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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, ad esito dell'udienza del 15 ottobre 2025 tenutasi con modalità
cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 994/2024
da:
( Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ANGELO INNOCENZO
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA
STEFANO che lo rappresenta e difende per procura C.F._3
alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“in via principale, condannare il , in Controparte_1
persona del a corrispondere alla ricorrente Controparte_2 Parte_1
, la retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001
[...]
in ragione del servizio prestato come sopra indicato, determinata in €
1.208,98 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2 - Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al
lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n.
218 e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche dei
contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3 - In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore
antistatario”.
PER PARTE RESISTENTE
“Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.
introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente Parte_1
adiva questo Tribunale illustrando di aver lavorato alle dipendenze del convenuto svolgendo supplenze brevi e saltuarie per 36 giorni CP_1
effettivi dal 18 novembre 2021 al 21 dicembre 2021 e ulteriori 154 giorni dal 1° gennaio 2022 sino al 14 giugno 2022, il tutto per 24 ore settimanali.
- 2 - Lamentava la mancata percezione per il periodo anzidetto della cd.
Retribuzione Professionale Docente, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15
marzo 2001 e dall'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999.
Deduceva che l'importo di tale voce accessoria è pari a 174,50 euro lordi mensili a partire dal 01/03/2018 dal CCNL 2016/2018 e pari ad € 194,80
mensili a partire dal 01/01/2022 dal CCNL 2019/2021, come da aggiornamento del 18/01/2024 dimesso in atti.
Per il periodo di lavoro per cui è causa il credito che azionava era pari,
quindi, ad euro 1.208,98 oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi, la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato, nonché la giurisprudenza comunitaria e quella interna, sia di merito che di legittimità, ormai orientata a riconoscere a tale categoria di lavoratori la voce per cui è causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza CP_1
della domanda ovvero, in caso di accoglimento del ricorso, al fine di domandare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna svoltasi con rito cartolare.
*
- 3 - 1. Il ricorso proposto è fondato e merita di essere accolto.
2. Non è in contestazione e comunque è debitamente documentato in atti lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per il periodo che va dal 18 novembre 2021 al 14 giugno 2022, secondo date e tempi indicati dalla ricorrente da ultimo nelle note di trattazione scritta dimesse in data 10.10.2025, in vista dell'udienza odierna.
2.1. Va confermato l'importo contenuto nel prospetto recante i conteggi delle somme rivendicate in causa posto che dal 31 marzo 2018 l'importo mensile era pari 174,50 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 è pari a 194,50
euro lordi secondo le previsioni contrattuali vigenti ratione temporis per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni (cfr. doc. 2 f attoreo, estratto del CCNL
2024).
L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 1.208,98 lordi,
oltre accessori di legge.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal
2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità
(segnatamente cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 cui sono seguite Cass. ord. n.
6293/2020 e da ultimo Cass. ord. n. 12303/2024) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente
ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
- 4 - accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito.
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato rispetto al personale di ruolo, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che tuttavia nella specie non ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della complessivi euro 1.208,98 lordi, oltre Pt_1
interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola mensilità al saldo o rivalutazione monetaria, se maggiore, fino al saldo effettivo.
- 5 - 5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, restano a carico del
, scaglione di valore in base ad decisum, liquidazione delle tre fasi CP_1
giudiziali ai minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di euro 1.208,98 lordi, oltre accessori di legge come da Parte_1
parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di liquidandole in misura pari ad € 49,00 per Parte_1
esborsi, euro 1.030,00 per compenso oltre rimborso forfettario del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore del difensore antistatario avv. D'Angelo Innocenzo.
Treviso 15/10/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, ad esito dell'udienza del 15 ottobre 2025 tenutasi con modalità
cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 994/2024
da:
( Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ANGELO INNOCENZO
( che lo rappresenta e difende per procura alle liti C.F._2
allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dell'avv. ROZZA
STEFANO che lo rappresenta e difende per procura C.F._3
alle liti allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE
“in via principale, condannare il , in Controparte_1
persona del a corrispondere alla ricorrente Controparte_2 Parte_1
, la retribuzione professionale docenti istituita dall'art. 7 CCNL del 2001
[...]
in ragione del servizio prestato come sopra indicato, determinata in €
1.208,98 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata.
2 - Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme di cui sopra al
lordo delle trattenute previdenziali ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n.
218 e quindi condannare l'amministrazione stessa al pagamento anche dei
contributi previdenziali a carico della ricorrente.
3 - In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore
antistatario”.
PER PARTE RESISTENTE
“Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con
vittoria delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p.
introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente Parte_1
adiva questo Tribunale illustrando di aver lavorato alle dipendenze del convenuto svolgendo supplenze brevi e saltuarie per 36 giorni CP_1
effettivi dal 18 novembre 2021 al 21 dicembre 2021 e ulteriori 154 giorni dal 1° gennaio 2022 sino al 14 giugno 2022, il tutto per 24 ore settimanali.
- 2 - Lamentava la mancata percezione per il periodo anzidetto della cd.
Retribuzione Professionale Docente, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15
marzo 2001 e dall'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999.
Deduceva che l'importo di tale voce accessoria è pari a 174,50 euro lordi mensili a partire dal 01/03/2018 dal CCNL 2016/2018 e pari ad € 194,80
mensili a partire dal 01/01/2022 dal CCNL 2019/2021, come da aggiornamento del 18/01/2024 dimesso in atti.
Per il periodo di lavoro per cui è causa il credito che azionava era pari,
quindi, ad euro 1.208,98 oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda ha richiamato le anzidette clausole contenute negli accordi collettivi, la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ove si prevede che il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto ad assicurare a coloro che vengono assunti a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato con costoro comparabili, salvo ricorrano ragioni obiettive legittimanti un trattamento differenziato, nonché la giurisprudenza comunitaria e quella interna, sia di merito che di legittimità, ormai orientata a riconoscere a tale categoria di lavoratori la voce per cui è causa.
Il convenuto si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza CP_1
della domanda ovvero, in caso di accoglimento del ricorso, al fine di domandare la compensazione tra le parti delle spese di lite.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione alla udienza odierna svoltasi con rito cartolare.
*
- 3 - 1. Il ricorso proposto è fondato e merita di essere accolto.
2. Non è in contestazione e comunque è debitamente documentato in atti lo svolgimento da parte della ricorrente del servizio quale docente per il periodo che va dal 18 novembre 2021 al 14 giugno 2022, secondo date e tempi indicati dalla ricorrente da ultimo nelle note di trattazione scritta dimesse in data 10.10.2025, in vista dell'udienza odierna.
2.1. Va confermato l'importo contenuto nel prospetto recante i conteggi delle somme rivendicate in causa posto che dal 31 marzo 2018 l'importo mensile era pari 174,50 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 è pari a 194,50
euro lordi secondo le previsioni contrattuali vigenti ratione temporis per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni (cfr. doc. 2 f attoreo, estratto del CCNL
2024).
L'importo complessivo per cui è causa è quindi pari ad euro 1.208,98 lordi,
oltre accessori di legge.
3. Con riguardo alla verifica nel merito circa la fondatezza del ricorso fin dal
2018 è intervenuta sulla materia controversa la Corte di legittimità
(segnatamente cfr. Cass. ord. n. 20015/2018 cui sono seguite Cass. ord. n.
6293/2020 e da ultimo Cass. ord. n. 12303/2024) la quale ha ritenuto che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente
ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento
- 4 - accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Nella stessa decisione la Corte ha poi enunciato il principio di diritto secondo il quale l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Sulla questione in disamina è d'altronde orientata, in conformità alla tesi sostenuta dalla ricorrente, la prevalente giurisprudenza di merito.
Si tratta in definitiva di un emolumento che spetta anche al personale docente che ha svolto supplenze brevi e saltuarie in ragione del divieto di trattamento differenziato rispetto al personale di ruolo, salva la ricorrenza di ragioni obiettive atte a giustificare l'applicazione di una disciplina diversa che tuttavia nella specie non ricorrono.
4. L'amministrazione convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della complessivi euro 1.208,98 lordi, oltre Pt_1
interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola mensilità al saldo o rivalutazione monetaria, se maggiore, fino al saldo effettivo.
- 5 - 5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, restano a carico del
, scaglione di valore in base ad decisum, liquidazione delle tre fasi CP_1
giudiziali ai minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di euro 1.208,98 lordi, oltre accessori di legge come da Parte_1
parte motiva;
2. Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1
di lite in favore di liquidandole in misura pari ad € 49,00 per Parte_1
esborsi, euro 1.030,00 per compenso oltre rimborso forfettario del 15 % ed oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge.
3. Dispone la distrazione delle spese di lite di cui al capo 2) in favore del difensore antistatario avv. D'Angelo Innocenzo.
Treviso 15/10/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
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