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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1078/2024 R.G. promossa
d a
Parte_1
difeso dall'avv.to MAGISTRETTI GIUSEPPE e dell'avv.to
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
difeso dall'avv.to e dall'avv.to
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia seconda sezione civile n.°
4209/2024 del 14/10/2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con cui era Parte_2
stata accolta la domanda svolta da nei suoi confronti. Controparte_1
Con nota depositata in data 24 giugno 2025 il procuratore della parte appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio dandosi atto della mancata costituzione dell'appellata.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone:<Il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia
e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente
ali'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti;
salvo diverso accordo tra loro ...>>.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo nulla provvedendo sulle spese dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile:
-dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1078/2024 R.G. promossa
d a
Parte_1
difeso dall'avv.to MAGISTRETTI GIUSEPPE e dell'avv.to
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
difeso dall'avv.to e dall'avv.to
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia seconda sezione civile n.°
4209/2024 del 14/10/2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con cui era Parte_2
stata accolta la domanda svolta da nei suoi confronti. Controparte_1
Con nota depositata in data 24 giugno 2025 il procuratore della parte appellante ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio dandosi atto della mancata costituzione dell'appellata.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone:<Il processo si
estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti
costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Le dichiarazioni di rinuncia
e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente
ali'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e
l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve
rimborsare le spese alle altre parti;
salvo diverso accordo tra loro ...>>.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo nulla provvedendo sulle spese dovendo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile:
-dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Giuseppe Serao