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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3410 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Dante n. 3 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONFIGLIO EMILIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento promosso da rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Emilia Bonfiglio, contro l' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, la parte ricorrente ha formulato domanda per il riconoscimento delle giornate lavorative effettivamente svolte negli anni
2013 e 2014 in qualità di bracciante agricola a tempo determinato. La richiesta era finalizzata alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato e alla conseguente stabilizzazione della posizione previdenziale mediante il consolidamento dei contributi versati, ma successivamente annullati dall' . Controparte_2 L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta decadenza dal potere di agire giudizialmente, ai sensi dell'art. 22 del
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo
1970, n. 83. Ha inoltre contestato la fondatezza nel merito delle pretese avanzate dalla ricorrente, ritenendole inammissibili e infondate.
La questione centrale del presente giudizio è rappresentata dalla tempestività della proposizione del ricorso giudiziario rispetto al termine decadenziale previsto dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, l'interessato può proporre azione giudiziaria entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento lesivo o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza effettiva. Nella fattispecie in esame,
l' ha proceduto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi CP_1
dei lavoratori agricoli tramite pubblicazione telematica sul proprio sito istituzionale del provvedimento di variazione, effettuata nel periodo compreso tra il 10 marzo 2018 e il 25 marzo 2018. Tale modalità di notifica è espressamente contemplata e legittimata dall'art. 38, comma 7, della Legge n. 111/2011. La Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2021, ha confermato la conformità a
Costituzione di tale previsione normativa, ritenendola una soluzione idonea, proporzionata e giustificata per garantire l'efficienza dell'amministrazione e la certezza dei rapporti giuridici.
Parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver presentato ricorso amministrativo alla Commissione CISOA il 5 aprile 2018, ricorso che si è concluso tacitamente per silenzio-rigetto allo spirare del termine di 90 giorni, ovvero il 4 luglio 2018. A partire dal giorno successivo, ossia dal 5 luglio 2018, ha iniziato a decorrere il termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, con scadenza individuata al 2 novembre 2018. Poiché il ricorso è stato effettivamente depositato in data 30 ottobre 2018, deve ritenersi che la proposizione dell'azione sia avvenuta nei termini di legge.
È opportuno rammentare, in via generale, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
5942/2001; n. 25892/2009), il termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L.
n. 7 del 1970 è di natura sostanziale. Ciò comporta che esso non può essere soggetto a sospensione o interruzione e non è suscettibile di proroga o rimessione in termini, essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nonostante la tempestiva proposizione del ricorso, emerge che la questione relativa alla decadenza ha carattere assorbente rispetto all'esame del merito, rendendo superfluo qualsiasi approfondimento in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro, alla qualificazione del datore di lavoro come imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e al conseguente diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli.
Tenuto conto della particolare complessità della controversia, nonché dell'esistenza di un quadro normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, con particolare riferimento alle modalità di notifica dei provvedimenti di variazione e ai termini di decadenza, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale determinazione appare giustificata non solo in considerazione della natura interpretativa della controversia, ma anche della buona fede della parte ricorrente, che può essere stata indotta in errore da orientamenti non univoci emersi nel tempo nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
3410/2018:
• Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da contro Parte_1
l' per intervenuta decadenza;
CP_1
• Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito, atteso il carattere assorbente della questione preliminare esaminata;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 23/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo