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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a ERICE (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
06/10/1993, con il patrocinio dell'Avv. PETRUZZO MARIA LUISA e con elezione di domicilio in via VIA SANTA LUCIA, 2 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a MARSALA (TP) in [...] Controparte_1 C.F._2
08/04/1963, con il patrocinio dell'Avv. DI GIROLAMO GIOVANNA e con elezione di domicilio in via via bottino,31 marsala presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_1
GIOVANNI e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 502/2020 del giorno 1.10.2020, il Tribunale di Marsala rigettava la pretesa risarcitoria avanzata da – in relazione Parte_1
all'incidente di caccia verificatosi il giorno 19.10.2013 in Marsala, contrada
“Baronazzo Mafi”, in cui, attinto alla mano destra da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile di PA VI LV (assicurato con , Controparte_2
riceveva a titolo di risarcimento dalla compagnia assicurativa la Controparte_2 somma di € 400.000,00, pari al massimale di polizza – e lo condannava alla rifusione in favore di PA VI LV e di delle spese Controparte_2
processuali.
Istruita la causa con prove documentali e consulenza medico-legale, in motivazione il primo Giudice accertava che l'attore non aveva assolto all'onere della prova sullo stesso gravante con riguardo ad elementi che giustificassero la liquidazione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite dalla compagnia assicurativa.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello lo stesso Parte_1
con atto di citazione dell'1.11.2020, contestando la statuizione per diverse
[...]
ragioni, e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Si costituivano in giudizio gli appellati, e PA VI Controparte_2
LV, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Dopo una prima assunzione in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente, in data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, veniva posta in decisione.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata in comparsa di costituzione da PA VI LV, giacché
l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione dei fatti di causa) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Venendo al merito, si premette che correttamente il primo Giudice ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2050 c.c., considerando l'attività venatoria attività pericolosa (cfr. Cass. n° 17369 del 2004). La ricostruzione dei fatti, sia in punto di modalità di verificazione dell'evento che di responsabilità, è incontestata tra le parti, essendo pacifico il ferimento del , la connessa responsabilità Parte_1 colposa dello stesso PA, nonché l'avvenuta percezione del della Parte_1 somma di € 400.000,00, pari al massimale di polizza, da parte della Controparte_2
presso cui il PA era assicurato.
[...]
La questione controversa attiene, dunque, al quantum.
Orbene, con il primo motivo d'appello, il si duole della ricostruzione Parte_1
dei fatti operata dal Giudice di prime cure, censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto condivisibili, in relazione al danno biologico, le conclusioni cui
è pervenuto il CTU.
In particolare, l'appellante sostiene che erroneamente il CTU ha omesso di equiparare la compromessa funzionalità dell'arto (mano destra del Sanfratello attinta dal proiettile) alla perdita anatomica dello stesso, così riconoscendo un danno biologico permanente pari al 47 %, inferiore a quello del “55% o quanto meno del
52%” riconosciuto al danneggiato dai consulenti di parte. A detta dell'appellante dalla parificazione delle predette situazioni discenderebbe, altresì, il riconoscimento della perdita o diminuzione della capacità lavorativa.
La censura, oltremodo generica, non è fondata, poiché nessuna prova è stata fornita in merito all'esistenza di un danno, biologico o patrimoniale, di misura
3 superiore al massimale della polizza e comunque di quello già liquidato dalla compagnia assicuratrice.
Le critiche mosse dall'appellante alle operazioni effettuate dal CTU, invero, risultano infondate e distanti dal vero contenuto dell'elaborato del perito.
Secondo il , infatti, il CTU non avrebbe equiparato la ridotta Parte_1 funzionalità dell'arto alla perdita anatomica dello stesso, così riconoscendo un danno biologico permanente pari al 47 %, inferiore a quello del “55% o quanto meno del
52%”.
Tali affermazioni non trovano riscontro nella relazione del consulente d'ufficio di primo grado, il quale, di contro, ha di fatto ritenuto equiparabile la perdita funzionale della mano a quella anatomica e, prendendo quale percentuale di riferimento quella dell'arto protesizzato pari al 50 %, considerato che il Parte_1 non ha avuto bisogno di protesi potendo continuare ad usare l'arto naturale, ha diminuito la percentuale di soli tre punti, giungendo a quella finale del 47% (cfr. relazione medico-legale ctu di primo grado, p. 4: “…considerando che come nel caso in questione, come ampia letteratura medico-legale recita, la perdita funzionale della mano è assimilabile alla perdita anatomica , considerando che la percentuale orientativa alla quale ho fatto riferimento è quella del 50% ossia quella rapportabile ad un arto protesizzato condizione che piu' si avvicina alla situazione attuale, dobbiamo tenere in considerazione che tuttavia l'arto in questione è un arto naturale
e non una protesi e certamente dal punto di vista estetico l'impatto visivo (soglia di apprezzabilità) nel corso di una osservazione puramente generica e non mirata è certamente migliore rispetto ad una protesi considerando inoltre anche il movimento del polso che non è del tutto abolito come nelle protesi”).
Per il motivo evidenziato, cioè il minore impatto “estetico” dell'arto offeso rimasto in situ e non sostituito da protesi, il C.T.U. ha decurtato di 3 punti il danno biologico pervenendo alla percentuale complessiva del 47%.
Il Tribunale, poi, condividendo correttamente le conclusioni del CTU e applicando i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011 ), ha accertato che “Nel caso in
4 esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (47%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (20 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 381.351,00, ricavata ponendo a fondamento della determinazione il valore punto di € 8.965,59 ed il coefficiente di abbattimento per l'età di 0,905,
l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in euro 14.700,00= (liquidando euro 98,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 396.051,00”.
Dunque, la differenza di soli tre punti percentuali, così come motivata con metodo lineare, logico e scientifico, dal consulente, risulta pienamente giustificata e condivisibile anche da questa Corte, considerato, peraltro, che il perito si è attenuto alle Guide medico-legali come meglio specificato nella propria relazione tecnica.
Inoltre, il totale cui il Tribunale giunge all'esito del giudizio di primo grado (€
396.051,00) risulta in linea e, anzi, inferiore rispetto a quanto liquidato dalla CP_2
(€ 400.000,00) e nessuna prova è stata raggiunta dall'appellante per liquidare
[...]
una somma maggiore.
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica, la censura alla sentenza di primo grado difetta di specificità.
Ed invero, l'appellante, intanto, include erroneamente tale posta di danno all'interno della categoria del danno non patrimoniale, e non come patrimoniale, affermando genericamente che “Manca del tutto – pertanto - nella relazione del CTU la valutazione sulla circostanza che la funzionalità dell'arto è del tutto compromessa per cui - come rilevato dalla medicina legale – la perdita della funzione avrebbe dovuto essere equiparata alla perdita dell'arto ( in medicina legale ANATOMICAL or FUNCTIONAL DEGRADATION: E' la perdita o diminuzione della capacita lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica).”.
È di tutta evidenza la genericità della censura sul punto. Si osserva in particolare che nulla è stato provato anche a tal riguardo dal . La riduzione della Parte_1
capacità lavorativa specifica, quindi, non è soggetta ad automatismi ed è totalmente distinta da quella generica (che attiene al danno biologico, cioè non patrimoniale),
5 infatti, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo reddito (Cass. Civ. sez III, 10 luglio 2008, n. 18866). Tali elementi non risultano né allegati né provati dall'appellante, che peraltro, non ha allegato i dati necessari (il lavoro svolto, il reddito percepito prima dell'incidente, orari di lavoro e quant'altro).
Con il secondo motivo, il censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui pone a suo carico le spese di lite per la chiamata in causa del terzo (
[...]
, ritenuta “palesemente arbitraria” dall'appellante. CP_2
Anche tale censura non merita accoglimento.
Ed invero, in primo grado il aveva instaurato il giudizio convenendo Parte_1
PA VI LV, il quale aveva chiamato in causa Controparte_2
compagnia presso il quale era assicurato. Come ribadito dalla Suprema Corte, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
A riguardo, in primo luogo, si osserva che l'appellante lungi dall'esporre puntualmente le proprie argomentazioni avverso l'impugnata statuizione, si è limitato a definire la chiamata del terzo “arbitraria”, senza addurre ulteriori elementi a fondamento della pretesa. Volendo comunque esaminare la censura, si osserva che, nel caso di specie, la chiamata in giudizio di da parte del Controparte_2
PA, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può affatto definirsi
“arbitraria”, anzi è di tutta evidenza come questa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso- odierno appellante a nulla rilevando che queste sono, poi, risultate infondate. Emerge, infatti, come esista un evidente rapporto causale tra le pretese risarcitorie avanzate da e quanto già ricevuto, per il Parte_1
6 medesimo incidente di caccia, dalla la cui chiamata in causa dal Controparte_2
PA si è resa utile al fine di provare l'avvenuto pagamento e tenerlo indenne.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di PA Parte_1
VI LV e avverso la sentenza n. 502/2020 Controparte_2
pronunziata dal Tribunale di Marsala in data 1.10.2020;
2) condanna al pagamento, in favore degli appellati Parte_1
PA VI LV e delle spese del presente grado del Controparte_2
giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
10.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514/2020, posta in decisione in data 20.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. , nato a ERICE (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
06/10/1993, con il patrocinio dell'Avv. PETRUZZO MARIA LUISA e con elezione di domicilio in via VIA SANTA LUCIA, 2 MARSALA presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a MARSALA (TP) in [...] Controparte_1 C.F._2
08/04/1963, con il patrocinio dell'Avv. DI GIROLAMO GIOVANNA e con elezione di domicilio in via via bottino,31 marsala presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IMMORDINO Controparte_2 P.IVA_1
GIOVANNI e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 502/2020 del giorno 1.10.2020, il Tribunale di Marsala rigettava la pretesa risarcitoria avanzata da – in relazione Parte_1
all'incidente di caccia verificatosi il giorno 19.10.2013 in Marsala, contrada
“Baronazzo Mafi”, in cui, attinto alla mano destra da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile di PA VI LV (assicurato con , Controparte_2
riceveva a titolo di risarcimento dalla compagnia assicurativa la Controparte_2 somma di € 400.000,00, pari al massimale di polizza – e lo condannava alla rifusione in favore di PA VI LV e di delle spese Controparte_2
processuali.
Istruita la causa con prove documentali e consulenza medico-legale, in motivazione il primo Giudice accertava che l'attore non aveva assolto all'onere della prova sullo stesso gravante con riguardo ad elementi che giustificassero la liquidazione di ulteriori somme rispetto a quelle già percepite dalla compagnia assicurativa.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello lo stesso Parte_1
con atto di citazione dell'1.11.2020, contestando la statuizione per diverse
[...]
ragioni, e riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Si costituivano in giudizio gli appellati, e PA VI Controparte_2
LV, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Dopo una prima assunzione in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo e nuovamente, in data 20.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, veniva posta in decisione.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata in comparsa di costituzione da PA VI LV, giacché
l'impugnazione contiene (come suggerito dalla Suprema Corte nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione dei fatti di causa) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Venendo al merito, si premette che correttamente il primo Giudice ha inquadrato la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2050 c.c., considerando l'attività venatoria attività pericolosa (cfr. Cass. n° 17369 del 2004). La ricostruzione dei fatti, sia in punto di modalità di verificazione dell'evento che di responsabilità, è incontestata tra le parti, essendo pacifico il ferimento del , la connessa responsabilità Parte_1 colposa dello stesso PA, nonché l'avvenuta percezione del della Parte_1 somma di € 400.000,00, pari al massimale di polizza, da parte della Controparte_2
presso cui il PA era assicurato.
[...]
La questione controversa attiene, dunque, al quantum.
Orbene, con il primo motivo d'appello, il si duole della ricostruzione Parte_1
dei fatti operata dal Giudice di prime cure, censurando la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto condivisibili, in relazione al danno biologico, le conclusioni cui
è pervenuto il CTU.
In particolare, l'appellante sostiene che erroneamente il CTU ha omesso di equiparare la compromessa funzionalità dell'arto (mano destra del Sanfratello attinta dal proiettile) alla perdita anatomica dello stesso, così riconoscendo un danno biologico permanente pari al 47 %, inferiore a quello del “55% o quanto meno del
52%” riconosciuto al danneggiato dai consulenti di parte. A detta dell'appellante dalla parificazione delle predette situazioni discenderebbe, altresì, il riconoscimento della perdita o diminuzione della capacità lavorativa.
La censura, oltremodo generica, non è fondata, poiché nessuna prova è stata fornita in merito all'esistenza di un danno, biologico o patrimoniale, di misura
3 superiore al massimale della polizza e comunque di quello già liquidato dalla compagnia assicuratrice.
Le critiche mosse dall'appellante alle operazioni effettuate dal CTU, invero, risultano infondate e distanti dal vero contenuto dell'elaborato del perito.
Secondo il , infatti, il CTU non avrebbe equiparato la ridotta Parte_1 funzionalità dell'arto alla perdita anatomica dello stesso, così riconoscendo un danno biologico permanente pari al 47 %, inferiore a quello del “55% o quanto meno del
52%”.
Tali affermazioni non trovano riscontro nella relazione del consulente d'ufficio di primo grado, il quale, di contro, ha di fatto ritenuto equiparabile la perdita funzionale della mano a quella anatomica e, prendendo quale percentuale di riferimento quella dell'arto protesizzato pari al 50 %, considerato che il Parte_1 non ha avuto bisogno di protesi potendo continuare ad usare l'arto naturale, ha diminuito la percentuale di soli tre punti, giungendo a quella finale del 47% (cfr. relazione medico-legale ctu di primo grado, p. 4: “…considerando che come nel caso in questione, come ampia letteratura medico-legale recita, la perdita funzionale della mano è assimilabile alla perdita anatomica , considerando che la percentuale orientativa alla quale ho fatto riferimento è quella del 50% ossia quella rapportabile ad un arto protesizzato condizione che piu' si avvicina alla situazione attuale, dobbiamo tenere in considerazione che tuttavia l'arto in questione è un arto naturale
e non una protesi e certamente dal punto di vista estetico l'impatto visivo (soglia di apprezzabilità) nel corso di una osservazione puramente generica e non mirata è certamente migliore rispetto ad una protesi considerando inoltre anche il movimento del polso che non è del tutto abolito come nelle protesi”).
Per il motivo evidenziato, cioè il minore impatto “estetico” dell'arto offeso rimasto in situ e non sostituito da protesi, il C.T.U. ha decurtato di 3 punti il danno biologico pervenendo alla percentuale complessiva del 47%.
Il Tribunale, poi, condividendo correttamente le conclusioni del CTU e applicando i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per il 2018 (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf.
Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011 ), ha accertato che “Nel caso in
4 esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (47%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (20 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma di € 381.351,00, ricavata ponendo a fondamento della determinazione il valore punto di € 8.965,59 ed il coefficiente di abbattimento per l'età di 0,905,
l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in euro 14.700,00= (liquidando euro 98,00 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta), per un totale complessivo di € 396.051,00”.
Dunque, la differenza di soli tre punti percentuali, così come motivata con metodo lineare, logico e scientifico, dal consulente, risulta pienamente giustificata e condivisibile anche da questa Corte, considerato, peraltro, che il perito si è attenuto alle Guide medico-legali come meglio specificato nella propria relazione tecnica.
Inoltre, il totale cui il Tribunale giunge all'esito del giudizio di primo grado (€
396.051,00) risulta in linea e, anzi, inferiore rispetto a quanto liquidato dalla CP_2
(€ 400.000,00) e nessuna prova è stata raggiunta dall'appellante per liquidare
[...]
una somma maggiore.
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica, la censura alla sentenza di primo grado difetta di specificità.
Ed invero, l'appellante, intanto, include erroneamente tale posta di danno all'interno della categoria del danno non patrimoniale, e non come patrimoniale, affermando genericamente che “Manca del tutto – pertanto - nella relazione del CTU la valutazione sulla circostanza che la funzionalità dell'arto è del tutto compromessa per cui - come rilevato dalla medicina legale – la perdita della funzione avrebbe dovuto essere equiparata alla perdita dell'arto ( in medicina legale ANATOMICAL or FUNCTIONAL DEGRADATION: E' la perdita o diminuzione della capacita lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica).”.
È di tutta evidenza la genericità della censura sul punto. Si osserva in particolare che nulla è stato provato anche a tal riguardo dal . La riduzione della Parte_1
capacità lavorativa specifica, quindi, non è soggetta ad automatismi ed è totalmente distinta da quella generica (che attiene al danno biologico, cioè non patrimoniale),
5 infatti, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo reddito (Cass. Civ. sez III, 10 luglio 2008, n. 18866). Tali elementi non risultano né allegati né provati dall'appellante, che peraltro, non ha allegato i dati necessari (il lavoro svolto, il reddito percepito prima dell'incidente, orari di lavoro e quant'altro).
Con il secondo motivo, il censura la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui pone a suo carico le spese di lite per la chiamata in causa del terzo (
[...]
, ritenuta “palesemente arbitraria” dall'appellante. CP_2
Anche tale censura non merita accoglimento.
Ed invero, in primo grado il aveva instaurato il giudizio convenendo Parte_1
PA VI LV, il quale aveva chiamato in causa Controparte_2
compagnia presso il quale era assicurato. Come ribadito dalla Suprema Corte, “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
A riguardo, in primo luogo, si osserva che l'appellante lungi dall'esporre puntualmente le proprie argomentazioni avverso l'impugnata statuizione, si è limitato a definire la chiamata del terzo “arbitraria”, senza addurre ulteriori elementi a fondamento della pretesa. Volendo comunque esaminare la censura, si osserva che, nel caso di specie, la chiamata in giudizio di da parte del Controparte_2
PA, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non può affatto definirsi
“arbitraria”, anzi è di tutta evidenza come questa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso- odierno appellante a nulla rilevando che queste sono, poi, risultate infondate. Emerge, infatti, come esista un evidente rapporto causale tra le pretese risarcitorie avanzate da e quanto già ricevuto, per il Parte_1
6 medesimo incidente di caccia, dalla la cui chiamata in causa dal Controparte_2
PA si è resa utile al fine di provare l'avvenuto pagamento e tenerlo indenne.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna delle parti appellate, in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di PA Parte_1
VI LV e avverso la sentenza n. 502/2020 Controparte_2
pronunziata dal Tribunale di Marsala in data 1.10.2020;
2) condanna al pagamento, in favore degli appellati Parte_1
PA VI LV e delle spese del presente grado del Controparte_2
giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 per ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno
10.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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