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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391/2016 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Piazza Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Riccardo
ES Di IO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva attrice
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Roma, in Via Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata a Cervaro (FR), in Largo Fontana Fadoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Minchella, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 19/5/2016 convenuta
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato a SO (FR), in Via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Megale, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa del 10/6/2023 chiamato in causa
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata a SO (FR), in Via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Megale, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 9/5/2024 chiamata in causa
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4 chiamato in causa contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11/2/2016 la signora ha agito nei confronti della Parte_1 per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti in prima persona e a titolo di erede in conseguenza della morte del signor avvenuta il 20/5/2014 a seguito di un sinistro stradale verificatosi l'8/5/2014 nei Persona_1 pressi di Roccasecca (FR). A sostegno della domanda l'attrice ha premesso di essersi separata dal de cuius, con cui aveva contratto matrimonio nel 1996, ad esito di un giudizio civile definito dal
Tribunale di Cassino in via consensuale nell'anno 2009. Ha riferito, nello stesso tempo, che l'incidente nel quale il marito perse la vita era stato provocato dall'improvvida condotta assunta nella circostanza dal signor . Secondo la signora , in particolare, l'uomo, CP_5 Pt_1 alla guida di un furgone Fiat Iveco di proprietà del signor assicurato con la CP_2 [...]
avrebbe imboccato contromano il km 119.367 di Via Casilina e sarebbe andato Controparte_1 a collidere con un autocarro Mercedes proveniente dalla direzione contraria, condotto dal signor
; a seguito dell'urto il consorte, a bordo del proprio veicolo come terzo Controparte_6 trasportato, avrebbe subito lesioni tanto gravi da determinarne la morte dopo dodici giorni di gravi patimenti;
ricorrerebbero i presupposti, quindi, per l'attribuzione alla vittima dei danni dipesi non solo dalla perdita della vita in sé, ma anche dalla consapevolezza della morte imminente. Sul rilievo della contrarietà di a qualsiasi forma di definizione transattiva della Controparte_1 controversia l'istante ha chiesto che la società sia condannata al pagamento di non meno di €
250.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o della diversa somma dovuta in base alle risultanze istruttorie, e al rimborso di tutti gli oneri inerenti al processo.
***
Costituita con comparsa del 19/5/2016, la in via pregiudiziale ha Controparte_1 eccepito la nullità della citazione assumendo l'ambiguità delle deduzioni attoree, a suo dire non riferibili in maniera certa all'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 o alle previsioni generali in tema di responsabilità aquiliana e destinate, dunque, a impedire l'individuazione dei litisconsorti necessari, degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e dei titolari, dal lato passivo, dei correlati obblighi.
Fatte salve tali censure, la società ha negato il diritto della signora a essere ristorata per Pt_1 la perdita parentale in virtù delle travagliate vicende che avevano caratterizzato la separazione e dei rapporti, altrettanto tesi, intrattenuti dai consorti dopo la fine della convivenza, fonte peraltro di strascichi penali. Ha dato conto, ancora, dell'ascrivibilità del sinistro all'ente proprietario dei luoghi di causa, dell'inesistenza dei presupposti per l'acquisizione, da parte del signor di CP_2 diritti trasmissibili agli eredi e dell'esorbitanza della domanda, in ogni caso, dal punto di vista del quantum debeatur. Alla luce di tali considerazioni la ha concluso per Controparte_1 il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
***
All'udienza dell'8/6/2016 il Tribunale non ha rilevato alcuna nullità dell'atto introduttivo della lite.
Con provvedimento del 15/1/2020 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo della causa di separazione instaurata dai signori e e degli atti dei menzionati procedimenti penali. Pt_1 CP_2
Nelle fasi successive della trattazione il contraddittorio è stato esteso agli altri eredi legittimi della vittima dell'incidente stradale, succeduti al de cuius nella qualità di responsabili civili del sinistro.
***
Costituti il 10/6/2023 e il 9/5/2024 a mezzo del medesimo legale, ma con autonome comparse, i signori e hanno contestato la debenza del risarcimento preteso CP_2 Controparte_3 dall'attrice iure proprio sulla scorta di doglianze analoghe a quelle di Controparte_1
Il signor compreso anch'esso tra i successori del defunto, è rimasto contumace. Controparte_4
All'udienza del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie della signora debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito indicati. Pt_1
Non è contestato che il signor sia deceduto nell'incidente stradale citato negli atti Persona_1 introduttivi, che a condurre il furgone sul quale l'uomo viaggiava fosse il signor né CP_5 che i signori , e siano gli unici figli della vittima dell'evento. CP_2 CP_3 Controparte_4
Dalla lettura della citazione introduttiva emerge che secondo la prospettazione attorea la
[...] avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro mortale in qualità di Controparte_1 assicuratore del veicolo su cui la vittima si trovava come terzo trasportato in occasione del sinistro.
Ne deriva la riferibilità dell'azione alle previsioni stabilite dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ciò posto, in un arresto relativamente recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato l'estraneità all'area applicativa della norma delle pretese di condanna fatte valere iure proprio dai congiunti della vittima primaria dell'illecito civile (v. Cass. S.U. 30/11/2022 n. 35318:
“in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 Codice Assicurazioni disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro;
la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Codice Assicurazioni., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali
e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro;
l'azione diretta prevista dall'art. 141 Codice Assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore
e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito [..]”).
Non vi è ragione di discostarsi dai principi espressi nelle motivazioni della pronuncia in esame.
In coerenza con tale orientamento le istanze di risarcimento proposte dalla signora in Pt_1 relazione alla prematura scomparsa del signor non possono che essere disattese. CP_2
Resta assorbita ogni considerazione in merito all'intensità del vincolo affettivo che legava i coniugi.
***
Conclusioni opposte valgono per le pretese avanzate dall'attrice in veste di successore del de cuius.
Esclusa la verificazione di fattori causali in grado integrale la nozione di caso fortuito delineata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (tali non potendosi considerare, anche in base alla C.t.u. esperita nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della morte del signor le CP_2 presunte trasgressioni degli obblighi di custodia dei luoghi teatro del sinistro menzionate nelle difese di , ci si limita a osservare, sul punto, che lo status di coniuge Controparte_1 separato non preclude alla signora di ottenere una parte delle spettanze maturate dal Pt_1 consorte in conseguenza dell'evento morte di entità pari alla corrispondente quota ereditaria.
In questa ottica occorre ribadire quanto precisato dalla giurisprudenza a proposito della risarcibilità del danno biologico terminale e del danno biologico catastrofale, ma non di quello tanatologico.
Tra gli operatori del diritto è assai avvertito, in effetti, il problema della commisurazione del danno subito dalla vittima di un infortunio deceduta a breve distanza di tempo dal verificarsi del fatto.
È apparso incongruo, più in dettaglio, attribuire a chi sia ormai venuto meno un danno liquidato alla stregua di criteri fondati sul presupposto logico-giuridico della permanenza in vita.
In questo senso si è pronunciata in passato anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di sottolineare che “la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e di riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno” (così Cass. 23/2/2004, n. 3549; cfr. Cass. 25/2/2000, n. 2134;
Cass. 25/2/1997, n. 1704; Cass. 20/1/1999, n. 491, Cass. 10/9/1998, n. 8970 ivi citate).
La centralità del “bene vita” nel nostro sistema giuridico, anche di rango costituzionale, mal si concilia, in altri termini, con le attuali coordinate del sistema della responsabilità civile.
È stato affermato in giurisprudenza, pertanto, che “la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis” (Cass. 8/1/2010,
n. 79; v. anche Cass. 21/2/2004, n. 3549; Cass. 21/7/2004, n. 13585; Cass. 17/1/2008, n. 870).
In una successiva sentenza la Corte di Cassazione a S.U. ha affermato, coerentemente, che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. 22/7/2015, n. 15350)”.
***
Per alcune condivisibili pronunce in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale è configurabile, semmai, un danno biologico di natura psichica subito da chi abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, connesso non alla durata dell'intervallo tra la lesione e il decesso, ma all'intensità della sofferenza (Cass. 18/1/2011, n. 1072).
Sulla base di una simile impostazione la giurisprudenza ha precisato che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica
(agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso” (così si esprime Cass. 17/09/2019, n. 23153; in termini, tra le ultime, si veda Cass. 8/6/2023, n. 16272).
Resta impregiudicato, avuto riguardo al quantum debeatur, che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (v. Cass. 21/2/2024, n. 4658).
***
La perizia del dr. nominato C.t.u. del Pubblico Ministero nel corso del procedimento Persona_2 penale a cui si è fatto cenno, conferma che il signor è morto dodici giorni dopo il sinistro. CP_2
Dalla consulenza si evince che il decesso è dipeso da un “arresto cardiaco irreversibile”, a sua volta determinato dalla notevolissima entità dei traumi riportati dalla vittima nel corso dell'incidente.
L'esperto ha rilevato, segnatamente, che nell'impatto tra il furgone di sua proprietà e il veicolo antagonista il signor aveva subito un trauma cranico, un trauma toracico con fratture costali CP_2 multiple, uno pneumatorace, perdite di sangue nell'addome e la frattura del femore sinistro.
Nel corso di successivi controlli sarebbero emersi “uno spandimento emorragico sub-aracnoideo con petecchiature emorragiche cerebrali, spianamento dei solchi come per edema massivo, pseudoaneurisma post-traumatico dell'istmo aortico che veniva monitorizzato strumentalmente”.
Il dr. ha constatato che a detta dei sanitari che lo ebbero in cura “il paziente appariva in Per_2 condizioni emodinamiche instabili nonostante la infusione di isotropi e la condizione generale del soggetto veniva definita gravissima. Il paziente veniva sottoposto in urgenza ad intervento chirurgico di splenectomia e raffia diaframmatica con evidenza anche di un ematoma sottocapsulare di 4 cm di lacerazione della radice del mesentere (h. 17,25 del giorno 08.05.14)”.
Nonostante le condizioni critiche, il signor aveva denotato un'attività celebrale. CP_2
Si legge nella perizia, infatti, che “in data 14.05.14 venivano eseguite colture come richiesto dal consulente infettivologo e veniva aggiornato lo schema terapeutico con tazocin e vancocina. In tale data un esame EEG mostrava grave sofferenza cerebrale diffusa areagente agli stimoli esterni…” ed ancora “…In data 19.05.14 il paziente si mostrava ad occhi aperti ma senza alcun contatto con
l'ambiente … “; “… il 20.05.14 l'esame EEG si mostrava piatto ma ancora con segni di attività…”.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che nei dodici giorni intercorsi tra l'incidente e la morte il signor pur non denotando una lucidità in grado di fargli percepire l'incombere della morte, CP_2 abbia comunque patito sofferenze tali, per intensità, da renderle oggetto di una considerazione autonoma e distinta rispetto al danno da inabilità temporanea maturato nel periodo di riferimento.
***
Muovendo dal tale premessa il Tribunale rileva che nel sistema tabellare elaborato presso il
Tribunale di Milano per l'anno 20204 i primi tre giorni di agonia sono liquidati in € 35.247,00.
Per i giorni seguenti è riconosciuto un importo quotidiano fino alla data del decesso. La cifra calcolata sui giorni successivi al terzo può essere maggiorata del 50% in base alla sofferenza.
Considerato che l'interessato aveva sessantuno anni al momento del sinistro e che la morte è avvenuta dodici giorni dopo l'incidente, se ne deduce che in ipotesi di lucidità agonica il signor avrebbe avuto diritto a percepire € 35.247,00 per i primi tre giorni, € 10.177,00 per i giorni CP_2 compresi tra il quarto e il dodicesimo, € 5.088,5 a titolo di maggiorazione inerente a detto periodo.
L'ammontare del danno sarebbe stato pari a € 50.512,50 (35.247,00 + 10.177,00 + 5.088,50).
L'assenza di prove certe sulla consapevolezza in capo all'infortunato, sin dal primo ricovero in ospedale, dell'attitudine a provocare la morte delle lesioni rende ragione, in via equitativa, della riduzione al 60% della somma spettante al de cuius a tale titolo, pari quindi a € 30.307,50.
L'impossibilità di attendere a qualsivoglia attività della vita quotidiana a causa del trauma avrebbe comportato, sempre in applicazione del sistema tabellare milanese, un'inabilità temporanea, da riconoscersi nei valori massimi, di € 173,00 al giorno, per un totale di € 2.076,00 (€ 173,00 x 12).
Il pregiudizio non patrimoniale causato alla vittima dai fatti dell'8/5/2014 ammonta a € 32.383,50.
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che spettino agli aventi diritto, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, anche gli interessi legali per il ritardato pagamento a decorrere dalla data del sinistro secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
Secondo il criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 4.025,68.
L'importo in concreto liquidabile allo stato corrisponde a € 36.409,18 (€ 32.383,50 + € 4.025,68).
***
Visti i criteri stabiliti dall'art. 581 c.c. in caso di successione del coniuge in concorso con più di un figlio, il risarcimento dovuto all'attrice si riduce alla cifra di € 12.136,39 (€ 36.409,18:3). ***
Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
***
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna di al Controparte_1 pagamento della metà degli oneri di giudizio contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità, stimabili nella misura già ridotta di € 5.093,00 (€ 393,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. La partecipazione al procedimento dei signori in veste di meri litisconsorti e la mancata contestazione, ad opera CP_2 degli stessi, delle deduzioni dell'attrice in ordine al danno di carattere ereditario rendono ragione, infine, della compensazione delle spese nei rapporti processuali esistenti tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 391/2016 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 12.136,39 (oltre a interessi
[...] Parte_1 legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo) a titolo di risarcimento del danno maturato quale erede di in conseguenza del sinistro individuato in motivazione;
Persona_1
➢ condanna al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1 degli oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 5.093,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ compensa le spese di lite in relazione agli altri rapporti processuali.
Cassino, 17/12/2025
il giudice
LI TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. LI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 391/2016 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata a Cassino (FR), in Piazza Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Riccardo
ES Di IO, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva attrice
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Roma, in Via Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata a Cervaro (FR), in Largo Fontana Fadoni n. 4, presso lo studio dell'avv. Silvana Minchella, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 19/5/2016 convenuta
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_2 CodiceFiscale_2 domiciliato a SO (FR), in Via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Megale, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa del 10/6/2023 chiamato in causa
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata a SO (FR), in Via Marsicana n. 37/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Megale, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa del 9/5/2024 chiamata in causa
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4 chiamato in causa contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11/2/2016 la signora ha agito nei confronti della Parte_1 per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti in prima persona e a titolo di erede in conseguenza della morte del signor avvenuta il 20/5/2014 a seguito di un sinistro stradale verificatosi l'8/5/2014 nei Persona_1 pressi di Roccasecca (FR). A sostegno della domanda l'attrice ha premesso di essersi separata dal de cuius, con cui aveva contratto matrimonio nel 1996, ad esito di un giudizio civile definito dal
Tribunale di Cassino in via consensuale nell'anno 2009. Ha riferito, nello stesso tempo, che l'incidente nel quale il marito perse la vita era stato provocato dall'improvvida condotta assunta nella circostanza dal signor . Secondo la signora , in particolare, l'uomo, CP_5 Pt_1 alla guida di un furgone Fiat Iveco di proprietà del signor assicurato con la CP_2 [...]
avrebbe imboccato contromano il km 119.367 di Via Casilina e sarebbe andato Controparte_1 a collidere con un autocarro Mercedes proveniente dalla direzione contraria, condotto dal signor
; a seguito dell'urto il consorte, a bordo del proprio veicolo come terzo Controparte_6 trasportato, avrebbe subito lesioni tanto gravi da determinarne la morte dopo dodici giorni di gravi patimenti;
ricorrerebbero i presupposti, quindi, per l'attribuzione alla vittima dei danni dipesi non solo dalla perdita della vita in sé, ma anche dalla consapevolezza della morte imminente. Sul rilievo della contrarietà di a qualsiasi forma di definizione transattiva della Controparte_1 controversia l'istante ha chiesto che la società sia condannata al pagamento di non meno di €
250.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, o della diversa somma dovuta in base alle risultanze istruttorie, e al rimborso di tutti gli oneri inerenti al processo.
***
Costituita con comparsa del 19/5/2016, la in via pregiudiziale ha Controparte_1 eccepito la nullità della citazione assumendo l'ambiguità delle deduzioni attoree, a suo dire non riferibili in maniera certa all'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 o alle previsioni generali in tema di responsabilità aquiliana e destinate, dunque, a impedire l'individuazione dei litisconsorti necessari, degli elementi costitutivi dell'azione risarcitoria e dei titolari, dal lato passivo, dei correlati obblighi.
Fatte salve tali censure, la società ha negato il diritto della signora a essere ristorata per Pt_1 la perdita parentale in virtù delle travagliate vicende che avevano caratterizzato la separazione e dei rapporti, altrettanto tesi, intrattenuti dai consorti dopo la fine della convivenza, fonte peraltro di strascichi penali. Ha dato conto, ancora, dell'ascrivibilità del sinistro all'ente proprietario dei luoghi di causa, dell'inesistenza dei presupposti per l'acquisizione, da parte del signor di CP_2 diritti trasmissibili agli eredi e dell'esorbitanza della domanda, in ogni caso, dal punto di vista del quantum debeatur. Alla luce di tali considerazioni la ha concluso per Controparte_1 il rigetto di ogni avversa pretesa e per la condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite.
***
All'udienza dell'8/6/2016 il Tribunale non ha rilevato alcuna nullità dell'atto introduttivo della lite.
Con provvedimento del 15/1/2020 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo della causa di separazione instaurata dai signori e e degli atti dei menzionati procedimenti penali. Pt_1 CP_2
Nelle fasi successive della trattazione il contraddittorio è stato esteso agli altri eredi legittimi della vittima dell'incidente stradale, succeduti al de cuius nella qualità di responsabili civili del sinistro.
***
Costituti il 10/6/2023 e il 9/5/2024 a mezzo del medesimo legale, ma con autonome comparse, i signori e hanno contestato la debenza del risarcimento preteso CP_2 Controparte_3 dall'attrice iure proprio sulla scorta di doglianze analoghe a quelle di Controparte_1
Il signor compreso anch'esso tra i successori del defunto, è rimasto contumace. Controparte_4
All'udienza del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale reputa che le richieste risarcitorie della signora debbano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito indicati. Pt_1
Non è contestato che il signor sia deceduto nell'incidente stradale citato negli atti Persona_1 introduttivi, che a condurre il furgone sul quale l'uomo viaggiava fosse il signor né CP_5 che i signori , e siano gli unici figli della vittima dell'evento. CP_2 CP_3 Controparte_4
Dalla lettura della citazione introduttiva emerge che secondo la prospettazione attorea la
[...] avrebbe dovuto rispondere delle conseguenze del sinistro mortale in qualità di Controparte_1 assicuratore del veicolo su cui la vittima si trovava come terzo trasportato in occasione del sinistro.
Ne deriva la riferibilità dell'azione alle previsioni stabilite dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ciò posto, in un arresto relativamente recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato l'estraneità all'area applicativa della norma delle pretese di condanna fatte valere iure proprio dai congiunti della vittima primaria dell'illecito civile (v. Cass. S.U. 30/11/2022 n. 35318:
“in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 Codice Assicurazioni disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro;
la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 Codice Assicurazioni., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali
e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro;
l'azione diretta prevista dall'art. 141 Codice Assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore
e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito [..]”).
Non vi è ragione di discostarsi dai principi espressi nelle motivazioni della pronuncia in esame.
In coerenza con tale orientamento le istanze di risarcimento proposte dalla signora in Pt_1 relazione alla prematura scomparsa del signor non possono che essere disattese. CP_2
Resta assorbita ogni considerazione in merito all'intensità del vincolo affettivo che legava i coniugi.
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Conclusioni opposte valgono per le pretese avanzate dall'attrice in veste di successore del de cuius.
