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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/10/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1951/18
Il Giudice, dott.ssa SE CI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
SE CI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa SE CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1951/18 tra
- (c.f. rapp.to e difesa dall'avv. Bonaventura Manzo e con lo stesso Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'IO Abate alla via Casa Aniello, n. 51, giusta procura in atti;
attore
e
- con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, n. 14, p. iva Controparte_1
nella qualità di impresa designata, ex art. 286 d. leg. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri P.IVA_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la regione Campania – rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa e con la stessa elettivamente domiciliata nel suo studio in Lancusi di Fisciano (SA),
v. gen. C. Nastri, n. 17, giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto chiarito che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la compagnia in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S. al fine di ottenere il risarcimento di pagina 2 di 8 tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.09.2016 alle ore 16.00 circa, nel Comune di
Angri alla via Paludicella.
Secondo quanto esposto dalla parte attrice, , alla guida della motocicletta Kawasaki, targata Parte_1
ED17562 e di proprietà di , stava percorrendo Via Paludicella in direzione "valle". Parte_2
Giunto all'altezza dell'intersezione con Via Cesano, veniva investito da un'autovettura, di tipo monovolume, che si immetteva su Via Paludicella da Via Cesano senza concedere la dovuta precedenza. A seguito dell'urto, l'attore perdeva il controllo della moto e investiva dapprima la sig.ra , Parte_3 che percorreva in qualità di pedone la predetta via e poi rovinava al suolo terminando la corsa contro un muretto ivi presente. Sia il sig. che la sig.ra riportavano lesioni tali da Parte_1 Parte_3 rendere necessario il loro trasporto in ospedale. Il conducente del veicolo investitore si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente, omettendo di prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito così provvedere, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata in ordine alla produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti Controparte_1 alle lesioni subite da per la complessiva di e 56.416,00 ovvero considerato che trattasi di soggetto giovane la Parte_1 somma di e 77.035,00 o degli importi minori o maggiori ritenti di giustizia oltre rivalutazione es interessi;
vinte le spese”.
costituitasi in giudizio nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestava la veridicità dell'evento dannoso. Di conseguenza, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e l'espletamento di una CTU medico-legale.
La domanda in esame è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito in modo chiaro che il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, ha l'onere di provare:
1. che l'evento dannoso si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante;
2. che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che non è consentito addebitare al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, purché egli abbia mantenuto una condotta diligente, ad esempio, attraverso la formale denuncia dei fatti e una loro esaustiva esposizione. Ne consegue che l'identificazione del veicolo deve risultare impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. sent. n. 18308 del 2015).
pagina 3 di 8 Pertanto, il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
È pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti per ottenere il risarcimento dal FGVS. Tuttavia, la sussistenza o meno di tale denuncia costituisce un indizio che deve essere valutato alla luce del complessivo quadro probatorio (Cass. sent. n. 18308 del 2015; Cass. ord. n. 9873 del 2021).
Il giudice di merito deve dunque tenere conto sia delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima, sia della eventuale presentazione di una denuncia o querela. Tale valutazione deve avvenire nell'ambito di un esame complessivo degli elementi raccolti, senza che sia possibile stabilire alcun automatismo (Cass. sent. n. 3019 del 2016). L'importanza di valutare, caso per caso, la condotta della vittima al fine di vagliarne la diligenza è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione (sent. n. 33444 del
2019).
Si aggiunga, infine, che in tema di responsabilità del FGVS, la prova a carico dell'attore deve essere particolarmente rigorosa. Ciò si giustifica in quanto il responsabile dell'evento è rimasto ignoto, precludendo ogni possibilità di riscontro oggettivo e esponendo l'Impresa Designata a liquidare danni sulla base di enunciazioni dei fatti non verificabili e non diversamente ricostruibili.
Chiarito l'onere della prova che incombe sul danneggiato, nel caso di specie, occorre esaminare, unitamente a tutti gli atti di causa, la testimonianza resa dai testi addotti dalla parte attrice.
In particolare il teste, , escusso all'udienza del 24.10.2019 dichiarava : “ (…) indifferente;
era la Testimone_1 fine di settembre dell'anno 2016 nel primo pomeriggio, ero a piedi insieme a mio fratello e percorrevamo via Per_1
Paludicella, strada che divide due comuni Angri e Sant'IO Abate – in direzione monti;
ho visto che da una strada posta sulla destra fuoriusciva un'auto tipo monovolume di colore scuro che si immetteva in via Paludicella svoltando verso destra, nel compiere tale manovra l'auto invadeva la corsia opposta da cui sopraggiungeva unavmoto il cui conducente tentava di evitare l'auto spostandosi verso destra ma senza riuscire ad evitare l'impatto che avveniva tra la parte anteriore/laterale sinistra e la ruota posteriore della moto;
dopo l'urto la moto sbandava e investiva prima una ragazza che stava sulla stessa carreggiata e poi rovinava al suolo, scorracciava sul selciato stradale finendo contro un muretto posto a sinistra che delimitava un terreno;
; la moto terminava la corsa contro il muretto, il conducente era sbalzato all'interno del terreno;
ci siamo avvicinati per prestare soccorso, il ragazzo lamentava dolori alla gamba non ricordo quale, anche la ragazza lamentava dolori;
abbiamo chiamato i soccorsi 118 che sopraggiunti hanno trasportato gli infortunati in ospedale, non so quante ambulanza sono intervenute, ero presente alla prima, il conducente della moto indossava il casco;
l'auto investitrice dopo l'urto si allontanava dal luogo facendo perdere ogni traccia non annotavo alcun numero di targa perché l'auto si allontanava, non so se i ragazzi dopo sono stati trasportati in ospedale (…) sono intervenute autorità perché nel frattempo andavo via;
ho lasciat201o i miei dati al conducente della moto, non ho mai reso testimonianza”.
pagina 4 di 8 Sempre all'udienza del 24.10.2019 veniva escusso il teste il quale dichiarava: “ Testimone_2 indifferente;
era la fine del mese di settembre del 2016 verso le 15.30, io e mio fratello eravamo a piedi in Angri alla via
Paludicella con direzione via Roma quando ho visto un'auto tipo monovolume che dalla strada posta sulla mia destra nell'immettersi su via Paludicella svoltava a destra in direzione via Roma e invadeva la corsia opposta di marcia urtando una moto che sopraggiungeva in direzione valle;
il conducente della moto cercava di evitare l'impatto senza riuscirci;
l'auto con la sua parte anteriore laterale sinistra ha urtato la moto nella parte posteriore sinistra;
dopo l'urto la moto sbandava e investiva una ragazza che camminava sulla carreggiata che cadeva a terra, la moto cadeva al suolo in uno al conducente, scarrocciando sulla strada fermandosi contro un muretto che delimitava un fondo mentre il conducente della moto finiva nel terreno sottostante;
mi sono avvicinato il ragazzo dolorante alla gamba e mio fratello ha chiamato i soccorsi;
le persone investite sono state trasportate in ospedale, il ragazzo indossava il casco, finché sono rimasto sul posto non sono intervenute autorità , il veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso, non sono riuscito ad annotare il numero di targa anche perché interessato a prestare i soccorsi;
il ragazzo della moto presentava escoriazioni;
ho reso testimonianza in passato per una causa di lavoro;
il terreno dove è finito il ragazzo della moto si trovava sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto”.
Da quanto riportato emerge che la condotta colposa del conducente del veicolo non identificato è stata provata in modo rigoroso attraverso le dichiarazioni sovrapponibili e concordanti dei testi Testimone_1
e escussi all'udienza del 24.10.2019. Testimone_2
I testi hanno univocamente e dettagliatamente riferito che: 1) Un'autovettura tipo monovolume di colore scuro si immetteva su Via Paludicella da Via Cesano senza concedere la precedenza alla motocicletta condotta da;
2) L'autovettura invadeva la corsia opposta, causando l'urto e la successiva caduta Parte_1 della moto e l'investimento della pedona . Parte_3
Tali deposizioni costituiscono prova piena e circostanziata della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ignoto, per violazione delle norme sulla precedenza e sulla circolazione stradale.
L'identificazione del veicolo è risultata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima o dei testi, invero:
1.Entrambi i testi hanno confermato che "l'auto investitrice dopo l'urto si allontanava velocemente dal luogo facendo perdere ogni traccia". La repentina fuga del responsabile è la causa primaria della mancata identificazione.
2. Il teste ha espressamente dichiarato di Testimone_2 non aver annotato la targa anche perché "interessato a prestare i soccorsi" ai due feriti, i quali riportavano lesioni tali da rendere necessario il loro trasporto in ospedale.
Ebbene, a parere di chi scrive, in presenza di due persona che necessitavano di assistenza medica urgente
(come confermato dall'immediato trasporto in ospedale e dal referto di p.s., la scelta di concentrarsi sul soccorso anziché sulla rilevazione della targa non può essere considerata negligenza, ma piuttosto dovere morale e condotta diligente e prioritaria rispetto all'identificazione burocratica. pagina 5 di 8 L'impossibilità di annotare la targa è, pertanto, una conseguenza diretta della condotta omissiva e illecita del fuggitivo e della priorità data al soccorso, e non una mancanza di diligenza tale da escludere il risarcimento.
Pertanto si ritiene che la parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio impostole, fornendo la prova rigorosa sia della dinamica che della colpa del veicolo pirata, sia delle circostanze oggettive che hanno impedito l'identificazione.
Per l'effetto, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine alla produzione del sinistro.
Il Tribunale, accertato quanto sopra, procede alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore sulla base dei criteri di risarcimento unitario stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene applicabile la liquidazione del solo danno biologico nella sua accezione omnicomprensiva, come delineata dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Tali
Sezioni Unite hanno stabilito il principio di unitarietà del danno non patrimoniale: - Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) costituisce una categoria unitaria. - Il danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica) deve essere liquidato includendo, nel suo valore, la componente dinamico-relazionale (il c.d. danno esistenziale) che attiene alla modifica peggiorativa delle abitudini e della qualità di vita.
In assenza di prova specifica e circostanziata di un danno morale (inteso come sofferenza interiore transitoria o patema d'animo) diverso e distinto rispetto alla lesione biologica, e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie vietate dalla Suprema Corte, si procede alla liquidazione del solo danno biologico complessivo, che già ricomprende l'incidenza della lesione sulla vita quotidiana dell'attore.
Il danno è liquidato sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano, che costituiscono il criterio equitativo prevalente a livello nazionale, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (27 anni) e della
CTU medico-legale (che ha quantificato il danno biologico in 11 punti percentuali).
Pertanto all'attore, spetta, a titolo di danno biologico la somma di € 26.151,00
Quanto all'invalidità temporanea, il CTU ha riconosciuto 30 giorni di Invalidità Temporanea Totale, 50 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% ed altri 50 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
pagina 6 di 8 Dunque, a titolo di danno temporaneo spetta all'attore la somma di € 7.762,50 ( Invalidità Temporanea
Totale (30 giorni): € 3.450,00 + Invalidità Temporanea Parziale al 50% (50 giorni): € 2.875,00 + Invalidità
Temporanea Parziale al 25% (50 giorni): € 1.437,50)
In definitiva all'attore spetta, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 33.913,50.
Sul predetto importo non spetta la rivalutazione in quanto la somma è stata calcolata all'attualità.
Spettano invece all'attore gli interessi legali dalla data del sinistro (2016) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, che devono essere computati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e poi rivalutata anno per anno.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo, andranno corrisposti gli interessi legali sull'importo complessivo definitivamente liquidato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Parimenti le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa SE CI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.913,50, oltre interessi come indicati in parte motiva
3. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S., alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano nella somma complessiva
Euro € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
4. Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 31.10.25
Il Giudice dott.ssa SE CI
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SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 1951/18
Il Giudice, dott.ssa SE CI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
SE CI
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa SE CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1951/18 tra
- (c.f. rapp.to e difesa dall'avv. Bonaventura Manzo e con lo stesso Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'IO Abate alla via Casa Aniello, n. 51, giusta procura in atti;
attore
e
- con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, n. 14, p. iva Controparte_1
nella qualità di impresa designata, ex art. 286 d. leg. n. 209/05, per la liquidazione dei sinistri P.IVA_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per la regione Campania – rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Sessa e con la stessa elettivamente domiciliata nel suo studio in Lancusi di Fisciano (SA),
v. gen. C. Nastri, n. 17, giusta procura in atti;
convenuta
OGGETTO: risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note autorizzate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va anzitutto chiarito che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la compagnia in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S. al fine di ottenere il risarcimento di pagina 2 di 8 tutti i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.09.2016 alle ore 16.00 circa, nel Comune di
Angri alla via Paludicella.
Secondo quanto esposto dalla parte attrice, , alla guida della motocicletta Kawasaki, targata Parte_1
ED17562 e di proprietà di , stava percorrendo Via Paludicella in direzione "valle". Parte_2
Giunto all'altezza dell'intersezione con Via Cesano, veniva investito da un'autovettura, di tipo monovolume, che si immetteva su Via Paludicella da Via Cesano senza concedere la dovuta precedenza. A seguito dell'urto, l'attore perdeva il controllo della moto e investiva dapprima la sig.ra , Parte_3 che percorreva in qualità di pedone la predetta via e poi rovinava al suolo terminando la corsa contro un muretto ivi presente. Sia il sig. che la sig.ra riportavano lesioni tali da Parte_1 Parte_3 rendere necessario il loro trasporto in ospedale. Il conducente del veicolo investitore si allontanava velocemente dal luogo dell'incidente, omettendo di prestare soccorso e facendo perdere le proprie tracce.
Alla luce di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito così provvedere, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura rimasta non identificata in ordine alla produzione del sinistro de quo e per l'effetto condannare in persona del l.r.p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti Controparte_1 alle lesioni subite da per la complessiva di e 56.416,00 ovvero considerato che trattasi di soggetto giovane la Parte_1 somma di e 77.035,00 o degli importi minori o maggiori ritenti di giustizia oltre rivalutazione es interessi;
vinte le spese”.
costituitasi in giudizio nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, contestava la veridicità dell'evento dannoso. Di conseguenza, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e l'espletamento di una CTU medico-legale.
La domanda in esame è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito in modo chiaro che il danneggiato che promuove richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, ha l'onere di provare:
1. che l'evento dannoso si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante;
2. che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
La Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che non è consentito addebitare al danneggiato l'onere di indagini articolate o complesse, purché egli abbia mantenuto una condotta diligente, ad esempio, attraverso la formale denuncia dei fatti e una loro esaustiva esposizione. Ne consegue che l'identificazione del veicolo deve risultare impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. sent. n. 18308 del 2015).
pagina 3 di 8 Pertanto, il danneggiato è tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
È pacifico che la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti per ottenere il risarcimento dal FGVS. Tuttavia, la sussistenza o meno di tale denuncia costituisce un indizio che deve essere valutato alla luce del complessivo quadro probatorio (Cass. sent. n. 18308 del 2015; Cass. ord. n. 9873 del 2021).
Il giudice di merito deve dunque tenere conto sia delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima, sia della eventuale presentazione di una denuncia o querela. Tale valutazione deve avvenire nell'ambito di un esame complessivo degli elementi raccolti, senza che sia possibile stabilire alcun automatismo (Cass. sent. n. 3019 del 2016). L'importanza di valutare, caso per caso, la condotta della vittima al fine di vagliarne la diligenza è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione (sent. n. 33444 del
2019).
Si aggiunga, infine, che in tema di responsabilità del FGVS, la prova a carico dell'attore deve essere particolarmente rigorosa. Ciò si giustifica in quanto il responsabile dell'evento è rimasto ignoto, precludendo ogni possibilità di riscontro oggettivo e esponendo l'Impresa Designata a liquidare danni sulla base di enunciazioni dei fatti non verificabili e non diversamente ricostruibili.
Chiarito l'onere della prova che incombe sul danneggiato, nel caso di specie, occorre esaminare, unitamente a tutti gli atti di causa, la testimonianza resa dai testi addotti dalla parte attrice.
In particolare il teste, , escusso all'udienza del 24.10.2019 dichiarava : “ (…) indifferente;
era la Testimone_1 fine di settembre dell'anno 2016 nel primo pomeriggio, ero a piedi insieme a mio fratello e percorrevamo via Per_1
Paludicella, strada che divide due comuni Angri e Sant'IO Abate – in direzione monti;
ho visto che da una strada posta sulla destra fuoriusciva un'auto tipo monovolume di colore scuro che si immetteva in via Paludicella svoltando verso destra, nel compiere tale manovra l'auto invadeva la corsia opposta da cui sopraggiungeva unavmoto il cui conducente tentava di evitare l'auto spostandosi verso destra ma senza riuscire ad evitare l'impatto che avveniva tra la parte anteriore/laterale sinistra e la ruota posteriore della moto;
dopo l'urto la moto sbandava e investiva prima una ragazza che stava sulla stessa carreggiata e poi rovinava al suolo, scorracciava sul selciato stradale finendo contro un muretto posto a sinistra che delimitava un terreno;
; la moto terminava la corsa contro il muretto, il conducente era sbalzato all'interno del terreno;
ci siamo avvicinati per prestare soccorso, il ragazzo lamentava dolori alla gamba non ricordo quale, anche la ragazza lamentava dolori;
abbiamo chiamato i soccorsi 118 che sopraggiunti hanno trasportato gli infortunati in ospedale, non so quante ambulanza sono intervenute, ero presente alla prima, il conducente della moto indossava il casco;
l'auto investitrice dopo l'urto si allontanava dal luogo facendo perdere ogni traccia non annotavo alcun numero di targa perché l'auto si allontanava, non so se i ragazzi dopo sono stati trasportati in ospedale (…) sono intervenute autorità perché nel frattempo andavo via;
ho lasciat201o i miei dati al conducente della moto, non ho mai reso testimonianza”.
pagina 4 di 8 Sempre all'udienza del 24.10.2019 veniva escusso il teste il quale dichiarava: “ Testimone_2 indifferente;
era la fine del mese di settembre del 2016 verso le 15.30, io e mio fratello eravamo a piedi in Angri alla via
Paludicella con direzione via Roma quando ho visto un'auto tipo monovolume che dalla strada posta sulla mia destra nell'immettersi su via Paludicella svoltava a destra in direzione via Roma e invadeva la corsia opposta di marcia urtando una moto che sopraggiungeva in direzione valle;
il conducente della moto cercava di evitare l'impatto senza riuscirci;
l'auto con la sua parte anteriore laterale sinistra ha urtato la moto nella parte posteriore sinistra;
dopo l'urto la moto sbandava e investiva una ragazza che camminava sulla carreggiata che cadeva a terra, la moto cadeva al suolo in uno al conducente, scarrocciando sulla strada fermandosi contro un muretto che delimitava un fondo mentre il conducente della moto finiva nel terreno sottostante;
mi sono avvicinato il ragazzo dolorante alla gamba e mio fratello ha chiamato i soccorsi;
le persone investite sono state trasportate in ospedale, il ragazzo indossava il casco, finché sono rimasto sul posto non sono intervenute autorità , il veicolo investitore si allontanava senza prestare soccorso, non sono riuscito ad annotare il numero di targa anche perché interessato a prestare i soccorsi;
il ragazzo della moto presentava escoriazioni;
ho reso testimonianza in passato per una causa di lavoro;
il terreno dove è finito il ragazzo della moto si trovava sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto”.
Da quanto riportato emerge che la condotta colposa del conducente del veicolo non identificato è stata provata in modo rigoroso attraverso le dichiarazioni sovrapponibili e concordanti dei testi Testimone_1
e escussi all'udienza del 24.10.2019. Testimone_2
I testi hanno univocamente e dettagliatamente riferito che: 1) Un'autovettura tipo monovolume di colore scuro si immetteva su Via Paludicella da Via Cesano senza concedere la precedenza alla motocicletta condotta da;
2) L'autovettura invadeva la corsia opposta, causando l'urto e la successiva caduta Parte_1 della moto e l'investimento della pedona . Parte_3
Tali deposizioni costituiscono prova piena e circostanziata della esclusiva responsabilità del conducente del veicolo ignoto, per violazione delle norme sulla precedenza e sulla circolazione stradale.
L'identificazione del veicolo è risultata impossibile per circostanze obiettive non imputabili a negligenza della vittima o dei testi, invero:
1.Entrambi i testi hanno confermato che "l'auto investitrice dopo l'urto si allontanava velocemente dal luogo facendo perdere ogni traccia". La repentina fuga del responsabile è la causa primaria della mancata identificazione.
2. Il teste ha espressamente dichiarato di Testimone_2 non aver annotato la targa anche perché "interessato a prestare i soccorsi" ai due feriti, i quali riportavano lesioni tali da rendere necessario il loro trasporto in ospedale.
Ebbene, a parere di chi scrive, in presenza di due persona che necessitavano di assistenza medica urgente
(come confermato dall'immediato trasporto in ospedale e dal referto di p.s., la scelta di concentrarsi sul soccorso anziché sulla rilevazione della targa non può essere considerata negligenza, ma piuttosto dovere morale e condotta diligente e prioritaria rispetto all'identificazione burocratica. pagina 5 di 8 L'impossibilità di annotare la targa è, pertanto, una conseguenza diretta della condotta omissiva e illecita del fuggitivo e della priorità data al soccorso, e non una mancanza di diligenza tale da escludere il risarcimento.
Pertanto si ritiene che la parte attrice abbia pienamente assolto all'onere probatorio impostole, fornendo la prova rigorosa sia della dinamica che della colpa del veicolo pirata, sia delle circostanze oggettive che hanno impedito l'identificazione.
Per l'effetto, si accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato in ordine alla produzione del sinistro.
Il Tribunale, accertato quanto sopra, procede alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore sulla base dei criteri di risarcimento unitario stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ritiene applicabile la liquidazione del solo danno biologico nella sua accezione omnicomprensiva, come delineata dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Tali
Sezioni Unite hanno stabilito il principio di unitarietà del danno non patrimoniale: - Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) costituisce una categoria unitaria. - Il danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica) deve essere liquidato includendo, nel suo valore, la componente dinamico-relazionale (il c.d. danno esistenziale) che attiene alla modifica peggiorativa delle abitudini e della qualità di vita.
In assenza di prova specifica e circostanziata di un danno morale (inteso come sofferenza interiore transitoria o patema d'animo) diverso e distinto rispetto alla lesione biologica, e al fine di evitare duplicazioni risarcitorie vietate dalla Suprema Corte, si procede alla liquidazione del solo danno biologico complessivo, che già ricomprende l'incidenza della lesione sulla vita quotidiana dell'attore.
Il danno è liquidato sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano, che costituiscono il criterio equitativo prevalente a livello nazionale, tenendo conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (27 anni) e della
CTU medico-legale (che ha quantificato il danno biologico in 11 punti percentuali).
Pertanto all'attore, spetta, a titolo di danno biologico la somma di € 26.151,00
Quanto all'invalidità temporanea, il CTU ha riconosciuto 30 giorni di Invalidità Temporanea Totale, 50 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 50% ed altri 50 giorni di Invalidità Temporanea Parziale al 25%.
pagina 6 di 8 Dunque, a titolo di danno temporaneo spetta all'attore la somma di € 7.762,50 ( Invalidità Temporanea
Totale (30 giorni): € 3.450,00 + Invalidità Temporanea Parziale al 50% (50 giorni): € 2.875,00 + Invalidità
Temporanea Parziale al 25% (50 giorni): € 1.437,50)
In definitiva all'attore spetta, a titolo di danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 33.913,50.
Sul predetto importo non spetta la rivalutazione in quanto la somma è stata calcolata all'attualità.
Spettano invece all'attore gli interessi legali dalla data del sinistro (2016) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, che devono essere computati sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e poi rivalutata anno per anno.
Dalla data della presente sentenza all'effettivo saldo, andranno corrisposti gli interessi legali sull'importo complessivo definitivamente liquidato.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Parimenti le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa SE CI, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 33.913,50, oltre interessi come indicati in parte motiva
3. condanna la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione del F.G.V.S., alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano nella somma complessiva
Euro € 7.616,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo.
4. Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 31.10.25
Il Giudice dott.ssa SE CI
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