TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3553/2022 TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Grotta n. 49 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 presso lo studio degli avv.ti Luca, Mariaelena e Francesco Saverio Pasquarella, dai quali è rappresentato e difeso, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to V. Di Maio presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.5.2022, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che l' CP_1 con comunicazione del 25.7.2019 gli notificava provvedimento di recupero dell'indebito pari ad
€13.541,48 relativo ai ratei della pensione n. 15017226 categoria IO corrisposti da gennaio 2017 ad agosto 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016 pervenuta a seguito di sollecito, con rideterminazione dell'integrazione al minimo e del trattamento di famiglia. Richiamata la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, deduceva la irripetibilità dell'indebito stante il legittimo affidamento ingenerato dal comportamento dell' nonché CP_1
l'assenza di dolo del ricorrente che aveva comunicato all' sempre i propri redditi CP_1 mediante presentazione, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2019 del modello UNIco PF e nell'anno 2018 il modello 730 non essendo tenuto a presentare il modello RED in quanto percettore di redditi dichiarati all'Agenzia dell'Entrate. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito dichiarando non dovuta la somma pari ad euro 13.541,48 con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente già trattenute. Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. del 25.7.2019 comunicava al ricorrente l'indebito CP_1 maturato dal gennaio 2017 ad agosto 2019 sulla pensione IO n. 15017226. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito previdenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto (assegno ordinario di invalidità). Giova premettere in termini generali che la disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita. Va poi osservato che nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. Orbene, parte ricorrente nel caso di specie avendo dedotto la titolarità della pensione in atti indicata, non ha confutato la spettanza delle somme oggetto di richiesta di ripetizione da parte dell' ma – richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di indebito CP_1 assistenziale per sopravvenuta carenza delle condizioni reddituali – ha eccepito che l' non CP_1 poteva procedere alla richiesta di restituzione dei ratei percepiti prima del provvedimento di indebito in considerazione della buona fede dell'accipiens e dell'assenza di dolo come evidente dalla circostanza che lo stesso ha presentato regolarmente la propria dichiarazione reddituale, acquisita dall' CP_1
Il ricorrente, infatti, non contesta in giudizio il superamento dei limiti reddituali per beneficiare dell'integrazione al minimo del trattamento pensionistico, sicché deve ritenersi provata l'indebita percezione dei suddetti importi, anche in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26231; in senso conforme, Cass. civ., sez. un. 4 agosto 2010, n. 18046).Sul solco di tale pronuncia, la sezione lavoro della Cassazione è poi intervenuta con sentenza n. 1228 del 20/1/2011, secondo la quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da
2 parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza CP_1 di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”. In fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito che “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuta grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2006, n. 4612). Si tratta del resto dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Nel caso di specie, non è dato rinvenire nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la percezione della prestazione che l' intende ripetere, né nulla è tantomeno provato in merito al proprio CP_1 diritto al pagamento delle somme a titolo di pensione oggetto di recupero da parte dell' CP_1
A fronte delle deduzioni dell' convenuto, parte ricorrente non ha addotto alcun argomento CP_2 valido a contestare il diritto dell' a procedere al recupero dell'indebito, né nell'an né nel CP_1 quantum, nulla deducendo in relazione alla sussistenza di un titolo che, viceversa, consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1
Orbene, giova riportare le disposizioni normative di interesse.
3 L'art. 52 L. 88/1989 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 L. 412/1991 ancora recita che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. (…)”. È di immediata percezione che la norma della legge 412/91 sia meno favorevole ai pensionati rispetto all'art. 52, dato che l'art. 13 della L. 412/91 sancisce l'irripetibilità solo per le liquidazioni “definitive” della pensione e non anche per le liquidazioni provvisorie;
la stessa norma, inoltre, sancisce la ripetibilità nei casi in cui l'indebito si sia determinato per l'omessa segnalazione da parte del pensionato di dati che influivano sul diritto o sulla misura delle pensioni. Secondo la disposizione in esame, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall' , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude l'imputabilità CP_1 dell'errore all' medesimo. CP_1
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili. Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall' , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. CP_1
412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e può CP_1 procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va
4
ritenuto che
l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del CP_1 relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
Secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1 percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: CP_1
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. tra le altre Cass. Lav. 23 febbraio 2022 n. 5984; Cass. n. 10627 del 2021, n. 17417 del 2016 e n. 14517 del 2020). Con riferimento al comma 2 dell'art. 13 sopra richiamato si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (cfr. Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del CP_1 pensionato nei tempi previsti dalla legge) e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e CP_1 quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all siano «immessi CP_1 nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.). Secondo la Corte di cassazione (nella pronuncia n. 3802/2019), l'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 «non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina
5 Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma
“entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi». Conclude pertanto la Cassazione affermando che «l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero». Orbene, sostiene l' che nel caso di specie l'indebito per cui è causa non è dovuto al CP_1 mancato invio del modello RED, ma è scaturito da una ricostituzione della pensione effettuata direttamente dalla Direzione Centrale dell' sulla scorta delle verifiche incrociate compiute CP_1 sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 presentata dal ricorrente, per superamento appunto del limite di reddito relativo alla percezione del trattamento minimo e del trattamento di famiglia rilevanti ai fini del diritto alla integrazione della sua pensione, dalle quali è emerso che dall'anno 2016 è stato sempre superato il limite previsto dalla vigente normativa, come si evince chiaramente dalle dichiarazioni reddituali CP_ presentate dal ricorrente all'Agenzia dell'Entrate (cfr. dichiarazioni reddituali in prod. ricorrente e . Dunque, l' ha proceduto alla verifica della posizione reddituale del ricorrente per gli anni CP_1 dal 2016 al 2019 a seguito di verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate e ha poi provveduto al recupero dei ratei erogati da gennaio 2017 all'agosto 2019 con provvedimento datato 25.7.2019 (cfr. prod.ne parte ricorrente). Orbene, osserva allora il giudicante come, ragionando nei termini prospettati dalla Cassazione, la ripetizione dell'indebito è possibile solo nei casi in cui non sia passato più di un anno dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero e, nel caso di specie, i redditi sono stati conosciuti dall' non prima della presentazione delle CP_1 predette dichiarazioni effettuate all'Agenzia delle Entrate e, infatti, l' – come precisato CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità richiamata – ha potuto conoscere la situazione reddituale dell'istante solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi che avviene nell'anno successivo a quello di imposta (e, cioè, riguardo al caso in esame, nel 2017 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2016, nel 2018 con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, nel 2019 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2018, nel 2020 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2019).
6 Ne consegue – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata - che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, maturava, al più tardi, con riferimento ai redditi del 2017 (prima annualità per la quale è stato disposto il recupero e, poi, via dicendo per quelli del 2018 e del 2018), comunicati nel corso del 2018, allo spirare del 31 dicembre 2019 cosicché l'atto di recupero inviato nel luglio 2019 è tempestivo in quanto avvenuto entro l'anno dall'effettiva conoscenza. Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che l'azione di recupero dell'indebito sia stata tempestiva atteso che l' ha provveduto ad inoltrare la comunicazione entro il 31.12.2019. CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso, assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, stante la complessità della materia oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 4.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
7
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Grotta n. 49 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 presso lo studio degli avv.ti Luca, Mariaelena e Francesco Saverio Pasquarella, dai quali è rappresentato e difeso, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv.to V. Di Maio presso il cui studio elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.5.2022, parte ricorrente in epigrafe rappresentava che l' CP_1 con comunicazione del 25.7.2019 gli notificava provvedimento di recupero dell'indebito pari ad
€13.541,48 relativo ai ratei della pensione n. 15017226 categoria IO corrisposti da gennaio 2017 ad agosto 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016 pervenuta a seguito di sollecito, con rideterminazione dell'integrazione al minimo e del trattamento di famiglia. Richiamata la giurisprudenza in materia di indebito assistenziale, deduceva la irripetibilità dell'indebito stante il legittimo affidamento ingenerato dal comportamento dell' nonché CP_1
l'assenza di dolo del ricorrente che aveva comunicato all' sempre i propri redditi CP_1 mediante presentazione, negli anni 2015, 2016, 2017 e 2019 del modello UNIco PF e nell'anno 2018 il modello 730 non essendo tenuto a presentare il modello RED in quanto percettore di redditi dichiarati all'Agenzia dell'Entrate. Adiva l'intestato Tribunale per accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito dichiarando non dovuta la somma pari ad euro 13.541,48 con condanna dell' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente già trattenute. Con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto.
1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Emerge dagli atti che l' con lettera racc. del 25.7.2019 comunicava al ricorrente l'indebito CP_1 maturato dal gennaio 2017 ad agosto 2019 sulla pensione IO n. 15017226. Trattasi, pertanto, nel caso di specie un'ipotesi di indebito previdenziale, atteso che tale è la natura della prestazione in oggetto (assegno ordinario di invalidità). Giova premettere in termini generali che la disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti per soddisfare esigenze primarie di vita. Va poi osservato che nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito. Orbene, parte ricorrente nel caso di specie avendo dedotto la titolarità della pensione in atti indicata, non ha confutato la spettanza delle somme oggetto di richiesta di ripetizione da parte dell' ma – richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di indebito CP_1 assistenziale per sopravvenuta carenza delle condizioni reddituali – ha eccepito che l' non CP_1 poteva procedere alla richiesta di restituzione dei ratei percepiti prima del provvedimento di indebito in considerazione della buona fede dell'accipiens e dell'assenza di dolo come evidente dalla circostanza che lo stesso ha presentato regolarmente la propria dichiarazione reddituale, acquisita dall' CP_1
Il ricorrente, infatti, non contesta in giudizio il superamento dei limiti reddituali per beneficiare dell'integrazione al minimo del trattamento pensionistico, sicché deve ritenersi provata l'indebita percezione dei suddetti importi, anche in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 2018, n. 26231; in senso conforme, Cass. civ., sez. un. 4 agosto 2010, n. 18046).Sul solco di tale pronuncia, la sezione lavoro della Cassazione è poi intervenuta con sentenza n. 1228 del 20/1/2011, secondo la quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da
2 parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza CP_1 di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”. In fattispecie analoga a quella per cui è causa, la Corte di Cassazione ha, inoltre, statuito che “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuta grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che la giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2006, n. 4612). Si tratta del resto dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
quando ad agire sia invece l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare. Né la suddetta regola generale è derogata dai principi e dalle normative che presiedono all'accertamento e all'adempimento delle prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie: queste prestazioni costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge, che l'ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, procedimenti che in nessun caso sono abilitati ad incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (si veda, per tutte, Cass. S.U. 25 settembre 1991, n. 10033). Nel caso di specie, non è dato rinvenire nel ricorso introduttivo del giudizio alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la percezione della prestazione che l' intende ripetere, né nulla è tantomeno provato in merito al proprio CP_1 diritto al pagamento delle somme a titolo di pensione oggetto di recupero da parte dell' CP_1
A fronte delle deduzioni dell' convenuto, parte ricorrente non ha addotto alcun argomento CP_2 valido a contestare il diritto dell' a procedere al recupero dell'indebito, né nell'an né nel CP_1 quantum, nulla deducendo in relazione alla sussistenza di un titolo che, viceversa, consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_1
Orbene, giova riportare le disposizioni normative di interesse.
3 L'art. 52 L. 88/1989 prevede che “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 L. 412/1991 ancora recita che “
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. (…)”. È di immediata percezione che la norma della legge 412/91 sia meno favorevole ai pensionati rispetto all'art. 52, dato che l'art. 13 della L. 412/91 sancisce l'irripetibilità solo per le liquidazioni “definitive” della pensione e non anche per le liquidazioni provvisorie;
la stessa norma, inoltre, sancisce la ripetibilità nei casi in cui l'indebito si sia determinato per l'omessa segnalazione da parte del pensionato di dati che influivano sul diritto o sulla misura delle pensioni. Secondo la disposizione in esame, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall' , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude l'imputabilità CP_1 dell'errore all' medesimo. CP_1
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili. Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall' , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. CP_1
412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e può CP_1 procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va
4
ritenuto che
l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici purché la notifica del CP_1 relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla pensione goduta. CP_1
Secondo l'interpretazione offerta dalla Cassazione, la norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il CP_1 percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: CP_1
a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr. tra le altre Cass. Lav. 23 febbraio 2022 n. 5984; Cass. n. 10627 del 2021, n. 17417 del 2016 e n. 14517 del 2020). Con riferimento al comma 2 dell'art. 13 sopra richiamato si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. CP_1
412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (cfr. Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle verifiche dei redditi del CP_1 pensionato nei tempi previsti dalla legge) e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e CP_1 quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all siano «immessi CP_1 nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.). Secondo la Corte di cassazione (nella pronuncia n. 3802/2019), l'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991 «non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina
5 Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma
“entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi». Conclude pertanto la Cassazione affermando che «l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero». Orbene, sostiene l' che nel caso di specie l'indebito per cui è causa non è dovuto al CP_1 mancato invio del modello RED, ma è scaturito da una ricostituzione della pensione effettuata direttamente dalla Direzione Centrale dell' sulla scorta delle verifiche incrociate compiute CP_1 sulla banca dati dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 presentata dal ricorrente, per superamento appunto del limite di reddito relativo alla percezione del trattamento minimo e del trattamento di famiglia rilevanti ai fini del diritto alla integrazione della sua pensione, dalle quali è emerso che dall'anno 2016 è stato sempre superato il limite previsto dalla vigente normativa, come si evince chiaramente dalle dichiarazioni reddituali CP_ presentate dal ricorrente all'Agenzia dell'Entrate (cfr. dichiarazioni reddituali in prod. ricorrente e . Dunque, l' ha proceduto alla verifica della posizione reddituale del ricorrente per gli anni CP_1 dal 2016 al 2019 a seguito di verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate all'Agenzia delle Entrate e ha poi provveduto al recupero dei ratei erogati da gennaio 2017 all'agosto 2019 con provvedimento datato 25.7.2019 (cfr. prod.ne parte ricorrente). Orbene, osserva allora il giudicante come, ragionando nei termini prospettati dalla Cassazione, la ripetizione dell'indebito è possibile solo nei casi in cui non sia passato più di un anno dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero e, nel caso di specie, i redditi sono stati conosciuti dall' non prima della presentazione delle CP_1 predette dichiarazioni effettuate all'Agenzia delle Entrate e, infatti, l' – come precisato CP_1 dalla giurisprudenza di legittimità richiamata – ha potuto conoscere la situazione reddituale dell'istante solo a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi che avviene nell'anno successivo a quello di imposta (e, cioè, riguardo al caso in esame, nel 2017 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2016, nel 2018 con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2017, nel 2019 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2018, nel 2020 con riferimento alla dichiarazione dei redditi del 2019).
6 Ne consegue – alla luce della giurisprudenza sopra richiamata - che la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, maturava, al più tardi, con riferimento ai redditi del 2017 (prima annualità per la quale è stato disposto il recupero e, poi, via dicendo per quelli del 2018 e del 2018), comunicati nel corso del 2018, allo spirare del 31 dicembre 2019 cosicché l'atto di recupero inviato nel luglio 2019 è tempestivo in quanto avvenuto entro l'anno dall'effettiva conoscenza. Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che l'azione di recupero dell'indebito sia stata tempestiva atteso che l' ha provveduto ad inoltrare la comunicazione entro il 31.12.2019. CP_1
Ne consegue il rigetto del ricorso, assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite, stante la complessità della materia oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 4.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
7