continuità” della permanenza del nucleo familiare al momento del sisma.
È vero che i testi di parte attrice hanno tutti dichiarato che l'attrice e la sua famiglia vivevano presso tale abitazione ma è anche vero che tali dichiarazioni risultano contradette dai dati oggettivi del consumo delle utenze non compatibili con il numero di abitanti per i quali veniva richiesto il contributo (4: moglie, marito e due figlie piccole).
Per quanto concerne i consumi elettrici occorre precisare che il deposito attoreo, non consente la lettura dei grafici relativi ai periodi e
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alle fasce orarie dei consumi né di verificare l'importo della fattura da quali voci sia composto atteso che, nelle fatture EN è compreso il canone di abbonamento alla Televisione che ammonta a circa 18 € a fattura. Inoltre in alcun pregio possono essere tenute in considerazione le giustificazioni poste solo in sede di comparsa conclusionale dalla difesa dell'attrice secondo la quale i bassi consumi elettrici erano giustificati dall'uso di impianto “fotovoltaico” e dalla caldaia a gas, alla luce della circostanza che alcuna prova
( fatture o altro) è stata mai fornita in tal senso in corso di istruttoria.
Nel prospetto di stima della spesa annua elettrica fornita dall'ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) (allegato dal convenuto comune) si certifica che un'utenza residenziale monofamiliare (potenza standard) non può avere consumi inferiori a
Kw 1500 annui, mentre l'abitazione sita alla II Traversa Principe di
Napoli n.6 in base ai dati rilevati presso l Controparte_5
esponeva un consumo annuo nel 2016 pari a KW 368. Altrettanto dicasi per i dati relativi ai consumi idrici (sempre forniti dalla difesa del sensibilmente inferiori a quanto sarebbe lecito aspettarsi CP_1
per un'unità residenziale stabilmente e continuativamente abitata.
Infatti, fino al 2014 i consumi registrati erano esigui, per poi quasi azzerarsi negli anni 2015 e 2016 che tra l'altro corrispondono ai primi anni di vita delle bambine nate nel settembre 2014.
Va poi precisato che le circostanze evidenziate dalla difesa attorea giustificanti i bassi consumi quali la ristrutturazione dell'immobile e il breve trasferimento della famiglia presso la madre del Signor per motivi di salute della stessa, non sono CP_2
stati supportati da rigorosa prova, anche perché i testi di parte attrice,
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pur precisando di fare spesso visita all'attrice presso l'abitazione per cui è causa nulla hanno detto circa ristrutturazioni o prolungate visite alla suocera dell'attrice. .
Gli unici dati certi e documentali, pertanto devono ritenersi quelli relativi alle utenze depositati da entrambe le parte dai quali non emerge con assoluta certezza che al momento del sisma l'abitazione per cui viene richiesto il contributo CAS era stabilmente abitato dal nucleo familiare dell'attrice , che come dichiarato e provato anche da documentazione allegata da parte convenuta svolge incarico di
Pilota di Porto a Augusta Siracusa Pozzallo, attiva nello scalo siciliano dal 2008.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve ritenersi, infondata e va, pertanto, rigettata, dovendosi integralmente accogliere le difese svolte sul punto dal in ordine al difetto di Controparte_1
prova della abituale e stabile dimora dell'attore nel comune interessato dal sisma.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal convenuto ente, con incremento correlato alla manifesta fondatezza delle ragioni fatte valere da quest'ultimo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da
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nei confronti del Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore del convenuto che si liquidano Controparte_1
in euro 4300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Così deciso in Napoli li, 10.1.25
Il Gop
Dott.ssa Maria Pia De Riso
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Il Tribunale di NAPOLI
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Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 43 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Tra
(C.F..: ) residente in Parte_1 C.F._1
Casamicciola Terme (Na) II Traversa Principe di Napoli, 8, elettivamente domiciliata in Lacco Ameno al Corso A. Rizzoli 70, presso lo studio dell'Avv. Sergio Trani C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti –
PE Email_1
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Via Principessa
Margherita n. 54 (, C.F. ) elettivamente dom.to in P.IVA_1
Casamicciola Terme alla via Castanito n. 33/35, presso lo studio
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
dell'Avv. Paola Piro dalla quale è rapp.to e difeso, in virtù di delibera di giunta comunale n.37 del 27.2.2019 e procura in atti.
