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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2001 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 16/11/1975, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Dell'Aira (PEC: e Carmela Re (PEC: Email_1 [...]
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 19/03/1976, con il patrocinio dell'avv. Caterina Mirto (PEC:
[...]
e dell'avv. Gabriella Di Fresco (PEC Email_3 Email_4
[...]
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4420/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione collegiale in data 27/10-02/11/2022, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 10523/2018;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costituti- vo, sia di rito che di merito, Espletati i provvedimenti e gli incombenti del rito camerale, Richiamate le conclusioni già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado, Ammettere per la forma il presente gravame ed in accoglimento dello stesso riformare l'impugnata sentenza n. 4420\2022 resa inter partes dal Tribunale di Palermo sezione I civile – Giudice rel. dott.ssa Sara Marino – del 27.10.2022 pubblicata in data 2.11.2022 e notificata a mezzo PEC in data 9.11.2022, pronunciata nella causa civile di separazione iscritta al n. 10523\2018 del ruolo generale del ex Tribunale di Palermo tra le parti ivi indicate, relativamente ai soli superiori capi appellati, ed accogliendo in- tegralmente tutte e ciascuna delle conclusioni già ritualmente calendate nel giudizio di primo grado, E per l'effetto, per i fatti descritti, i motivi e le ragioni, in punto di fatto e di diritto, spie- gate in parte narrativa, in parziale riforma della sentenza impugnata, an- che con diversa motivazione, in accoglimento delle domande sul punto spiegate nel giudizio di primo grado:
“Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento in favore CP_1 della sig.ra pari ad €.3.000,00 da corrispondere, entro il cinque di Pt_1 ogni mese e con rivalutazione ISTAT;
Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento in favore CP_1 dei figli minori un assegno complessivo pari ad € 8.000,00 con rivalutazio- ne ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese alla sig.ra Pt_1 in un conto ad hoc dedicato;
Porre a carico del sig. l'obbligo di partecipare all' Controparte_1
80% delle spese di carattere straordinario in favore dei figli, da valutarsi nel caso specifico e qui indicate a titolo meramente esemplificative: spese scolastiche, spese mediche, spese di natura ludica o parascolastica tra cui viaggi di istruzione, viaggi di piacere, centri estivi, attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per il suo svolgimen- to, organizzazione di feste, ricevimenti e quant'altro dedicato ai figli. In via subordinata, in accoglimento dei motivi di gravame e con riferimento ai capi di senten- za oggetto di impugnazione, confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale e, segnatamente, “in ragione della maggiore permanenza
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 dei minori presso l'abitazione materna, ed in funzione perequativa, onde cioè consentire a questi di non subire deterioramento economico dalla vi- cenda disgregativa genitoriale, tenuto conto della complessiva situazione economico\reddituale dei coniugi suddetta per come sommariamente va- lutabile in questa sede, onera del versamento di Controparte_1
€.3.200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, da corrispondersi alla entro il giorno 30 del mese e da maggiorarsi Pt_1 con il periodico adeguamento secondo l'indice ISTAT, oltre ai 3\4 delle spese straordinarie concernenti i medesimi, da intendersi secondo le defi- nizioni di cui alle “linee guida” impartite dal CNF il 29.11.2017, salva indif- feribilità, da corrispondersi entro giorni 15 dall'esibizione del relativo giu- stificativo di spesa;
Difettando poi la di “adeguati” redditi propri, ossia di redditi che Pt_1 gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, anche grazie al proprio contributo , tenuta pure in conto la mancata assegnazione alla stessa della casa già familiare in pro- prietà esclusiva del marito in quanto oggetto di rinuncia nell'interesse dei figli, fissa in € 1.000,00 mensili il contributo al di lei mantenimento cui è onerato il , somma da corrispondersi entro il giorno 30 Controparte_1 del mese e da maggiorarsi con il periodico adeguamento secondo l'indice ISTAT, da elevarsi a € 1.200,00 a far tempo dall'effettivo risparmio di spe- sa locatizia da risoluzione anticipata a seguito della rioccupazione della casa già familiare, e comunque, ossia a prescindere dalla scelta suddetta, a far tempo dal mese di novembre 2019” (tali importi hanno trovato con- ferma in sede di reclamo ex art. 708 cpc). Emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente. Condannare sempre e comunque, l'appellato alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali. Quale giusto mezzo al fine: insistendo nelle istanze probatorie, se ritenute necessarie, contenuti negli scritti difensivi di primo grado e non accolti dal Tribunale di Palermo e da aversi qui per riportati ed integralmente trascritti e comunque formalmen- te riproposte e, ingiustificatamente, disattese dal Giudice di prime cure benché pertinenti e conducenti ai fini della decisione e, segnatamente: NELL'ORDINE DI ESIBIZIONE e NELL'ACCERTAMENTO A MEZZO POLIZIA TRIBUTARIA, richiesti con le memorie ex art.183 6° comma n°2 e n°3 c.p.c., depositate rispettivamente il 6.2.2020 ed il 26.2.2020 sull'effettiva capaci- tà economico\patrimoniale e reddituale del sig. . Controparte_1
Occorrendo ordinare al sig. di produrre in giudizio Controparte_1
l'estratto conto UNIPOLBANCA spa a far data 1.1.2018 (e non dall'1.4.2018), la dichiarazione dei redditi del 2022 (redditi 2021) e copia
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 del Bilancio 2021 della società p. IVA Parte_2 di cui il sig. ha la partecipazione agli utili nella P.IVA_1 CP_1 misura del 35% che poi costituiscono il suo maggior reddito, al fine di veri- ficare che i redditi prodotti in tale periodo sono equivalenti a quelli realiz- zati, in maniera costante, anche dal 2016 al 2019. Occorrendo disporre CTU tecnico contabile sulla situazione economi- co\patrimoniale e reddituale del sig. sulla base dei Controparte_1 dati, delle dichiarazioni, dei c\c e dei bilanci in atti e munendolo di ogni fa- coltà e potere per accertare la reale situazione patrimoniale dell'obbligato e l'esistenza di tuti i conti correnti allo stesso intestati o riconducibili.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
- Preliminarmente richiamare il fascicolo di I grado
- Rigettare l'appello promosso dalla sig.ra per quanto meglio ar- Pt_1 gomentato in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4420\22 emessa dal Tribunale Civile di Palermo
- Disporre l'espunzione del doc. n. 6 allegato da parte appellante per i mo- tivi meglio esposti in parte motiva;
- Rigettare la richiesta di ammissione dei mezzi di prova ed in caso di am- missione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, nel giudizio di I grado ed in sede di impugnazione reiterati, si insiste, conseguentemente, per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla difesa del sig. in CP_1
I grado, sia in forma diretta che contraria.
- Nell'ipotesi di ammissione di indagini di Polizia Tributaria, si insiste affin- chè le stesse siano estese anche alla sig.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2018, con- Parte_1 veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il coniuge CP_2
, chiedendo che venisse pronunciata la loro separazione con addebito
[...] al resistente della relativa responsabilità, e che:
- le venisse assegnata la casa coniugale;
- venisse disposto l'affido condiviso dei due figli minori, e Per_1
, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
Per_2
- che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle CP_1 un assegno mensile di euro 8.000,00 quale contributo al manteni-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 mento dei predetti figli minori nonché un assegno mensile di euro 3.000,00 quale contributo al proprio personale mantenimento;
- che il resistente fosse condannato al pagamento dell'importo di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali da essa subiti.
2. Con comparsa del 29/01/2019, si costituiva in giudizio il , il CP_1 quale il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della separazione, chie- dendo in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla ricorrente, dichia- rava di non opporsi, altresì, all'assegnazione della casa coniugale alla e all'affido condiviso dei figli con obbligo a suo carico di contribui- Pt_1 re al loro mantenimento, mentre contestava le ulteriori domande formu- late ex adverso, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 4420/2022 pronunciata in data
27/10-02/11/2022, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, pronun- ciava la separazione personale dei coniugi e adottava i seguenti provve- dimenti:
- rigettava le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- disponeva l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita per il padre;
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 Pt_3
[... la somma di euro 3.200,00 mensili, di cui euro 2.400,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori ed euro 800,00 quale contributo al mantenimento della stessa, nonché l'obbligo di con- tribuire nella misura del 75% alle spese di natura straordinaria so- stenute nell'interesse dei figli;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ri- corrente;
- compensava tra le parti le spese processuali.
4. Con ricorso del 05/12/2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'aumento della misura dell'assegno stabilito per il proprio personale mantenimento e per quello della prole.
5. Con comparsa depositata in data 09/03/2023, si è costituito in giudizio il opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e chiedendo CP_1 la conferma del provvedimento appellato.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 6. Il Procuratore Generale, cui la proposizione del giudizio è stata ritual- mente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
7. Il giudizio è stato istruito a mezzo accertamenti di polizia tributaria sulle effettive disponibilità economiche delle parti ed espletamento di consu- lenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 13/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello articolato su più profili, la ricorrente chiede, in riforma del provvedimento impugnato, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al proprio mantenimento ad un importo pa- ri ad euro 3.000,00 mensili e l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ad un importo pari ad euro 8.000,00 mensili o, in subordine, al diverso importo già stabilito dal Presi- dente del Tribunale di Palermo in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti pari euro 1.200,00 quale contributo al mantenimen- to per il coniuge e ad euro 3.400,00 quale contributo al mantenimento in favore dei figli minori.
9. Allega, a sostegno delle proprie domande, che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione unicamente sulla dichiarazione dei redditi del relativa all'anno 2021, omettendo di considerare i dati relativi al CP_1 triennio, e che avrebbe fondato la ricostruzione della situazione patrimo- niale dell'appellato sulla base della documentazione reddituale e patri- moniale dallo stesso prodotta, omettendo di disporre indagini economico patrimoniali volte ad accertarne l'effettiva consistenza patrimoniale.
10. A fronte di ciò, l'appellato ha contestato, a sua volta, le emergenze reddituali dell'appellante, evidenziando che il reddito da quest'ultima di- chiarato sarebbe inadeguato rispetto all'attività professionale svolta, oltre che incompatibile con la partecipazione societaria della nello stu- Pt_1 dio dentistico associato che la predetta gestisce unitamente alla sorella e del quale detiene una quota pari al 95%.
11. Il provvedimento impugnato, al riguardo, nel quantificare la misura dell'assegno di mantenimento ha valorizzato, per un verso, la circostanza che il nell'anno di imposta 2021 ha subito un significativo calo CP_1 reddituale pari al 30%, che lo stesso aveva chiesto ed ottenuto maggiori tempi di frequenza con i figli minori e che la ricorrente ha dichiarato red- diti non compatibili con l'attività professionale svolta, essendo titolare di due studi odontoiatrici, il primo dei quali sito in una zona centrale della città di Palermo e il secondo nel comune di Trabia.
12. Questa Corte, al fine di compiutamente esaminare i motivi di impu-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 gnazione proposti, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto l'espletamento di indagini di po- lizia tributaria e di una consulenza tecnica d'ufficio, volti ad accertare l'effettivo reddito netto complessivo percepito nell'ultimo triennio utile dalle parti in causa, il valore dei rispettivi patrimoni immobiliari e mobiliari e la compatibilità dei flussi economici in ingresso e in uscita con la loro ri- spettiva situazione reddituale.
13. Gli esiti di tali indagini sono compendiati nell'elaborato peritale a fir- ma del dr. depositato in data 15/05/2025 dal quale sono Persona_3 emersi i seguenti dati:
- il , che esercita l'attività di agente assicurativo, risulta CP_1 avere percepito nel triennio 2021-2023 un reddito medio disponi- bile, al lordo dei doveri contributivi già posti a suo carico dalla sen- tenza impugnata, pari ad euro 134.870,00 annui;
- lo stesso risulta essere proprietario in via esclusiva di n. 6 unità immobiliari site nel comune di Palermo, in Largo Lituania n. 11: tre abitazioni di tipo civile cat. A/2 e tre box auto categoria C/6. Uno di tali immobili con il box auto di pertinenza è adibito ad abitazione principale del mentre gli altri due appartamenti risulta- CP_1 no essere locati a terzi, mentre i box auto risultano essere a dispo- sizione. Il valore di tale patrimonio immobiliare è stato stimato in euro 662.215,00, risultante dalla media tra il valore minimo di eu- ro 596.320,00 ed il valore massimo di euro 728.110,00 ricavato applicando le tabelle OMI;
- l'appellato risulta, inoltre, titolare di n. 3 polizze assicurative il cui valore di riscatto è pari ad euro 956.801,69, e di un dossier titoli intrattenuto preso Banca Sella S.p.a. del valore di euro 478.489,64, ed è dunque in possesso di valori mobiliari per complessivi euro 1.444.431,13;
- il è anche titolare del conto corrente n. 0G52429853880 CP_1 intrattenuto presso Banca Sella, che alla data del 31.05.2024 pre- sentava un saldo attivo di euro 92.854,1928 e del conto corrente n. 000035266150 intrattenuto presso BPER Banca, che alla data del 31.03.2024 presentava un saldo attivo di euro 83.254,7729;
- infine, il predetto detiene il 35% delle quote sociali della CP_1
con sede in Palermo, nella via Ausonia n. 118, Parte_2 quote il cui valore è stato stimato in euro 293.920,20.
14. Con riferimento, invece, alla posizione reddituale della si rica- Pt_1 vano i seguenti dati:
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 - l'appellante, che svolge la professione di odontoiatra, risulta avere percepito, nel triennio 2021-2023, un reddito annuo medio pari ad euro 6.969,32 al netto dell'assegno corrisposto a titolo di mante- nimento da parte del coniuge;
- la stessa non possiede beni immobili, è titolare di una polizza vita n. 03100043288 del valore di euro 50.000,00 ed è in- CP_3 testataria del corrente bancario n. 0011817825-7 intrattenuto presso Banca Mediolanum S.p.A., che alla data del 31.12.2024 pre- sentava un salto attivo di euro 7.346,5533;
- la , inoltre, risulta ricoprire la carica di legale rappresentan- Pt_1 te dello studio dentistico associato “Sialpi”, sito in Palermo, nella via Principe di Paternò n. 39, di cui detiene una partecipazione pari al 95%, quota il cui valore è stato pari a euro 29.170,00;
- infine, la predetta è proprietaria di un'autovettura tipo Alfa Giu- lietta targata FK494ZT, acquistata nel 2019, del valore di euro 12.0000.
15. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente gra- do di appello, secondo la valutazione formulata dal consulente dott. comm. , all'esito di un percorso logico coerente e non Persona_3 smentito dai dati economici acquisiti, è emerso che i flussi economici in ingresso e in uscita di entrambe le parti risultano essere compatibili eco- nomicamente con i redditi dagli stessi conseguiti.
16. In particolare, per quanto concerne la posizione del il consu- CP_1 lente tecnico dell'ufficio, effettuando un'analisi comparata degli estratti conto bancari con la ripartizione degli utili della società, ha evidenziato che le entrate sono, sia per importo che per cadenza temporale, congrue con la ripartizione degli utili della Società, e che i flussi in uscita sono compatibili con le entrate, con gli investimenti effettuati nel periodo og- getto di indagine e con l'impegno finanziario connesso al mantenimento dell'ex coniuge e dei figli.
17. Per quanto, invece, concerne la , l'esame degli estratti conto Pt_1 dell'unico rapporto di conto corrente da questa intrattenuto ha permesso di riscontrare che in detto rapporto vengono accreditate quasi esclusiva- mente le somme corrisposte dal coniuge a titolo di assegno di manteni- mento per la ricorrente e per i figli, con una incidenza del 95% rispetto al- le somme accreditate. Mentre dall'analisi dei rapporti di conto corrente intestati allo dentistico è emerso che gli accrediti CP_4 Controparte_5 complessivi relativi al periodo 2021-2023, pari ad euro 62.853,0044, sono in linea con i compensi dichiarati pari ad euro 63.639,00 e non vi sono bo- nifici eseguiti in favore della ricorrente. L'analisi condotta ha, dunque,
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 consentito di accertare che anche le entrate della sono compatibi- Pt_1 li con le somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento per sé stessa e per i figli e che le uscite sono compatibili con le entrate.
18. Alla luce dei dati sopra riepilogati, frutto dell'attività istruttoria svolta, è, dunque, possibile affermare che gli assunti difensivi dell'appellante, cir- ca la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati dal CP_6
[...
, non risultano essere assistiti da alcun supporto probatorio, nemmeno di carattere indiziario.
19. Ed invero, l'esame congiunto delle risultanze delle indagini di polizia tributaria e della relazione di CTU contabile redatta dal consulente nomi- nato da questa Corte hanno confermato la veridicità della situazione red- dituale dichiarata dal e la compatibilità della stessa con i flussi in CP_1 uscita.
20. Analogamente, con riferimento alla situazione reddituale della Pt_3
[...
dall'analisi delle risultanze della documentazione fiscale prodotta e acquisita dalla Guardia di Finanza ed oggetto di approfondito esame da parte del consulente tecnico dell'ufficio non sono emersi elementi concre- ti idonei a confutare il dato reddituale dichiarato.
21. Sulla scorta di tali emergenze documentali il motivo di appello non può, dunque, trovare accoglimento.
22. L'odierna appellante ha, inoltre, censurato il provvedimento impugna- to rilevando che il primo giudice avrebbe erroneamente tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, unicamente del dato reddituale del contenuto nella dichiarazione dei redditi re- CP_1 lativa all'anno 2021 (redditi 2020) che presenta una flessione del 30% ri- spetto agli importi riferibili agli anni precedenti.
23. Evidenzia che, qualora il Tribunale avesse valorizzato il dato reddituale medio dato dalle dichiarazioni dei redditi del relative al triennio CP_1
2019-2021 sarebbe pervenuta ad un reddito mensile medio di euro 12.655,00 praticamente analogo a quello di euro 13.300,00 valutato dal Presidente del Tribunale di Palermo ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di adozione dei provvedimenti inte- rinali, ed avrebbe dovuto confermare la misura dell'assegno agli importi già in quella sede indicati.
24. Il provvedimento impugnato, nel quantificare l'assegno di manteni- mento per il coniuge e per i figli ad una misura inferiore rispetto a quella stabilita in sede presidenziale, ha dato atto della circostanza che il CP_6
[...
, nell'anno di imposta 2021, ha subito una riduzione del proprio reddito
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 pari al 30%, atteso che mentre negli anni antecedenti produceva un reddi- to medio netto annuo di euro 160.000,00 circa, nel 2020 (anno di imposta 2021) ha, invece, prodotto un reddito medio netto annuo di euro 115.000,00 circa, percependo così non più l'importo mensile di euro 13.300,00 circa indicato nell'ordinanza presidenziale ma quello più basso di euro 9.500,00 circa.
25. Sul punto, il consulente tecnico dell'ufficio, sulla base della documen- tazione reddituale aggiornata depositata agli atti del giudizio ha evidenzia- to che il nel triennio 2021-2023 ha percepito un reddito medio CP_1 netto pari ad euro 134.870,00 al lordo dell'assegno di mantenimento cor- risposto in favore della coniuge e dei figli, (cfr. dichiarazioni dei redditi an- ni 2022, 2023, 2024) che presenta, dunque, una flessione del 15% rispetto a quello di euro 160.00,00 annui, preso a base di calcolo in sede presiden- ziale per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
26. Tale flessione reddituale, ricavabile dall'osservazione del dato del triennio, non può essere considerata una contingenza occasionale legata a circostanze eccezionali, ma in ragione della durata protratta nel tempo deve ritenersi indicativa di una situazione cristallizzata, tale da giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento operata dal giudice di primo grado.
27. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, deve dunque rite- nersi, che le doglianze dell'appellante non abbiano trovato conferma nel dato documentale e che pertanto non vi sono i presupposti per procedere ad una modifica dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli che deve, dunque, essere confermato nella misura già individuata dal Tri- bunale di Palermo.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Vanno, altresì, poste definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto e la predetta va condannata alla refusione in favore della parte appellata delle somme a tale titolo anticipate.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 05/12/2022 avverso la sentenza Controparte_1
n. 4420/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale in data 27/10-02/11/2022, all'esito del procedimento iscrit- to al N.R.G. 10523/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con sepa- rato decreto, e la condanna alla refusione in favore dell'appellato delle somme a tale titolo anticipate
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 02/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2001 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 16/11/1975, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Dell'Aira (PEC: e Carmela Re (PEC: Email_1 [...]
Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 19/03/1976, con il patrocinio dell'avv. Caterina Mirto (PEC:
[...]
e dell'avv. Gabriella Di Fresco (PEC Email_3 Email_4
[...]
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4420/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in compo- sizione collegiale in data 27/10-02/11/2022, all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 10523/2018;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, anche costituti- vo, sia di rito che di merito, Espletati i provvedimenti e gli incombenti del rito camerale, Richiamate le conclusioni già formulate nell'ambito del giudizio di primo grado, Ammettere per la forma il presente gravame ed in accoglimento dello stesso riformare l'impugnata sentenza n. 4420\2022 resa inter partes dal Tribunale di Palermo sezione I civile – Giudice rel. dott.ssa Sara Marino – del 27.10.2022 pubblicata in data 2.11.2022 e notificata a mezzo PEC in data 9.11.2022, pronunciata nella causa civile di separazione iscritta al n. 10523\2018 del ruolo generale del ex Tribunale di Palermo tra le parti ivi indicate, relativamente ai soli superiori capi appellati, ed accogliendo in- tegralmente tutte e ciascuna delle conclusioni già ritualmente calendate nel giudizio di primo grado, E per l'effetto, per i fatti descritti, i motivi e le ragioni, in punto di fatto e di diritto, spie- gate in parte narrativa, in parziale riforma della sentenza impugnata, an- che con diversa motivazione, in accoglimento delle domande sul punto spiegate nel giudizio di primo grado:
“Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento in favore CP_1 della sig.ra pari ad €.3.000,00 da corrispondere, entro il cinque di Pt_1 ogni mese e con rivalutazione ISTAT;
Porre a carico del sig. il contributo al mantenimento in favore CP_1 dei figli minori un assegno complessivo pari ad € 8.000,00 con rivalutazio- ne ISTAT, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese alla sig.ra Pt_1 in un conto ad hoc dedicato;
Porre a carico del sig. l'obbligo di partecipare all' Controparte_1
80% delle spese di carattere straordinario in favore dei figli, da valutarsi nel caso specifico e qui indicate a titolo meramente esemplificative: spese scolastiche, spese mediche, spese di natura ludica o parascolastica tra cui viaggi di istruzione, viaggi di piacere, centri estivi, attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per il suo svolgimen- to, organizzazione di feste, ricevimenti e quant'altro dedicato ai figli. In via subordinata, in accoglimento dei motivi di gravame e con riferimento ai capi di senten- za oggetto di impugnazione, confermare i provvedimenti adottati in sede presidenziale e, segnatamente, “in ragione della maggiore permanenza
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 dei minori presso l'abitazione materna, ed in funzione perequativa, onde cioè consentire a questi di non subire deterioramento economico dalla vi- cenda disgregativa genitoriale, tenuto conto della complessiva situazione economico\reddituale dei coniugi suddetta per come sommariamente va- lutabile in questa sede, onera del versamento di Controparte_1
€.3.200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento degli stessi, da corrispondersi alla entro il giorno 30 del mese e da maggiorarsi Pt_1 con il periodico adeguamento secondo l'indice ISTAT, oltre ai 3\4 delle spese straordinarie concernenti i medesimi, da intendersi secondo le defi- nizioni di cui alle “linee guida” impartite dal CNF il 29.11.2017, salva indif- feribilità, da corrispondersi entro giorni 15 dall'esibizione del relativo giu- stificativo di spesa;
Difettando poi la di “adeguati” redditi propri, ossia di redditi che Pt_1 gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, anche grazie al proprio contributo , tenuta pure in conto la mancata assegnazione alla stessa della casa già familiare in pro- prietà esclusiva del marito in quanto oggetto di rinuncia nell'interesse dei figli, fissa in € 1.000,00 mensili il contributo al di lei mantenimento cui è onerato il , somma da corrispondersi entro il giorno 30 Controparte_1 del mese e da maggiorarsi con il periodico adeguamento secondo l'indice ISTAT, da elevarsi a € 1.200,00 a far tempo dall'effettivo risparmio di spe- sa locatizia da risoluzione anticipata a seguito della rioccupazione della casa già familiare, e comunque, ossia a prescindere dalla scelta suddetta, a far tempo dal mese di novembre 2019” (tali importi hanno trovato con- ferma in sede di reclamo ex art. 708 cpc). Emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente. Condannare sempre e comunque, l'appellato alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali. Quale giusto mezzo al fine: insistendo nelle istanze probatorie, se ritenute necessarie, contenuti negli scritti difensivi di primo grado e non accolti dal Tribunale di Palermo e da aversi qui per riportati ed integralmente trascritti e comunque formalmen- te riproposte e, ingiustificatamente, disattese dal Giudice di prime cure benché pertinenti e conducenti ai fini della decisione e, segnatamente: NELL'ORDINE DI ESIBIZIONE e NELL'ACCERTAMENTO A MEZZO POLIZIA TRIBUTARIA, richiesti con le memorie ex art.183 6° comma n°2 e n°3 c.p.c., depositate rispettivamente il 6.2.2020 ed il 26.2.2020 sull'effettiva capaci- tà economico\patrimoniale e reddituale del sig. . Controparte_1
Occorrendo ordinare al sig. di produrre in giudizio Controparte_1
l'estratto conto UNIPOLBANCA spa a far data 1.1.2018 (e non dall'1.4.2018), la dichiarazione dei redditi del 2022 (redditi 2021) e copia
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 del Bilancio 2021 della società p. IVA Parte_2 di cui il sig. ha la partecipazione agli utili nella P.IVA_1 CP_1 misura del 35% che poi costituiscono il suo maggior reddito, al fine di veri- ficare che i redditi prodotti in tale periodo sono equivalenti a quelli realiz- zati, in maniera costante, anche dal 2016 al 2019. Occorrendo disporre CTU tecnico contabile sulla situazione economi- co\patrimoniale e reddituale del sig. sulla base dei Controparte_1 dati, delle dichiarazioni, dei c\c e dei bilanci in atti e munendolo di ogni fa- coltà e potere per accertare la reale situazione patrimoniale dell'obbligato e l'esistenza di tuti i conti correnti allo stesso intestati o riconducibili.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
- Preliminarmente richiamare il fascicolo di I grado
- Rigettare l'appello promosso dalla sig.ra per quanto meglio ar- Pt_1 gomentato in parte motiva e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4420\22 emessa dal Tribunale Civile di Palermo
- Disporre l'espunzione del doc. n. 6 allegato da parte appellante per i mo- tivi meglio esposti in parte motiva;
- Rigettare la richiesta di ammissione dei mezzi di prova ed in caso di am- missione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, nel giudizio di I grado ed in sede di impugnazione reiterati, si insiste, conseguentemente, per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla difesa del sig. in CP_1
I grado, sia in forma diretta che contraria.
- Nell'ipotesi di ammissione di indagini di Polizia Tributaria, si insiste affin- chè le stesse siano estese anche alla sig.ra . Parte_1
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27/06/2018, con- Parte_1 veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il coniuge CP_2
, chiedendo che venisse pronunciata la loro separazione con addebito
[...] al resistente della relativa responsabilità, e che:
- le venisse assegnata la casa coniugale;
- venisse disposto l'affido condiviso dei due figli minori, e Per_1
, con collocazione prevalente presso la residenza materna;
Per_2
- che venisse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle CP_1 un assegno mensile di euro 8.000,00 quale contributo al manteni-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 mento dei predetti figli minori nonché un assegno mensile di euro 3.000,00 quale contributo al proprio personale mantenimento;
- che il resistente fosse condannato al pagamento dell'importo di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali da essa subiti.
2. Con comparsa del 29/01/2019, si costituiva in giudizio il , il CP_1 quale il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della separazione, chie- dendo in via riconvenzionale l'addebito della stessa alla ricorrente, dichia- rava di non opporsi, altresì, all'assegnazione della casa coniugale alla e all'affido condiviso dei figli con obbligo a suo carico di contribui- Pt_1 re al loro mantenimento, mentre contestava le ulteriori domande formu- late ex adverso, delle quali chiedeva l'integrale rigetto.
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 4420/2022 pronunciata in data
27/10-02/11/2022, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, pronun- ciava la separazione personale dei coniugi e adottava i seguenti provve- dimenti:
- rigettava le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
- disponeva l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e diritto di visita per il padre;
- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale;
- poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1 Pt_3
[... la somma di euro 3.200,00 mensili, di cui euro 2.400,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori ed euro 800,00 quale contributo al mantenimento della stessa, nonché l'obbligo di con- tribuire nella misura del 75% alle spese di natura straordinaria so- stenute nell'interesse dei figli;
- dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla ri- corrente;
- compensava tra le parti le spese processuali.
4. Con ricorso del 05/12/2022, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'aumento della misura dell'assegno stabilito per il proprio personale mantenimento e per quello della prole.
5. Con comparsa depositata in data 09/03/2023, si è costituito in giudizio il opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e chiedendo CP_1 la conferma del provvedimento appellato.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 6. Il Procuratore Generale, cui la proposizione del giudizio è stata ritual- mente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
7. Il giudizio è stato istruito a mezzo accertamenti di polizia tributaria sulle effettive disponibilità economiche delle parti ed espletamento di consu- lenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 13/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, le parti hanno precisato le rispettive conclu- sioni nei termini indicati in epigrafe e la causa è stata assunta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello articolato su più profili, la ricorrente chiede, in riforma del provvedimento impugnato, l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al proprio mantenimento ad un importo pa- ri ad euro 3.000,00 mensili e l'aumento dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ad un importo pari ad euro 8.000,00 mensili o, in subordine, al diverso importo già stabilito dal Presi- dente del Tribunale di Palermo in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti pari euro 1.200,00 quale contributo al mantenimen- to per il coniuge e ad euro 3.400,00 quale contributo al mantenimento in favore dei figli minori.
9. Allega, a sostegno delle proprie domande, che il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione unicamente sulla dichiarazione dei redditi del relativa all'anno 2021, omettendo di considerare i dati relativi al CP_1 triennio, e che avrebbe fondato la ricostruzione della situazione patrimo- niale dell'appellato sulla base della documentazione reddituale e patri- moniale dallo stesso prodotta, omettendo di disporre indagini economico patrimoniali volte ad accertarne l'effettiva consistenza patrimoniale.
10. A fronte di ciò, l'appellato ha contestato, a sua volta, le emergenze reddituali dell'appellante, evidenziando che il reddito da quest'ultima di- chiarato sarebbe inadeguato rispetto all'attività professionale svolta, oltre che incompatibile con la partecipazione societaria della nello stu- Pt_1 dio dentistico associato che la predetta gestisce unitamente alla sorella e del quale detiene una quota pari al 95%.
11. Il provvedimento impugnato, al riguardo, nel quantificare la misura dell'assegno di mantenimento ha valorizzato, per un verso, la circostanza che il nell'anno di imposta 2021 ha subito un significativo calo CP_1 reddituale pari al 30%, che lo stesso aveva chiesto ed ottenuto maggiori tempi di frequenza con i figli minori e che la ricorrente ha dichiarato red- diti non compatibili con l'attività professionale svolta, essendo titolare di due studi odontoiatrici, il primo dei quali sito in una zona centrale della città di Palermo e il secondo nel comune di Trabia.
12. Questa Corte, al fine di compiutamente esaminare i motivi di impu-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 gnazione proposti, approfondendo ulteriormente l'istruttoria già espletata nel processo di primo grado, ha disposto l'espletamento di indagini di po- lizia tributaria e di una consulenza tecnica d'ufficio, volti ad accertare l'effettivo reddito netto complessivo percepito nell'ultimo triennio utile dalle parti in causa, il valore dei rispettivi patrimoni immobiliari e mobiliari e la compatibilità dei flussi economici in ingresso e in uscita con la loro ri- spettiva situazione reddituale.
13. Gli esiti di tali indagini sono compendiati nell'elaborato peritale a fir- ma del dr. depositato in data 15/05/2025 dal quale sono Persona_3 emersi i seguenti dati:
- il , che esercita l'attività di agente assicurativo, risulta CP_1 avere percepito nel triennio 2021-2023 un reddito medio disponi- bile, al lordo dei doveri contributivi già posti a suo carico dalla sen- tenza impugnata, pari ad euro 134.870,00 annui;
- lo stesso risulta essere proprietario in via esclusiva di n. 6 unità immobiliari site nel comune di Palermo, in Largo Lituania n. 11: tre abitazioni di tipo civile cat. A/2 e tre box auto categoria C/6. Uno di tali immobili con il box auto di pertinenza è adibito ad abitazione principale del mentre gli altri due appartamenti risulta- CP_1 no essere locati a terzi, mentre i box auto risultano essere a dispo- sizione. Il valore di tale patrimonio immobiliare è stato stimato in euro 662.215,00, risultante dalla media tra il valore minimo di eu- ro 596.320,00 ed il valore massimo di euro 728.110,00 ricavato applicando le tabelle OMI;
- l'appellato risulta, inoltre, titolare di n. 3 polizze assicurative il cui valore di riscatto è pari ad euro 956.801,69, e di un dossier titoli intrattenuto preso Banca Sella S.p.a. del valore di euro 478.489,64, ed è dunque in possesso di valori mobiliari per complessivi euro 1.444.431,13;
- il è anche titolare del conto corrente n. 0G52429853880 CP_1 intrattenuto presso Banca Sella, che alla data del 31.05.2024 pre- sentava un saldo attivo di euro 92.854,1928 e del conto corrente n. 000035266150 intrattenuto presso BPER Banca, che alla data del 31.03.2024 presentava un saldo attivo di euro 83.254,7729;
- infine, il predetto detiene il 35% delle quote sociali della CP_1
con sede in Palermo, nella via Ausonia n. 118, Parte_2 quote il cui valore è stato stimato in euro 293.920,20.
14. Con riferimento, invece, alla posizione reddituale della si rica- Pt_1 vano i seguenti dati:
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 - l'appellante, che svolge la professione di odontoiatra, risulta avere percepito, nel triennio 2021-2023, un reddito annuo medio pari ad euro 6.969,32 al netto dell'assegno corrisposto a titolo di mante- nimento da parte del coniuge;
- la stessa non possiede beni immobili, è titolare di una polizza vita n. 03100043288 del valore di euro 50.000,00 ed è in- CP_3 testataria del corrente bancario n. 0011817825-7 intrattenuto presso Banca Mediolanum S.p.A., che alla data del 31.12.2024 pre- sentava un salto attivo di euro 7.346,5533;
- la , inoltre, risulta ricoprire la carica di legale rappresentan- Pt_1 te dello studio dentistico associato “Sialpi”, sito in Palermo, nella via Principe di Paternò n. 39, di cui detiene una partecipazione pari al 95%, quota il cui valore è stato pari a euro 29.170,00;
- infine, la predetta è proprietaria di un'autovettura tipo Alfa Giu- lietta targata FK494ZT, acquistata nel 2019, del valore di euro 12.0000.
15. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente gra- do di appello, secondo la valutazione formulata dal consulente dott. comm. , all'esito di un percorso logico coerente e non Persona_3 smentito dai dati economici acquisiti, è emerso che i flussi economici in ingresso e in uscita di entrambe le parti risultano essere compatibili eco- nomicamente con i redditi dagli stessi conseguiti.
16. In particolare, per quanto concerne la posizione del il consu- CP_1 lente tecnico dell'ufficio, effettuando un'analisi comparata degli estratti conto bancari con la ripartizione degli utili della società, ha evidenziato che le entrate sono, sia per importo che per cadenza temporale, congrue con la ripartizione degli utili della Società, e che i flussi in uscita sono compatibili con le entrate, con gli investimenti effettuati nel periodo og- getto di indagine e con l'impegno finanziario connesso al mantenimento dell'ex coniuge e dei figli.
17. Per quanto, invece, concerne la , l'esame degli estratti conto Pt_1 dell'unico rapporto di conto corrente da questa intrattenuto ha permesso di riscontrare che in detto rapporto vengono accreditate quasi esclusiva- mente le somme corrisposte dal coniuge a titolo di assegno di manteni- mento per la ricorrente e per i figli, con una incidenza del 95% rispetto al- le somme accreditate. Mentre dall'analisi dei rapporti di conto corrente intestati allo dentistico è emerso che gli accrediti CP_4 Controparte_5 complessivi relativi al periodo 2021-2023, pari ad euro 62.853,0044, sono in linea con i compensi dichiarati pari ad euro 63.639,00 e non vi sono bo- nifici eseguiti in favore della ricorrente. L'analisi condotta ha, dunque,
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 consentito di accertare che anche le entrate della sono compatibi- Pt_1 li con le somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento per sé stessa e per i figli e che le uscite sono compatibili con le entrate.
18. Alla luce dei dati sopra riepilogati, frutto dell'attività istruttoria svolta, è, dunque, possibile affermare che gli assunti difensivi dell'appellante, cir- ca la sussistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati dal CP_6
[...
, non risultano essere assistiti da alcun supporto probatorio, nemmeno di carattere indiziario.
19. Ed invero, l'esame congiunto delle risultanze delle indagini di polizia tributaria e della relazione di CTU contabile redatta dal consulente nomi- nato da questa Corte hanno confermato la veridicità della situazione red- dituale dichiarata dal e la compatibilità della stessa con i flussi in CP_1 uscita.
20. Analogamente, con riferimento alla situazione reddituale della Pt_3
[...
dall'analisi delle risultanze della documentazione fiscale prodotta e acquisita dalla Guardia di Finanza ed oggetto di approfondito esame da parte del consulente tecnico dell'ufficio non sono emersi elementi concre- ti idonei a confutare il dato reddituale dichiarato.
21. Sulla scorta di tali emergenze documentali il motivo di appello non può, dunque, trovare accoglimento.
22. L'odierna appellante ha, inoltre, censurato il provvedimento impugna- to rilevando che il primo giudice avrebbe erroneamente tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, unicamente del dato reddituale del contenuto nella dichiarazione dei redditi re- CP_1 lativa all'anno 2021 (redditi 2020) che presenta una flessione del 30% ri- spetto agli importi riferibili agli anni precedenti.
23. Evidenzia che, qualora il Tribunale avesse valorizzato il dato reddituale medio dato dalle dichiarazioni dei redditi del relative al triennio CP_1
2019-2021 sarebbe pervenuta ad un reddito mensile medio di euro 12.655,00 praticamente analogo a quello di euro 13.300,00 valutato dal Presidente del Tribunale di Palermo ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di adozione dei provvedimenti inte- rinali, ed avrebbe dovuto confermare la misura dell'assegno agli importi già in quella sede indicati.
24. Il provvedimento impugnato, nel quantificare l'assegno di manteni- mento per il coniuge e per i figli ad una misura inferiore rispetto a quella stabilita in sede presidenziale, ha dato atto della circostanza che il CP_6
[...
, nell'anno di imposta 2021, ha subito una riduzione del proprio reddito
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 pari al 30%, atteso che mentre negli anni antecedenti produceva un reddi- to medio netto annuo di euro 160.000,00 circa, nel 2020 (anno di imposta 2021) ha, invece, prodotto un reddito medio netto annuo di euro 115.000,00 circa, percependo così non più l'importo mensile di euro 13.300,00 circa indicato nell'ordinanza presidenziale ma quello più basso di euro 9.500,00 circa.
25. Sul punto, il consulente tecnico dell'ufficio, sulla base della documen- tazione reddituale aggiornata depositata agli atti del giudizio ha evidenzia- to che il nel triennio 2021-2023 ha percepito un reddito medio CP_1 netto pari ad euro 134.870,00 al lordo dell'assegno di mantenimento cor- risposto in favore della coniuge e dei figli, (cfr. dichiarazioni dei redditi an- ni 2022, 2023, 2024) che presenta, dunque, una flessione del 15% rispetto a quello di euro 160.00,00 annui, preso a base di calcolo in sede presiden- ziale per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
26. Tale flessione reddituale, ricavabile dall'osservazione del dato del triennio, non può essere considerata una contingenza occasionale legata a circostanze eccezionali, ma in ragione della durata protratta nel tempo deve ritenersi indicativa di una situazione cristallizzata, tale da giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento operata dal giudice di primo grado.
27. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, deve dunque rite- nersi, che le doglianze dell'appellante non abbiano trovato conferma nel dato documentale e che pertanto non vi sono i presupposti per procedere ad una modifica dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli che deve, dunque, essere confermato nella misura già individuata dal Tri- bunale di Palermo.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Vanno, altresì, poste definitivamente a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con separato decreto e la predetta va condannata alla refusione in favore della parte appellata delle somme a tale titolo anticipate.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 05/12/2022 avverso la sentenza Controparte_1
n. 4420/2022 pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale in data 27/10-02/11/2022, all'esito del procedimento iscrit- to al N.R.G. 10523/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liqui- da in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata con sepa- rato decreto, e la condanna alla refusione in favore dell'appellato delle somme a tale titolo anticipate
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 02/07/2025 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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