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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
LB FI, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11811/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0145050000012021005 6 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL IN LIQ. in persona del legale rappresentante Nominativo_1, e Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, Ing. Nominativo_2
, hanno proposto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2006/3T/014505/000/001/2021/005-6 con il quale
è stato chiesto il pagamento, in solido, dell'imposta di registro per annualità successive (2021) in relazione al contratto di sublocazione, uso diverso, stipulato il 17.10.2005 per il complessivo importo di
€ 26.825,46 (€ 20.019,00 a titolo di imposta di registro, € 6.005,70 a titolo di sanzioni ed € 800,76 a titolo di interessi).
Le società ricorrenti contestavano la pretesa tributaria, sostenendo la carenza di motivazione (per non aver tenuto conto dei numerosi accordi di riduzione del canone intervenuti nel corso degli anni) e la mancata indicazione dell'aliquota applicata nella liquidazione dell'imposta.
Le ricorrenti ricostruivano la storia dei canoni concordati in riduzione rispetto a quello originariamente pattuito mediante atti modificativi riguardanti sempre l'unico originario contratto di sublocazione sottoscritto il 17 ottobre 2005 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso alberghiero in Napoli - Centro Direzionale, Indirizzo_1.
Evidenziavano l'illegittimità dell'impugnato avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, riferendosi all'atto registrato telematicamente al Numero_1 anno 2006 serie 3T, liquidava per la scadenza contrattuale del 17/10/2021 una pretesa imposta di registro di € 20.019,00, con l'irrogazione di una sanzione di € 6.005,70 ed interessi di € 800,76, per un totale preteso dovuto di € 26.825,46.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie aggiunte le società ricorrenti hanno comunicato che, nelle more del presente giudizio,
l'Agenzia ha notificato in data 1/04/2025 una “Comunicazione di annullamento parziale di atto in esercizio del potere di autotutela” con la quale ha comunicato di aver disposto, in accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla Ricorrente_2 srl, l'annullamento parziale dell'impugnato avviso di liquidazione, per il seguente motivo:
“L'importo del canone annuo è stato parzialmente ridotto ad euro 107.899,00 a seguito rinegoziazione avvenuta tra le parti del contratto in data 24/07/2018 e registrata all'UT di Roma 2 in data 15/04/2022 serie 3 al Numero_2. Inoltre, tale riduzione si evince anche dal riscontro delle fatture elettroniche emesse a favore del conduttore, per i periodi che vanno da ottobre 2020 ad agosto 2022”.
Conseguentemente l'imposta di registro originariamente liquidata in euro 20.019,00 è stata rideterminata in euro 1.079,00, riducendo la relativa sanzione da euro 5.682,00 ad euro 323,70 e gli interessi da euro
800,76 ad euro 43,16, oltre ai diritti di notifica di euro 8,75, per un importo totale dovuto di euro 1.454,61,
a fronte dell'importo totale di euro 26.834,21 originariamente liquidato nell'impugnato avviso. A seguito di detto intervenuto annullamento parziale società Ricorrente_1 srl ha provveduto al versamento dell'importo di euro 1.454,61 rideterminato dall'Ufficio, come da quietanza mod. F24,
Deve quindi considerarsi ormai cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto della pretesa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v.
Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Le spese vanno compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
LB FI, Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11811/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl In Liquidazione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20063T0145050000012021005 6 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 SRL IN LIQ. in persona del legale rappresentante Nominativo_1, e Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, Ing. Nominativo_2
, hanno proposto davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2006/3T/014505/000/001/2021/005-6 con il quale
è stato chiesto il pagamento, in solido, dell'imposta di registro per annualità successive (2021) in relazione al contratto di sublocazione, uso diverso, stipulato il 17.10.2005 per il complessivo importo di
€ 26.825,46 (€ 20.019,00 a titolo di imposta di registro, € 6.005,70 a titolo di sanzioni ed € 800,76 a titolo di interessi).
Le società ricorrenti contestavano la pretesa tributaria, sostenendo la carenza di motivazione (per non aver tenuto conto dei numerosi accordi di riduzione del canone intervenuti nel corso degli anni) e la mancata indicazione dell'aliquota applicata nella liquidazione dell'imposta.
Le ricorrenti ricostruivano la storia dei canoni concordati in riduzione rispetto a quello originariamente pattuito mediante atti modificativi riguardanti sempre l'unico originario contratto di sublocazione sottoscritto il 17 ottobre 2005 ed avente ad oggetto l'immobile ad uso alberghiero in Napoli - Centro Direzionale, Indirizzo_1.
Evidenziavano l'illegittimità dell'impugnato avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, riferendosi all'atto registrato telematicamente al Numero_1 anno 2006 serie 3T, liquidava per la scadenza contrattuale del 17/10/2021 una pretesa imposta di registro di € 20.019,00, con l'irrogazione di una sanzione di € 6.005,70 ed interessi di € 800,76, per un totale preteso dovuto di € 26.825,46.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie aggiunte le società ricorrenti hanno comunicato che, nelle more del presente giudizio,
l'Agenzia ha notificato in data 1/04/2025 una “Comunicazione di annullamento parziale di atto in esercizio del potere di autotutela” con la quale ha comunicato di aver disposto, in accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla Ricorrente_2 srl, l'annullamento parziale dell'impugnato avviso di liquidazione, per il seguente motivo:
“L'importo del canone annuo è stato parzialmente ridotto ad euro 107.899,00 a seguito rinegoziazione avvenuta tra le parti del contratto in data 24/07/2018 e registrata all'UT di Roma 2 in data 15/04/2022 serie 3 al Numero_2. Inoltre, tale riduzione si evince anche dal riscontro delle fatture elettroniche emesse a favore del conduttore, per i periodi che vanno da ottobre 2020 ad agosto 2022”.
Conseguentemente l'imposta di registro originariamente liquidata in euro 20.019,00 è stata rideterminata in euro 1.079,00, riducendo la relativa sanzione da euro 5.682,00 ad euro 323,70 e gli interessi da euro
800,76 ad euro 43,16, oltre ai diritti di notifica di euro 8,75, per un importo totale dovuto di euro 1.454,61,
a fronte dell'importo totale di euro 26.834,21 originariamente liquidato nell'impugnato avviso. A seguito di detto intervenuto annullamento parziale società Ricorrente_1 srl ha provveduto al versamento dell'importo di euro 1.454,61 rideterminato dall'Ufficio, come da quietanza mod. F24,
Deve quindi considerarsi ormai cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del presente giudizio
Alla odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto provvedimento di annullamento parziale dell'avviso impugnato, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto della pretesa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v.
Cass. n.16785 del 08/11/2003).
Le spese vanno compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.