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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7436/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7436/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mara Pacchiana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Giovanni Battista Pergolesi n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cornate D'Adda (MB), Via Lanzi n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Casiraghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Triuggio (MB), Via Laghetto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1.B) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza.
2.B) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni aspetto inerente i beni mobili ed immobili acquistati prima e durante il matrimonio e di non avere ulteriori pendenze;
3.B) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
4.B) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
5.B) Le spese legali del procedimento di divorzio sono da intendersi integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 11.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ed in data Parte_1 Parte_2
1° giugno 1998 (atto n. 63 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavenago Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7436/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.09.1975, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mara Pacchiana ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Giovanni Battista Pergolesi n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cornate D'Adda (MB), Via Lanzi n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Casiraghi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Triuggio (MB), Via Laghetto n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1.B) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cavenago di Brianza.
2.B) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni aspetto inerente i beni mobili ed immobili acquistati prima e durante il matrimonio e di non avere ulteriori pendenze;
3.B) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
4.B) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
5.B) Le spese legali del procedimento di divorzio sono da intendersi integralmente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 440/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 19.03.2025 e pubblicata in data 26.03.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ed Parte_1 Pt_2 con ricorso depositato in data 11.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da ed in data Parte_1 Parte_2
1° giugno 1998 (atto n. 63 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cavenago Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cavenago Brianza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi