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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1071/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta
[...]
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Indipendenza nr. 5 C.F. , elettivamente domiciliata in Moena (TN), C.F._1
Strada de Longiarif 30/A presso lo studio dell'Avv. Manuela De Pellegrini (C.F.
[...]
che la rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso C.F._2
E
nato a [...] il [...], e residente in [...]
Sorasass nr. 8 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Michela C.F._3
Rizzi del Foro di Trento C.F. , con studio in 38036 San Giovanni di C.F._4
Fassa / Sèn Jan (TN) strada de Pilat 8, in forza di procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
10-03-2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In particolare, le parti hanno indicato le condizioni in oggetto che si riportano integralmente:
“1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia formata da CP_1
e , nato a Mantova in data [...], ad [...] i
[...] Parte_1 CP_2 genitori con collocazione principale del minore presso la madre , con la quale Parte_1
vivrà nell'abitazione sita in Predazzo (TN), Via Indipendenza nr. 5; 2) Entrambi i genitori si impegnano affinché sia garantito e mantenuto un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascun genitore, nonché al fine di conservare rapporti significativi anche con i nonni. Le decisioni di interesse per il minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
3)
Disporre che i genitori, alla luce degli impegni lavorativi di ciascuno, decideranno di comune accordo e di volta in volta le modalità di visita del padre al figlio;
Il padre avrà comunque il diritto/dovere di tenere con se il figlio a fine settimana alterni dal venerdì alla domenica. Il padre si recherà presso la casa materna per ritirare il figlio nella giornata del venerdì ove lo riporterà nel pomeriggio di domenica. I genitori potranno, con congruo anticipo, decidere le modalità di presa in carico/riconsegna di 4) Nei periodi festivi, quali Natale, CP_2
Capodanno e Pasqua i genitori trascorreranno con il figlio minore un numero di giorni di ferie, concordandolo fra loro di anno in anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, e trascorrendo, comunque, alternativamente con il figlio il giorno di Natale e quello di Capodanno, così come Pasqua e Pasquetta;
5) Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento della CP_1
somma di € 250,00 mensili, da corrispondere a sul conto corrente intestato alla Parte_1 medesima - IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni mese, e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6) Disporre, altresì, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa presentazione di uno all'altro della relativa documentazione attestante la spesa. Le parti concordano che per spese straordinarie si intendono le spese mediche non mutuabili ed extrascolastiche, quali spese per attività sportive e relativa attrezzatura e tempo libero
(escluse quelle per trasporti scolastici, buoni mensa, materiale scolastico etc.). In ogni caso, le spese straordinarie superiori a complessivi € 100,00 dovranno essere previamente concordate tra i genitori per ottenere il rimborso pro quota, salvo che le stesse siano urgenti ed indifferibili;
in difetto di accordo, la spesa straordinaria sostenuta da ciascun genitore oltre il predetto limite sarà interamente a carico di colui che l'ha effettuata. 7) Parte_1
potrà incassare l'intero importo (100%) degli assegni familiari/assegno unico e godere di eventuali agevolazioni a beneficio del figlio. Le detrazioni fiscali saranno computate al 50% per ciascun genitore;
8) spese di giudizio compensate tra le parti, con rinuncia dei legali alla solidarietà”.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonché hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso depositato in data 10 marzo 2025 e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 giugno 2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi