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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/08/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5739/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sentenza
Ultima Udienza del 29.04.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Per l'avv. ZANNINI FERRUCCIO Parte_1
contro
Per l'avv. CANU GRAZIA RAIMONDA Controparte_1
Con atto di citazione l'attore ha chiamato in giudizio il convenuto per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito ex art. 2043 c.c. condannare il convenuto al
risarcimento dei danni equivalenti alle spese necessarie per il rifacimento dei termini di confine importo di €. 25.900,00 + IVA o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel
corso del giudizio con interessi e rivalutazione oltre ai danni morali da quantificarsi in via equitativa e oltre ai danni psicofisici da accertarsi nel corso del giudizio.
In via del tutto subordinata dichiarare: che il convenuto è tenuto a contribuire al pagamento delle spese necessarie per il rifacimento dei termini di confine secondo quanto stabilito dall'art. 887 c.c. e cioè al pagamento totale di quanto necessario per il rifacimento del muro delle fondazioni fino al livello del terreno del convenuto, nonché al 50% del restante termine di confine per una somma complessiva di circa €. 23.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia pagina 1 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto e spiegava domanda riconvenzionale: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa: A) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di
Pace di Segni per le motivazioni dispiegate sub 1 del presente atto;
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 co. 3 nn.
3-4 cpc
, come meglio dedotto sub 2) del presente atto;
C) nel merito. rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, illegittima, infondata e non provata, per le motivazioni tutte innanzi esposte sub 3 del presente atto;
D) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dal convenuto: accertarsi che l'attrice ha modificato arbitrariamente e strutturalmente la recinzione preesistente, in violazione della normativa vigente, causandone la rovina come specificato al punto 3 e 4 del presente atto;
per l'effetto condannarla al ripristino a propria cura e spese della recinzione de quo, nel rispetto della normativa generale e locale vigente;
accertare e condannare
l'attrice al risarcimento dei danni materiali e non causati al convenuto ed alla sua famiglia per il mancato godimento del terreno de quo, posto a confine con la sua proprietà, che si quantificano complessivamente nella somma di € 21.600,00 o nella somma ritenuta di giustizia, per i motivi esposti ai punti 3 e 4 del presente atto;
E) condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, come dedotto sub 5) del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente avvocato dichiaratosi
antistatario”
Si svolgevano le udienze rituali essendo prima il procedimento incardinato dinanzi al dott CP_2 e successivamente e con assunzioni prove orali e con conferimento in via istruttoria di Per_1 incarico al CTU e i continui rinvii sono stati depositati da interlocuzioni tra le parti.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali.
MOTIVI
Nel caso di specie a seguito della produzione documentale e con riferimento all'assunzione in istruttorie delle prove orali e tecniche si deve per ordine cronologico verificare “ in primis” se vi è stato pagina 2 di 9 “ l'an” ossia se il danneggiamento per cui si richiede il risarcimento sia imputabile al convenuto ed una volta verificato questo il “ quantum”.
All'udienza del 20.01.2020 l'odierno giudicante differiva al 25.02.2020 per assunzione prova con un teste per parte essendo stati ammessi 5 testi alla precedente udienza e si inziava ad acquisire le prove sui capitoli ammessi dal GU Goggi.
Per differenti motivi si differiva udienza al luglio 2020 e l'avv Canu rilevato che non era oggi presente il testimone ritualmente citato, sig. come da intimazione depositata nel fascicolo Tes_1 telematico in data 1.7.20 unitamente alle note a trattazione scritta, chiedeva rinvio ad altra udienza per l'escussione di detto teste. l'Avv. Zannini, rilevava che il teste regolarmente citato sig. Tes_2
non era presente e chiedeva rinvio per la sua escussione ad altra udienza. L'avv. Canu
[...] reiterava in questa sede le eccezioni formulate nelle note a trattazione scritta, in merito. L'avv Zannini si opponeva.
Si differiva al 27.11.2020 e a quella udienza fissava la causa per proseguio prova testimoniale con un teste per parte , per l'udienza 30.03.2021 H 11.30, anche a causa della situazione epidemiologica.
RILEVATO CHE i differimenti sono stati causati a cagione della impossibilita' di assumere la prova ammessa a cagione della dilagante pandemia, visto ultimo dpcm del presidente del consiglio del 13.10.2020 e quello del 26.10.2020 nonche' quello del 3.11.2020 e l'ultimo provvedimento di dicembre 2020 e del 3.01.2021 e 16.01.2021 e del 12.03.2021 del presidente del consiglio che richiamava le disposizioni normative soprarichiamate, si fissava la causa per proseguio prova testimoniale , proseguio prova testimoniale con un teste per parte per l'udienza 9.07.2021 h 10.30 e causa epidemia si differiva per l'udienza 5.11.2021 H 11.
All'udienza del 3.12.2021 per assunzione prova la difesa di parte attrice deduce che il teste Tes_2 intimato ha inviato certificazione medica dalla quale risulta che si trova in isolamento causa covid e si riserva di depositare in formato telematico la suindicata certificazione e chiede di differire udienza per escutere il teste indicato o altro indicato in lista, la difesa di parte convenuta non si opponeva e rilevava che il proprio teste era presente la sig.ra Testimone_3
Veniva assunta la prova con il teste , parte convenuta. Testimone_3 Controparte_3
Differiva al 21 gennaio 2022 per MEDESIMI INCOMBENTI CON UN TESTE PER PARTE SCELTO NELL'AMBITO DELLA LISTA TESTI
Veniva introdotto il primo teste DI PARTE ATTRICE che, ammonito dal Giudice, rendeva la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: NATO A COLLEFERRO IL Testimone_2 18.09.1985, INDIFFERENTE
Sulla domanda formulata: “vero che da diverso tempo l'attrice è oggetto di atti di emulazionee di disturbo e di atti “vandalici” da parte del confinante Sig. proprietario di uno Controparte_1 dei fondi confinanti etitolare di cavalli e di altri animali che pascolano liberamentnella sua proprietà;
pagina 3 di 9 IN MERITO A QUESTE CIRCOSTANZE NULLA SO MA MI SONO STATE RIFERITE
DALLA PARTE”
Sulla successiva domanda: “ vero che il viene visto spesso presso la recinzione, che viene CP_1 trovata in terra dopo che è stata appena risistemata – è stata buttata giù e risistemata almeno quattro volte e l'ultima voltadopo un'ora era già in terra dopo essere stata appena ripristinata: urtata con violenza da una macchina agricola oda frese per formare le balle del fieno che sono solitamente utilizzati dal confinante e/o dai suoi collaboratori, impedendo all'attrice di entrare nel viale di casa propria e di arrivare alla porta della sua abitazione, in particolare nel periodo che va da agosto del 2017 fino a gennaio 2018, sono stati tagliati ipali di ferro che sostengono la rete di recinzione che divide laproprietà dell'attrice da quella del come CP_1 accadutoanche alla sbarra e prima ancora al cancello elettrico
RISPOSTA: VERO CHE LA RETE E IL MURETTO ERANO CROLLATI ED E' VERO ANCHE
CHE I PALI ERANO SPEZZATI E NON CROLLATI , PRECISO CHE NON HO MAI VISTO IL FELICI FARE QUESTE AZIONI.
SULLA DOMANDA: che tutto ciò si verifica solitamente quanto la Sig.ra èassente da casa Pt_1
e al suo ritorno trova danni alla recinzione.L'evento che viene segnalato spesso dai cani che sonocontenuti nel recinto interno alla casa, quando l'attrice èpresente, tanto da creare uno stato di allertae di paura peruna donna che vive da sola in campagna;
NULLA SO IN MERITO
SULLA DOMANDA: che recentemente sono stati trovati dei pali di ferro oveappoggia la rete di recinzione recisi dalla parte del entrando nella proprietà confinante con quella del CP_1
Sig. che è più alta rispetto a quella dell'esponente e chepertanto crea un Controparte_1 confine naturale preciso tra i due fondi: iltutto come ci si riserva di provare con testimoni e alla luce divari esposti sia ai C.C. Stazione di Segni che alla Polizia diStato di Colleferro
(9/11/2017 – annotazione di servizio17/10/2017);
VERO CHE I PALI SONO SPEZZATI MA NULLA HO VISTO SE SONO STATI ROTTI DAL
FELICI
SULLA DOMANDA VERO che spesse volte, il e/o i suoi operai usano mezziagricoli CP_1 come trattori, motoseghe, decespugliatori in orarivietati dalla Legge e dai regolamenti, creando rumorifastidiosi: l'ultima volta il giorno 26/06/2018 la mattina presto;
NULLA SO IN MERITO
SULLA DOMANDA: che in virtù e a causa dei diversi percuotimenti provocati dalFelici e/o dai suoi operai con i vari macchinari, quali, trattori,frese etc... il muretto e la recinzione di pagina 4 di 9 proprietà dell'attrice,sono stati abbattuti e, si sono dovuti tirare su almeno quattrovolte con notevoli spese;
CONFERMO CHE I MURI SONO STATI ABBATTUTI DIFFERENTI VOLTE MA NULLA
SO IN MERITO AGLI AUTORI
VENIVA introdotto il successivo teste DI PARTE CONVENUTA che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: NATO A AMASENO IL 10.01.1967 RES VIA Persona_2
CARPINETANATERZA TRAVERSA N 51/B SEGNI
CONOSCO I FATTI DI CAUSA PERCHE' MI CHIAMAVA FELICE ENZO A FARE PULIZIA DEI CAMPI SULLA DOMANDA: Vero o non che il fondo di proprietà posto a confine con quello dell'attrice, CP_1 era più alto di circa 60 cm rispetto a quest'ultimo ”. VERO QUANTO MI SI LEGGE E LO POSSO CONFERMARE IN QUANTO L'HO VERIFICATO DURANTE I LAVORI DI PULIZIA
SULLA DOMANDA: Vero o non che la zona di montagna, ove si trovano i terreni de quo è fortemente soggetta a raffiche di vento molto forti, con l'effetto di divellere recinzioni, alberi ed altro”;
VERO QUANTO MI SI LEGGE
SULLA DOMANDA Vero o non che la recinzione così come modificata dall'attrice ha creato un effetto vela provocando la rovina della recinzione, lamentata dall'attrice, come da fotografie n. 6 che vengono mostrate”;
VERO QUANTO MI SI LEGGE
SULLA DOMANDA “Vero o non che su tutta la recinzione non si vede alcun rottura o taglio della rete che potrebbe far presumere un danneggiamento ad opera di un mezzo meccanico”;
NON HO VISTO SULLA RETE DANNI VERO QUELLO CHE MI SI LEGGE.