Esclusa la verificazione di fattori causali in grado integrale la nozione di caso fortuito delineata dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (tali non potendosi considerare, anche in base alla C.t.u. esperita nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della morte del signor le CP_2 presunte trasgressioni degli obblighi di custodia dei luoghi teatro del sinistro menzionate nelle difese di , ci si limita a osservare, sul punto, che lo status di coniuge Controparte_1 separato non preclude alla signora di ottenere una parte delle spettanze maturate dal Pt_1 consorte in conseguenza dell'evento morte di entità pari alla corrispondente quota ereditaria.
In questa ottica occorre ribadire quanto precisato dalla giurisprudenza a proposito della risarcibilità del danno biologico terminale e del danno biologico catastrofale, ma non di quello tanatologico.
Tra gli operatori del diritto è assai avvertito, in effetti, il problema della commisurazione del danno subito dalla vittima di un infortunio deceduta a breve distanza di tempo dal verificarsi del fatto.
È apparso incongruo, più in dettaglio, attribuire a chi sia ormai venuto meno un danno liquidato alla stregua di criteri fondati sul presupposto logico-giuridico della permanenza in vita.
In questo senso si è pronunciata in passato anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di sottolineare che “la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e di riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno” (così Cass. 23/2/2004, n. 3549; cfr. Cass. 25/2/2000, n. 2134;
Cass. 25/2/1997, n. 1704; Cass. 20/1/1999, n. 491, Cass. 10/9/1998, n. 8970 ivi citate).
La centralità del “bene vita” nel nostro sistema giuridico, anche di rango costituzionale, mal si concilia, in altri termini, con le attuali coordinate del sistema della responsabilità civile.
È stato affermato in giurisprudenza, pertanto, che “la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis” (Cass. 8/1/2010,
n. 79; v. anche Cass. 21/2/2004, n. 3549; Cass. 21/7/2004, n. 13585; Cass. 17/1/2008, n. 870).
In una successiva sentenza la Corte di Cassazione a S.U. ha affermato, coerentemente, che “in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. 22/7/2015, n. 15350)”.
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Per alcune condivisibili pronunce in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale è configurabile, semmai, un danno biologico di natura psichica subito da chi abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, connesso non alla durata dell'intervallo tra la lesione e il decesso, ma all'intensità della sofferenza (Cass. 18/1/2011, n. 1072).
Sulla base di una simile impostazione la giurisprudenza ha precisato che “in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica
(agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso” (così si esprime Cass. 17/09/2019, n. 23153; in termini, tra le ultime, si veda Cass. 8/6/2023, n. 16272).
Resta impregiudicato, avuto riguardo al quantum debeatur, che “la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi” (v. Cass. 21/2/2024, n. 4658).
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La perizia del dr. nominato C.t.u. del Pubblico Ministero nel corso del procedimento Persona_2 penale a cui si è fatto cenno, conferma che il signor è morto dodici giorni dopo il sinistro. CP_2
Dalla consulenza si evince che il decesso è dipeso da un “arresto cardiaco irreversibile”, a sua volta determinato dalla notevolissima entità dei traumi riportati dalla vittima nel corso dell'incidente.
L'esperto ha rilevato, segnatamente, che nell'impatto tra il furgone di sua proprietà e il veicolo antagonista il signor aveva subito un trauma cranico, un trauma toracico con fratture costali CP_2 multiple, uno pneumatorace, perdite di sangue nell'addome e la frattura del femore sinistro.
Nel corso di successivi controlli sarebbero emersi “uno spandimento emorragico sub-aracnoideo con petecchiature emorragiche cerebrali, spianamento dei solchi come per edema massivo, pseudoaneurisma post-traumatico dell'istmo aortico che veniva monitorizzato strumentalmente”.
Il dr. ha constatato che a detta dei sanitari che lo ebbero in cura “il paziente appariva in Per_2 condizioni emodinamiche instabili nonostante la infusione di isotropi e la condizione generale del soggetto veniva definita gravissima. Il paziente veniva sottoposto in urgenza ad intervento chirurgico di splenectomia e raffia diaframmatica con evidenza anche di un ematoma sottocapsulare di 4 cm di lacerazione della radice del mesentere (h. 17,25 del giorno 08.05.14)”.
