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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9378 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5967/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5967/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 22.9.2025 TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE UL RE (AV) alla Via Tremauriello n.11, difeso da sé stesso e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 106 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando ATTORE E
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso da sé CP_1 C.F._2 stesso ed elett.te domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 348 CONVENUTO
Oggetto: accertamento negativo della qualità di erede. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.3.2025, l'avv. Parte_1 deduceva:
- che l'avv. , chiamato all'eredità del defunto zio, , CP_1 Parte_2 avendo in corso una serie di giudizi nei confronti dei condomini del fabbricato sito in Napoli alla Via Aniello Falcone n. 260/G, assumeva “incomprensibilmente di essere erede del defunto zio, ma esibendo una inefficace dichiarazione di accettazione di eredità dello stesso col beneficio d'inventario”;
- che la sorella e tutrice del de cuius, aveva fatto analoga accettazione di Persona_1 eredità col beneficio d'inventario;
- che “l'istante subisce un singolare comportamento dell'avv. il quale agisce CP_1 per conto proprio e per conto di due povere sorelle e , in violazione di ogni CP_2 Per_2 principio di legge, avendo l'obbligo di partecipare alla liquidazione dell'eredità del defunto con regolare liquidazione del beneficio d'inventario, obbligatoria anche per l'esistenza della tutrice e per gli obblighi della stessa”; Persona_1
pagina 1 di 4 - che l'istante “ritiene di essere stato truffato dalla tutrice che gli aveva venduto l'immobile oggi dichiarato in successione, incassando somme non dichiarate al Giudice Tutelare e restituendole sole in parte”;
- che in ogni caso, il convenuto avv. , in quanto mero chiamato all'eredità, e CP_1 non anche erede, non poteva compiere alcuna attività in proprio. Tanto premesso, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi, con sentenza, che il convenuto “non è erede del defunto ma è un chiamato all'eredità che va liquidata nei modi di Parte_2 Legge nei confronti di tutti gli eredi del defunto stesso, ed anche del concludente, che ha acquistato, prima del decesso di la quota oggi dichiarata in successione, e che Parte_2 uno degli eredi, , ha ceduto al concludente, che col presente atto compare anche Controparte_3 in nome e nell'interesse dello stesso, che gli ha ceduto la sua quota, ma che per l'adempimento gli ha rilasciato anche procura generale”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto avv. , il CP_1 quale, dopo aver impugnato parola per parola l'atto introduttivo del giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto e, quindi, di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore, “non essendo, quest'ultimo, proprietario di alcuna quota ereditaria” e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di essere erede beneficiato del defunto zio,
“per aver accettato l'eredità di quest'ultimo, in data 09/11/2011, dinanzi al Parte_2 Cancelliere del Tribunale di Napoli, con beneficio di inventario, cui ha fatto seguito il relativo inventario, sempre predisposto e redatto dal Cancelliere del Tribunale di Napoli”. Con domanda riconvenzionale, inoltre, il convenuto chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto di prelazione a riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota ereditaria che il proprio coerede, , aveva promesso di vendere all'attore con la scrittura privata del Controparte_3 19.11.2019, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. All'udienza del 22.9.2025, il convenuto rinunciava alla domanda riconvenzionale ed il giudice, ritenendo la causa documentale, in assenza di richieste di prova orale avanzate dalle parti, faceva precisare alle stesse le proprie conclusioni e si riservava per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. L'attore, dopo aver prospettato condotte illecite poste in essere da soggetti che tuttavia non sono stati convenuti nel presente giudizio, chiede che sia accertato, con sentenza, che l'avv.
non è erede, ma mero chiamato all'eredità dello zio, nato a CP_1 Parte_2 Napoli il 9.10.1942 ed ivi deceduto in data 15.11.2010. Con il presente giudizio, quindi, l'avv. avanza un'azione di accertamento negativo Pt_1 della qualità di erede nei confronti del convenuto.
3. Ciò posto, è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato che lo zio dell'odierno convenuto, nato a [...] il [...], è deceduto in Parte_2 data 15.11.2010.
pagina 2 di 4 Ciò che è oggetto di contestazione tra le parti, invece, riguarda la sussistenza della qualità di
“erede” in capo all'odierno convenuto, atteso che parte attrice dubita della stessa, ritenendo che l'avv. sia solo un mero “chiamato all'eredità” dello zio. CP_1 Orbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità.
4. Orbene, nel caso di specie, deve dirsi che, dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore, risulta chiaramente che il convenuto ha formalizzato la propria accettazione espressa dell'eredità del de cuius in data 9.11.2011, allorquando lo stesso, unitamente alle proprie sorelle pagina 3 di 4 e si recava presso la cancelleria del Tribunale di Napoli e, Parte_3 Persona_3 innanzi al cancelliere della volontaria giurisdizione, dichiarava di voler accettare, con beneficio di inventario, l'eredità relitta da fratello del proprio padre, Parte_2 Per_4
premorto al de cuius (cfr. verbale di accettazione dell'eredità, in atti e dichiarazione di
[...] successione). Dagli atti prodotti, inoltre, risulta che in data 20.3.2012, alla presenza del convenuto, il funzionario del Tribunale a ciò deputato dava inizio alla procedura volta alla redazione del verbale di inventario dei beni del de cuius, che si concludeva in data 27.4.2012. Tale accettazione, invero, è intervenuta entro il termine decennale stabilito a pena di decadenza dall'art. 480 c.c. e non vi sono motivi per ritenerla invalida e/o inefficace, tanto più che lo stesso attore non ne ha dedotti, limitandosi a formulare, sul punto, soltanto una generica contestazione. Orbene, alla luce di quanto sopra, quindi, il convenuto, avv. , deve essere CP_1 dichiarato erede dello zio per averne accettato ritualmente ed espressamente Parte_2 l'eredità. Ne deriva che la domanda di accertamento negativo proposta dall'attore non risulta fondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Le spese di lite del convenuto seguono la soccombenza dell'attore e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico di quest'ultimo. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). La liquidazione dei compensi professionali deve essere operata con espunzione delle fasi istruttoria (che non si è tenuta) e conclusionale (che risulta mancante, in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore ; Parte_1
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in € 1.450,00 per compensi professionali, oltre IVA
[...]
e CPA e rimborso spese generali al 15%.
Napoli, 19.10.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5967/2025 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 22.9.2025 TRA
(c.f. nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
TE UL RE (AV) alla Via Tremauriello n.11, difeso da sé stesso e, ai fini del presente atto, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 106 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando ATTORE E
(c.f. ), nato a [...] il [...], difeso da sé CP_1 C.F._2 stesso ed elett.te domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Via Toledo n. 348 CONVENUTO
Oggetto: accertamento negativo della qualità di erede. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.3.2025, l'avv. Parte_1 deduceva:
- che l'avv. , chiamato all'eredità del defunto zio, , CP_1 Parte_2 avendo in corso una serie di giudizi nei confronti dei condomini del fabbricato sito in Napoli alla Via Aniello Falcone n. 260/G, assumeva “incomprensibilmente di essere erede del defunto zio, ma esibendo una inefficace dichiarazione di accettazione di eredità dello stesso col beneficio d'inventario”;
- che la sorella e tutrice del de cuius, aveva fatto analoga accettazione di Persona_1 eredità col beneficio d'inventario;
- che “l'istante subisce un singolare comportamento dell'avv. il quale agisce CP_1 per conto proprio e per conto di due povere sorelle e , in violazione di ogni CP_2 Per_2 principio di legge, avendo l'obbligo di partecipare alla liquidazione dell'eredità del defunto con regolare liquidazione del beneficio d'inventario, obbligatoria anche per l'esistenza della tutrice e per gli obblighi della stessa”; Persona_1
pagina 1 di 4 - che l'istante “ritiene di essere stato truffato dalla tutrice che gli aveva venduto l'immobile oggi dichiarato in successione, incassando somme non dichiarate al Giudice Tutelare e restituendole sole in parte”;
- che in ogni caso, il convenuto avv. , in quanto mero chiamato all'eredità, e CP_1 non anche erede, non poteva compiere alcuna attività in proprio. Tanto premesso, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi, con sentenza, che il convenuto “non è erede del defunto ma è un chiamato all'eredità che va liquidata nei modi di Parte_2 Legge nei confronti di tutti gli eredi del defunto stesso, ed anche del concludente, che ha acquistato, prima del decesso di la quota oggi dichiarata in successione, e che Parte_2 uno degli eredi, , ha ceduto al concludente, che col presente atto compare anche Controparte_3 in nome e nell'interesse dello stesso, che gli ha ceduto la sua quota, ma che per l'adempimento gli ha rilasciato anche procura generale”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto avv. , il CP_1 quale, dopo aver impugnato parola per parola l'atto introduttivo del giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto e, quindi, di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'attore, “non essendo, quest'ultimo, proprietario di alcuna quota ereditaria” e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando di essere erede beneficiato del defunto zio,
“per aver accettato l'eredità di quest'ultimo, in data 09/11/2011, dinanzi al Parte_2 Cancelliere del Tribunale di Napoli, con beneficio di inventario, cui ha fatto seguito il relativo inventario, sempre predisposto e redatto dal Cancelliere del Tribunale di Napoli”. Con domanda riconvenzionale, inoltre, il convenuto chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto di prelazione a riscattare, ai sensi dell'art. 732 c.c., la quota ereditaria che il proprio coerede, , aveva promesso di vendere all'attore con la scrittura privata del Controparte_3 19.11.2019, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. All'udienza del 22.9.2025, il convenuto rinunciava alla domanda riconvenzionale ed il giudice, ritenendo la causa documentale, in assenza di richieste di prova orale avanzate dalle parti, faceva precisare alle stesse le proprie conclusioni e si riservava per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda avanzata dall'attore è infondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. L'attore, dopo aver prospettato condotte illecite poste in essere da soggetti che tuttavia non sono stati convenuti nel presente giudizio, chiede che sia accertato, con sentenza, che l'avv.
non è erede, ma mero chiamato all'eredità dello zio, nato a CP_1 Parte_2 Napoli il 9.10.1942 ed ivi deceduto in data 15.11.2010. Con il presente giudizio, quindi, l'avv. avanza un'azione di accertamento negativo Pt_1 della qualità di erede nei confronti del convenuto.
3. Ciò posto, è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato che lo zio dell'odierno convenuto, nato a [...] il [...], è deceduto in Parte_2 data 15.11.2010.
pagina 2 di 4 Ciò che è oggetto di contestazione tra le parti, invece, riguarda la sussistenza della qualità di
“erede” in capo all'odierno convenuto, atteso che parte attrice dubita della stessa, ritenendo che l'avv. sia solo un mero “chiamato all'eredità” dello zio. CP_1 Orbene, preliminarmente deve osservarsi che l'eredità di una persona deceduta si acquista con l'accettazione, la quale, ai sensi dell'art. 474 c.c., può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario e si ha quando il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede, in un atto pubblico o in una scrittura privata;
l'accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare, se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità non soltanto gli atti dispositivi, ma anche quelli di gestione, secondo l'accertamento compiuto caso per caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della finalità degli atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso, occorre però che si tratti di atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c. (disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede. In particolare, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., sez. II, ordinanza n. 4843 del 19.2.2019)”. Qualora vi sia incertezza sull'accettazione dell'eredità – in quanto il chiamato non ha ancora accettato, né rinunciato all'eredità – può farsi ricorso all'istituto dell'actio interrogatoria, il cui fine è quello di accelerare il procedimento di devoluzione dell'eredità, nell'ipotesi in cui sussista un interesse ad indurre il delato a decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Secondo quanto stabilito dall'art. 480 c.c., infatti, il diritto di accettare l'eredità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di apertura della successione;
termine che decorre, però, non solo per il chiamato attuale (delato), ma anche per tutti gli ulteriori chiamati. Pertanto, in base all'art 481 c.c., in caso di mancata risposta nel termine indicato, il delato perde il diritto di accettare, consentendo quindi al chiamato ulteriore di subentrare nella facoltà di accettare l'eredità.
4. Orbene, nel caso di specie, deve dirsi che, dalla documentazione versata in atti dallo stesso attore, risulta chiaramente che il convenuto ha formalizzato la propria accettazione espressa dell'eredità del de cuius in data 9.11.2011, allorquando lo stesso, unitamente alle proprie sorelle pagina 3 di 4 e si recava presso la cancelleria del Tribunale di Napoli e, Parte_3 Persona_3 innanzi al cancelliere della volontaria giurisdizione, dichiarava di voler accettare, con beneficio di inventario, l'eredità relitta da fratello del proprio padre, Parte_2 Per_4
premorto al de cuius (cfr. verbale di accettazione dell'eredità, in atti e dichiarazione di
[...] successione). Dagli atti prodotti, inoltre, risulta che in data 20.3.2012, alla presenza del convenuto, il funzionario del Tribunale a ciò deputato dava inizio alla procedura volta alla redazione del verbale di inventario dei beni del de cuius, che si concludeva in data 27.4.2012. Tale accettazione, invero, è intervenuta entro il termine decennale stabilito a pena di decadenza dall'art. 480 c.c. e non vi sono motivi per ritenerla invalida e/o inefficace, tanto più che lo stesso attore non ne ha dedotti, limitandosi a formulare, sul punto, soltanto una generica contestazione. Orbene, alla luce di quanto sopra, quindi, il convenuto, avv. , deve essere CP_1 dichiarato erede dello zio per averne accettato ritualmente ed espressamente Parte_2 l'eredità. Ne deriva che la domanda di accertamento negativo proposta dall'attore non risulta fondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Le spese di lite del convenuto seguono la soccombenza dell'attore e, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico di quest'ultimo. Tali spese, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). La liquidazione dei compensi professionali deve essere operata con espunzione delle fasi istruttoria (che non si è tenuta) e conclusionale (che risulta mancante, in ragione del rito sommario prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda formulata dall'attore ; Parte_1
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in € 1.450,00 per compensi professionali, oltre IVA
[...]
e CPA e rimborso spese generali al 15%.
Napoli, 19.10.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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