SULLA DOMANDA Vero o non che a causa dell'azione di disturbo posta in essere dalla Sig.ra Pt_1
[...
, ogni qual volta il signor si accingeva ad eseguire dei lavori agrari sul fondo, ha portato lo stesso CP_1 ad evitare, negli ultimi due anni, all'aratura ed alla semina del fondo di sua proprietà”
VERO QUANTO MI SI LEGGE IN QUANTO HO VISTO LA PART ATTRICE INTERVENIRE I POSSO PRECISARE CHE Controparte_4Controparte_5 Pt_2 RIGUARDO ALL'INTERRUZIONE DELLA ARATURA MI FU RIFERITO IN SEDE DI LAMENTALA DAL FELICI DIRETTAMENTE
SI DIFFERIVA AL 18.02.2022.
pagina 5 di 9 LA DIFESA DI PARTE ATTRICE RINUNCIAVA AL TESTE PER CUI VI ERA ESCUSSIONE IN DATA ODIERNA ED INSISTE SULLA CTU PER ACCERTARE LO STATO DEI LUOGHI , I DANNI SUBITI DALLA RETE DI RECINZIONE, NONCHE' LE CAUSE DI DANNI ALLA STESSA E LE SOMME NECESSARIE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
LA DIFESA DI PARTE CONVENUTA SI OPPONEVA ALLA RICHIESTA DI CTU PERCHE' MERAMENTE ESPLORATIVA TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE, IN QUANTO DOVREBBE ACCERTARE FATTI DI CUI I TESTI DI PARTE ATTRICE SIA DI PARTE CONVENUTA IN MODO UNIVOCO E CP_6 INCONTROVERTIBILE ATTESTATO LA CARENZA DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA' DEL SIG RELATIVAMENTE AI FATTI NARRATI DALLA PARTE ATTRICE E CP_1 CP_7 DIFFERIMENTO PER P.C.
[...]
SI RISERVAVA ED A SCIOGLIMENTO RITENUTA LA CAUSA SUFFICIENTEMENTE ISTRUITA E NON RITENENDO ACCOGLIBILE LA RICHIESTA DI CTU DIFFERIVA PER TRATTAZIONE, ED EVENTUALE P.C ALL'UDIENZA DEL 5.04.2022
ALL'UDIENZA NESSUNO COMPARIVA e si disponeva che l'udienza fosse fissata per il giorno 3 MAGGIO 2022 EX ART. 309 CPC si svolga con le modalità disciplinate dal combinato disposto degli artt. 7 d.l. n. 105/2021 e 221 comma 4, Legge 17.07.2020, n. 77 e, quindi, senza la presenza delle parti e a quella udienza disponeva che l'udienza sia fissata per il giorno 7 GIUGNO 2022 PER VENTUAALE P.C ED IN QUELLA DATA VERRANNO FISSATI, SE DEL CASO, I TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 CPC, Controparte_8
.
[...]
Si disponeva che l'udienza sia fissata per il giorno 12 LUGLIO 2022 EX ART. 309 CPC
All'udienza il GU assumeva la causa in decisione ex art. 190 cpc con termini per deposito memorie conclusionali decorrenti dal 15 settembre 2022
Con ordinanza del 27.12.2022 il GU rimetteva sul ruolo per disporre, in revoca della precedente ordinanza, lo stato dei luoghi utile per verificare la globalità della controversia in uno con le prove testimoniali.
Differiva al 14.02.2023 ed Assumeva incarico il CTU geom che depositava l'elaborato il Per_3
3.01.2025 dopo differenti differimenti.
In data 29.04.2025 il GU ASSUMEVA NUOVAMENTE LA CAUSA IN DECISIONE
LE PARTI DEPOSITAVANO LE MEMORIE CONCLUSIONALI NEI TERMINI
MOTIVI
pagina 6 di 9 “ IN PRIMIS” è da rilevare che è errata la richiesta dell'attore affinche' il CTU accerti come formulato nelle conclusioni dell'atto introduttivo “le cause dei continui cadute della rete di recinzione e rottura del muro e valutarne l'importo dei danni subiti”.
Il CTU deve solo dare una valutazione meramente tecnica dello stato dei luoghi e della situazione urbanistica, per i danni deve essere la parte attrice onerata di dimostrare che i danni sono imputabili al convenuto.
La CTU HA dimostrato in risposta al quesito n. 1 che: “ I rilievi metrici eseguiti in fase di sopralluogo contestualmente con le parti hanno confermato che la recinzione è stata realizzata lungo la linea di confine delle due particelle catastali nella tolleranza con riferimento ai termini lapidei e riferimenti murari e considerando i distacchi della proprietà attrice con la strada poderale di accesso confinante. Il fondo di terreno della particella 373
(Felici) rispetto alla particella 732 (Ivonne) è situato ad una quota maggiore di piccola entità
e la realizzazione del muro con rete metallica ha alterato le quote di livello modificandone se pur limitatamente la pendenza delle stesse”.
Sul quesito n. 2: Il muro della recinzione in un tratto risulta danneggiato nella parte superiore in corrispondenza della recinzione stessa a causa della sua vetustà e in parte risultano distaccati ovvero non bene legati dalla malta cementizia, lungo il lato interno alla proprietà attrice alcuni pezzi di mattoni sono situati a terra, si evince anche dalle foto allegate. La recinzione al momento dell'accesso si presentava con i ferri piegati internamente verso la proprietà della parte attrice ed alcuni di essi piegati e spezzati nella parte inferiore. A questo si aggiunge che a causa dei doppi teli di plastica posizionati sulla rete metallica nella parte interna della particella 732 (Ivonne), il vento forte che morfologicamente si incalana nella valle, le raffiche di vento hanno generato l'effetto vela, che con il loro peso ha prodotto il piegamento della recinzione e la rottura nella parte inferiore di ancoraggio al muro dei ferri che risultano curvati internamente
Sul quesito n. 3: Qualora verifichi tali danni e se vi sono stati se vi è documentazione attestante le riparazioni e da quali parti in causa sono state sostenute, nonché se vi siano rotture nella medesima e di quale materiale essa recinzione o muro divisorio essa è composta;
In riferimento alle riparazioni, al momento del sopralluogo ho richiesto la documentazione alla parte attrice di eventuali spese sostenute, ma non mi sono stata consegnata tranne il preventivo dei lavori depositato in atti. pagina 7 di 9 Sul quesito n. 4 Verifichi quali sono le somme da sostenere per riparare eventualmente i danni subiti dal muro divisorio e tenuto conto della normativa sopracitata se applicabile, ossia se effettivamente vi sia un dislivello, a quale parte competa la somma da sostenere trattandosi di muri divisori di porzioni immobiliari non di fondi abitati ma di terreni.
La recinzione realizzata sul confine ha generato un lieve dislivello ha subito una modifica a causa dalla costruzione del muro di blocchetti nel terreno di parte attrice. Essendo un intervento non naturale non può essere applicato l'art. 887 che prevede come indicato nel quesito 1 l'esistenza di un dislivello naturale che allo stato attuale risulta variato, altresì la normativa non è possibile applicarla in quanto trattasi di un terreno abitato per la particella 732 dalla Sig.ra Parte_3
La recinzione non essendo stata eseguita non propriamente a perfetta regola d'arte risulta allo stato attuale deteriorata con i mattoni in cls rotti e in parte distaccati in diversi punti non legati dalla malta cementizia
RITENUTA LA CTU ESAUSTIVA E LA ASSUNZIONE DELLE PROVE COMPLETA SI Può
CONCLUDERE COME SEGUE.
LA DOMANDA ATTOREA DEVE ESSERE RESPINTA
Nella fattispecie in esame come dedotto nel percorso argomentativo preliminare dalla assunzione delle prove nulla è imputabile al convenuto in quanto non è stata raggiunta la prova in merito al nesso causale tramite il presunto danno subito dalla attrice e il comportamento illecito e/o illegittimo del convenuto.
Nessuna delle prove sia parte attrice ha dimostrato il nesso di causalità.
Quanto alla richiesta di parte attrice dei danni equivalenti alle spese necessarie per il
rifacimento dei termini di confine importo di €. 25.900,00 + IVA, anche sotto questo
profilo nessuna prova è stata raggiunta dalla parte attrice, anzi disattesa anche
dalla CTU in merito alla applicabilità della norma in esame di cui all'art. 877 cc.
La costruzione in aderenza e i dislivelli tra fondi confinanti sono regolati dal Codice Civile, in particolare dagli articoli che riguardano le distanze tra costruzioni, comunione forzosa del muro, e spese per la costruzione e manutenzione di muri divisori.
La giurisprudenza fornisce chiarimenti su come interpretare e applicare queste norme in situazioni specifiche, come quelle relative a fondi a dislivello o a costruzioni in aderenza.
In tema di dislivelli, la giurisprudenza ha confermato che il proprietario del fondo superiore è tenuto a sopportare le spese di costruzione del muro di sostegno fino all'altezza del proprio suolo, salvo che il dislivello sia stato causato dal proprietario pagina 8 di 9 del fondo inferiore e nel caso di specie come emerso dalla CTU il dislivello non solo non è naturale ma artificiosamente realizzato dal proprietario del fondo superiore ossia l'attore.
Vi è da aggiungere, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza che "... Il proprietario del fondo superiore, tenuto ai sensi dell'art. 887 c.c. a sostenere per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro divisorio, è responsabile dei danni derivati al proprietario del fondo inferiore per la mancata o non tempestiva realizzazione di detti interventi. ..." (cfr. TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sentenza
n. 404/2019 del 20-05-2019 in cfr Cassazione prevalente)
Per tutte le suindicate motivazioni la domanda attorea deve essere rigettata
Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
LA DOMANDA,disattesa ogni altra eccezione e/o deduzione, deve essere respinta
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali a favore della parte convenuta nella misura di € 5.838,55 oltre accessori e spese CTU integrali.
Velletri 20 agosto 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT IZ OL
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sentenza
Ultima Udienza del 29.04.2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Colangelo _ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Per l'avv. ZANNINI FERRUCCIO Parte_1
contro
Per l'avv. CANU GRAZIA RAIMONDA Controparte_1
Con atto di citazione l'attore ha chiamato in giudizio il convenuto per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale adito ex art. 2043 c.c. condannare il convenuto al
risarcimento dei danni equivalenti alle spese necessarie per il rifacimento dei termini di confine importo di €. 25.900,00 + IVA o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel
corso del giudizio con interessi e rivalutazione oltre ai danni morali da quantificarsi in via equitativa e oltre ai danni psicofisici da accertarsi nel corso del giudizio.
In via del tutto subordinata dichiarare: che il convenuto è tenuto a contribuire al pagamento delle spese necessarie per il rifacimento dei termini di confine secondo quanto stabilito dall'art. 887 c.c. e cioè al pagamento totale di quanto necessario per il rifacimento del muro delle fondazioni fino al livello del terreno del convenuto, nonché al 50% del restante termine di confine per una somma complessiva di circa €. 23.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia pagina 1 di 9 Si costituiva in giudizio il convenuto e spiegava domanda riconvenzionale: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa: A) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di
Pace di Segni per le motivazioni dispiegate sub 1 del presente atto;
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 co. 3 nn.
3-4 cpc
, come meglio dedotto sub 2) del presente atto;
C) nel merito. rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, illegittima, infondata e non provata, per le motivazioni tutte innanzi esposte sub 3 del presente atto;
D) in accoglimento della domanda riconvenzionale dispiegata dal convenuto: accertarsi che l'attrice ha modificato arbitrariamente e strutturalmente la recinzione preesistente, in violazione della normativa vigente, causandone la rovina come specificato al punto 3 e 4 del presente atto;
per l'effetto condannarla al ripristino a propria cura e spese della recinzione de quo, nel rispetto della normativa generale e locale vigente;
accertare e condannare
l'attrice al risarcimento dei danni materiali e non causati al convenuto ed alla sua famiglia per il mancato godimento del terreno de quo, posto a confine con la sua proprietà, che si quantificano complessivamente nella somma di € 21.600,00 o nella somma ritenuta di giustizia, per i motivi esposti ai punti 3 e 4 del presente atto;
E) condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, come dedotto sub 5) del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente avvocato dichiaratosi
antistatario”
Si svolgevano le udienze rituali essendo prima il procedimento incardinato dinanzi al dott CP_2 e successivamente e con assunzioni prove orali e con conferimento in via istruttoria di Per_1 incarico al CTU e i continui rinvii sono stati depositati da interlocuzioni tra le parti.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali.
MOTIVI
Nel caso di specie a seguito della produzione documentale e con riferimento all'assunzione in istruttorie delle prove orali e tecniche si deve per ordine cronologico verificare “ in primis” se vi è stato pagina 2 di 9 “ l'an” ossia se il danneggiamento per cui si richiede il risarcimento sia imputabile al convenuto ed una volta verificato questo il “ quantum”.
All'udienza del 20.01.2020 l'odierno giudicante differiva al 25.02.2020 per assunzione prova con un teste per parte essendo stati ammessi 5 testi alla precedente udienza e si inziava ad acquisire le prove sui capitoli ammessi dal GU Goggi.
Per differenti motivi si differiva udienza al luglio 2020 e l'avv Canu rilevato che non era oggi presente il testimone ritualmente citato, sig. come da intimazione depositata nel fascicolo Tes_1 telematico in data 1.7.20 unitamente alle note a trattazione scritta, chiedeva rinvio ad altra udienza per l'escussione di detto teste. l'Avv. Zannini, rilevava che il teste regolarmente citato sig. Tes_2
non era presente e chiedeva rinvio per la sua escussione ad altra udienza. L'avv. Canu
[...] reiterava in questa sede le eccezioni formulate nelle note a trattazione scritta, in merito. L'avv Zannini si opponeva.
Si differiva al 27.11.2020 e a quella udienza fissava la causa per proseguio prova testimoniale con un teste per parte , per l'udienza 30.03.2021 H 11.30, anche a causa della situazione epidemiologica.
RILEVATO CHE i differimenti sono stati causati a cagione della impossibilita' di assumere la prova ammessa a cagione della dilagante pandemia, visto ultimo dpcm del presidente del consiglio del 13.10.2020 e quello del 26.10.2020 nonche' quello del 3.11.2020 e l'ultimo provvedimento di dicembre 2020 e del 3.01.2021 e 16.01.2021 e del 12.03.2021 del presidente del consiglio che richiamava le disposizioni normative soprarichiamate, si fissava la causa per proseguio prova testimoniale , proseguio prova testimoniale con un teste per parte per l'udienza 9.07.2021 h 10.30 e causa epidemia si differiva per l'udienza 5.11.2021 H 11.
All'udienza del 3.12.2021 per assunzione prova la difesa di parte attrice deduce che il teste Tes_2 intimato ha inviato certificazione medica dalla quale risulta che si trova in isolamento causa covid e si riserva di depositare in formato telematico la suindicata certificazione e chiede di differire udienza per escutere il teste indicato o altro indicato in lista, la difesa di parte convenuta non si opponeva e rilevava che il proprio teste era presente la sig.ra Testimone_3
Veniva assunta la prova con il teste , parte convenuta. Testimone_3 Controparte_3
Differiva al 21 gennaio 2022 per MEDESIMI INCOMBENTI CON UN TESTE PER PARTE SCELTO NELL'AMBITO DELLA LISTA TESTI
Veniva introdotto il primo teste DI PARTE ATTRICE che, ammonito dal Giudice, rendeva la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: NATO A COLLEFERRO IL Testimone_2 18.09.1985, INDIFFERENTE
Sulla domanda formulata: “vero che da diverso tempo l'attrice è oggetto di atti di emulazionee di disturbo e di atti “vandalici” da parte del confinante Sig. proprietario di uno Controparte_1 dei fondi confinanti etitolare di cavalli e di altri animali che pascolano liberamentnella sua proprietà;
pagina 3 di 9 IN MERITO A QUESTE CIRCOSTANZE NULLA SO MA MI SONO STATE RIFERITE
DALLA PARTE”
Sulla successiva domanda: “ vero che il viene visto spesso presso la recinzione, che viene CP_1 trovata in terra dopo che è stata appena risistemata – è stata buttata giù e risistemata almeno quattro volte e l'ultima voltadopo un'ora era già in terra dopo essere stata appena ripristinata: urtata con violenza da una macchina agricola oda frese per formare le balle del fieno che sono solitamente utilizzati dal confinante e/o dai suoi collaboratori, impedendo all'attrice di entrare nel viale di casa propria e di arrivare alla porta della sua abitazione, in particolare nel periodo che va da agosto del 2017 fino a gennaio 2018, sono stati tagliati ipali di ferro che sostengono la rete di recinzione che divide laproprietà dell'attrice da quella del come CP_1 accadutoanche alla sbarra e prima ancora al cancello elettrico
RISPOSTA: VERO CHE LA RETE E IL MURETTO ERANO CROLLATI ED E' VERO ANCHE
CHE I PALI ERANO SPEZZATI E NON CROLLATI , PRECISO CHE NON HO MAI VISTO IL FELICI FARE QUESTE AZIONI.
SULLA DOMANDA: che tutto ciò si verifica solitamente quanto la Sig.ra èassente da casa Pt_1
e al suo ritorno trova danni alla recinzione.L'evento che viene segnalato spesso dai cani che sonocontenuti nel recinto interno alla casa, quando l'attrice èpresente, tanto da creare uno stato di allertae di paura peruna donna che vive da sola in campagna;
NULLA SO IN MERITO
SULLA DOMANDA: che recentemente sono stati trovati dei pali di ferro oveappoggia la rete di recinzione recisi dalla parte del entrando nella proprietà confinante con quella del CP_1
Sig. che è più alta rispetto a quella dell'esponente e chepertanto crea un Controparte_1 confine naturale preciso tra i due fondi: iltutto come ci si riserva di provare con testimoni e alla luce divari esposti sia ai C.C. Stazione di Segni che alla Polizia diStato di Colleferro
(9/11/2017 – annotazione di servizio17/10/2017);
VERO CHE I PALI SONO SPEZZATI MA NULLA HO VISTO SE SONO STATI ROTTI DAL
FELICI
SULLA DOMANDA VERO che spesse volte, il e/o i suoi operai usano mezziagricoli CP_1 come trattori, motoseghe, decespugliatori in orarivietati dalla Legge e dai regolamenti, creando rumorifastidiosi: l'ultima volta il giorno 26/06/2018 la mattina presto;
NULLA SO IN MERITO
SULLA DOMANDA: che in virtù e a causa dei diversi percuotimenti provocati dalFelici e/o dai suoi operai con i vari macchinari, quali, trattori,frese etc... il muretto e la recinzione di pagina 4 di 9 proprietà dell'attrice,sono stati abbattuti e, si sono dovuti tirare su almeno quattrovolte con notevoli spese;
CONFERMO CHE I MURI SONO STATI ABBATTUTI DIFFERENTI VOLTE MA NULLA
SO IN MERITO AGLI AUTORI
VENIVA introdotto il successivo teste DI PARTE CONVENUTA che rende la dichiarazione di rito e sulle generalità risponde: NATO A AMASENO IL 10.01.1967 RES VIA Persona_2
CARPINETANATERZA TRAVERSA N 51/B SEGNI
CONOSCO I FATTI DI CAUSA PERCHE' MI CHIAMAVA FELICE ENZO A FARE PULIZIA DEI CAMPI SULLA DOMANDA: Vero o non che il fondo di proprietà posto a confine con quello dell'attrice, CP_1 era più alto di circa 60 cm rispetto a quest'ultimo ”. VERO QUANTO MI SI LEGGE E LO POSSO CONFERMARE IN QUANTO L'HO VERIFICATO DURANTE I LAVORI DI PULIZIA
SULLA DOMANDA: Vero o non che la zona di montagna, ove si trovano i terreni de quo è fortemente soggetta a raffiche di vento molto forti, con l'effetto di divellere recinzioni, alberi ed altro”;
VERO QUANTO MI SI LEGGE
SULLA DOMANDA Vero o non che la recinzione così come modificata dall'attrice ha creato un effetto vela provocando la rovina della recinzione, lamentata dall'attrice, come da fotografie n. 6 che vengono mostrate”;
VERO QUANTO MI SI LEGGE
SULLA DOMANDA “Vero o non che su tutta la recinzione non si vede alcun rottura o taglio della rete che potrebbe far presumere un danneggiamento ad opera di un mezzo meccanico”;
NON HO VISTO SULLA RETE DANNI VERO QUELLO CHE MI SI LEGGE.