Nonostante le condizioni critiche, il signor aveva denotato un'attività celebrale. CP_2
Si legge nella perizia, infatti, che “in data 14.05.14 venivano eseguite colture come richiesto dal consulente infettivologo e veniva aggiornato lo schema terapeutico con tazocin e vancocina. In tale data un esame EEG mostrava grave sofferenza cerebrale diffusa areagente agli stimoli esterni…” ed ancora “…In data 19.05.14 il paziente si mostrava ad occhi aperti ma senza alcun contatto con
l'ambiente … “; “… il 20.05.14 l'esame EEG si mostrava piatto ma ancora con segni di attività…”.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che nei dodici giorni intercorsi tra l'incidente e la morte il signor pur non denotando una lucidità in grado di fargli percepire l'incombere della morte, CP_2 abbia comunque patito sofferenze tali, per intensità, da renderle oggetto di una considerazione autonoma e distinta rispetto al danno da inabilità temporanea maturato nel periodo di riferimento.
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Muovendo dal tale premessa il Tribunale rileva che nel sistema tabellare elaborato presso il
Tribunale di Milano per l'anno 20204 i primi tre giorni di agonia sono liquidati in € 35.247,00.
Per i giorni seguenti è riconosciuto un importo quotidiano fino alla data del decesso. La cifra calcolata sui giorni successivi al terzo può essere maggiorata del 50% in base alla sofferenza.
Considerato che l'interessato aveva sessantuno anni al momento del sinistro e che la morte è avvenuta dodici giorni dopo l'incidente, se ne deduce che in ipotesi di lucidità agonica il signor avrebbe avuto diritto a percepire € 35.247,00 per i primi tre giorni, € 10.177,00 per i giorni CP_2 compresi tra il quarto e il dodicesimo, € 5.088,5 a titolo di maggiorazione inerente a detto periodo.
L'ammontare del danno sarebbe stato pari a € 50.512,50 (35.247,00 + 10.177,00 + 5.088,50).
L'assenza di prove certe sulla consapevolezza in capo all'infortunato, sin dal primo ricovero in ospedale, dell'attitudine a provocare la morte delle lesioni rende ragione, in via equitativa, della riduzione al 60% della somma spettante al de cuius a tale titolo, pari quindi a € 30.307,50.
L'impossibilità di attendere a qualsivoglia attività della vita quotidiana a causa del trauma avrebbe comportato, sempre in applicazione del sistema tabellare milanese, un'inabilità temporanea, da riconoscersi nei valori massimi, di € 173,00 al giorno, per un totale di € 2.076,00 (€ 173,00 x 12).
Il pregiudizio non patrimoniale causato alla vittima dai fatti dell'8/5/2014 ammonta a € 32.383,50.
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L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che spettino agli aventi diritto, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, anche gli interessi legali per il ritardato pagamento a decorrere dalla data del sinistro secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
Secondo il criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 4.025,68.
L'importo in concreto liquidabile allo stato corrisponde a € 36.409,18 (€ 32.383,50 + € 4.025,68).
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Visti i criteri stabiliti dall'art. 581 c.c. in caso di successione del coniuge in concorso con più di un figlio, il risarcimento dovuto all'attrice si riduce alla cifra di € 12.136,39 (€ 36.409,18:3). ***
Sulla somma decorrono ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
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L'accoglimento parziale della domanda giustifica la condanna di al Controparte_1 pagamento della metà degli oneri di giudizio contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00 di non elevata complessità, stimabili nella misura già ridotta di € 5.093,00 (€ 393,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.800,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge. La partecipazione al procedimento dei signori in veste di meri litisconsorti e la mancata contestazione, ad opera CP_2 degli stessi, delle deduzioni dell'attrice in ordine al danno di carattere ereditario rendono ragione, infine, della compensazione delle spese nei rapporti processuali esistenti tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 391/2016 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 12.136,39 (oltre a interessi
[...] Parte_1 legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo) a titolo di risarcimento del danno maturato quale erede di in conseguenza del sinistro individuato in motivazione;
Persona_1
➢ condanna al pagamento in favore di della metà Controparte_1 Parte_1 degli oneri processuali, stimabili nella misura già ridotta di € 5.093,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
➢ compensa le spese di lite in relazione agli altri rapporti processuali.
Cassino, 17/12/2025
il giudice
LI TA