Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. 213/2022 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 4 Marzo 2025, alle ore 10.11, mediante collegamento da remoto su applicativo
TEAMS, sono comparsi:
- L'Avv. Pellerone, il quale insiste in ricorso e note conclusive;
- L'Avv. Messina, la quale si riporta in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 213/2022 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Agostino Pellerone
-parte attrice -
nei confronti di codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Patrizia Messina,
-parte convenuta -
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DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
In data 13.04.2015 le parti hanno stipulato contratto col quale Controparte_1 ha conferito incarico al geometra per la redazione dei rilievi, degli elaborati Pt_1 espropriativi, dei frazionamenti e dell'accatastamento delle particelle interessate dai lavori complementari afferenti alla Pedemontana della Piana di Gioia Tauro.
All'art.3 del regolamento contrattuale è stato previsto compenso di euro 31.520,00, oltre oneri previdenziali ed eventuale i.v.a. alla percentuale corrente;
il pagamento veniva sottoposto dall'impresa alla condizione sospensiva che all'impresa venissero affidati i lavori.
Poiché i lavori non sono stati eseguiti da , la società ha negato il compenso per CP_1
l'opera prestata dal geometra. ha, quindi, adito il giudice affinché gli fosse riconosciuto Pt_1 il diritto al compenso, dichiarando vessatoria la condizione sospensiva poiché predisposta unilateralmente dal predisponente senza specifica trattativa sul Controparte_1 punto e senza specifica approvazione per iscritto. ha, inoltre, chiesto che venisse Pt_1 considerata comunque avverata la condizione sospensiva in quanto non realizzatasi per responsabilità della controparte. In subordine al compenso di 31.520,00 ha chiesto la quantificazione in relazione all'opera prestata, per la quale era stata emessa fattura di euro
15.000,00.
ha ribadito la correttezza del proprio operato e l'operatività della condizione CP_1 sospensiva escludendo i presupposti per la fictio iuris dell'avveramento.
Tanto premesso, sulla scorta dei principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne la vessatorietà della clausola, occorre por mente al dettato dell'art. 1341 secondo comma CC: “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
La giurisprudenza è consolidata nel considerare tale elenco tassativo, precisamente suscettibile di interpretazione estensiva, ma non analogica.
Le clausole connotate dalle caratteristiche descritte all'art.1341 CC ai fini della loro efficacia devono essere specificamente approvate per iscritto.
La disciplina non riguarda anche il caso qui in esame.
Pag. 2 di 7 Invero, la Corte di Cassazione non ha riconosciuto la natura vessatoria dell'apposizione della condizione sospensiva al dritto al compenso.
Inizialmente, la casistica ha riguardato i contratti con la Pubblica Amministrazione e subordinati all'ottenimento di un finanziamento per la realizzazione dell'opera.
Più recentemente, la Corte di legittimità ha applicato tale opzione ermeneutica anche ai rapporti tra privati, e anche al di fuori delle ipotesi in cui evento oggetto della condizione fosse la concessione del finanziamento utile alla realizzazione dell'opera per la quale era stata richiesta la prestazione professionale.
Di specifico rilievo per la soluzione della presente controversia sono le sentenze appresso riportate testualmente, nei passaggi motivazionali di interesse.
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15786 del 24 giugno 2013:
“Formulando il quesito ex art. 366 bis c.p.c. (attualmente abrogato, ma applicabile ratione temporis) chiede se la clausola contrattuale che condizioni il pagamento del compenso per la prestazione del professionista architetto o ingegnere al verificarsi di un evento futuro e incerto sia sempre valida ed efficace a prescindere alla natura del committente quale privato o pubblica amministrazione, ovvero ai sensi dell'articolo unico della L. 5/5/1976 n. 340 come interpretato in via autentica dall'art. 6 della L. 1/7/1977 n. 404, che sancisce l'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale di ingegneri e architetti, sia valida ed efficace unicamente nell'ambito del rapporto professionale tra professionista privato e committente pubblica amministrazione.
1.1 Il motivo è infondato e al quesito occorre rispondere affermando che la clausola che condiziona il compenso del professionista ingegnere o architetto ad un evento futuro e incerto non è affetta da nullità anche se la prestazione professionale è resa ad un soggetto privato.
A questa conclusione si giunge alla luce dei principi espressi da questa Corte a sezioni unite (Cass.
SS.UU. 19/9/2005 n. 18450), che pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato.
(…)
Peraltro nel richiamato precedente di questa Corte a sezioni unite, con riferimento alla specifica problematica della condizione sospensiva che condiziona il diritto al compenso del professionista, in motivazione ha affermato i seguenti principi:
a) le parti di un rapporto contrattuale ben possono prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, ad un evento futuro ed incerto (artt. 1322 - 1353 c.c.).
b) tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo alla specifica clausola contrattuale volta a condizionare il diritto al compenso, spettante al professionista (nella specie era condizionato al finanziamento di un'opera pubblica);
Pag. 3 di 7 c) nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c. soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo e pertanto le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali;
d) il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe;
(…)
g) queste considerazioni risultano ancor più valide quando il diritto al compenso vantato dal professionista non forma oggetto di una rinunzia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l'incarico professionale è affidato, ma con apposita clausola viene condizionato inserendosi quindi nel complessivo assetto d'interessi perseguito dalle parti col negozio posto in essere.
h) in tali casi non può neppure affermarsi che le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito. Il contratto d'opera professionale resta (normalmente) oneroso, ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, in assenza del quale quest'ultima non può essere eseguita.
In conclusione, dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità (non prevista) della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione.
Questi principi sono stati anche di recente ribaditi da Cass. 5/10/2009 n. 21235 con la quale si è affermato che il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella legge 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale (in senso conforme, Cass. 11/8/2011 n. 17222)”.
Cassazione civile sez. I, 03/07/2013, (ud. 28/05/2013, dep. 03/07/2013), n.16620:
Pag. 4 di 7 “A riguardo, la più recente giurisprudenza, a seguito della sentenza delle S.U. 18450/05, si è espressa nel senso che la clausola con cui in una convenzione tra un ente pubblico ed un ingegnere, al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida in quanto non si pone in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari ex L. n. 340 del 1976, nè la clausola, espressione dell'autonomia contrattuale, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma (Cass. 18450/05), nè è pertinente il richiamo all'art. 36 Cost., posto che il precetto della retribuzione proporzionata e sufficiente non è applicabile al rapporto di lavoro autonomo, ma solo a quello dipendente, nè confligge tale interpretazione con i precetti costituzionali, avendo la Corte Cost., nella sentenza 75/1964, ritenuto che l'applicazione di detti principi per il lavoratore autonomo va considerata nel complesso nei modi e limiti in cui sia accertabile, e non in relazione alle singole prestazioni in cui si esplica l'attività del libero professionista (così, tra le ultime, la pronuncia 30590/2011).
(…)
Come affermato nella pronuncia 19000/2004, la clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata non limita la responsabilità del A committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto;
ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non richiede, pertanto, la specifica approvazione per iscritto.
(…)
Ed infatti, come affermato nelle pronunce 6423/03 e 23824/04, la norma dell'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento di essa;
la condizione può ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché - tenuto conto della situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto - vi sia un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse;
in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti. Nel resto, le deduzioni del ricorrente sono intese del tutto genericamente a prospettare il comportamento del che non avrebbe CP_2 confermato negli anni la richiesta di finanziamento, ed a reiterare la deduzione di avveramento della condizione, per essere state realizzate le opere: su detti profili si è pronunciata la Corte del merito, rilevando che la prova del conseguimento del finanziamento non sarebbe stata ottenibile a mezzo della C.T.U., che avrebbe, al più, potuto documentare l'utilizzazione dei progetti, ma non i finanziamenti dedotti in condizione, e su tali rilievi la parte non ha svolto censure, limitandosi a ribadire il proprio opposto convincimento”.
Pag. 5 di 7 Dunque, dalla lettura delle superiori sentenze, si evincono i seguenti principi:
- La clausola che condiziona il diritto al compenso a un evento futuro e incerto non è vessatoria, in quanto non limita la responsabilità del contraente per suo inadempimento;
- Ciò vale tanto nei rapporti tra privati e PA, tanto nei rapporti tra privati;
- Le parti sono libere di pattuire il compenso, come di rinunciarvi, così come di apporre la condizione sospensiva, e ciò persino laddove sia previsto per legge un minimo tariffario inderogabile;
- La condizione sospensiva non snatura il sinallagma contrattuale, non determinandone la natura gratuita: il contratto resta a titolo oneroso, sebbene dipendente da un evento futuro e incerto;
- La finzione dell'avveramento presuppone che la parte “inadempiente” avesse interesse contrario all'avveramento, mentre nel diritto al compenso condizionato deve presumersi che entrambe le parti avessero interesse all'avveramento della condizione sospensiva.
Precisate le superiori indicazioni ermeneutiche, applicate al caso di specie deve osservarsi che:
- La clausola de qua non fosse vessatoria e non occorresse specifica approvazione per iscritto;
- È rimasto non dimostrato che la società avesse interesse contrario all'avveramento della condizione e che avesse determinato col suo inadempimento il recesso della PA.
Con specifico riguardo a quest'ultimo punto, deve osservarsi che non ha allegato alcun Pt_1 elemento a confutazione dell'interesse della società all'avveramento della condizione.
Solo genericamente ha addotto che l'impresa potesse essere stata distolta da tale appalto per altri affari.
La circostanza è priva di riscontro.
Inoltre, il lavoro svolto dal geometra è stato riconosciuto dall'impresa, la quale ha anche reclamato il relativo costo nel processo intrapreso avverso la PA.
E, anzi, la stessa sentenza resa nel processo tra e la Controparte_1 [...]
conferma l'interesse della società all'affidamento dell'appalto, Controparte_3 dal momento che oggetto della controversia era in quella sede la responsabilità contrattuale/precontrattuale della PA.
In tale sentenza, è stato smentito che fosse stato stipulato un contratto tra le parti, necessitando il contratto con la PA della forma scritta.
Allo stesso tempo, non è stato imputato alcun inadempimento all'appaltatore che avesse comportato il recesso/l'arresto delle trattative e la domanda di risarcimento è stata rigettata per mancanza di prova del danno.
Pag. 6 di 7 In altri termini, non vi è prova che il fallimento dell'operazione economica sia dipeso dall'inadempimento di Controparte_1
Ma soprattutto non vi è prova che avesse un interesse contrario Controparte_1 alla realizzazione dell'evento oggetto di condizione.
Pertanto, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ricorrono nella specie eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, e, cioè, il fatto- pacifico tra le parti- che abbia eseguito su incarico di Pt_1 CP_1
l lavoro che gli era stato commissionato, e rispetto al quale non è stato lamentato
[...] alcun vizio. Ciò incide sulla regolamentazione delle spese di lite anche in considerazione della parallela evoluzione della giurisprudenza sul punto, come ripercorsa supra, che ha dapprima riguardato la prassi invalsa in un ambito circoscritto ai contratti con la PA e condizionati al finanziamento, e solo successivamente estesa ai contratti tra privati e condizionati anche ad altri eventi futuri e incerti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA ATTOREA;
- COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
4 Marzo 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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