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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3524/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERMI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni valutazione sulla contumacia della convenuta opposta e sull'improcedibilità della domanda, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., occorrendo anche previa comparizione delle parti e su istanza apposita, previa ogni statuizione del caso e reietta ogni contraria istanza: - in via principale revocare, o annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2024 del 5.2.2024 RG n. 1173/2024
Repert. n. 856/2024 del 5.2.2024, Trib. Brescia;
- in subordine, ridurre l'importo ingiunto ad equità. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
Nel merito In via principale: dare atto che il Fondo Pubblico di Garanzia – MCC Mediocredito Centrale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1203 cod. civ. ed art. 2, comma IV°, del D.M. 20 giugno 2005, a surrogarsi nelle ragioni della Banca opposta relativamente alla posizione n. 1815809 corrispondendo alla medesima, per il finanziamento chirografario n. 1026217 di originari €uro
19.472,00* concesso in data 14/07/2020, la somma di euro 14.263,73* e, su tale presupposto, previa revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 413/24 Ing. e n. 1173/24 r.g. e n. 856/2024 Rep. emesso dall'intestato Tribunale in data 2 febbraio 2024 nonché rigetto di tutte le domande avversarie proposte dalla sig.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], titolare dell'impresa individuale N&M di LE
SE corrente in Treviglio (BG), Via Cesare Bornaghi n. 6/A, condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 2.596,05* oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le domande delle parti
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 413/2024 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di euro 16.859,78, oltre ad interessi e spese, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente 35/351154 (per euro 27,80), di rate insolute, interessi, spese e capitale residuo in relazione al mutuo n. 10262171 concluso in data 14.7.2020 (per euro 14.263,73) e di rate insolute, interessi, spese e capitale residuo quanto al mutuo chirografario n. 1033811 concluso in data 7 agosto 2023 (quanto ad Euro 2.568,25).
Parte opponente lamentava l'abusivo recesso dal contratto di mutuo nr. 1033811, avvenuto a pochi mesi dalla conclusione del contratto a fronte del mancato pagamento di una sola rata dell'importo di euro 263,55, e, pertanto, in presenza di un inadempimento non grave.
Lamentava altresì che non vi era stata costituzione in mora e comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione alla domanda avente ad oggetto il mutuo nr. 10262171, che l'azione era stata proposta senza indicare l'entità dell'inadempimento contestato e che la risoluzione del mutuo nr. 1033811 era stata disposta al solo fine di permettere all'istituto di credito di risolvere il mutuo nr.
pagina 2 di 5 10262171 così da potersi rivalere sul fondo di garanzia che garantiva solo tale mutuo.
II. Il contratto di mutuo nr. 1033811
L'opposizione non è fondata.
Premesso che alcuna contestazione è stata effettuata in relazione al saldo del rapporto di conto corrente, quanto al mutuo nr. 1033811 la clausola 5 del contratto prevede che lo stesso possa essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'istituto di credito anche a fronte del mancato pagamento di una sola rata e che l'istituto di credito possa dichiarare la controparte decaduta dal beneficio del termine, nelle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. indicando alcune ipotesi a titolo esemplificativo, tra le quali è indicato l'inadempimento di altri rapporti in essere con l'istituto di credito.
In considerazione di quanto sopra poiché è pacifico tra le parti che alla data della costituzione in mora e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine l'opponente era in mora sia al pagamento di una rata del mutuo nr. 1033811 che di due rate in relazione al mutuo nr. 10262171 sussistono certamente i presupposti della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine con riguardo a tale contratto.
Poco rilievo hanno pertanto, in considerazione del contenuto della clausola contrattuale di cui sopra, le considerazioni attoree in merito alla allegata non gravita dell'inadempimento di cui deve dubitarsi considerando che la rata inevasa corrisponde ad un 1/12 dell'importo complessivamente dovuto e che la modestia della rata non onorata conferma, più che escludere, la gravità della situazione patrimoniale della debitrice ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
III. Il contratto di mutuo nr. 10262171
Quanto al contratto di mutuo nr. 10262171 parte convenuta opposta, con atto depositato tempestivamente in allegato alla seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c. (cfr. doc. 6), ha prodotto la prova della comunicazione all'attrice opponente della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di due rate il cui importo è ben indicato.
Quanto alla legittimità della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine non può che essere richiamato quanto argomentato al punto che precede.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo
E' pacifico tra le parti che, in corso di causa, il Fondo Pubblico di Garanzia - Mediocredito Centrale ha pagina 3 di 5 provveduto al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di euro 14.263,73 così essendosi ridotto il credito originariamente azionato all'importo di euro 2.596,05.
Non avendo il giudizio di opposizione natura impugnatoria il decreto deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata al pagamento del minor importo ad oggi dovuto ed oggetto di richiesta come formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
V. Le spese di lite
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, che è in capo a parte opponente, in quanto la revoca del decreto è conseguente il pagamento intervenuto in corso di causa ad opera di terzi e dello stesso l'opposta ha dato tempestivo conto riducendo conseguentemente la propria domanda.
La circostanza che la mail con la quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in ordine al mutuo nr. 10262171 non sia pervenuta all'attrice (circostanza peraltro solo allegata) e che la prova della sua trasmissione all'attrice sia stata offerta, comunque tempestivamente, solo in allegato alla seconda memoria istruttoria, non costituisce elemento valutabile ai fini della compensazione delle spese.
La liquidazione deve tener conto del fatto che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto sicché, in questa sede, le spese devono essere liquidate considerando anche l'impegno difensivo nella fase monitoria.
In conclusione le spese di lite vengono liquidate in euro 850,00 per compenso professionale ed in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese gen. e accessori di legge quanto alla fase monitoria e in euro 3387,00 quanto alla fase di merito (ridotto alla metà il compenso della fase istruttoria - solo documentale - e della fase decisoria - svoltasi in forma semplificata-), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 413/2024; condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la minor somma di euro 2.596,05, oltre ulteriori interessi come da domanda monitoria;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 aprile 2025
Il Giudice
pagina 4 di 5 dott. Alessia Busato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3524/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERMI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1
il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni valutazione sulla contumacia della convenuta opposta e sull'improcedibilità della domanda, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 649 c.p.c., occorrendo anche previa comparizione delle parti e su istanza apposita, previa ogni statuizione del caso e reietta ogni contraria istanza: - in via principale revocare, o annullare, o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 413/2024 del 5.2.2024 RG n. 1173/2024
Repert. n. 856/2024 del 5.2.2024, Trib. Brescia;
- in subordine, ridurre l'importo ingiunto ad equità. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
Nel merito In via principale: dare atto che il Fondo Pubblico di Garanzia – MCC Mediocredito Centrale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1203 cod. civ. ed art. 2, comma IV°, del D.M. 20 giugno 2005, a surrogarsi nelle ragioni della Banca opposta relativamente alla posizione n. 1815809 corrispondendo alla medesima, per il finanziamento chirografario n. 1026217 di originari €uro
19.472,00* concesso in data 14/07/2020, la somma di euro 14.263,73* e, su tale presupposto, previa revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 413/24 Ing. e n. 1173/24 r.g. e n. 856/2024 Rep. emesso dall'intestato Tribunale in data 2 febbraio 2024 nonché rigetto di tutte le domande avversarie proposte dalla sig.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], titolare dell'impresa individuale N&M di LE
SE corrente in Treviglio (BG), Via Cesare Bornaghi n. 6/A, condannarsi l'opponente al pagamento della somma di euro 2.596,05* oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, o comunque la somma che sarà ritenuta di giustizia, e ciò oltre ad interessi come dovuti sino al saldo effettivo.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le domande delle parti
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice proponeva opposizione avverso il decreto nr. 413/2024 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della convenuta opposta della somma di euro 16.859,78, oltre ad interessi e spese, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente 35/351154 (per euro 27,80), di rate insolute, interessi, spese e capitale residuo in relazione al mutuo n. 10262171 concluso in data 14.7.2020 (per euro 14.263,73) e di rate insolute, interessi, spese e capitale residuo quanto al mutuo chirografario n. 1033811 concluso in data 7 agosto 2023 (quanto ad Euro 2.568,25).
Parte opponente lamentava l'abusivo recesso dal contratto di mutuo nr. 1033811, avvenuto a pochi mesi dalla conclusione del contratto a fronte del mancato pagamento di una sola rata dell'importo di euro 263,55, e, pertanto, in presenza di un inadempimento non grave.
Lamentava altresì che non vi era stata costituzione in mora e comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in relazione alla domanda avente ad oggetto il mutuo nr. 10262171, che l'azione era stata proposta senza indicare l'entità dell'inadempimento contestato e che la risoluzione del mutuo nr. 1033811 era stata disposta al solo fine di permettere all'istituto di credito di risolvere il mutuo nr.
pagina 2 di 5 10262171 così da potersi rivalere sul fondo di garanzia che garantiva solo tale mutuo.
II. Il contratto di mutuo nr. 1033811
L'opposizione non è fondata.
Premesso che alcuna contestazione è stata effettuata in relazione al saldo del rapporto di conto corrente, quanto al mutuo nr. 1033811 la clausola 5 del contratto prevede che lo stesso possa essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dall'istituto di credito anche a fronte del mancato pagamento di una sola rata e che l'istituto di credito possa dichiarare la controparte decaduta dal beneficio del termine, nelle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. indicando alcune ipotesi a titolo esemplificativo, tra le quali è indicato l'inadempimento di altri rapporti in essere con l'istituto di credito.
In considerazione di quanto sopra poiché è pacifico tra le parti che alla data della costituzione in mora e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine l'opponente era in mora sia al pagamento di una rata del mutuo nr. 1033811 che di due rate in relazione al mutuo nr. 10262171 sussistono certamente i presupposti della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine con riguardo a tale contratto.
Poco rilievo hanno pertanto, in considerazione del contenuto della clausola contrattuale di cui sopra, le considerazioni attoree in merito alla allegata non gravita dell'inadempimento di cui deve dubitarsi considerando che la rata inevasa corrisponde ad un 1/12 dell'importo complessivamente dovuto e che la modestia della rata non onorata conferma, più che escludere, la gravità della situazione patrimoniale della debitrice ai fini della decadenza dal beneficio del termine.
III. Il contratto di mutuo nr. 10262171
Quanto al contratto di mutuo nr. 10262171 parte convenuta opposta, con atto depositato tempestivamente in allegato alla seconda memoria ex art. 171 bis c.p.c. (cfr. doc. 6), ha prodotto la prova della comunicazione all'attrice opponente della decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato pagamento di due rate il cui importo è ben indicato.
Quanto alla legittimità della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine non può che essere richiamato quanto argomentato al punto che precede.
IV. La revoca del decreto ingiuntivo
E' pacifico tra le parti che, in corso di causa, il Fondo Pubblico di Garanzia - Mediocredito Centrale ha pagina 3 di 5 provveduto al pagamento, in favore della Banca opposta, della somma di euro 14.263,73 così essendosi ridotto il credito originariamente azionato all'importo di euro 2.596,05.
Non avendo il giudizio di opposizione natura impugnatoria il decreto deve essere revocato e parte attrice deve essere condannata al pagamento del minor importo ad oggi dovuto ed oggetto di richiesta come formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
V. Le spese di lite
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, che è in capo a parte opponente, in quanto la revoca del decreto è conseguente il pagamento intervenuto in corso di causa ad opera di terzi e dello stesso l'opposta ha dato tempestivo conto riducendo conseguentemente la propria domanda.
La circostanza che la mail con la quale è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine in ordine al mutuo nr. 10262171 non sia pervenuta all'attrice (circostanza peraltro solo allegata) e che la prova della sua trasmissione all'attrice sia stata offerta, comunque tempestivamente, solo in allegato alla seconda memoria istruttoria, non costituisce elemento valutabile ai fini della compensazione delle spese.
La liquidazione deve tener conto del fatto che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto sicché, in questa sede, le spese devono essere liquidate considerando anche l'impegno difensivo nella fase monitoria.
In conclusione le spese di lite vengono liquidate in euro 850,00 per compenso professionale ed in Euro
145,50 per esborsi, oltre spese gen. e accessori di legge quanto alla fase monitoria e in euro 3387,00 quanto alla fase di merito (ridotto alla metà il compenso della fase istruttoria - solo documentale - e della fase decisoria - svoltasi in forma semplificata-), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 413/2024; condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la minor somma di euro 2.596,05, oltre ulteriori interessi come da domanda monitoria;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 aprile 2025
Il Giudice
pagina 4 di 5 dott. Alessia Busato
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