SULLA DOMANDA Vero o non che a causa dell'azione di disturbo posta in essere dalla Sig.ra Pt_1
[...
, ogni qual volta il signor si accingeva ad eseguire dei lavori agrari sul fondo, ha portato lo stesso CP_1 ad evitare, negli ultimi due anni, all'aratura ed alla semina del fondo di sua proprietà”
VERO QUANTO MI SI LEGGE IN QUANTO HO VISTO LA PART ATTRICE INTERVENIRE I POSSO PRECISARE CHE Controparte_4Controparte_5 Pt_2 RIGUARDO ALL'INTERRUZIONE DELLA ARATURA MI FU RIFERITO IN SEDE DI LAMENTALA DAL FELICI DIRETTAMENTE
SI DIFFERIVA AL 18.02.2022.
pagina 5 di 9 LA DIFESA DI PARTE ATTRICE RINUNCIAVA AL TESTE PER CUI VI ERA ESCUSSIONE IN DATA ODIERNA ED INSISTE SULLA CTU PER ACCERTARE LO STATO DEI LUOGHI , I DANNI SUBITI DALLA RETE DI RECINZIONE, NONCHE' LE CAUSE DI DANNI ALLA STESSA E LE SOMME NECESSARIE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
LA DIFESA DI PARTE CONVENUTA SI OPPONEVA ALLA RICHIESTA DI CTU PERCHE' MERAMENTE ESPLORATIVA TENUTO CONTO DELLE RISULTANZE DELLA PROVA TESTIMONIALE, IN QUANTO DOVREBBE ACCERTARE FATTI DI CUI I TESTI DI PARTE ATTRICE SIA DI PARTE CONVENUTA IN MODO UNIVOCO E CP_6 INCONTROVERTIBILE ATTESTATO LA CARENZA DI QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA' DEL SIG RELATIVAMENTE AI FATTI NARRATI DALLA PARTE ATTRICE E CP_1 CP_7 DIFFERIMENTO PER P.C.
[...]
SI RISERVAVA ED A SCIOGLIMENTO RITENUTA LA CAUSA SUFFICIENTEMENTE ISTRUITA E NON RITENENDO ACCOGLIBILE LA RICHIESTA DI CTU DIFFERIVA PER TRATTAZIONE, ED EVENTUALE P.C ALL'UDIENZA DEL 5.04.2022
ALL'UDIENZA NESSUNO COMPARIVA e si disponeva che l'udienza fosse fissata per il giorno 3 MAGGIO 2022 EX ART. 309 CPC si svolga con le modalità disciplinate dal combinato disposto degli artt. 7 d.l. n. 105/2021 e 221 comma 4, Legge 17.07.2020, n. 77 e, quindi, senza la presenza delle parti e a quella udienza disponeva che l'udienza sia fissata per il giorno 7 GIUGNO 2022 PER VENTUAALE P.C ED IN QUELLA DATA VERRANNO FISSATI, SE DEL CASO, I TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 CPC, Controparte_8
.
[...]
Si disponeva che l'udienza sia fissata per il giorno 12 LUGLIO 2022 EX ART. 309 CPC
All'udienza il GU assumeva la causa in decisione ex art. 190 cpc con termini per deposito memorie conclusionali decorrenti dal 15 settembre 2022
Con ordinanza del 27.12.2022 il GU rimetteva sul ruolo per disporre, in revoca della precedente ordinanza, lo stato dei luoghi utile per verificare la globalità della controversia in uno con le prove testimoniali.
Differiva al 14.02.2023 ed Assumeva incarico il CTU geom che depositava l'elaborato il Per_3
3.01.2025 dopo differenti differimenti.
In data 29.04.2025 il GU ASSUMEVA NUOVAMENTE LA CAUSA IN DECISIONE
LE PARTI DEPOSITAVANO LE MEMORIE CONCLUSIONALI NEI TERMINI
MOTIVI
pagina 6 di 9 “ IN PRIMIS” è da rilevare che è errata la richiesta dell'attore affinche' il CTU accerti come formulato nelle conclusioni dell'atto introduttivo “le cause dei continui cadute della rete di recinzione e rottura del muro e valutarne l'importo dei danni subiti”.
Il CTU deve solo dare una valutazione meramente tecnica dello stato dei luoghi e della situazione urbanistica, per i danni deve essere la parte attrice onerata di dimostrare che i danni sono imputabili al convenuto.
La CTU HA dimostrato in risposta al quesito n. 1 che: “ I rilievi metrici eseguiti in fase di sopralluogo contestualmente con le parti hanno confermato che la recinzione è stata realizzata lungo la linea di confine delle due particelle catastali nella tolleranza con riferimento ai termini lapidei e riferimenti murari e considerando i distacchi della proprietà attrice con la strada poderale di accesso confinante. Il fondo di terreno della particella 373
(Felici) rispetto alla particella 732 (Ivonne) è situato ad una quota maggiore di piccola entità
e la realizzazione del muro con rete metallica ha alterato le quote di livello modificandone se pur limitatamente la pendenza delle stesse”.
Sul quesito n. 2: Il muro della recinzione in un tratto risulta danneggiato nella parte superiore in corrispondenza della recinzione stessa a causa della sua vetustà e in parte risultano distaccati ovvero non bene legati dalla malta cementizia, lungo il lato interno alla proprietà attrice alcuni pezzi di mattoni sono situati a terra, si evince anche dalle foto allegate. La recinzione al momento dell'accesso si presentava con i ferri piegati internamente verso la proprietà della parte attrice ed alcuni di essi piegati e spezzati nella parte inferiore. A questo si aggiunge che a causa dei doppi teli di plastica posizionati sulla rete metallica nella parte interna della particella 732 (Ivonne), il vento forte che morfologicamente si incalana nella valle, le raffiche di vento hanno generato l'effetto vela, che con il loro peso ha prodotto il piegamento della recinzione e la rottura nella parte inferiore di ancoraggio al muro dei ferri che risultano curvati internamente
Sul quesito n. 3: Qualora verifichi tali danni e se vi sono stati se vi è documentazione attestante le riparazioni e da quali parti in causa sono state sostenute, nonché se vi siano rotture nella medesima e di quale materiale essa recinzione o muro divisorio essa è composta;
In riferimento alle riparazioni, al momento del sopralluogo ho richiesto la documentazione alla parte attrice di eventuali spese sostenute, ma non mi sono stata consegnata tranne il preventivo dei lavori depositato in atti. pagina 7 di 9 Sul quesito n. 4 Verifichi quali sono le somme da sostenere per riparare eventualmente i danni subiti dal muro divisorio e tenuto conto della normativa sopracitata se applicabile, ossia se effettivamente vi sia un dislivello, a quale parte competa la somma da sostenere trattandosi di muri divisori di porzioni immobiliari non di fondi abitati ma di terreni.
La recinzione realizzata sul confine ha generato un lieve dislivello ha subito una modifica a causa dalla costruzione del muro di blocchetti nel terreno di parte attrice. Essendo un intervento non naturale non può essere applicato l'art. 887 che prevede come indicato nel quesito 1 l'esistenza di un dislivello naturale che allo stato attuale risulta variato, altresì la normativa non è possibile applicarla in quanto trattasi di un terreno abitato per la particella 732 dalla Sig.ra Parte_3
La recinzione non essendo stata eseguita non propriamente a perfetta regola d'arte risulta allo stato attuale deteriorata con i mattoni in cls rotti e in parte distaccati in diversi punti non legati dalla malta cementizia
RITENUTA LA CTU ESAUSTIVA E LA ASSUNZIONE DELLE PROVE COMPLETA SI Può
CONCLUDERE COME SEGUE.
LA DOMANDA ATTOREA DEVE ESSERE RESPINTA
Nella fattispecie in esame come dedotto nel percorso argomentativo preliminare dalla assunzione delle prove nulla è imputabile al convenuto in quanto non è stata raggiunta la prova in merito al nesso causale tramite il presunto danno subito dalla attrice e il comportamento illecito e/o illegittimo del convenuto.
Nessuna delle prove sia parte attrice ha dimostrato il nesso di causalità.
Quanto alla richiesta di parte attrice dei danni equivalenti alle spese necessarie per il
rifacimento dei termini di confine importo di €. 25.900,00 + IVA, anche sotto questo
profilo nessuna prova è stata raggiunta dalla parte attrice, anzi disattesa anche
dalla CTU in merito alla applicabilità della norma in esame di cui all'art. 877 cc.
La costruzione in aderenza e i dislivelli tra fondi confinanti sono regolati dal Codice Civile, in particolare dagli articoli che riguardano le distanze tra costruzioni, comunione forzosa del muro, e spese per la costruzione e manutenzione di muri divisori.
La giurisprudenza fornisce chiarimenti su come interpretare e applicare queste norme in situazioni specifiche, come quelle relative a fondi a dislivello o a costruzioni in aderenza.
In tema di dislivelli, la giurisprudenza ha confermato che il proprietario del fondo superiore è tenuto a sopportare le spese di costruzione del muro di sostegno fino all'altezza del proprio suolo, salvo che il dislivello sia stato causato dal proprietario pagina 8 di 9 del fondo inferiore e nel caso di specie come emerso dalla CTU il dislivello non solo non è naturale ma artificiosamente realizzato dal proprietario del fondo superiore ossia l'attore.
Vi è da aggiungere, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza che "... Il proprietario del fondo superiore, tenuto ai sensi dell'art. 887 c.c. a sostenere per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro divisorio, è responsabile dei danni derivati al proprietario del fondo inferiore per la mancata o non tempestiva realizzazione di detti interventi. ..." (cfr. TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sentenza
n. 404/2019 del 20-05-2019 in cfr Cassazione prevalente)
Per tutte le suindicate motivazioni la domanda attorea deve essere rigettata
Le spese legali seguono la soccombenza.
PQM
LA DOMANDA,disattesa ogni altra eccezione e/o deduzione, deve essere respinta
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese processuali a favore della parte convenuta nella misura di € 5.838,55 oltre accessori e spese CTU integrali.
Velletri 20 agosto 2025
IL GIUDICE UNICO
DOTT IZ OL
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