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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
TRISCARI GIANCARLO, RE
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15477/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via M. Carucci 71 00143 Roma
RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO GIOCHI-LOTTERIE 2021
- DINIEGO RIMBORSO GIOCHI-LOTTERIE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12131/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso
Resistente: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di rimborso dell'imposta unica da essa versata in eccesso dal dicembre 2021 al dicembre 2022.
La società espone di essere titolare della concessione n. 15252 per la raccolta del gioco on line di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che, quale soggetto passivo d'imposta, è tenuta a versare l'imposta unica disciplinata dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. Tra i vari giochi offerti dalla società rientrano anche quelli di sorte a quota fissa a distanza e di carte organizzati in forma diversa dal torneo a distanza.
La ricorrente evidenzia che, per tali giochi, l'art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 39 del 2009, aveva previsto un'aliquota pari al 20% applicabile alle somme che non erano restituite al giocatore e che, tuttavia, a partire dal 2019, l'Agenzia delle dogane aveva iniziato a liquidare l'imposta in misura pari al 25% piuttosto che al 20%. Dal mese di giugno 2019 la società aveva interrotto il versamento dell'imposta nella misura del 25%, come liquidata dall'Agenzia, versando l'imposta nella ridotta misura del 20%, ritenendo che questa fosse quella corretta, sicché aveva ricevuto diverse intimazioni di pagamento relative al periodo giugno-dicembre 2019, gennaio-dicembre 2020, gennaio-novembre 2021. Questi atti impositivi erano stati impugnati dinanzi al TAR Lazio che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e poi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che li aveva accolti con sentenza n. 10786/2023, confermata in appello con sentenza n. 4586 del 2024.
Aggiunge la ricorrente che, a decorrere dal mese di dicembre 2021, al solo fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi per ciascuna delle ulteriori intimazioni di pagamento successivamente ricevute, aveva versato l'imposta unica nella misura richiesta del 25%, riservandosi di richiedere successivamente il rimborso.
Pertanto, ha poi chiesto il rimborso della maggiore imposta versata con ricorso presentato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado Bologna che, tuttavia, ha rilevato la propria incompetenza territoriale.
La società ha quindi provveduto a riassumere il ricorso dinanzi a questa Corte.
La società ritiene che il silenzio-rifiuto al rimborso della imposta versata in eccedenza sia illegittimo.
Segnala che la questione oggetto del presente giudizio riguarda l'imposta da versare dal soggetto passivo che gestisce i giochi di sorte a quota fissa a distanza e i giochi organizzati in forma diversa dal torneo a distanza e che, in particolare, queste tipologie di gioco sono stati introdotti con l'art. 12, comma 1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, prevedendo un'aliquota del 20%.
L'aliquota del 25%, invece, sarebbe stata applicata solo per i giochi di abilità a distanza e per il bingo a distanza, come previsto dall'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2019, n. 145.
Evidenzia quindi che tale ultima disposizione non menzionerebbe i giochi di sorte quota fissa o i giochi di carte in forma diversa dal torneo tra quelli a distanza per i quali è stato, invece, previsto l'incremento dell'aliquota al 25%.
Afferma parte ricorrente che, del resto, vi sarebbe una incomparabilità tra i giuochi di cui all'art. 12, comma
1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009 (con aliquota del 20%) e quelli di cui all'art. 1, comma 1052, della legge n. 145 del 2019, sia sotto il profilo normativo che per le stesse modalità con cui il gioco viene svolto.
Infatti, i giochi di abilità erano stati disciplinati prima dei giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, cioè con l'art. 38, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006. In particolare, si era previsto che questi consistevano nel fatto che il risultato dipendeva dall'abilità del giocatore che aveva rilievo prevalente rispetto all'elemento aleatorio e che, ai fini fiscali, l'imposta era stabilita nella misura del 3 per cento. Di questa autonoma disciplina fiscale del trattamento dei giochi di abilità sarebbe stata consapevole la stessa amministrazione doganale che, con i decreti direttoriali 10 gennaio 2011 e 11 aprile 2011, avrebbe distinto tra le due tipologie di gioco.
Inoltre, sul piano fattuale, le due tipologie di gioco sarebbero diverse per le distinte modalità con cui operano: in quelle di abilità sarebbe il giocatore, con la sua capacità tecnica, che avrebbe un peso determinante sull'esito, e questo varrebbe anche per i giochi di carte organizzati in forma di torneo;
per le altre tipologie di gioco, quali quelle in esame, non vi sarebbero analoghe modalità, sia perché i giochi di carte diverse dal torneo sarebbero caratterizzate dal fatto che non ci sarebbero limiti di tempo e si baserebbero su puntate con soldi veri, sia perché i giochi di sorte a quota fissa in cui gli esiti della scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita e invariabile.
Si è costituita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha chiesto di rigettare il ricorso.
In particolare, ritiene che, sebbene il comma 1052 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2019, n. 145 non menzioni espressamente i giochi di sorte a quota fissa o i giochi di carte in forma diversa dal torneo tra i giochi a distanza ai quali si applica l'incremento di aliquota al 25%, ciò non varrebbe a escludere che ad essi il legislatore abbia comunque inteso riferirsi.
Evidenzia che i giochi di abilità sono quelli in cui in cui l'abilità è presente in misura prevalente rispetto all'alea, ma ciò non implicherebbe automaticamente che sia esclusa l'esistenza di giochi di sorte in cui sia presente un certo grado di abilità: infatti, nei giochi di abilità non potrebbe considerarsi del tutto escluso l'elemento aleatorio, così come nei giochi di sorte non potrebbe considerarsi del tutto assente l'elemento dell'abilità del giocatore.
Quando è stato introdotta, con l'art. 12, comma 1, lettera f) del d.l. n. 39 del 2009, l'imposta anche per i giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il legislatore non avrebbe previsto una regolamentazione ex novo, ma avrebbe adeguato la regolamentazione già in atto di cui al d.l. n. 223 del 2006.
La differenza circa il regime fiscale tra le due diverse tipologie di giochi sarebbe stata composta nel 2015, quando il legislatore, con l'art. 1, comma 944, della legge n. 208 del 2015, ha previsto che, a decorrere dal
1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Sarebbe in questo quadro complessivo di trattamento unitario tra le due tipologie di gioco che dovrebbe interpretarsi l'aumento al 25% dell'aliquota d'imposta per i giochi di abilità disposto dal comma 1052 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018: con questa disposizione, infatti, il legislatore avrebbe previsto un aumento di aliquota per tutte le categorie di gioco, non ravvisandosi motivi per ritenere che il legislatore abbia voluto escludere proprio e solamente i “giochi di sorte”. Con la memoria parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso ed ha confutato la linea difensiva della resistente.
Parte resistente ha depositato la memoria, in particolare ha posto in evidenza che l'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027) ha disposto che «[a]i fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo».
Con tale disposizione interpretativa il legislatore avrebbe quindi confermato che la voluntas legis sarebbe sempre stata quella di ritenere applicabile l'aliquota del 25% a tutti i giochi a distanza, tanto da non poter giustificare una diversità di trattamento tributario.
Con la memoria parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso ed ha confutato la linea difensiva della resistente.
In particolare, ha osservato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 207 del 2024 non avrebbe portata interpretativa, potendo regolare l'imposta solo per il futuro. A tal proposito, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Nel caso di specie, mancherebbe la situazione eccezionale che giustificherebbe l'introduzione retroattiva dell'intervento normativo.
Neppure potrebbe ritenersi che la disposizione sia interpretativa, in quanto mancherebbe qualsivoglia incertezza sul dettato normativo interpretato, che anzi apparirebbe chiaro e non equivoco, e, inoltre, non vi sarebbe una possibilità di diverse linee interpretativa della disposizione oggetto di interpretazione che potrebbe giustificare sul piano costituzionale l'intervento normativo. La disposizione, in realtà, avrebbe illegittimamente esteso retroattivamente una aliquota tributaria a una fattispecie prima non contemplata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della presenta controversia non può non tenere conto dell'intervento normativo di cui all'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027) che ha disposto che «[a]i fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo».
Seguendo le prescrizioni del dettato normativo della disposizione, si deve ritenere che, anche per i giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, debba per essi trovare applicazione la previsione di cui alla lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quindi la misura del 25% sulla base imponibile.
Deve, tuttavia, tenersi conto degli argomenti sviluppati dalla parte ricorrente circa la non applicabilità della disposizione al caso di specie. Parte ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione non abbia natura interpretativa, quindi applicabile retroattivamente, ma innovativa, quindi con effetto solo dal momento della sua entrata in vigore.
Va quindi esaminato il profilo della natura interpretativa o meno della citata disposizione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata (da ultimo, sentenze n. 44 del 2025, n. 70 e n. 4 del 2024, n. 18 del 2023; in precedenza, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 314 del 2013), anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali
(sentenza n. 133 del 2020).
Occorre quindi verificare (sentenza n. 184 del 2024) che la disposizione abbia natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello «di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo
» (sentenze n. 77 del 2024, n. 70 del 2020, n. 15 del 2018, n. 73 del 2017 e n. 132 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 4 del 2024, n. 108 del 2019 e n. 127 del 2015)».
In sostanza (sentenza n. 18 del 2023), «ciò che rileva, a tal fine, è che la scelta imposta dalla legge con la disposizione interpretativa rientri nell'ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell'interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 167 e n. 15 del 2018, n. 73 del 2017 e n. 525 del 2000)».
Pertanto, ai nostri fini, è necessario verificare se alla disposizione di cui al comma 1052 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, oggetto di interpretazione, poteva riconoscersi il significato di regolare non solo i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e il gioco del bingo a distanza, come espressamente previsto, ma anche quelli in esame, cioè i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, sebbene a questa ultima tipologia di giochi non avesse fatto esplicito riferimento.
Ritiene questa Corte che alla disposizione di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 207 del 2024 debba essere riconosciuta la natura di norma interpretativa, quindi applicabile anche al caso di specie.
A tale convincimento è possibile pervenire operando una ricostruzione storica del quadro normativo di riferimento.
La regolamentazione dei giochi a distanza ha trovato un primo intervento normativo nell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, secondo cui «[a]l fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: - le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
- i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata. I giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità».
A questa disposizione ha dato attuazione il decreto 17 settembre 2007, n. 186, che ha disciplinato i giochi di abilità a distanza e i giochi di carte organizzati sotto forma di torneo.
È poi intervenuto l'art. 12, comma 1, lettera f), del. d.l. 28 aprile 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009, che ha previsto la possibilità di introdurre, integrando il decreto n. 186 del 2007, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, prevedendo anche l'aliquota dell'imposta unica che veniva fissata nella misura del 20% della somma risultante dalla differenza tra le somme puntate e le vincite.
Preme a questo punto compiere una prima considerazione, le cui implicazioni saranno successivamente sviluppate: cioè che, in questo momento temporale, il legislatore aveva preso in considerazione le due tipologie di gioco e ne aveva fatto una regolamentazione, a fini fiscali, differente.
Ad assumere poi particolare rilievo è il successivo intervento normativo di cui all'art. 24, comma 11, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).
Fin qui, dunque, la visione complessiva del legislatore è stata quella di prevedere un regime fiscale differenziato tra le due tipologie di gioco.
La legge comunitaria 2008, tuttavia, riorganizza, con una disciplina generale, il settore del gioco a distanza.
Prevede, in particolare, all'art. 24, comma 11, che «[a]l fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita».
Va osservato che, come detto, la disposizione ha avuto la finalità di procedere al riassetto dell'intero settore del gioco a distanza il che implica che, nell'indicare specificamente quali erano i giochi rientranti nel sistema complessivo da sottoporre alla regolamentazione, ha avuto inevitabilmente di mira l'intero assetto dei giochi a distanza fino ad allora diversamente regolato da specifiche disposizioni. E quel che preme porre in evidenza
è il fatto che il legislatore, nell'ambito di una previsione generale dell'intero sistema di giochi a distanza, in specifica attuazione della normativa unionale, è intervenuto dopo che, in precedenza, con disposizioni diverse, si erano previste specifiche disposizioni relative a ciascuna della tipologia di gioco.
In questo ambito, il fatto che, nel compiere l'assetto complessivo dei sistemi di gioco, il legislatore non ha espressamente menzionato i giochi di sorte a distanza a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, potrebbe indurre a ritenere che la ratio legis sia stata nel senso di avere voluto comunque ricondurre questa tipologia di gioco fra quelli di abilità di cui alla lettera d) dell'art. 24, comma 11, della medesima legge. Diversamente, non sarebbe comprensibile la ragione di questa esclusione una volta che, come visto, in precedenza il legislatore ne aveva curato specificamente la disciplina.
È pur vero che il successivo decreto direttoriale del 10 gennaio 2011 ha previsto una disciplina differenziata tra i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui all'art. 24, comma 11, lettera d), della legge n.
88 del 2009, e i giochi di sorte a quota fissa con vincita in denaro e i giochi di carte con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo, di cui all'art. 12, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, e che con successivo decreto direttoriale dell'11 aprile 2011 fu stabilito, per la prima tipologia di gioco l'applicazione della misura del 3% dell'imposta unica, senza disporre nulla in ordine alla tassazione della seconda tipologia di gioco, poiché questi erano stati già regolati dal citato art. 12, e che, quindi, per il gioco effettuato a distanza vi era una diversità di tassazione: 20% sul margine per i giochi di sorte a quota fissa e di carte e 3% sulla raccolta per i giochi di abilità.
