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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. 5782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio, nel procedimento RG n. 5782/2024, promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti nella loro qualità di soci di Parte_4 C.F._4 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Grassi del Foro di Parte_5 Parte_6
Roma e Michele Guidugli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, alla via Carlo Cattaneo 25 (BS),
RICORRENTI contro
ià P.IVA ), in COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, con l'avv. Gerardo Villanacci del foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani, sito in
Orzinuovi (BS), via Roma n. 4
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27 giugno 2018 presso il Tribunale di Roma, la persona del Legale Rappresentante Parte_7
p.t. chiedeva, nei confronti di , l'accoglimento delle Parte_1 COroparte_2
pagina 1 di 17 seguenti conclusioni: “
1. ordinare a , di applicare nelle somministrazioni di COroparte_2
carburante ESSO, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità
Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, ancora vigente, COroparte_3
non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate e sino a che non intervenga detto nuovo accordo;
2 accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo ni questione, CP_2
è debitrice, nei confronti del ricorrente: A. delle quote fisse previste dall'accordo e non
[...]
corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da
alle scadenze del 20 giugno 2017, 02 ottobre 2017 e 02 febbraio 2018, per COroparte_2
Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00, salvo li diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati ni concreto da nelle somministrazioni di COroparte_2
carburante da oggi effettuate per complessivi Euro 37.773,28 iva esclusa da aggiungere, CP_3
salvo li diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della;
E, per effetto degli COroparte_2
accertamenti di cui sopra, 3. condannare la a pagare alla ricorrente i COroparte_2
predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro 37.773,28 iva esclusa da aggiungere. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
In particolare, la ricorrente deduceva: che la medesima gestiva l'impianto di distribuzione di
CP_ carburante già di proprietà , ceduto da quest'ultima a in data 21 gennaio COroparte_2
2017, sito in Pontassieve, Località Sicci, Via Aretina 92, in virtù di contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi che produceva (doc.01); che in virtù CP_ del contratto di fornitura di carburante già esistente con la (doc. 02) la ricorrente continuava
CP_ a distribuire carburante con il marchio e l'insegna e ad essere sottoposta al Codice Etico CP_ Esso e agli obblighi di fidelizzazione del cliente;
che la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n.
27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di CP_ distribuzione di carburanti;
che sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la pagina 2 di 17 stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello
Nazionale (IB, CA e IS), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della (doc. 03); che tale accordo confermava il precedente COroparte_3
Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della
[...]
CP_
sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 04) dalla e le 3 Associazioni di COroparte_3
categoria dei gestori (IB, CA e IS); che il predetto accordo aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; che al punto 4 dell'accordo era stabilito che
“A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; che l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
che l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , per effetto del comma 6 dell'art. 1 del CP_3
D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L.
1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
che a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
che l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e
CP_ di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante , che continuano ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito Notaio Dott.
[...]
CP_ di Roma, la cedeva a oggi il ramo d'azienda Per_1 COroparte_2 COroparte_1
comprendente la proprietà di 97 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal
CP_ ricorrente (doc. 5 comunicazione ramo azienda); che con tale contratto, la trasferiva all'acquirente oggi la proprietà degli impianti di COroparte_2 COroparte_1
distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni pagina 3 di 17 economiche della fornitura di carburante dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, in vigore tra la e i propri COroparte_3 CP_3
gestori, antecedentemente alla cessione alla della proprietà degli impianti;
COroparte_2 che tale contratto di cessione di ramo d'azienda era sottoposto a condizioni sospensive che si verificavano favorevolmente, con perfezionamento del contratto, in data 27 aprile 2017 con atto a rogito Notaio Dott. di Roma (doc. 06); per effetto della cessione di ramo d'azienda Persona_1
e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di COroparte_3
carburante Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda ; COroparte_2 tuttavia, quest'ultima rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni IB, CA e IS promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei confronti di richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. COroparte_2 che ordinasse, in via d'urgenza, a di rispettare, nell'approvvigionamento dei COroparte_2
gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di
Distribuzioni della del 16 luglio 2014; successivamente, il ricorso veniva COroparte_3
trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 07) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che
“sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001;
1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di
pagina 4 di 17 autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [...]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 08); conseguentemente, era da considerarsi accertata in Giurisprudenza, l'illegittimità della mancata applicazione delle condizioni economiche dell'accordo del 2014 negli approvvigionamenti di carburante ESO, forniti la ricorrente da , con conseguente nullità di qualsiasi accordo, anche COroparte_2
verbale, o per ipotetica acquiescenza da parte del Gestore, relativo a nuove condizioni economiche di approvvigionamento e la legittimazione processuale del gestore a richiedere l'applicazione di dette condizioni economiche nel proprio contratto di somministrazione di carburante ESSO in cui è subentrata;
in data 17 maggio 2018, la ricorrente, a COroparte_2
mezzo del proprio legale, inviava via Pec a , una formale lettera di COroparte_2
contestazione e diffida ad adempiere (doc. 09), con cui chiedeva la ripresa di applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti e li pagamento sia della quota fissa non corrisposta, sia dei differenziali tra le condizioni economiche di approvvigionamento previste dall'Accordo del 2014 e quelle unilateralmente applicate da in violazione di detto Accordo;
in particolare, la ricorrente, con tale diffida, COroparte_2
assegnava a un termine di 5 giorni per manifestare il proprio consenso ad una ripresa CP_2
dell'applicazione dell'Accordo e, in caso affermativo, accordava una dilazione per il pagamento delle predette somme non corrisposte, mediante una corresponsione anche dilazionata con tempistica da concordarsi;
nessuna risposta positiva perveniva da nel termine CP_2
accordato; la ricorrente incaricava il Rag. di asseverare il mancato Persona_2
pagamento del premio fisso di periodicità trimestrale previsto dall'Accordo del 2011 e confermato dall'Accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 CP_3
febbraio 2017, e le perdite economiche di margine mensili del gestore derivanti, parimenti, dalla mancanza di applicazione, da parte di , dell'Accordo del 16 luglio 2014 alle COroparte_2
somministrazioni di carburante;
il Rag. provvedeva a tale incarico, sulla base della CP_3 Per_2
documentazione contabile di supporto (doc. 11) e formalmente asseverava che il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla CP_3
pagina 5 di 17 sino al 18 febbraio 2017, e non corrisposto da alle scadenze del 20 giugno COroparte_2
2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per € 3.700,00 cadauno, ammontava a complessivi €
11.100,00, e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determinava una differenza complessiva di margine spettante al gestore di € 37.773,28 iva esclusa da aggiungere a titolo di differenziali per il periodo maggio 2017 - febbraio 2018, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della CP_2
.
[...]
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio , già , eccependo, in via COroparte_1 COroparte_2
preliminare, l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia;
sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate dalla ricorrente per non avere quest'ultima invitato la a stipulare una convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 3 legge COroparte_2
n. 162 del 2014; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 10/10/2019 (doc.12), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, a seguito di CTU espletata ai fini della determinazione degli importi dovuti alla ricorrente (doc.13), CO condannava : - ad applicare nelle somministrazioni di carburante nei confronti di BC, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di
Distribuzioni della del 16/7/2014 sino a che non intervenga nuovo Accordo - a COroparte_3 pagare in favore della prima la complessiva somma di € 46.747,52,.
interponeva appello avverso l'ordinanza. COroparte_1
Parte Nelle more otteneva il pagamento dell'importo liquidato nell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma.
Con sentenza N° 2121/2024 (doc.14), pubblicata il 25/03/2024, la Corte di Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza di primo grado dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del tribunale di Brescia, assegnando termine per la relativa riassunzione.
Prima dell'emissione della sentenza da parte della Corte di Appello di Roma, la CP_4
veniva sciolta e cancellata (doc.15) per cui procedevano in riassunzione le persone fisiche
[...]
nella loro qualità di soci.
Con il ricorso in riassunzione, i ricorrenti, già soci della ribadita la ricostruzione in Pt_5 fatto e diritto già svolta dinnanzi al Tribunale di Roma, chiedevano di: “1. accertare e dichiarare
pagina 6 di 17 che nelle somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la ricorrente, COroparte_1 era obbligata ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla
Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, COroparte_3
ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei confronti della COroparte_1 ricorrente: A. delle quote fisse previste e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 COroparte_1
febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, per complessivi Euro 9.250,00; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di COroparte_1
carburante ESSO ad oggi effettuate per complessivi Euro 37.497,52 iva esclusa da aggiungere;
3. Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare la a pagare alla COroparte_1
ricorrente i predetti importi di Euro 9.250,00 oltre ad Euro 37.497,52 iva esclusa da aggiungere oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1284 commi I e IV c.c. dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nei limiti di quanto già versato e non ripetuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
(già , già costituitasi nel giudizio promosso avanti COroparte_1 COroparte_2
il Tribunale di Roma, si costituiva in questa sede con comparsa depositata il 29 settembre 2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
In particolare, la resistente deduceva: la carenza di legittimazione attiva in COroparte_1
capo ai ricorrenti a procedere alla riassunzione del procedimento romano (n. 36034/2018 R.G.) e, al contempo, eccepiva la sopravvenuta estinzione del medesimo per non essere stato correttamente riassunto nei termini;
che la dichiarazione dei ricorrenti di procedere “nella loro qualità di soci della società sciolta” non provava il “diritto dei ricorrenti in riassunzione a vedersi riconosciute le somme già liquidate dal Giudice capitolino sulla base dell'ordinanza prodotta”; che i ricorrenti depositavano la scrittura privata del 19.12.2022 intitolata “Scioglimento di società in nome collettivo senza messa in liquidazione” nella quale si leggeva che i soci, odierni ricorrenti, avevano deciso di “sciogliere la detta Società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali” e di non “procedere alla messa in liquidazione della stessa non esistendo crediti sociali, essendosi già provveduto prima d'ora all'estinzione di tutte le passività e CP_ non essendovi attività da ripartire”; che all'epoca, la era già costituita nel Parte_5 procedimento d'appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (n. 7278/2019 R.G.) ma pagina 7 di 17 il giudizio non veniva menzionato nella scrittura del 19.12.2022; i ricorrenti non comunicavano al
Collegio l'evento estintivo né erano subentrati nella posizione processuale della più volte menzionata soc. BC;
nelle more del giudizio di gravame la soc. aveva Pt_5 Parte_5 conseguito in sede esecutiva, ai danni della soc. la somma di € 67.351,47 COroparte_1
(oltre spese della procedura esecutiva liquidate in € 4.300,00: all. 4), somma che i ricorrenti non erano legittimati a trattenere, se non in forza di un nuovo titolo esecutivo, stante la sopravvenuta inefficacia di quello precedente (cioè l'ordinanza romana ex art. 702 ter c.p.c. del 0.10.2019) in ragione della sentenza n. 2121/2014 del 25.03.2024; la decisione dei ricorrenti di non mettere in liquidazione la soc. privilegiando una più rapida conclusione del procedimento Parte_5
estintivo, consentiva di sostenere l'esistenza di una tacita volontà della società a rinunciare alla riassunzione del procedimento romano dinanzi al Tribunale Civile di Brescia, nonché al diritto di credito che poteva in questa sede esserle riconosciuto;
pertanto, era da escludersi il fenomeno successorio invocato dai ricorrenti;
che l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione
CP_ all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra e le associazioni IB, CA e
IS, stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
che l'art. 2558 cod. civ. sarebbe applicabile ai soli rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, intendendo, come tali, quelli relativi ai “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquistati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa)”; con esclusione di quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, tra i quali vanno ricompresi gli accordi collettivi aziendali sottoscritti in data 16.07.2014 e
19.12.2011 tra la e le associazioni di categoria dei gestori, che essendo per l'appunto CP_3
diretti a regolamentare i rapporti economici tra le parti sono disciplinati da una normativa propria, diversa da quella dell'art. 2558 c.c.; che il d.lgs. n. 32/1998 all'art. 1, sesto comma, e successive modifiche, stabiliva che i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni e i gestori dei distributori di carburante, come il caso de quo, sarebbero dovuti essere regolamentati con accordi tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti;
che la legge n. 57/2001 che all'art. 19, comma 3, a parziale modifica ed integrazione della disposizione citata (d. lgs. n. 32/1998), prevedeva, in conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999, che i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) dovevano essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di pagina 8 di 17 “specifici accordi aziendali” stipulati tra “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”; che l'applicazione di detta ultima disciplina in luogo di quella contenuta nell'art. 2558 cod. civ. consentiva a “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” di concludere “con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori” accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze, soprattutto nell'ipotesi in cui la trattativa si svolga a livello aziendale;
che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la COroparte_1 non subentrava negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi
[...] CP_3
CP_ nell'ambito di operatività dell'art. 2558 cod. civ;
che con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed CP_3
economico che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un COroparte_1 soggetto diverso dalla che l'operazione commerciale attraverso la quale la CP_3 CP_3
cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava con COroparte_1
CP_ atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 6); che la e la
[...]
erano società completamente diverse tra loro e, di conseguenza non CP_1 COroparte_1
poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
che la CP_3 COroparte_1
non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale con le associazioni dei
[...] gestori a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime; che la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
deduceva l'insussistenza dei presupposti costitutivi del credito dei ricorrenti;
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del suesposto atto, che anche in questa sede vengono espressamente richiamate;
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate dai ricorrenti nel ricorso in riassunzione del 3.05.2024 per carenza di legittimazione attiva in capo agli stessi e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del procedimento romano promosso dalla soc. in persona del Parte_7
pagina 9 di 17 legale rappresentante pro tempore nei confronti della soc. Parte_1 COroparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] COroparte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.05.2018, notificato a quest'ultima, COroparte_6
tramite pec, il 4.07.2018 per mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge;
- nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, e quindi in accoglimento di tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dai ricorrenti nei confronti della soc. in persona del COroparte_1
legale rappresentante pro tempore sig. con ricorso in riassunzione notificato, COroparte_6
tramite pec, in data 17.05.2024. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza, il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies quarto co. cpc.
Alla successiva udienza, il Giudice, invitava le parti alla discussione ex ar.t 281 sexies c.p.c. e all'esito trattiene la causa in decisione.
MOTIVI
CO Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta dalla resistente , sul presupposto della mancata qualifica, da parte dei ricorrenti in riassunzione, della loro veste di successori della società originario gestore dell'impianto di distribuzione carburante e Pt_5
parte del contratto con la società resistente.
L'eccezione è infondata.
Invero, la qualità in capo agli odierni ricorrenti di successori della società, della quale essi erano soci, originaria parte del rapporto giuridico dedotto in giudizio sussiste in virtù della Pt_5
legge, senza che sia necessario specifico richiamo.
L'art. 2495 c.c. prevede al terzo comma che “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
La norma, più volte oggetto di elaborazione giurisprudenziale, è stata da ultimo interpretata dalla
Corte di Cassazione nel senso per cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs.
n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù
pagina 10 di 17 del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Tale principio, al quale questo giudice si conforma, impone un rigoroso accertamento della volontà dei soci, manifestata al momento dello scioglimento della società, al fine di verificare se, effettivamente, gli stessi intesero rinunciare o meno alla pretesa creditoria della società, a loro trasferita pro quota in virtù del fenomeno successorio.
E tale accertamento non può non tener conto dello stato di cose esistente al momento dello scioglimento.
E' pur vero che nella scrittura privata del 19.12.2022, di scioglimento della società si Pt_5 dichiara espressamente che i soci “riconoscono di non dover procedere alla messa in liquidazione della stessa, esistendo crediti sociali, essendosi provveduto prima d'dora all'estinzione dio tutte le passività e non essendovi attività da ripartire”. Tuttavia, tale dichiarazione, lungi dal dimostrare una volontà abdicativa del credito della società nei confronti
CO di , che all'epoca era ancora sub judice, costituisce, piuttosto il riconoscimento che detto credito, essendo stato pagato in esecuzione del provvedimento giudiziale di primo grado
(ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma del 10.10.2019), era al momento non esigibile.
Nessuna “attività ulteriore” era dunque praticabile (né dai soci né da un eventuale liquidatore, neppure nominato) ai fine di esercitare il diritto di riscossione del credito, posto che lo stesso era già stato ampiamente soddisfatto (con il pagamento della sorte capitale e delle spese processuali),
CO in esito al processo esecutivo promosso dalla società creditrice nei confronti di (docc. 20,
21, 22 fasc. ricorrenti).
In tale contesto, la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte della Corte di Appello di Roma costituisce esercizio del diritto di difesa in relazione al pagina 11 di 17 credito sociale nel quale ciascun socio è subentrato pro quota, e che, per effetto del pagamento, è diventato un credito restitutorio, personale, gravante su ciascuno di essi.
La medesima riassunzione testimonia in sé, la volontà dei soci di esercitare il diritto di credito loro devoluto, insistendo nel suo accertamento.
Non può quindi negarsi la legittimazione, in capo ai ricorrenti in riassunzione, ad agire per la tutela di tale diritto, sorto in capo ciascuno di essi, in pendenza di giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni va dunque affermata la legittimazione ad agire dei ricorrenti e respinta l'eccezione preliminare.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti, quali successori del gestore di accertare Pt_5
l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste COroparte_1 dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che (già è subentrata, per COroparte_1 COroparte_2 acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 15 aprile 2007 con CP_3
il gestore (docc.1 e 2 fasc. primo Parte_5 Parte_7
grado ricorrente).
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, CP_3 CP_7 comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato CP_ sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra
[...]
e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma CP_3 efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza
l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017 (doc. 5 COroparte_1
fasc. primo grado ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al CP_3 COroparte_2
dettaglio, fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
pagina 12 di 17 È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558
c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al COroparte_1 gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. COroparte_3
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori pagina 13 di 17 degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge
57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda dei ricorrenti di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e COroparte_1 dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in COroparte_1 applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3
- 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o pagina 14 di 17 negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo COroparte_2 accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le COroparte_2
condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2028 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del CP_ carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Si richiamano sul punto le considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU Dott.
[...] nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma. Per_3
Il consulente tecnico ha così concluso: “Analizzate le osservazioni delle parti, si può ribadire in definitiva che il compenso variabile che la società deve corrispondere COroparte_2 alla è pari ad € 37.497,52, mentre la Parte_7 parte di compenso fisso è pari ad € 9.250,00 , per un totale di € 46.747,52.” (doc. 13).
pagina 15 di 17 Invero, il CTU ha quindi confermato la debenza di quota fissa per l'importo di € 9.250,00, confermando quanto sostenuto dal CTP di in quanto documentalmente provati e Parte_5
quantificati con esattezza.
Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU Dott. ddessi nel Per_3
procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal
20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 per totale importo di € 9.250,00 oltre interessi legali ex d.lgs.
231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante CP_2
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di € 37.497,52 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della . COroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
4.358,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e € 518,00 per anticipazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree:
1- accertata la legittimazione ad agire dei ricorrenti in riassunzione, dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto COroparte_1
con il gestore ceduto e per essa, con i successori, odierni ricorrenti, delle condizioni Pt_5 economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione
[...]
concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo accordo collettivo e, per COroparte_3
l'effetto,
2- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, successori della società COroparte_1
della somma di euro 9.250,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole Pt_5
scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 maturate alla data della domanda;
pagina 16 di 17 3- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, successori della società COroparte_1
della somma di euro 37.497,52 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 Pt_5
dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da COroparte_1
4- condanna al pagamento di favore dei ricorrenti delle spese di lite, che COroparte_1 liquida in € 4.358,00 per compenso e € 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario di spese Generali, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 febbraio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla D'Ambrosio, nel procedimento RG n. 5782/2024, promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti nella loro qualità di soci di Parte_4 C.F._4 [...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Grassi del Foro di Parte_5 Parte_6
Roma e Michele Guidugli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Filippo Rondani del foro di Brescia, alla via Carlo Cattaneo 25 (BS),
RICORRENTI contro
ià P.IVA ), in COroparte_1 COroparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, con l'avv. Gerardo Villanacci del foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani, sito in
Orzinuovi (BS), via Roma n. 4
RESISTENTE ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 27 giugno 2018 presso il Tribunale di Roma, la persona del Legale Rappresentante Parte_7
p.t. chiedeva, nei confronti di , l'accoglimento delle Parte_1 COroparte_2
pagina 1 di 17 seguenti conclusioni: “
1. ordinare a , di applicare nelle somministrazioni di COroparte_2
carburante ESSO, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità
Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, ancora vigente, COroparte_3
non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate e sino a che non intervenga detto nuovo accordo;
2 accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo ni questione, CP_2
è debitrice, nei confronti del ricorrente: A. delle quote fisse previste dall'accordo e non
[...]
corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da
alle scadenze del 20 giugno 2017, 02 ottobre 2017 e 02 febbraio 2018, per COroparte_2
Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00, salvo li diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati ni concreto da nelle somministrazioni di COroparte_2
carburante da oggi effettuate per complessivi Euro 37.773,28 iva esclusa da aggiungere, CP_3
salvo li diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della;
E, per effetto degli COroparte_2
accertamenti di cui sopra, 3. condannare la a pagare alla ricorrente i COroparte_2
predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro 37.773,28 iva esclusa da aggiungere. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
In particolare, la ricorrente deduceva: che la medesima gestiva l'impianto di distribuzione di
CP_ carburante già di proprietà , ceduto da quest'ultima a in data 21 gennaio COroparte_2
2017, sito in Pontassieve, Località Sicci, Via Aretina 92, in virtù di contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi che produceva (doc.01); che in virtù CP_ del contratto di fornitura di carburante già esistente con la (doc. 02) la ricorrente continuava
CP_ a distribuire carburante con il marchio e l'insegna e ad essere sottoposta al Codice Etico CP_ Esso e agli obblighi di fidelizzazione del cliente;
che la fornitura di carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n.
27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di CP_ distribuzione di carburanti;
che sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la pagina 2 di 17 stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative a livello
Nazionale (IB, CA e IS), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della (doc. 03); che tale accordo confermava il precedente COroparte_3
Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della
[...]
CP_
sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 04) dalla e le 3 Associazioni di COroparte_3
categoria dei gestori (IB, CA e IS); che il predetto accordo aveva rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; che al punto 4 dell'accordo era stabilito che
“A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; che l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
che l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , per effetto del comma 6 dell'art. 1 del CP_3
D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L.
1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
che a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
che l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e
CP_ di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante , che continuano ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito Notaio Dott.
[...]
CP_ di Roma, la cedeva a oggi il ramo d'azienda Per_1 COroparte_2 COroparte_1
comprendente la proprietà di 97 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal
CP_ ricorrente (doc. 5 comunicazione ramo azienda); che con tale contratto, la trasferiva all'acquirente oggi la proprietà degli impianti di COroparte_2 COroparte_1
distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni pagina 3 di 17 economiche della fornitura di carburante dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, in vigore tra la e i propri COroparte_3 CP_3
gestori, antecedentemente alla cessione alla della proprietà degli impianti;
COroparte_2 che tale contratto di cessione di ramo d'azienda era sottoposto a condizioni sospensive che si verificavano favorevolmente, con perfezionamento del contratto, in data 27 aprile 2017 con atto a rogito Notaio Dott. di Roma (doc. 06); per effetto della cessione di ramo d'azienda Persona_1
e dei contratti di comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di COroparte_3
carburante Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda ; COroparte_2 tuttavia, quest'ultima rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni IB, CA e IS promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei confronti di richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. COroparte_2 che ordinasse, in via d'urgenza, a di rispettare, nell'approvvigionamento dei COroparte_2
gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di
Distribuzioni della del 16 luglio 2014; successivamente, il ricorso veniva COroparte_3
trasmesso, per ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 07) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che
“sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di idrocuarburi”; nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001;
1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di
pagina 4 di 17 autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [...]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 08); conseguentemente, era da considerarsi accertata in Giurisprudenza, l'illegittimità della mancata applicazione delle condizioni economiche dell'accordo del 2014 negli approvvigionamenti di carburante ESO, forniti la ricorrente da , con conseguente nullità di qualsiasi accordo, anche COroparte_2
verbale, o per ipotetica acquiescenza da parte del Gestore, relativo a nuove condizioni economiche di approvvigionamento e la legittimazione processuale del gestore a richiedere l'applicazione di dette condizioni economiche nel proprio contratto di somministrazione di carburante ESSO in cui è subentrata;
in data 17 maggio 2018, la ricorrente, a COroparte_2
mezzo del proprio legale, inviava via Pec a , una formale lettera di COroparte_2
contestazione e diffida ad adempiere (doc. 09), con cui chiedeva la ripresa di applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti e li pagamento sia della quota fissa non corrisposta, sia dei differenziali tra le condizioni economiche di approvvigionamento previste dall'Accordo del 2014 e quelle unilateralmente applicate da in violazione di detto Accordo;
in particolare, la ricorrente, con tale diffida, COroparte_2
assegnava a un termine di 5 giorni per manifestare il proprio consenso ad una ripresa CP_2
dell'applicazione dell'Accordo e, in caso affermativo, accordava una dilazione per il pagamento delle predette somme non corrisposte, mediante una corresponsione anche dilazionata con tempistica da concordarsi;
nessuna risposta positiva perveniva da nel termine CP_2
accordato; la ricorrente incaricava il Rag. di asseverare il mancato Persona_2
pagamento del premio fisso di periodicità trimestrale previsto dall'Accordo del 2011 e confermato dall'Accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 CP_3
febbraio 2017, e le perdite economiche di margine mensili del gestore derivanti, parimenti, dalla mancanza di applicazione, da parte di , dell'Accordo del 16 luglio 2014 alle COroparte_2
somministrazioni di carburante;
il Rag. provvedeva a tale incarico, sulla base della CP_3 Per_2
documentazione contabile di supporto (doc. 11) e formalmente asseverava che il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla CP_3
pagina 5 di 17 sino al 18 febbraio 2017, e non corrisposto da alle scadenze del 20 giugno COroparte_2
2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per € 3.700,00 cadauno, ammontava a complessivi €
11.100,00, e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determinava una differenza complessiva di margine spettante al gestore di € 37.773,28 iva esclusa da aggiungere a titolo di differenziali per il periodo maggio 2017 - febbraio 2018, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della CP_2
.
[...]
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni come sopra trascritte.
Si costituiva in giudizio , già , eccependo, in via COroparte_1 COroparte_2
preliminare, l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia;
sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate dalla ricorrente per non avere quest'ultima invitato la a stipulare una convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 3 legge COroparte_2
n. 162 del 2014; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 10/10/2019 (doc.12), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, a seguito di CTU espletata ai fini della determinazione degli importi dovuti alla ricorrente (doc.13), CO condannava : - ad applicare nelle somministrazioni di carburante nei confronti di BC, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di
Distribuzioni della del 16/7/2014 sino a che non intervenga nuovo Accordo - a COroparte_3 pagare in favore della prima la complessiva somma di € 46.747,52,.
interponeva appello avverso l'ordinanza. COroparte_1
Parte Nelle more otteneva il pagamento dell'importo liquidato nell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma.
Con sentenza N° 2121/2024 (doc.14), pubblicata il 25/03/2024, la Corte di Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza di primo grado dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del tribunale di Brescia, assegnando termine per la relativa riassunzione.
Prima dell'emissione della sentenza da parte della Corte di Appello di Roma, la CP_4
veniva sciolta e cancellata (doc.15) per cui procedevano in riassunzione le persone fisiche
[...]
nella loro qualità di soci.
Con il ricorso in riassunzione, i ricorrenti, già soci della ribadita la ricostruzione in Pt_5 fatto e diritto già svolta dinnanzi al Tribunale di Roma, chiedevano di: “1. accertare e dichiarare
pagina 6 di 17 che nelle somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la ricorrente, COroparte_1 era obbligata ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla
Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, COroparte_3
ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei confronti della COroparte_1 ricorrente: A. delle quote fisse previste e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 COroparte_1
febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, per complessivi Euro 9.250,00; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di COroparte_1
carburante ESSO ad oggi effettuate per complessivi Euro 37.497,52 iva esclusa da aggiungere;
3. Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare la a pagare alla COroparte_1
ricorrente i predetti importi di Euro 9.250,00 oltre ad Euro 37.497,52 iva esclusa da aggiungere oltre interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/02 ovvero in subordine ai sensi dell'art. 1284 commi I e IV c.c. dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nei limiti di quanto già versato e non ripetuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
(già , già costituitasi nel giudizio promosso avanti COroparte_1 COroparte_2
il Tribunale di Roma, si costituiva in questa sede con comparsa depositata il 29 settembre 2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
In particolare, la resistente deduceva: la carenza di legittimazione attiva in COroparte_1
capo ai ricorrenti a procedere alla riassunzione del procedimento romano (n. 36034/2018 R.G.) e, al contempo, eccepiva la sopravvenuta estinzione del medesimo per non essere stato correttamente riassunto nei termini;
che la dichiarazione dei ricorrenti di procedere “nella loro qualità di soci della società sciolta” non provava il “diritto dei ricorrenti in riassunzione a vedersi riconosciute le somme già liquidate dal Giudice capitolino sulla base dell'ordinanza prodotta”; che i ricorrenti depositavano la scrittura privata del 19.12.2022 intitolata “Scioglimento di società in nome collettivo senza messa in liquidazione” nella quale si leggeva che i soci, odierni ricorrenti, avevano deciso di “sciogliere la detta Società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali” e di non “procedere alla messa in liquidazione della stessa non esistendo crediti sociali, essendosi già provveduto prima d'ora all'estinzione di tutte le passività e CP_ non essendovi attività da ripartire”; che all'epoca, la era già costituita nel Parte_5 procedimento d'appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (n. 7278/2019 R.G.) ma pagina 7 di 17 il giudizio non veniva menzionato nella scrittura del 19.12.2022; i ricorrenti non comunicavano al
Collegio l'evento estintivo né erano subentrati nella posizione processuale della più volte menzionata soc. BC;
nelle more del giudizio di gravame la soc. aveva Pt_5 Parte_5 conseguito in sede esecutiva, ai danni della soc. la somma di € 67.351,47 COroparte_1
(oltre spese della procedura esecutiva liquidate in € 4.300,00: all. 4), somma che i ricorrenti non erano legittimati a trattenere, se non in forza di un nuovo titolo esecutivo, stante la sopravvenuta inefficacia di quello precedente (cioè l'ordinanza romana ex art. 702 ter c.p.c. del 0.10.2019) in ragione della sentenza n. 2121/2014 del 25.03.2024; la decisione dei ricorrenti di non mettere in liquidazione la soc. privilegiando una più rapida conclusione del procedimento Parte_5
estintivo, consentiva di sostenere l'esistenza di una tacita volontà della società a rinunciare alla riassunzione del procedimento romano dinanzi al Tribunale Civile di Brescia, nonché al diritto di credito che poteva in questa sede esserle riconosciuto;
pertanto, era da escludersi il fenomeno successorio invocato dai ricorrenti;
che l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione
CP_ all'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra e le associazioni IB, CA e
