Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 113
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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    Carenza di motivazione e mancata indicazione aliquota

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento parziale dell'avviso impugnato da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di autotutela delle ricorrenti, che ha rideterminato l'imposta, le sanzioni e gli interessi dovuti. Le spese vengono compensate.

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    Carenza di motivazione e mancata indicazione aliquota

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento parziale dell'avviso impugnato da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di autotutela delle ricorrenti, che ha rideterminato l'imposta, le sanzioni e gli interessi dovuti. Le spese vengono compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 113
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo