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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
________________________________________________________________________________________________________________________________
TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO MOTIVATO di RIGETTO di istanza di revoca di amministrazione condominiale
- art. 1129, XI e XII comma c.c. – art. 1131, IV comma c.c. - art. 64 disp. att. c.c. -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore lette le note scritte sostitutive dell'udienza del 27/2/2025 nel procedimento iscritto al n. 760/2024 R.G. V.G.;
letto il ricorso proposto da nella qualità di Parte_1 proprietario di appartamento sito nel condominio Due Pini, a
Vasto al corso Mazzini n. 531, Scala C, nei confronti di P_
, nella qualità di amministratore pro tempore del
[...] condominio medesimo, onde ottenere la revoca giudiziale dal mandato ai sensi degli artt. 1129, III comma, c.c. e 64 disp. att. c.c.;
letta la memoria di costituzione di con cui egli P_ ha contestato le avverse allegazioni e richieste, eccependo pregiudizialmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
dato atto dell'esperimento del procedimento di mediazione nel termine assegnato di giorni 15 dalla comunicazione dell'ordinanza di questo Collegio del 28/10/2024 e della
1 conclusione negativa dello stesso al primo incontro giusta verbale RGM n. 5882-2024 del 16/12/2024;
esaminati gli atti e i documenti versati in giudizio dalle parti;
OSSERVA
Il ricorrente ha domandato la revoca giudiziale del resistente dalla carica di amministratore del nominato condominio Due Pini in ragione di asserite gravi irregolarità nell'esecuzione del mandato correlate alla deliberazione assembleare del 5/2/2015 con cui il condominio ha approvato il 4° punto dell'o.d.g.
Cont rubricato “Richiesta autorizzazione, da parte dello studio ad aprire una finestra dal lato della rampa del garage del Sig.
: delibera in merito”, mediante votazione così Pt_2 testualmente verbalizzata: «L'assemblea procede a votazione: millesimi 73,43 contrari, per il sig. e;
millesimi Pt_1 CP_3
68,52 astenuti, per il Sig. e;
millesimi 398,57 CP_4 CP_5 favorevoli, per i rimanenti condomini, compreso il Sig. Pt_2 che ha delegato . Pertanto, se nessun assente impugnerà Pt_3 il verbale, entro i 30 giorni concessi per legge,
l'autorizzazione è valida. Al verbale viene allegata foto della realizzazione e il relativo progetto».
In ragione della mancata impugnazione di detta deliberazione nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 1137 c.c., la stessa ha efficacia obbligatoria definitiva per tutti i condomini, derivandone l'inconferenza, ai fini della presente decisione, dell'allegazione di una “invalidità della votazione per non aver raggiunto il quorum funzionale”, siccome tardiva.
Di conseguenza, il vaglio di fondatezza o infondatezza della specifica domanda del ricorrente deve essere necessariamente circoscritto alla valutazione di sussistenza di una eventuale condotta gravemente irregolare da parte dell'amministratore ai sensi degli artt. 1129, XI e XII comma c.c. e 1131, IV comma c.c. giustificatrice della chiesta revoca.
Gli specifici motivi di doglianza attinenti a detta richiesta –
2 quali enucleabili dal coacervo di generici riferimenti a
“favoritismi” e situazioni di “conflitto di interessi” del tutto invalutabili per assenza di specificità – constano nel patimento di gravi pregiudizi in ragione dell'apertura abusiva di uno scarico a parete della caldaia dello studio di cui trattasi
(ovvero lo ) e nel mancato rispetto del termine di 10 CP_6 giorni prescritto dall'art. 7 del regolamento per CP_7 la convocazione dell'assemblea del 4/7/2024.
Tale ultimo motivo di doglianza risulta inconferente rispetto alla domanda di revoca poiché, in via generale, il mancato rispetto del termine dilatorio di 5 giorni ex art. 66, III comma disp. att. c.c., ovvero di quello maggiore di 10 giorni previsto dal regolamento condominiale, non è motivo di grave irregolarità annoverato nell'elencazione ex art. 1129, XI e XII comma, c.c. ed art. 1131, IV comma, c.c. ma, semmai, motivo di impugnazione del deliberato assembleare.
In relazione ai lamentati gravi pregiudizi derivanti dall'apertura di uno scarico a parete della caldaia da parte del
Cont condomino di contro, deve osservarsi quanto segue:
- lo specifico frangente di fatto è del tutto diverso dall'apertura della finestra di cui al deliberato assembleare del 5/2/2015 posto a presupposto del ricorso;
- il singolo condomino, secondo quanto previsto dall'art. 1102
c.c., può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva alla propria proprietà individuale, a condizione che tali modifiche non incidano in modo eccessivo sull'uso comune del muro (ex pluribus: T.A.R.
Ancona, (Marche) sez. I, 06/08/2008);
- parimenti in via incidentale, si rileva l'inconferenza con il thema decidendum della doglianza di parte ricorrente in ordine alla realizzazione della detta canna fumaria in epoca
3 antecedente alla data di rilascio, da parte del Comune di
Vasto, del nulla osta prot. 18754 del 22/3/2022, atteso che tale provvedimento amministrativo è riferito alla “SCIA in sanatoria per diversa distribuzione interna e realizzazione di una nuova finestra”;
- non vi è evidenza del fatto che la canna fumaria in questione sia stata realizzata in data antecedente, contestuale o successiva all'apertura della finestra di cui alla delibera del 5/2/2015, giacché l'unico riferimento documentale – nella pur scollegata e non coerentemente indicizzata serie di produzioni di parte ricorrente - è rinvenibile nel documento denominato “4scarico non riconosciuto 4verbale assemblea4”
(che si presume appartenente al verbale di assemblea del
27/6/2023) ove è testualmente riportato che «si discute circa le caldaie e gli scarichi, circa la problematica delle canne fumarie in considerazione dell'obbligo di installare solo caldaie a condensazione. L'assemblea non ha riconosciuto lo
Cont scarico della prima dell'apertura della finestra, installato sopra la finestra” e che – ad assemblea chiusa –
“ specifica che lo scarico era presente sotto al Per_1 balcone dal 1992”; poiché da tale verbalizzazione non si palesa né l'accertamento, da parte dell'assemblea, della mancata autorizzazione alla realizzazione della canna fumaria
(ove contestuale o successiva all'apertura della finestra) né tantomeno alcun discendente deliberato assembleare in ordine alla permanenza della stessa - al quale l'amministratore avrebbe dovuto dare corso ai sensi dell'art. 1129, XII comma,
n. 2) c.c. – la circostanza non è utile a configurare altra grave irregolarità da potersi porre a fondamento della richiesta revoca giudiziale;
- sulla scorta di tale valutazione, i “gravi pregiudizi” lamentati dal ricorrente e correlati alla realizzazione di detta canna fumaria (quantunque preesistente, contestuale o successivo alla apertura della finestra autorizzata giusta
4 delibera del 5/2/2015) appaiono – in ragione della rappresentata esistenza di esalazioni – attinenti, al più, alla sfera della tutela giuridica invocabile da parte del ricorrente nei confronti del condomino realizzatore dell'opera che si assume illegittima (o di altre rappresentate in corso del procedimento) o del condominio che non ha assunto
– ricorrendone i presupposti di legge – alcuna idonea e conseguente delibera assembleare, ma non anche correlabili a condotta dell'amministratore qualificabile come gravemente irregolare.
Dovendosi conclusivamente ritenere, per i motivi dinanzi specificati, infondato il ricorso, in capo al ricorrente soccombente devono essere poste le spese del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, Tabella 7 (procedimenti di volontaria giurisdizione), valore della causa indeterminabile, parametri minimi in ragione della bassa complessità delle questioni trattate.
Quanto, infine, alla domanda di parte convenuta di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico del ricorrente di una somma equitativamente determinata, liquidata in dispositivo in misura pari all'importo delle spese di lite, risultando violato il grado minimo di diligenza che avrebbe consentito al ricorrente di avvertire agevolmente l'infondatezza del ricorso (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018). Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., la parte ricorrente deve anche essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro determinata, come sopra, nel medesimo importo delle spese di lite.
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso di cui in epigrafe;
5 CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 P_
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.168,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 P_
, della somma equitativamente determinata di € 1.168,00, ai
[...] sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.;
CONDANNA al pagamento, in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 1.168,00, ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c.