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Convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall' art 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento processo), precisando che la causa è giunta alla sottoscritta gop estensore ad istruttoria già avviata e trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 a partire dall'1.9.24 all'udienza del 3.6.24
Con atto notificato il 16.1.2019 la sig.ra a mezzo Parte_1
dell'Avv. Antonella Matarese, citava in giudizio il
[...]
al fine di sentire dichiarare ed accertare il suo Controparte_1
diritto a ricevere il contributo autonomo sistemazione (CAS) a seguito del terremoto del 21.8.2017, nella misura di € 800,00 mensili per il suo nucleo familiare composto da quattro persone a decorrere dalla data del sisma fino alla permanenza dell'emergenza.
Esponeva l'attrice di essere proprietaria a far data dal 22.05.2006, in virtù di atto di compravendita n. 82579 del fabbricato sito in
Casamicciola Terme alla Via II Tr. Principe di Napoli n.8 in catasto al foglio 9 p.lla 105, sub 3, var 1, dove era residente unitamente al
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coniuge nato a [...] il [...] e alle due Controparte_2
figlie e nate a CP_3 Persona_1 Controparte_4
Napoli il 17.4.2014.
Con ordinanza n. 344 del 28.12.2017, in seguito al sisma del 21.8.17, il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme ordinava lo sgombero degli immobili dichiarati inagibili a seguito dei sopraluoghi della
Protezione Civile, tra cui rientrava anche quello dell'attrice.
Quest'ultima, con domanda del 25.9.2017, precisato che alla data del
21.8.17 viveva stabilmente con il suo nucleo familiare nell'immobile sopra indicato, chiedeva al Comune di Casamicciola il Contributo
CAS per il suo nucleo familiare composto da 4 persone, così come previsto dal OCDPC n. 476, domanda rigettata dal in CP_1
persona del responsabile della Commissione con comunicazione prot. n.10771 del 28.6.18, sul presupposto che da informative raccolte dagli agenti della Polizia Municipale la casa di proprietà della attrice non sarebbe risultata stabile dimora.
L'Attrice pertanto, ritenendo di avere pieno titolo al riconoscimento del Contributo citava in giudizio il al fine di veder CP_1
riconoscere il suo diritto e pertanto concludeva per l'accertamento del diritto e la condanna del convenuto alla corresponsione CP_1
del contributo, oltre interessi, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituiva il il quale impugnava e contestava l'avverso CP_1
dedotto, invocando la legittima attività di controllo dell' Ente erogatore sull'autocertificazione posta alla base della richiesta di
, potere di verifica espressamente previsto dalla Parte_2
norma di cui all'art. 71 del DPR n°445/2000 in forza della quale “le
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amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con condanna alle spese.
Concessi termini ex art. 183 6 comma c.p.c., il Giudice non si pronunciava sulla richiesta di interrogatorio formale dell'attore, ammetteva le prove orali, non ammetteva la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
Espletate le prove orali, Il Giudice ritenendo utile alla decisione della causa acquisire copie integrali delle fatture relative a utenze idriche, elettriche del periodo relativo ai 5 anni precedenti alla data del sisma, invitava le parti al deposito delle stesse, a cura della parte più diligente, autorizzando in tal senso la procuratrice del Costituito
a richiedere tale documentazione. CP_1
In data 7.12.23, nelle more del giudizio si costituiva in sostituzione dell'Avv. Antonella Matarese l'Avvocato Sergio Trani che aderiva a tutte le difese spiegate dalla precedente procuratrice.
La difesa del così come autorizzata, provvedeva a inviare CP_1
Perso le richieste di documentazione alle aziende erogatrici;
l nviava quanto richiesto mentre l'EN riscontrava negativamente la richiesta, adducendo che la duplicazione di tali fatture può essere concessa solo in casi del tutto eccezionali per periodi comunque limitati.
L'attrice, depositava “bollette” EN relative solo all'anno 2017, esibendo solo la metà delle prime pagine delle fatture con l'importo da versare.
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La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.06.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc con decorrenza dal
01.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla sussistenza o meno, in capo all'attrice, dei requisiti per la concessione del contributo di autonoma sistemazione previsto quale intervento in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21.08.2017. Il diritto ad ottenere la concessione del contributo di autonoma assistenza (C.A.S.) trova la propria fonte normativa nell'art 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 476 del 29.08.2017 che così recita: delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale , abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, un contributo pe l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in €400 per i nucleo monofamiliari, €500 per i nuclei composti da due unità, €700 per i nuclei composti da tre unità , in €800 per quelli composti da quattro unità fino a un massimo di € 900 mensili per nuclei familiari composti da cinque a più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età non inferiore ai 65 anni portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di €900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2 I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a che non
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siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza>>
La norma, quindi, riconosce il diritto al contributo di autonoma sistemazione ad ogni componente del nucleo familiare "abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione" che, a causa dell'evento sismico in questione, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Deve trattarsi, in particolare, della "abitazione principale, abituale e continuativa" del nucleo familiare.
Nella fattispecie per cui è causa nel provvedimento di diniego del contributo, all'attore viene proprio contestato il difetto di tale requisito, in quanto dalle informative della Polizia Municipale risultava che lo stesso “non dimora stabilmente presso l'immobile dichiarato”
La norma non dà una definizione specifica della nozione di
“abitazione”, limitandosi a ribadire che deve trattarsi dell'abitazione
"abituale e continuativa". Pertanto, in mancanza di una precisa disposizione che possa risolvere la controversia, si attingerà dalle disposizioni che regolano casi simili al presente, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2. Sempre nell'ambito della legislazione emergenziale, una fattispecie simile a quella che ci occupa si rinviene nel d.l. 17/03/2020 n. 18 art. 54 -ter, relativo alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, sebbene, neanche in tale caso, il legislatore ha fornito la definizione di "abitazione principale" del debitore. Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, ha dichiarato
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l'illegittimità costituzionale della seconda proroga (fino al 30 giugno
2021) della sospensione di cui al d.l. n. 18/2020 art. 54 ter, conv., con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, disposta dal d.l. n. 183/2020 art. 13, comma 14, conv., con modificazioni, dalla legge n. 21/2021 (cfr.
Corte Cost. 22/06/2021 n. 128). Con tale pronuncia, la Corte ha rilevato che "La disciplina in esame - che null'altro richiede - non fornisce una definizione di "abitazione principale", la quale però può rinvenirsi nella normativa tributaria e segnatamente nel D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 10, comma 3-bis, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo;
disposizione, questa, che prevede che, "per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente", aggiungendo poi che "Il presupposto della sospensione della procedura esecutiva, ovvero la circostanza che il bene pignorato costituisca l'abitazione principale del debitore ossia il luogo dove dimora abitualmente, coincidente in genere con la residenza anagrafica, e non necessariamente, a dispetto della rubrica dello stesso art. 54-ter, con la "prima casa" " (cfr. C. Costi. 22/06/2021
n. 128; Cass 24/09/2020 n. 20130; Cass. 21/06/2017 n. 15444, che pure richiamano il concetto di dimora abituale).
In virtù della suddetta autorevole pronuncia, può ritenersi che anche nella fattispecie in esame la nozione di "abitazione principale" vada identificata con quella di "dimora abituale", coincidente normalmente con la residenza anagrafica.
Ne consegue, quindi, che gli ulteriori aggettivi utilizzati dalla norma
(Ordinanza Presidenza del Consiglio. n. 476 del 2017, art.2) per
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identificare l'abitazione in questione (abituale e continuativa) non valgono a qualificare ulteriormente la nozione in esame, essendo già ricompresi nel concetto di dimora abituale, ma valgono solamente a ribadire che deve trattarsi del luogo in cui la persona abita normalmente, venendo in rilievo, quindi, una nozione fattuale e sostanziale di abitazione principale e non già meramente formale.
Ciò trova conferma nella stessa disposizione normativa, laddove nel fissare il limite soggettivo del contributo fa riferimento ad "ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione".
Ciò posto, occorre quindi verificare se l'abitazione dell'attrice, sita nel
Comune di Casamicciola Terme alla Via II Traversa Principe di
Napoli 8, possa essere qualificata come dimora abituale, sua e del suo nucleo familiare al momento dell'evento sismico dell'agosto 2017, anche ai fini del requisito della “continuità”
Nel caso di specie è incontrastata la residenza anagrafica dell'attrice e del suo nucleo familiare presso l'immobile oggetto dell'ordinanza di sgombero, ma qualche dubbio sorge relativamente agli altri indici indicatori sull' “abitualità-continuità” della permanenza del nucleo familiare al momento del sisma.
È vero che i testi di parte attrice hanno tutti dichiarato che l'attrice e la sua famiglia vivevano presso tale abitazione ma è anche vero che tali dichiarazioni risultano contradette dai dati oggettivi del consumo delle utenze non compatibili con il numero di abitanti per i quali veniva richiesto il contributo (4: moglie, marito e due figlie piccole).
Per quanto concerne i consumi elettrici occorre precisare che il deposito attoreo, non consente la lettura dei grafici relativi ai periodi e
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alle fasce orarie dei consumi né di verificare l'importo della fattura da quali voci sia composto atteso che, nelle fatture EN è compreso il canone di abbonamento alla Televisione che ammonta a circa 18 € a fattura. Inoltre in alcun pregio possono essere tenute in considerazione le giustificazioni poste solo in sede di comparsa conclusionale dalla difesa dell'attrice secondo la quale i bassi consumi elettrici erano giustificati dall'uso di impianto “fotovoltaico” e dalla caldaia a gas, alla luce della circostanza che alcuna prova
( fatture o altro) è stata mai fornita in tal senso in corso di istruttoria.
Nel prospetto di stima della spesa annua elettrica fornita dall'ARERA
(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) (allegato dal convenuto comune) si certifica che un'utenza residenziale monofamiliare (potenza standard) non può avere consumi inferiori a
Kw 1500 annui, mentre l'abitazione sita alla II Traversa Principe di
Napoli n.6 in base ai dati rilevati presso l Controparte_5
esponeva un consumo annuo nel 2016 pari a KW 368. Altrettanto dicasi per i dati relativi ai consumi idrici (sempre forniti dalla difesa del sensibilmente inferiori a quanto sarebbe lecito aspettarsi CP_1
per un'unità residenziale stabilmente e continuativamente abitata.
Infatti, fino al 2014 i consumi registrati erano esigui, per poi quasi azzerarsi negli anni 2015 e 2016 che tra l'altro corrispondono ai primi anni di vita delle bambine nate nel settembre 2014.
Va poi precisato che le circostanze evidenziate dalla difesa attorea giustificanti i bassi consumi quali la ristrutturazione dell'immobile e il breve trasferimento della famiglia presso la madre del Signor per motivi di salute della stessa, non sono CP_2
stati supportati da rigorosa prova, anche perché i testi di parte attrice,
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pur precisando di fare spesso visita all'attrice presso l'abitazione per cui è causa nulla hanno detto circa ristrutturazioni o prolungate visite alla suocera dell'attrice. .
Gli unici dati certi e documentali, pertanto devono ritenersi quelli relativi alle utenze depositati da entrambe le parte dai quali non emerge con assoluta certezza che al momento del sisma l'abitazione per cui viene richiesto il contributo CAS era stabilmente abitato dal nucleo familiare dell'attrice , che come dichiarato e provato anche da documentazione allegata da parte convenuta svolge incarico di
Pilota di Porto a Augusta Siracusa Pozzallo, attiva nello scalo siciliano dal 2008.
Alla luce di tali considerazioni la domanda deve ritenersi, infondata e va, pertanto, rigettata, dovendosi integralmente accogliere le difese svolte sul punto dal in ordine al difetto di Controparte_1
prova della abituale e stabile dimora dell'attore nel comune interessato dal sisma.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM
n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal convenuto ente, con incremento correlato alla manifesta fondatezza delle ragioni fatte valere da quest'ultimo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da
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nei confronti del Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1. rigetta le domande;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in Parte_1
favore del convenuto che si liquidano Controparte_1
in euro 4300,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Così deciso in Napoli li, 10.1.25
Il Gop
Dott.ssa Maria Pia De Riso
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