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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna 26/03/2024, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 891/2022 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in c/da Parte_1
Marò n.39, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, via CodiceFiscale_1
Medici, n. 252, presso lo studio dell'avv. Teresa Notaro (C.F.: ), che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Michela Foti e Maria Cammaroto, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati
CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/03/2022 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 04/07/2019 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di inabilità, all'indennità di accompagnamento, oltre all'accertamento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, commi 1 e 3, L.104/1992; che visitato in data 15/10/2019 era stata ritenuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 67%”; ed ancora,
veniva riconosciuto “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. Parte_1
5.2.1992, n. 104”; che, pertanto, aveva depositato in data 27/02/2020 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 772/2020 R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di dette prestazioni;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. dott. aveva accertato un grado di Persona_1 invalidità del 87% a decorrere da Ottobre 2020, senza tuttavia riconoscere il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento né lo status di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, della L. 104/1992. L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento delle provvidenze invocate, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex L. 104/1992, art. 3 comma 3, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento dei benefici con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 05/07/2023 eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU ed assegnata allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio della pensione di inabilità civile, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico- sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa … una pensione di inabilità … da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità”.
Ed ancora la parte chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento previsto ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/88 (“è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche
e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”).
Parte ricorrente richiedeva altresì di essere riconosciuto portatore dello status di handicap grave previsto dall'art. 3, comma 3, L. 104/1992, secondo il quale “Qualora la minorazione, singola
o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949).
E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti alla pensione Controparte_2 di inabilità e all'indennità di accompagnamento formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, Parte_1
le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalido al 100% a decorrere dal mese di Agosto 2022, senza riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento. Il
CTU riconosceva il portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. Parte_1
104/1992 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalido nella misura del 100%, Parte_1
oltre portatore dello status di handicap ex art. 3, comma, 1 L. 104/1992, a decorrere dal mese di
Agosto 2022.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_3 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via
CP_ definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 10/03/2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalido nella misura del 100%, a decorrere dal Parte_1
mese di Agosto 2022;
- Dichiara che parte ricorrente è portatore dello status di handicap ex art. 3 comma 1 l.
104/1992, sempre dal mese di Agosto 2022;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Patti, 26/03/2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)