Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 5.3.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14350/2023 R.G. pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Carannante, pec:
Email_1
Opponente
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Marzia D'Oriano Email_2
Opposto
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nel premettere di condurre in locazione l'immobile sito in Bacoli (Na) alla via Bellavista n. 25 di proprietà del sig. e di aver ricevuto la notifica in data 16.06.2023 dell'avviso ex Controparte_1 art. 608 c.p.c. con cui l'Ufficiale Giudiziario lo avvertiva di dover rilasciare al Sig. CP_1
l'immobile il giorno 12.07.2023, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa l'11 gennaio 2023 su istanza del locatore e resa nel procedimento n. R.G. 96/2023, attesa l'irregolarità della notificazione dell'intimazione di sfratto per omesso avviso ex art. 660 c.p.c..
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza della morosità e dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento. Ha affermato che, secondo gli accordi intercorsi con il locatore, il canone era stato da lui corrisposto in parte con bonifico postale ed in parte in contanti. Ha concluso, chiedendo la sospensione e poi la revoca del provvedimento di convalida dello sfratto ed il rigetto della domanda proposta da controparte.
Con decreto del 10.07.2023 il Tribunale ha sospeso inaudita altera parte l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa l'11.01.2023 nel procedimento n. R.G. 96/2023 nei confronti di e fissato l'udienza 25 settembre 2023 per la comparizione parti ai fini del Parte_1
contraddittorio.
In data 23 settembre 2023 si è costituito , il quale non ha contestato il vizio del Controparte_1 procedimento notificatorio ed ha dedotto la sussistenza della dedotta morosità del conduttore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ordinanza di rilascio emessa in data
11.01.2023 nel procedimento avente n. R.G. 96/2023 e la condanna al pagamento dei canoni scaduti e oneri accessori.
Con provvedimento del 4.10.2024 questo giudice ha confermato la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida impugnata e ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per introdurre il procedimento di mediazione.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la decisione all'udienza del 5 marzo 2025, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va dato atto che è stato esperito senza esito il procedimento di mediazione, come da verbale del 14.11.2023 depositato in atti.
Ancora in via preliminare, va evidenziato che l'opponente con le note difensive del 21 febbraio 2025 ha dato atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 31 luglio 2024, in seguito ad altro giudizio
(n. 22036/2023 R.G.) proposto dal locatore per convalida di sfratto per una morosità successiva alle mensilità prese in considerazione nel giudizio in esame. Va dichiarata, quindi, cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rilascio e di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore ed esaminata la domanda dell'opposto che, nel ribadire la morosità dell'opponente, ha chiesto la condanna del Carannante Controparte_1 al pagamento dei canoni scaduti da settembre 2020 a settembre 2022 (come specificato nel verbale di udienza del 20.3.2024) e degli oneri accessori, come peraltro già prospettato nell'atto introduttivo del procedimento per convalida, anche se senza una formale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.
Due sono i profili da esaminare: in via preliminare ed in rito, l'ammissibilità dell'opposizione dopo la convalida, e, in caso di superamento di siffatto vaglio, la fondatezza nel merito delle ragioni in essa articolate.
Il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per caso fortuito, forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene una "rimessione in termini" per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
Con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668
c.p.c., va detto che il codice di rito subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra. In assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa.
Nell'ipotesi in esame, come evidenziato già con il richiamato provvedimento del 4 ottobre 2023,
l'opposizione è ammissibile, con riguardo alla fase cd. rescindente, in quanto è risultato “evidente che il processo notificatorio non si è perfezionato, con la notifica ex art. 660 ultimo comma c.p.c., il che ha verosimilmente impedito al conduttore di presentarsi in udienza per far valere i propri diritti, ivi compreso, eventualmente, quello di chiedere la purgazione della mora”. L'articolo 660, ultimo comma, c.p.c., che disciplina la forma della intimazione di licenza e di sfratto, stabilisce che se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. Tale disposizione si giustifica con l'esigenza di acquisire una maggiore sicurezza della effettiva conoscenza, da parte del conduttore, della intimazione rivoltagli e ciò in considerazione della gravità degli effetti che tale procedimento speciale ricollega alla mancata comparizione o alla mancata opposizione dell'intimato (convalida dello sfratto con apposizione della formula esecutiva). Orbene, la specialità e categoricità di tale prescrizione che ammette una sola deroga (nell'ipotesi di notifica in mani proprie, in cui la conoscenza, da parte dell'intimato, della intimazione e in re ipsa) rende evidente che in ogni altra ipotesi, e cioè anche in quella di notificazione pienamente regolare secondo le norme generali adottate dal codice di procedura civile, tale ulteriore adempimento deve essere compiuto.
