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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 03/02/2026, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1702/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18368/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018510500506 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, afferente IMU per l'anno 2012, ente impositore Comune di Pomigliano d'Arco.
A sostegno del ricorso deduceva la insussistenza della pretesa creditoria stante la mancata o invalida notifica degli atti presupposti e prodromici.
Eccepiva inoltre la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Deve premettersi che parte resistente ha dato prova dell'avvenuta notifica della prodromica cartella, notificata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/73.
L'avviso di accertamento IMU, relativo all'anno 2012 Prot. 25386, prodromico alla cartella, è stato regolarmente notificato all'originario debitore, in data 15/12/2017, nel rispetto dei termini di decadenza, nelle mani del destinatario.
Stante l'omesso pagamento, è stata emessa la cartella esattoriale nei confronti del ricorrente, in qualità di erede.
La successiva formazione del ruolo coattivo è stata effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, poiché il Comune ha reso esecutivo il ruolo coattivo in data 11 dicembre 2020 e lo ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate-ON il 25 gennaio 2021.
Nondimeno, deve evidenziarsi che, dall'esame degli atti, emerge la intervenuta prescrizione quinquennale del vantato credito;
va infatti osservato che, secondo la Suprema Corte il credito IMU si prescrive nel termine di 5 anni.
Nella specie, l'avviso di accertamento prodromico venne notificato al debitore originario in data 15.12.2017,
e successivamente non risulta inviato alcun atto fino alla notifica della cartella, in data 08.08.2025.
Non soccorre il riferimento alla cd. sospensione VI atteso che, come evidenziato da parte resistente, la normativa emergenziale avrebbe sospeso i termini per 18 mesi (dall'08.02.2020 al 31.08.2021); infatti, in tale ipotesi, il termine di prescrizione, decorrente dal 15.12.2017, sarebbe maturato il 15.06.2024, mentre la notifica della cartella risulta avvenuta l'08.08.2025.
Si ritiene di compensare le spese di lite visto che il tributo era dovuto ma si è estinto per prescrizione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18368/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomigliano D'Arco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018510500506 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, afferente IMU per l'anno 2012, ente impositore Comune di Pomigliano d'Arco.
A sostegno del ricorso deduceva la insussistenza della pretesa creditoria stante la mancata o invalida notifica degli atti presupposti e prodromici.
Eccepiva inoltre la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria.
Si costituiva parte resistente, contestando i motivi di ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Deve premettersi che parte resistente ha dato prova dell'avvenuta notifica della prodromica cartella, notificata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. n. 602/73.
L'avviso di accertamento IMU, relativo all'anno 2012 Prot. 25386, prodromico alla cartella, è stato regolarmente notificato all'originario debitore, in data 15/12/2017, nel rispetto dei termini di decadenza, nelle mani del destinatario.
Stante l'omesso pagamento, è stata emessa la cartella esattoriale nei confronti del ricorrente, in qualità di erede.
La successiva formazione del ruolo coattivo è stata effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, poiché il Comune ha reso esecutivo il ruolo coattivo in data 11 dicembre 2020 e lo ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate-ON il 25 gennaio 2021.
Nondimeno, deve evidenziarsi che, dall'esame degli atti, emerge la intervenuta prescrizione quinquennale del vantato credito;
va infatti osservato che, secondo la Suprema Corte il credito IMU si prescrive nel termine di 5 anni.
Nella specie, l'avviso di accertamento prodromico venne notificato al debitore originario in data 15.12.2017,
e successivamente non risulta inviato alcun atto fino alla notifica della cartella, in data 08.08.2025.
Non soccorre il riferimento alla cd. sospensione VI atteso che, come evidenziato da parte resistente, la normativa emergenziale avrebbe sospeso i termini per 18 mesi (dall'08.02.2020 al 31.08.2021); infatti, in tale ipotesi, il termine di prescrizione, decorrente dal 15.12.2017, sarebbe maturato il 15.06.2024, mentre la notifica della cartella risulta avvenuta l'08.08.2025.
Si ritiene di compensare le spese di lite visto che il tributo era dovuto ma si è estinto per prescrizione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite