Art. 13.
Salvo il disposto dell' articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , la indennita' di residenza in annua somma fissa stabilita dall' articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 , a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, e' da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.
Salvo il disposto dell' articolo 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , la indennita' di residenza in annua somma fissa stabilita dall' articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 , a favore degli impiegati civili ed uscieri od inservienti di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, e' da ritenersi dovuta rispettivamente nella somma di lire 400 e di lire 300 agli impiegati ed agli uscieri od inservienti ammogliati o vedovi con figli, ovvero scapoli con genitori se conviventi con essi, quando almeno uno dei figli o dei genitori conviva con l'impiegato od usciere e sia a carico di lui; altrimenti gli impiegati ed uscieri od inservienti anzidetti sono da considerarsi rispettivamente come ammogliati senza prole o come scapoli.