Circa la fase rescissoria, con riguardo cioè al merito della pretesa del locatore di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del conduttore del proprio obbligo di pagare per intero il canone pattuito, va detto che – dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e all'ordine di rilascio, alla luce dell'avvenuto rilascio dell'immobile a seguito di provvedimento di convalida emesso in altro giudizio - la pretesa si è rivelata fondata, con infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dall'opponente. Invero, nella fase rescissoria, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa svolta dal locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l'originaria intimazione, la posizione sostanziale delle parti non coincide con quella formale. L'opponente assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di convenuto e le sue deduzioni, ancorché contenute in un atto di citazione, in quanto volte a contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, hanno natura di eccezioni. A sua volta l'opposto, ancorché sia stato formalmente convenuto in giudizio, assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di attore. Le sue deduzioni non hanno perciò natura di domande riconvenzionali, e non sono quindi soggette alle forme ed ai termini per queste previsti a pena di decadenza, nel rito delle locazioni (art. 416 richiamato dall'art. 447-bis), ma costituiscono reiterazione o, eventualmente, modifica (ai sensi e nei limiti di cui all'art. 420, come sopra richiamato) della domanda originariamente proposta con l'atto di intimazione
(la situazione risulta quindi simile a quella che si instaura mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, per consolidata giurisprudenza, l'opponente è sostanzialmente convenuto, e può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto è sostanzialmente attore e non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione: sent. n. 2820/99; n. 813/99; n. 3115/98).
Dunque, nella seconda fase rescissoria oggetto della controversia è l'originaria domanda del locatore, il quale assume rispetto ad essa la veste sostanziale di attore ed il conduttore quella di convenuto. Ebbene, il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore, che a sua volta è onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa (già Sezioni Unite 13533/2001).
Nel caso di specie il locatore nel chiedere lo sfratto per morosità ha debitamente prodotto il contratto di locazione ed allegato l'inadempimento del conduttore, deducendo una morosità di euro 4.950,00
(per il mancato pagamento dei canoni per i mesi da settembre 2020 a novembre 2022). Il CP_1 inoltre, all'udienza del 30.3.2024 ha specificato che il periodo di morosità è da intendersi da settembre
2020 a settembre 2022, oltre ad euro 678,63 quali oneri accessori, come riportato nelle note di trattazione scritta del 4.3.2025.
Il conduttore, invece, non ha in alcun modo provato di aver adempiuto ed anzi, a fronte della previsione contrattuale di un canone mensile di euro 600,00, ha prodotto documentazione riguardanti pagamenti inferiori (per lo più di euro 400,00 mensili e non relativi a tutti i mesi), mentre le ricevute dei bonifici prodotti riguardano mensilità non oggetto del presente giudizio, ad eccezione del solo bonifico del 29.8.2022 di euro 600,00 in cui è riportata come causale la dicitura “fitto agosto”, mentre le altre ricevute depositate appaiono riferibili agli anni 2011 e 2013 ed alcune di esse non riportano neppure la data.
Il conduttore, dal canto suo, aveva l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa azionata dal locatore;
nulla è, invece, stato provato circa l'asserito pagamento in contanti, essendosi limitato l'opponente a richiedere una prova orale inammissibile, concernente capitoli vertenti sulla prova del pagamento (con il superamento dei limiti imposti dagli artt. 2726 e 2726 c.c.), privi della specificazione delle circostanze di tempo, di luogo e di svolgimento dei fatti nelle quali i pagamenti sarebbero avvenuti, venendo così a mancare il requisito stesso della specificità imposto dall'art. 244
c.c., il che rendeva la prova richiesta priva di quel quid pluris necessario ai fini della sua ammissione,
a fronte della mancanza di qualsivoglia prova documentale dei pagamenti, anche parziali, dedotti in giudizio.
In assenza di prova di fatti estintivi, impeditivi, dunque, deve ritenersi provato l'inadempimento del conduttore.
Relativamente al quantum, non può che farsi riferimento agli importi considerati dal locatore sia nella citazione per la convalida di sfratto che con la comparsa di costituzione nel presente giudizio ed indicati in euro 4.950,00 (come anche specificato nelle note di trattazione scritta del 4.3.2025), che deve essere condannato a pagare, oltre interessi nella misura legale dalle singole Parte_1 scadenze al saldo. Non può farsi luogo, invece, ad alcuna condanna al pagamento di oneri accessori in mancanza di qualsivoglia specifica allegazione e produzione di parte, atteso che non è dato capire se la richiesta di pagamento di euro 678,63 a titolo di oneri accessori, avanzata dal locatore, sia riferibile al mancato pagamento del canone idrico come dedotto nell'atto introduttivo e di cui comunque non fornisce la prova dell'esborso nel suo ammontare, ovvero ad oneri condominiali anch'essi privi di riscontro documentale.
In conclusione – revocata la convalida dello sfratto emessa l'11.1.2023 - va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile, in quanto tra le stesse parti e nelle more del presente giudizio è stata emessa un'ordinanza di convalida di sfratto
(resa nel giudizio avente RG 22036/2023) basata sull'inadempimento dei canoni di locazione relativi ai mesi successivi a quelli presi in esame nella fattispecie in esame, mentre va accolta la domanda di condanna, come sopra specificato.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione per un terzo dei compensi, in ragione della fondatezza dell'opposizione solo relativamente alla cd. fase rescindente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla opposizione tardiva a convalida di sfratto proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) revoca la convalida dello sfratto emessa l'11.1.2023, resa nel procedimento n. 96/2023 R.G.;
b) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile;
c) condanna al pagamento di euro 4.950,00 in favore di Parte_1 Controparte_1
a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
d) condanna a pagare le spese di lite in favore di , Parte_1 Controparte_1 liquidandole in euro 1.660,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sul compenso, IVA e C.P.A. come per legge, somma così già compensata per un terzo, con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro