TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1985 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato GORI ALESSANDRO
contro
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/12/1966, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCI PIERLUIGI
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 Conclusioni delle parti
All'udienza del 4.09.2025 le parti hanno chiesto concordemente di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) il sig. si obbliga a versare alla GN , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 450,00 a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat;
2) il sig. si obbliga a versare alla GN , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat
a titolo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente, oltre a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, da regolamentarsi in base al vigente protocollo del Tribunale di Vicenza;
3) spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Montecchio Maggiore (VI) in data 30.05.1987; che dalla loro Controparte_1 unione erano nate tre figlie, e tutte maggiorenni e la terzogenita Per_2 Per_3 Per_1 Per_1 economicamente non autosufficiente;
di essersi separato dalla moglie in forza di sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 2699/2017, impugnata solo con riguardo al profilo dell'addebito della separazione, non dichiarato a carico di alcuno dei coniugi;
che le condizioni della separazione erano state oggetto di revisione, giusto decreto del Tribunale di Vicenza n. cronol. 10779/2023 del
13.09.2023; tutto ciò premesso, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendosi l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra fino al Controparte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia convivente con la madre e senza Per_1 prevedersi il riconoscimento di somme tra gli ex coniugi a titolo di assegno divorzile.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia di divorzio, ma a condizioni Controparte_1 diverse. In particolare, la resistente, allegando di percepire un contributo al mantenimento posto a carico del marito, il cui ammontare, pari ad euro 600,00, era stato così ridotto dal decreto n.
10779/2023 del 13.09.2023, chiedeva che il medesimo importo rivalutato in euro 664,30 le fosse riconosciuto a titolo di assegno divorzile e che si facesse obbligo al sig. di continuare a versare Pt_1
l'assegno di mantenimento (rivalutato ad € 498,24) per la figlia maggiorenne oltre al 50% Per_1
2 delle spese straordinarie.
Alla prima udienza del 4.09.2025 innanzi al Giudice relatore, le parti, all'esito di ampia discussione, addivenivano ad un accordo conciliativo e rassegnavano le conclusioni conformi in epigrafe trascritte.
Contestualmente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
***
Ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
E', infatti, decorso il termine di legge tra la data di comparizione delle parti avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 2699/2017, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso per divorzio, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere tale pattuizione, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'assegnazione della casa familiare a , affinché Controparte_1 possa continuare a viverci con la figlia Per_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 450,00 mensili, con successiva rivalutazione annuale Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Infine, va disposta, come da accordi, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di
Montecchio Maggiore (VI) in data 30/05/1987 da e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montecchio Maggiore (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 34, parte II, Serie A, anno 1987);
3 3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 23.09.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4