Vasto, 10/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Stefania Izzi
6
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TRIBUNALE DI VASTO
DECRETO MOTIVATO di RIGETTO di istanza di revoca di amministrazione condominiale
- art. 1129, XI e XII comma c.c. – art. 1131, IV comma c.c. - art. 64 disp. att. c.c. -
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore lette le note scritte sostitutive dell'udienza del 27/2/2025 nel procedimento iscritto al n. 760/2024 R.G. V.G.;
letto il ricorso proposto da nella qualità di Parte_1 proprietario di appartamento sito nel condominio Due Pini, a
Vasto al corso Mazzini n. 531, Scala C, nei confronti di P_
, nella qualità di amministratore pro tempore del
[...] condominio medesimo, onde ottenere la revoca giudiziale dal mandato ai sensi degli artt. 1129, III comma, c.c. e 64 disp. att. c.c.;
letta la memoria di costituzione di con cui egli P_ ha contestato le avverse allegazioni e richieste, eccependo pregiudizialmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
dato atto dell'esperimento del procedimento di mediazione nel termine assegnato di giorni 15 dalla comunicazione dell'ordinanza di questo Collegio del 28/10/2024 e della
1 conclusione negativa dello stesso al primo incontro giusta verbale RGM n. 5882-2024 del 16/12/2024;
esaminati gli atti e i documenti versati in giudizio dalle parti;
OSSERVA
Il ricorrente ha domandato la revoca giudiziale del resistente dalla carica di amministratore del nominato condominio Due Pini in ragione di asserite gravi irregolarità nell'esecuzione del mandato correlate alla deliberazione assembleare del 5/2/2015 con cui il condominio ha approvato il 4° punto dell'o.d.g.
Cont rubricato “Richiesta autorizzazione, da parte dello studio ad aprire una finestra dal lato della rampa del garage del Sig.
: delibera in merito”, mediante votazione così Pt_2 testualmente verbalizzata: «L'assemblea procede a votazione: millesimi 73,43 contrari, per il sig. e;
millesimi Pt_1 CP_3
68,52 astenuti, per il Sig. e;
millesimi 398,57 CP_4 CP_5 favorevoli, per i rimanenti condomini, compreso il Sig. Pt_2 che ha delegato . Pertanto, se nessun assente impugnerà Pt_3 il verbale, entro i 30 giorni concessi per legge,
l'autorizzazione è valida. Al verbale viene allegata foto della realizzazione e il relativo progetto».
In ragione della mancata impugnazione di detta deliberazione nelle forme e nei termini prescritti dall'art. 1137 c.c., la stessa ha efficacia obbligatoria definitiva per tutti i condomini, derivandone l'inconferenza, ai fini della presente decisione, dell'allegazione di una “invalidità della votazione per non aver raggiunto il quorum funzionale”, siccome tardiva.
Di conseguenza, il vaglio di fondatezza o infondatezza della specifica domanda del ricorrente deve essere necessariamente circoscritto alla valutazione di sussistenza di una eventuale condotta gravemente irregolare da parte dell'amministratore ai sensi degli artt. 1129, XI e XII comma c.c. e 1131, IV comma c.c. giustificatrice della chiesta revoca.
Gli specifici motivi di doglianza attinenti a detta richiesta –
2 quali enucleabili dal coacervo di generici riferimenti a
“favoritismi” e situazioni di “conflitto di interessi” del tutto invalutabili per assenza di specificità – constano nel patimento di gravi pregiudizi in ragione dell'apertura abusiva di uno scarico a parete della caldaia dello studio di cui trattasi
(ovvero lo ) e nel mancato rispetto del termine di 10 CP_6 giorni prescritto dall'art. 7 del regolamento per CP_7 la convocazione dell'assemblea del 4/7/2024.
Tale ultimo motivo di doglianza risulta inconferente rispetto alla domanda di revoca poiché, in via generale, il mancato rispetto del termine dilatorio di 5 giorni ex art. 66, III comma disp. att. c.c., ovvero di quello maggiore di 10 giorni previsto dal regolamento condominiale, non è motivo di grave irregolarità annoverato nell'elencazione ex art. 1129, XI e XII comma, c.c. ed art. 1131, IV comma, c.c. ma, semmai, motivo di impugnazione del deliberato assembleare.
In relazione ai lamentati gravi pregiudizi derivanti dall'apertura di uno scarico a parete della caldaia da parte del
Cont condomino di contro, deve osservarsi quanto segue:
- lo specifico frangente di fatto è del tutto diverso dall'apertura della finestra di cui al deliberato assembleare del 5/2/2015 posto a presupposto del ricorso;
- il singolo condomino, secondo quanto previsto dall'art. 1102
c.c., può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva alla propria proprietà individuale, a condizione che tali modifiche non incidano in modo eccessivo sull'uso comune del muro (ex pluribus: T.A.R.
Ancona, (Marche) sez. I, 06/08/2008);
- parimenti in via incidentale, si rileva l'inconferenza con il thema decidendum della doglianza di parte ricorrente in ordine alla realizzazione della detta canna fumaria in epoca
3 antecedente alla data di rilascio, da parte del Comune di
Vasto, del nulla osta prot. 18754 del 22/3/2022, atteso che tale provvedimento amministrativo è riferito alla “SCIA in sanatoria per diversa distribuzione interna e realizzazione di una nuova finestra”;
- non vi è evidenza del fatto che la canna fumaria in questione sia stata realizzata in data antecedente, contestuale o successiva all'apertura della finestra di cui alla delibera del 5/2/2015, giacché l'unico riferimento documentale – nella pur scollegata e non coerentemente indicizzata serie di produzioni di parte ricorrente - è rinvenibile nel documento denominato “4scarico non riconosciuto 4verbale assemblea4”
(che si presume appartenente al verbale di assemblea del
27/6/2023) ove è testualmente riportato che «si discute circa le caldaie e gli scarichi, circa la problematica delle canne fumarie in considerazione dell'obbligo di installare solo caldaie a condensazione. L'assemblea non ha riconosciuto lo
Cont scarico della prima dell'apertura della finestra, installato sopra la finestra” e che – ad assemblea chiusa –
“ specifica che lo scarico era presente sotto al Per_1 balcone dal 1992”; poiché da tale verbalizzazione non si palesa né l'accertamento, da parte dell'assemblea, della mancata autorizzazione alla realizzazione della canna fumaria
(ove contestuale o successiva all'apertura della finestra) né tantomeno alcun discendente deliberato assembleare in ordine alla permanenza della stessa - al quale l'amministratore avrebbe dovuto dare corso ai sensi dell'art. 1129, XII comma,
n. 2) c.c. – la circostanza non è utile a configurare altra grave irregolarità da potersi porre a fondamento della richiesta revoca giudiziale;
- sulla scorta di tale valutazione, i “gravi pregiudizi” lamentati dal ricorrente e correlati alla realizzazione di detta canna fumaria (quantunque preesistente, contestuale o successivo alla apertura della finestra autorizzata giusta
4 delibera del 5/2/2015) appaiono – in ragione della rappresentata esistenza di esalazioni – attinenti, al più, alla sfera della tutela giuridica invocabile da parte del ricorrente nei confronti del condomino realizzatore dell'opera che si assume illegittima (o di altre rappresentate in corso del procedimento) o del condominio che non ha assunto
– ricorrendone i presupposti di legge – alcuna idonea e conseguente delibera assembleare, ma non anche correlabili a condotta dell'amministratore qualificabile come gravemente irregolare.
Dovendosi conclusivamente ritenere, per i motivi dinanzi specificati, infondato il ricorso, in capo al ricorrente soccombente devono essere poste le spese del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, Tabella 7 (procedimenti di volontaria giurisdizione), valore della causa indeterminabile, parametri minimi in ragione della bassa complessità delle questioni trattate.
Quanto, infine, alla domanda di parte convenuta di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico del ricorrente di una somma equitativamente determinata, liquidata in dispositivo in misura pari all'importo delle spese di lite, risultando violato il grado minimo di diligenza che avrebbe consentito al ricorrente di avvertire agevolmente l'infondatezza del ricorso (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018). Ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., la parte ricorrente deve anche essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro determinata, come sopra, nel medesimo importo delle spese di lite.
P.Q.M.
RESPINGE il ricorso di cui in epigrafe;
5 CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 P_
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in €
[...]
1.168,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 P_
, della somma equitativamente determinata di € 1.168,00, ai
[...] sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.;
CONDANNA al pagamento, in favore della cassa Parte_1 delle ammende, della somma di € 1.168,00, ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c.
Vasto, 10/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Stefania Izzi
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