Ma è anche vero che il successivo art. 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro che l'imposta unica doveva essere corrisposta nella misura del 20%, uniformando, in tal modo, la tassazione del gioco a distanza a prescindere dalla tipologia di gioco.
In sostanza, sebbene nella fase inziale della disciplina in esame il legislatore aveva differenziato le due tipologie di giochi, il complesso assetto operato dalla legge comunitaria 2008 può essere letto nel senso di una scelta legislativa di ricondurre anche i giochi ora all'esame fra quelli in essa previsti, riconducendoli in sostanza nella generica definizione di giochi di abilità di cui alla lettera d).
Non è indifferente, sotto tale profilo e alla luce di una valutazione sistematica complessiva che, in ordine al concetto di giochi di abilità, l'art. 110, comma 6, lettera a), del LP (Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773), considera apparecchi leciti le slot machine che, insieme all'elemento aleatorio, presentato anche elementi di abilità «che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco».
Si tratta, all'evidenza, di una disposizione la cui lettura, combinata con quella contenuta nell'art. 24, comma
11, della legge n. 88 del 2009, consente di ritenere non implausibile che, quando il legislatore ha fatto riferimento al gioco di abilità nella lettera d) di quest'ultimo articolo, non abbia inteso differenziare tra le tipologie di gioco all'esame.
È in questo contesto che interviene, poi, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 che ha aumentato l'aliquota dell'imposta unica sui giochi a distanza, incrementandola dal 20 al 25%.
Questa disposizione ha previsto che l'incremento dell'aliquota si applica «per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza», senza citare espressamente i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo ed è su tale disposizione che è poi intervenuto l'art. 12, comma 1, della legge di bilancio per il 2025.
La disposizione interpretata, a ben vedere, può essere ricondotta a una duplice soluzione interpretativa.
La prima, seguita dalla parte ricorrente, secondo cui il legislatore, proprio perché ha fatto riferimento unicamente ai giochi di abilità a distanza, non avrebbe voluto disciplinare l'imposizione relativa giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo.
Ma si potrebbe parimenti dare una diversa lettura che tiene conto della finalità e del contesto in cui la stessa si è venuta temporalmente a collocare.
Sotto il primo profilo, sfugge la ragione per cui il legislatore avrebbe dovuto mantenere una tassazione differenziata a seconda della diversa tipologia di gioco. Non vi è, in sostanza, alcuna evidenza circa il fatto che le due forme di gioco, in particolare le modalità di svolgimento, giustificassero il diverso trattamento.
Tanto più che la differenza circa il regime fiscale tra le due diverse tipologie di giochi era stata composta dal legislatore nel 2015, quando con l'art. 1, comma 944, della legge n. 208 del 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Sotto il secondo profilo, se è vero che il legislatore, in origine, ha previsto un diverso trattamento, successivamente, come detto, ha precisato, con la legge n. 88 del 2009, quali erano le tipologie di gioco a distanza da riorganizzare e, in questo contesto, ha fatto riferimento ai giochi di abilità, senza alcuna differenziazione. È poco verosimile che, pur nella consapevolezza della esistenza, sul piano ordinamentale, di due divere tipologie di gioco a distanza, il legislatore, nel regolamentare il complessivo assetto, non abbia voluto “interessarsi” di una di esse, cioè di quelle, pur disciplinate dal precedente art. 12, comma 1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, consistenti nei giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo.
Da ciò consegue che, quantomeno sul piano della corretta determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione interpretata, potevano concorrere due diverse letture interpretative.
Se così è, deve ritenersi che la legge di bilancio per il 2025 è intervenuta proprio per dettare una delle possibili soluzioni interpretative circa l'esatto ambito di applicazione, non ponendosi, in tal modo, in frontale contrasto con l'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, proprio in quanto, avendo natura interpretativa, non subisce i limiti delle disposizioni con effetto retroattivo.
Ne consegue che, dovendo applicarsi la norma di interpretazione autentica all'art. 1, comma 89, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, correttamente l'amministrazione resistente ha richiesto il pagamento dell'imposta nella misura del 25%, sicchè la domanda di rimborso è infondata.
Ai fini delle spese, la novità della questione comporta la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 2.12.2025 Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
TRISCARI GIANCARLO, RE
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15477/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz. - Via M. Carucci 71 00143 Roma
RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO GIOCHI-LOTTERIE 2021
- DINIEGO RIMBORSO GIOCHI-LOTTERIE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12131/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso
Resistente: rigettare il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 spa ha proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di rimborso dell'imposta unica da essa versata in eccesso dal dicembre 2021 al dicembre 2022.
La società espone di essere titolare della concessione n. 15252 per la raccolta del gioco on line di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che, quale soggetto passivo d'imposta, è tenuta a versare l'imposta unica disciplinata dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. Tra i vari giochi offerti dalla società rientrano anche quelli di sorte a quota fissa a distanza e di carte organizzati in forma diversa dal torneo a distanza.
La ricorrente evidenzia che, per tali giochi, l'art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 39 del 2009, aveva previsto un'aliquota pari al 20% applicabile alle somme che non erano restituite al giocatore e che, tuttavia, a partire dal 2019, l'Agenzia delle dogane aveva iniziato a liquidare l'imposta in misura pari al 25% piuttosto che al 20%. Dal mese di giugno 2019 la società aveva interrotto il versamento dell'imposta nella misura del 25%, come liquidata dall'Agenzia, versando l'imposta nella ridotta misura del 20%, ritenendo che questa fosse quella corretta, sicché aveva ricevuto diverse intimazioni di pagamento relative al periodo giugno-dicembre 2019, gennaio-dicembre 2020, gennaio-novembre 2021. Questi atti impositivi erano stati impugnati dinanzi al TAR Lazio che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e poi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che li aveva accolti con sentenza n. 10786/2023, confermata in appello con sentenza n. 4586 del 2024.
Aggiunge la ricorrente che, a decorrere dal mese di dicembre 2021, al solo fine di evitare l'instaurazione di ulteriori contenziosi per ciascuna delle ulteriori intimazioni di pagamento successivamente ricevute, aveva versato l'imposta unica nella misura richiesta del 25%, riservandosi di richiedere successivamente il rimborso.
Pertanto, ha poi chiesto il rimborso della maggiore imposta versata con ricorso presentato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado Bologna che, tuttavia, ha rilevato la propria incompetenza territoriale.
La società ha quindi provveduto a riassumere il ricorso dinanzi a questa Corte.
La società ritiene che il silenzio-rifiuto al rimborso della imposta versata in eccedenza sia illegittimo.
Segnala che la questione oggetto del presente giudizio riguarda l'imposta da versare dal soggetto passivo che gestisce i giochi di sorte a quota fissa a distanza e i giochi organizzati in forma diversa dal torneo a distanza e che, in particolare, queste tipologie di gioco sono stati introdotti con l'art. 12, comma 1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, prevedendo un'aliquota del 20%.
L'aliquota del 25%, invece, sarebbe stata applicata solo per i giochi di abilità a distanza e per il bingo a distanza, come previsto dall'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2019, n. 145.
Evidenzia quindi che tale ultima disposizione non menzionerebbe i giochi di sorte quota fissa o i giochi di carte in forma diversa dal torneo tra quelli a distanza per i quali è stato, invece, previsto l'incremento dell'aliquota al 25%.
Afferma parte ricorrente che, del resto, vi sarebbe una incomparabilità tra i giuochi di cui all'art. 12, comma
1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009 (con aliquota del 20%) e quelli di cui all'art. 1, comma 1052, della legge n. 145 del 2019, sia sotto il profilo normativo che per le stesse modalità con cui il gioco viene svolto.
Infatti, i giochi di abilità erano stati disciplinati prima dei giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, cioè con l'art. 38, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006. In particolare, si era previsto che questi consistevano nel fatto che il risultato dipendeva dall'abilità del giocatore che aveva rilievo prevalente rispetto all'elemento aleatorio e che, ai fini fiscali, l'imposta era stabilita nella misura del 3 per cento. Di questa autonoma disciplina fiscale del trattamento dei giochi di abilità sarebbe stata consapevole la stessa amministrazione doganale che, con i decreti direttoriali 10 gennaio 2011 e 11 aprile 2011, avrebbe distinto tra le due tipologie di gioco.
Inoltre, sul piano fattuale, le due tipologie di gioco sarebbero diverse per le distinte modalità con cui operano: in quelle di abilità sarebbe il giocatore, con la sua capacità tecnica, che avrebbe un peso determinante sull'esito, e questo varrebbe anche per i giochi di carte organizzati in forma di torneo;
per le altre tipologie di gioco, quali quelle in esame, non vi sarebbero analoghe modalità, sia perché i giochi di carte diverse dal torneo sarebbero caratterizzate dal fatto che non ci sarebbero limiti di tempo e si baserebbero su puntate con soldi veri, sia perché i giochi di sorte a quota fissa in cui gli esiti della scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita e invariabile.
Si è costituita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha chiesto di rigettare il ricorso.
In particolare, ritiene che, sebbene il comma 1052 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2019, n. 145 non menzioni espressamente i giochi di sorte a quota fissa o i giochi di carte in forma diversa dal torneo tra i giochi a distanza ai quali si applica l'incremento di aliquota al 25%, ciò non varrebbe a escludere che ad essi il legislatore abbia comunque inteso riferirsi.
Evidenzia che i giochi di abilità sono quelli in cui in cui l'abilità è presente in misura prevalente rispetto all'alea, ma ciò non implicherebbe automaticamente che sia esclusa l'esistenza di giochi di sorte in cui sia presente un certo grado di abilità: infatti, nei giochi di abilità non potrebbe considerarsi del tutto escluso l'elemento aleatorio, così come nei giochi di sorte non potrebbe considerarsi del tutto assente l'elemento dell'abilità del giocatore.
Quando è stato introdotta, con l'art. 12, comma 1, lettera f) del d.l. n. 39 del 2009, l'imposta anche per i giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il legislatore non avrebbe previsto una regolamentazione ex novo, ma avrebbe adeguato la regolamentazione già in atto di cui al d.l. n. 223 del 2006.
La differenza circa il regime fiscale tra le due diverse tipologie di giochi sarebbe stata composta nel 2015, quando il legislatore, con l'art. 1, comma 944, della legge n. 208 del 2015, ha previsto che, a decorrere dal
1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Sarebbe in questo quadro complessivo di trattamento unitario tra le due tipologie di gioco che dovrebbe interpretarsi l'aumento al 25% dell'aliquota d'imposta per i giochi di abilità disposto dal comma 1052 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018: con questa disposizione, infatti, il legislatore avrebbe previsto un aumento di aliquota per tutte le categorie di gioco, non ravvisandosi motivi per ritenere che il legislatore abbia voluto escludere proprio e solamente i “giochi di sorte”. Con la memoria parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso ed ha confutato la linea difensiva della resistente.
Parte resistente ha depositato la memoria, in particolare ha posto in evidenza che l'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027) ha disposto che «[a]i fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo».
Con tale disposizione interpretativa il legislatore avrebbe quindi confermato che la voluntas legis sarebbe sempre stata quella di ritenere applicabile l'aliquota del 25% a tutti i giochi a distanza, tanto da non poter giustificare una diversità di trattamento tributario.
Con la memoria parte ricorrente ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso ed ha confutato la linea difensiva della resistente.
In particolare, ha osservato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 207 del 2024 non avrebbe portata interpretativa, potendo regolare l'imposta solo per il futuro. A tal proposito, ha richiamato la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
Nel caso di specie, mancherebbe la situazione eccezionale che giustificherebbe l'introduzione retroattiva dell'intervento normativo.
Neppure potrebbe ritenersi che la disposizione sia interpretativa, in quanto mancherebbe qualsivoglia incertezza sul dettato normativo interpretato, che anzi apparirebbe chiaro e non equivoco, e, inoltre, non vi sarebbe una possibilità di diverse linee interpretativa della disposizione oggetto di interpretazione che potrebbe giustificare sul piano costituzionale l'intervento normativo. La disposizione, in realtà, avrebbe illegittimamente esteso retroattivamente una aliquota tributaria a una fattispecie prima non contemplata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione della presenta controversia non può non tenere conto dell'intervento normativo di cui all'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027) che ha disposto che «[a]i fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l'importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo».
Seguendo le prescrizioni del dettato normativo della disposizione, si deve ritenere che, anche per i giochi di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo, debba per essi trovare applicazione la previsione di cui alla lettera a) del comma 1052 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, quindi la misura del 25% sulla base imponibile.
Deve, tuttavia, tenersi conto degli argomenti sviluppati dalla parte ricorrente circa la non applicabilità della disposizione al caso di specie. Parte ricorrente ritiene, infatti, che la disposizione non abbia natura interpretativa, quindi applicabile retroattivamente, ma innovativa, quindi con effetto solo dal momento della sua entrata in vigore.
Va quindi esaminato il profilo della natura interpretativa o meno della citata disposizione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata (da ultimo, sentenze n. 44 del 2025, n. 70 e n. 4 del 2024, n. 18 del 2023; in precedenza, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 314 del 2013), anche in mancanza di contrasti giurisprudenziali
(sentenza n. 133 del 2020).
Occorre quindi verificare (sentenza n. 184 del 2024) che la disposizione abbia natura interpretativa sul piano sostanziale, accertando che il suo fine sia quello «di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo
» (sentenze n. 77 del 2024, n. 70 del 2020, n. 15 del 2018, n. 73 del 2017 e n. 132 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 4 del 2024, n. 108 del 2019 e n. 127 del 2015)».