IS, stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
che l'art. 2558 cod. civ. sarebbe applicabile ai soli rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, intendendo, come tali, quelli relativi ai “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquistati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa)”; con esclusione di quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, tra i quali vanno ricompresi gli accordi collettivi aziendali sottoscritti in data 16.07.2014 e
19.12.2011 tra la e le associazioni di categoria dei gestori, che essendo per l'appunto CP_3
diretti a regolamentare i rapporti economici tra le parti sono disciplinati da una normativa propria, diversa da quella dell'art. 2558 c.c.; che il d.lgs. n. 32/1998 all'art. 1, sesto comma, e successive modifiche, stabiliva che i rapporti economici tra i titolari di autorizzazioni e i gestori dei distributori di carburante, come il caso de quo, sarebbero dovuti essere regolamentati con accordi tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle parti;
che la legge n. 57/2001 che all'art. 19, comma 3, a parziale modifica ed integrazione della disposizione citata (d. lgs. n. 32/1998), prevedeva, in conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999, che i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) dovevano essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di pagina 8 di 17 “specifici accordi aziendali” stipulati tra “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”; che l'applicazione di detta ultima disciplina in luogo di quella contenuta nell'art. 2558 cod. civ. consentiva a “ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” di concludere “con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori” accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze, soprattutto nell'ipotesi in cui la trattativa si svolga a livello aziendale;
che il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la COroparte_1 non subentrava negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi
[...] CP_3
CP_ nell'ambito di operatività dell'art. 2558 cod. civ;
che con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed CP_3
economico che lo caratterizzava posto che la era innegabilmente un COroparte_1 soggetto diverso dalla che l'operazione commerciale attraverso la quale la CP_3 CP_3
cedeva alla alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava con COroparte_1
CP_ atto notarile del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 6); che la e la
[...]
erano società completamente diverse tra loro e, di conseguenza non CP_1 COroparte_1
poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
che la CP_3 COroparte_1
non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale con le associazioni dei
[...] gestori a causa delle ingiustificate e palesemente strumentali resistenze di quest'ultime; che la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
deduceva l'insussistenza dei presupposti costitutivi del credito dei ricorrenti;
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del suesposto atto, che anche in questa sede vengono espressamente richiamate;
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate dai ricorrenti nel ricorso in riassunzione del 3.05.2024 per carenza di legittimazione attiva in capo agli stessi e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del procedimento romano promosso dalla soc. in persona del Parte_7
pagina 9 di 17 legale rappresentante pro tempore nei confronti della soc. Parte_1 COroparte_1
già in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
[...] COroparte_2
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.05.2018, notificato a quest'ultima, COroparte_6
tramite pec, il 4.07.2018 per mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge;
- nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto, e quindi in accoglimento di tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dai ricorrenti nei confronti della soc. in persona del COroparte_1
legale rappresentante pro tempore sig. con ricorso in riassunzione notificato, COroparte_6
tramite pec, in data 17.05.2024. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza, il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies quarto co. cpc.
Alla successiva udienza, il Giudice, invitava le parti alla discussione ex ar.t 281 sexies c.p.c. e all'esito trattiene la causa in decisione.
MOTIVI
CO Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta dalla resistente , sul presupposto della mancata qualifica, da parte dei ricorrenti in riassunzione, della loro veste di successori della società originario gestore dell'impianto di distribuzione carburante e Pt_5
parte del contratto con la società resistente.
L'eccezione è infondata.
Invero, la qualità in capo agli odierni ricorrenti di successori della società, della quale essi erano soci, originaria parte del rapporto giuridico dedotto in giudizio sussiste in virtù della Pt_5
legge, senza che sia necessario specifico richiamo.
L'art. 2495 c.c. prevede al terzo comma che “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
La norma, più volte oggetto di elaborazione giurisprudenziale, è stata da ultimo interpretata dalla
Corte di Cassazione nel senso per cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs.
n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù
pagina 10 di 17 del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità
o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Tale principio, al quale questo giudice si conforma, impone un rigoroso accertamento della volontà dei soci, manifestata al momento dello scioglimento della società, al fine di verificare se, effettivamente, gli stessi intesero rinunciare o meno alla pretesa creditoria della società, a loro trasferita pro quota in virtù del fenomeno successorio.
E tale accertamento non può non tener conto dello stato di cose esistente al momento dello scioglimento.
E' pur vero che nella scrittura privata del 19.12.2022, di scioglimento della società si Pt_5 dichiara espressamente che i soci “riconoscono di non dover procedere alla messa in liquidazione della stessa, esistendo crediti sociali, essendosi provveduto prima d'dora all'estinzione dio tutte le passività e non essendovi attività da ripartire”. Tuttavia, tale dichiarazione, lungi dal dimostrare una volontà abdicativa del credito della società nei confronti
CO di , che all'epoca era ancora sub judice, costituisce, piuttosto il riconoscimento che detto credito, essendo stato pagato in esecuzione del provvedimento giudiziale di primo grado
(ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma del 10.10.2019), era al momento non esigibile.
Nessuna “attività ulteriore” era dunque praticabile (né dai soci né da un eventuale liquidatore, neppure nominato) ai fine di esercitare il diritto di riscossione del credito, posto che lo stesso era già stato ampiamente soddisfatto (con il pagamento della sorte capitale e delle spese processuali),
CO in esito al processo esecutivo promosso dalla società creditrice nei confronti di (docc. 20,
21, 22 fasc. ricorrenti).
In tale contesto, la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte della Corte di Appello di Roma costituisce esercizio del diritto di difesa in relazione al pagina 11 di 17 credito sociale nel quale ciascun socio è subentrato pro quota, e che, per effetto del pagamento, è diventato un credito restitutorio, personale, gravante su ciascuno di essi.
La medesima riassunzione testimonia in sé, la volontà dei soci di esercitare il diritto di credito loro devoluto, insistendo nel suo accertamento.
Non può quindi negarsi la legittimazione, in capo ai ricorrenti in riassunzione, ad agire per la tutela di tale diritto, sorto in capo ciascuno di essi, in pendenza di giudizio.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni va dunque affermata la legittimazione ad agire dei ricorrenti e respinta l'eccezione preliminare.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti, quali successori del gestore di accertare Pt_5
l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste COroparte_1 dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta.
È incontroverso che (già è subentrata, per COroparte_1 COroparte_2 acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 15 aprile 2007 con CP_3
il gestore (docc.1 e 2 fasc. primo Parte_5 Parte_7
grado ricorrente).
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1, CP_3 CP_7 comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato CP_ sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra
[...]
e le associazioni rappresentative dei gestori, avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma CP_3 efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza
l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017 (doc. 5 COroparte_1
fasc. primo grado ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e e comprendente 97 punti vendita al CP_3 COroparte_2
dettaglio, fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale.
pagina 12 di 17 È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del 2011 e confermate dall'Accordo del 2014.
Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558
c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al COroparte_1 gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al momento del rifornimento. COroparte_3
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci (irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori pagina 13 di 17 degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge
57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda dei ricorrenti di accertamento e dichiarazione della validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e COroparte_1 dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile”, parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in COroparte_1 applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x 3
- 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o pagina 14 di 17 negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo COroparte_2 accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per di osservarne le COroparte_2
condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2028 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del CP_ carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato.
Si richiamano sul punto le considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU Dott.
[...] nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma. Per_3
Il consulente tecnico ha così concluso: “Analizzate le osservazioni delle parti, si può ribadire in definitiva che il compenso variabile che la società deve corrispondere COroparte_2 alla è pari ad € 37.497,52, mentre la Parte_7 parte di compenso fisso è pari ad € 9.250,00 , per un totale di € 46.747,52.” (doc. 13).
pagina 15 di 17 Invero, il CTU ha quindi confermato la debenza di quota fissa per l'importo di € 9.250,00, confermando quanto sostenuto dal CTP di in quanto documentalmente provati e Parte_5
quantificati con esattezza.
Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni rassegnate dal CTU Dott. ddessi nel Per_3
procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Roma.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal
20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 per totale importo di € 9.250,00 oltre interessi legali ex d.lgs.
231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante CP_2
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di € 37.497,52 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della . COroparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
4.358,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e € 518,00 per anticipazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande attoree:
1- accertata la legittimazione ad agire dei ricorrenti in riassunzione, dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto COroparte_1
con il gestore ceduto e per essa, con i successori, odierni ricorrenti, delle condizioni Pt_5 economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione
[...]
concluso il 16 luglio 2014, sino a conclusione di nuovo accordo collettivo e, per COroparte_3
l'effetto,
2- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, successori della società COroparte_1
della somma di euro 9.250,00, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole Pt_5
scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 maturate alla data della domanda;
pagina 16 di 17 3- condanna al pagamento in favore dei ricorrenti, successori della società COroparte_1
della somma di euro 37.497,52 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 Pt_5
dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da COroparte_1
4- condanna al pagamento di favore dei ricorrenti delle spese di lite, che COroparte_1 liquida in € 4.358,00 per compenso e € 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario di spese Generali, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 18 febbraio 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35,
comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
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