In sostanza (sentenza n. 18 del 2023), «ciò che rileva, a tal fine, è che la scelta imposta dalla legge con la disposizione interpretativa rientri nell'ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell'interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente (sentenze n. 61 del 2022, n. 133 del 2020, n. 167 e n. 15 del 2018, n. 73 del 2017 e n. 525 del 2000)».
Pertanto, ai nostri fini, è necessario verificare se alla disposizione di cui al comma 1052 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, oggetto di interpretazione, poteva riconoscersi il significato di regolare non solo i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e il gioco del bingo a distanza, come espressamente previsto, ma anche quelli in esame, cioè i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, sebbene a questa ultima tipologia di giochi non avesse fatto esplicito riferimento.
Ritiene questa Corte che alla disposizione di cui all'art. 1, comma 89, della legge n. 207 del 2024 debba essere riconosciuta la natura di norma interpretativa, quindi applicabile anche al caso di specie.
A tale convincimento è possibile pervenire operando una ricostruzione storica del quadro normativo di riferimento.
La regolamentazione dei giochi a distanza ha trovato un primo intervento normativo nell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, secondo cui «[a]l fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006: - le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
- i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata. I giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità».
A questa disposizione ha dato attuazione il decreto 17 settembre 2007, n. 186, che ha disciplinato i giochi di abilità a distanza e i giochi di carte organizzati sotto forma di torneo.
È poi intervenuto l'art. 12, comma 1, lettera f), del. d.l. 28 aprile 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009, che ha previsto la possibilità di introdurre, integrando il decreto n. 186 del 2007, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, prevedendo anche l'aliquota dell'imposta unica che veniva fissata nella misura del 20% della somma risultante dalla differenza tra le somme puntate e le vincite.
Preme a questo punto compiere una prima considerazione, le cui implicazioni saranno successivamente sviluppate: cioè che, in questo momento temporale, il legislatore aveva preso in considerazione le due tipologie di gioco e ne aveva fatto una regolamentazione, a fini fiscali, differente.
Ad assumere poi particolare rilievo è il successivo intervento normativo di cui all'art. 24, comma 11, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).
Fin qui, dunque, la visione complessiva del legislatore è stata quella di prevedere un regime fiscale differenziato tra le due tipologie di gioco.
La legge comunitaria 2008, tuttavia, riorganizza, con una disciplina generale, il settore del gioco a distanza.
Prevede, in particolare, all'art. 24, comma 11, che «[a]l fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita».
Va osservato che, come detto, la disposizione ha avuto la finalità di procedere al riassetto dell'intero settore del gioco a distanza il che implica che, nell'indicare specificamente quali erano i giochi rientranti nel sistema complessivo da sottoporre alla regolamentazione, ha avuto inevitabilmente di mira l'intero assetto dei giochi a distanza fino ad allora diversamente regolato da specifiche disposizioni. E quel che preme porre in evidenza
è il fatto che il legislatore, nell'ambito di una previsione generale dell'intero sistema di giochi a distanza, in specifica attuazione della normativa unionale, è intervenuto dopo che, in precedenza, con disposizioni diverse, si erano previste specifiche disposizioni relative a ciascuna della tipologia di gioco.
In questo ambito, il fatto che, nel compiere l'assetto complessivo dei sistemi di gioco, il legislatore non ha espressamente menzionato i giochi di sorte a distanza a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, potrebbe indurre a ritenere che la ratio legis sia stata nel senso di avere voluto comunque ricondurre questa tipologia di gioco fra quelli di abilità di cui alla lettera d) dell'art. 24, comma 11, della medesima legge. Diversamente, non sarebbe comprensibile la ragione di questa esclusione una volta che, come visto, in precedenza il legislatore ne aveva curato specificamente la disciplina.
È pur vero che il successivo decreto direttoriale del 10 gennaio 2011 ha previsto una disciplina differenziata tra i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, di cui all'art. 24, comma 11, lettera d), della legge n.
88 del 2009, e i giochi di sorte a quota fissa con vincita in denaro e i giochi di carte con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo, di cui all'art. 12, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, e che con successivo decreto direttoriale dell'11 aprile 2011 fu stabilito, per la prima tipologia di gioco l'applicazione della misura del 3% dell'imposta unica, senza disporre nulla in ordine alla tassazione della seconda tipologia di gioco, poiché questi erano stati già regolati dal citato art. 12, e che, quindi, per il gioco effettuato a distanza vi era una diversità di tassazione: 20% sul margine per i giochi di sorte a quota fissa e di carte e 3% sulla raccolta per i giochi di abilità.
Ma è anche vero che il successivo art. 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro che l'imposta unica doveva essere corrisposta nella misura del 20%, uniformando, in tal modo, la tassazione del gioco a distanza a prescindere dalla tipologia di gioco.
In sostanza, sebbene nella fase inziale della disciplina in esame il legislatore aveva differenziato le due tipologie di giochi, il complesso assetto operato dalla legge comunitaria 2008 può essere letto nel senso di una scelta legislativa di ricondurre anche i giochi ora all'esame fra quelli in essa previsti, riconducendoli in sostanza nella generica definizione di giochi di abilità di cui alla lettera d).
Non è indifferente, sotto tale profilo e alla luce di una valutazione sistematica complessiva che, in ordine al concetto di giochi di abilità, l'art. 110, comma 6, lettera a), del LP (Regio decreto 18 giugno 1931, n.
773), considera apparecchi leciti le slot machine che, insieme all'elemento aleatorio, presentato anche elementi di abilità «che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco».
Si tratta, all'evidenza, di una disposizione la cui lettura, combinata con quella contenuta nell'art. 24, comma
11, della legge n. 88 del 2009, consente di ritenere non implausibile che, quando il legislatore ha fatto riferimento al gioco di abilità nella lettera d) di quest'ultimo articolo, non abbia inteso differenziare tra le tipologie di gioco all'esame.
È in questo contesto che interviene, poi, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 che ha aumentato l'aliquota dell'imposta unica sui giochi a distanza, incrementandola dal 20 al 25%.
Questa disposizione ha previsto che l'incremento dell'aliquota si applica «per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del Bingo a distanza», senza citare espressamente i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo ed è su tale disposizione che è poi intervenuto l'art. 12, comma 1, della legge di bilancio per il 2025.
La disposizione interpretata, a ben vedere, può essere ricondotta a una duplice soluzione interpretativa.
La prima, seguita dalla parte ricorrente, secondo cui il legislatore, proprio perché ha fatto riferimento unicamente ai giochi di abilità a distanza, non avrebbe voluto disciplinare l'imposizione relativa giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo.
Ma si potrebbe parimenti dare una diversa lettura che tiene conto della finalità e del contesto in cui la stessa si è venuta temporalmente a collocare.
Sotto il primo profilo, sfugge la ragione per cui il legislatore avrebbe dovuto mantenere una tassazione differenziata a seconda della diversa tipologia di gioco. Non vi è, in sostanza, alcuna evidenza circa il fatto che le due forme di gioco, in particolare le modalità di svolgimento, giustificassero il diverso trattamento.
Tanto più che la differenza circa il regime fiscale tra le due diverse tipologie di giochi era stata composta dal legislatore nel 2015, quando con l'art. 1, comma 944, della legge n. 208 del 2015, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
Sotto il secondo profilo, se è vero che il legislatore, in origine, ha previsto un diverso trattamento, successivamente, come detto, ha precisato, con la legge n. 88 del 2009, quali erano le tipologie di gioco a distanza da riorganizzare e, in questo contesto, ha fatto riferimento ai giochi di abilità, senza alcuna differenziazione. È poco verosimile che, pur nella consapevolezza della esistenza, sul piano ordinamentale, di due divere tipologie di gioco a distanza, il legislatore, nel regolamentare il complessivo assetto, non abbia voluto “interessarsi” di una di esse, cioè di quelle, pur disciplinate dal precedente art. 12, comma 1, lettera f), del d.l. n. 39 del 2009, consistenti nei giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzate in forma diversa dal torneo.
Da ciò consegue che, quantomeno sul piano della corretta determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione interpretata, potevano concorrere due diverse letture interpretative.
Se così è, deve ritenersi che la legge di bilancio per il 2025 è intervenuta proprio per dettare una delle possibili soluzioni interpretative circa l'esatto ambito di applicazione, non ponendosi, in tal modo, in frontale contrasto con l'art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, proprio in quanto, avendo natura interpretativa, non subisce i limiti delle disposizioni con effetto retroattivo.
Ne consegue che, dovendo applicarsi la norma di interpretazione autentica all'art. 1, comma 89, della legge
30 dicembre 2024, n. 207, correttamente l'amministrazione resistente ha richiesto il pagamento dell'imposta nella misura del 25%, sicchè la domanda di rimborso è infondata.
Ai fini delle spese, la novità della questione comporta la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Roma 2.12.2025 Il Presidente