Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01609/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2021, proposto da
NI ET, CO ET, SA LA ET, ES ET, OS ET, LA ET, ZI OL, DD NI AT, IA AT, IU AR, IA EL AR, SAnna AR, NC IV, ON DI, IA RE DI, NO AL, NI NO, ER AL, CO AL, EG AL, IZ CR, CO NG, IL LI NO, EN NI Di RE, IA ES Di RE, ET Di RE, NA IN Di RE, NI Di RE, CO Di RE, IL Di RE, IL AS e IA SAria SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Addino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano all'Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via E. Cristofaro 57;
per l'annullamento
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 219 EMESSA IN DATA 05.08.2021 E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE, NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO COLLEGATO, PREGRESSO, PRODROMICO, NECESSARIO E/O SUCCESSIVO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano all'Ionio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IC GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 22.9.2021 e depositato il 15.10.2021 gli odierni ricorrenti hanno esposto:
-) con D.D.G. n. 13579 del 22.9.2010 la Regione Calabria aveva approvato l'avviso pubblico per la definizione del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui al D.P.C.M. 16.07.2009 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18.08.2009;
-) in forza di detto avviso pubblicato sul BURC n. 41 del 15.10.2010, i Comuni aventi i requisiti richiesti hanno presentato alla Regione Calabria proposte corredate da una sintetica relazione descrittiva dell'intervento che evidenzi in particolare il fabbisogno abitativo, allegando anche gli elaborati grafici dai quali è possibile individuare l'area di intervento e il suo rapporto con il contesto e al fine di verificare la misura, la morfologia e la sostenibilità architettonica e urbana dello stesso intervento;
-) anche il Comune di Cassano all'Ionio nell'ottobre del 2010 ha presentato alla Regione Calabria un progetto preliminare per " Acquisto e Recupero di edifici da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica finalizzati al raggiungimento di un comportamento prestazionale superiore al 30% di quello previsto dalla normativa vigente ";
-) il progetto presentato dal Comune resistente è stato valutato da apposita Commissione della Regione Calabria, le cui determinazioni sono state oggetto del D.D.G.R. del Dipartimento Lavori Pubblici n. 5340 del 18.05.2011;
-) con delibera di G.R. n. 204 del 20.5.2011 è stato approvato il programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 "Piano Nazionale di edilizia Abitativa";
-) il 28.6.2011 è stato stipulato un accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria per la realizzazione degli interventi di cui al programma regionale in oggetto, che prevede un finanziamento per complessivi € 21.594.960,21 di interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata, proposta da soggetti pubblici e privati;
-) il progetto presentato dal Comune di Cassano all'Ionio è risultato inserito utilmente nel programma regionale oggetto dell'accordo Stato-Regione stipulato in data 28.06.2011 per un importo complessivo di € 1.600,000,00: conseguentemente con nota 4851 del 12.02.2014 la Regione Calabria ha richiesto al Comune di Cassano all'Ionio di voler confermare l'intenzione a realizzare l'intervento proposto, nonchè la rapida cantierabilità dello stesso.
-) il Comune di Cassano all'Ionio ha quindi comunicato l'intenzione di voler realizzare l'intervento proposto e inserito nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 16.07.2009 e, non di meno, con nota 176723 del 27.05.2014 la Regione Calabria ha chiesto al Comune la trasmissione del progetto definitivo redatto dal suo settore LL.PP.;
-) con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 6.8.2014 è stato approvato il progetto definitivo e in data 29.10.2015 è stato sottoscritto tra il Comune di Cassano all'Ionio e la Regione Calabria l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 16 luglio 2009;
-) in detta delibera si è dato atto della sottoscrizione dei patti di opzione alla vendita degli immobili in favore dell’ente con i proprietari degli immobili ricadenti nell'area oggetto di riqualificazione e in tali patti gli interessati hanno dichiarato di concedere gratuitamente al Comune il diritto di opzione all'acquisto dell'immobile di proprietà mentre l'Ente si è obbligato ad acquistare l'immobile dietro pagamento del corrispettivo pattuito, sottoponendo i patti di opzioni alla condizione risolutiva della mancata ammissione del Comune al finanziamento regionale, con passaggio del possesso giuridico e del godimento del bene in favore del Comune dalla stipula dell'atto di compravendita;
-) con successiva deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 27.11.2015 è stato approvato l'accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria e il Comune di Cassano all'Ionio in data 29.10.2015, dando atto che il progetto sarebbe stato finanziato interamente con fondi di cui al programma di edilizia residenziale;
-) nel dicembre 2015, in forza del suddetto patto di opzione, sono stati sottoscritti, in forma pubblica amministrativa, i relativi atti di trasferimento con i proprietari degli immobili interessati dall'intervento, con i quali la parte cedente, in ossequio della promessa di vendita manifestata nel richiamato patto di opzione, ha ceduto in favore del Comune l'unità immobiliare di sua proprietà, mentre il Comune si è obbligato a corrispondere il corrispettivo concordato nel predetto atto di cessione non appena verrà incamerata nelle casse comunali la prima rata del finanziamento da parte della Regione;
-) con decreto del dirigente del Settore n. 522 del 23-25.01.2017 la Regione Calabria - Settore n. 5 Lavori Pubblici, nel prendere atto che con delibera commissariale n. 44 del 22.3.2016 era stato approvato dal Comune di Cassano all'Ionio il progetto esecutivo e che con determinazione dirigenziale n. 423 del 17.06.2016 erano stati aggiudicati i lavori con successiva consegna alla ditta aggiudicataria, ha disposto il pagamento di € 553.126,55 in favore del Comune di Cassano all'Ionio, quale prima anticipazione pari al 35% del costo dell'intervento dell'intero Piano;
-) non avendo il Comune, pur incamerando dalla Regione Calabria la suddetta somma, provveduto a corrispondere in favore dei cedenti quanto dovuto per la cessione dell'immobile operata in loro favore come contrattualmente concordato, gli odierni ricorrenti hanno avviato dinanzi al Tribunale di Castrovillari distinti procedimenti monitori;
-) con la deliberazione n. 51 del 20.3.2019, pubblicata sull'Albo Pretorio il 21.3.2019 ed impugnata dai ricorrenti dinanzi a questo T.A.R. (R.G. n. 947/2019) la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, ha deliberato di [1] non procedere alla esecuzione e al perfezionamento dei c.d. patti di opzione intercorsi con i privati, [2] restituire per l'effetto ai legittimi proprietari gli immobili di cui trattasi e [3] demandare al responsabile dell'Area Tecnica di dare esecuzione alla presente deliberazione quantificando e recuperando dagli interessati le somme per incremento del valore degli immobili a seguito dell'eventuale esecuzione dei lavori da parte del Comune;
-) in forza dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Castrovillari e dichiarati alcuni esecutivi in mancanza di opposizione e altri provvisoriamente esecutivi nei relativi giudizi di opposizione, gli odierni ricorrenti hanno ottenuto sia esecutivamente sia volontariamente, il pagamento del corrispettivo di vendita concordato contrattualmente per la cessione dell'immobile di proprietà in favore del Comune, tenuto conto che detto Tribunale, nell'affermare la competenza giurisdizionale del giudice ordinario a conoscere della controversia, ha puntualizzato che trattasi di atto di cessione volontaria di immobile stipulato in data 31.12.2015, ritenendo che tra le parti è intercorso un accordo circa la cessione volontaria dei beni, produttiva di effetto traslativo della proprietà;
-) nonostante tale statuizione e nonostante il pagamento del corrispettivo di vendita, il Comune di Cassano all'Ionio con la deliberazione di Giunta Comunale oggetto della presente impugnativa, recante il n. 219 del 5.8.2021, pubblicata sull'Albo Pretorio, ha deliberato di dare indirizzo agli uffici comunali di dare attuazione alle volontà espresse sulla vicenda dalla commissione straordinaria con le citate deliberazioni e a non procedere all'esecuzione e al perfezionamento dei c.d. patti di opzione intercorsi con i privati e dei successivi atti di trasferimento dei beni in questione, nonché di restituire per l'effetto ai legittimi proprietari gli immobili di che trattasi, di rinunciare al corrispondente finanziamento regionale oggetto del citato Accordo di Programma, di valutare le cause dell’impossibilità di realizzazione dell’intervento in riferimento alla scelta degli immobili sui quali eseguire gli interventi di miglioramento sismico e di procedere all’esito nei modi opportuni a tutela dell’interesse pubblico e infine di di demandare al responsabile degli Affari Generali, per quanto di competenza, l’attivazione di tutte le procedure necessarie al recupero delle somme già incassate dai proprietari degli immobili che hanno ottenuto il pignoramento e la liquidazione di dette somme;
-) da detta deliberazione discendono effetti pregiudizievoli nei confronti degli odierni ricorrenti, che assumono di aver trasferito la proprietà degli immobili di loro proprietà in favore dell'Ente comunale, con l'evidente rischio, quindi, di vedersi nuovamente attribuita con un atto amministrativo unilaterale la proprietà dell'immobile oltre a subire la richiesta di restituzione del corrispettivo di vendita incassato, nonostante l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo.
1.1- Ritenendo illegittima la deliberazione precitata, si chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA GIURIDICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.
I ricorrenti deducono quanto segue:
-) la decisione di disporre unilateralmente la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari sarebbe viziata non potendo l’Amministrazione sottrarsi unilateralmente dal vincolo derivante da un contratto attraverso le proprie prerogative di pubblica autorità, tra le quali i poteri di autotutela decisoria (Ad. plen. 20.6.2014, n. 14; Cass., sez. un., ord. 14 maggio 2015, n. 9861, 23 ottobre 2014, n. 22554, 17 maggio 2013, n. 12110) e considerato che, dopo la stipulazione del contratto, le posizioni tra le parti si pongono in termini di diritto soggettivo pieno, a fronte del quale l’amministrazione non può far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto imputandoli agli atti prodromici da essa stessa adottati, equivalendo ciò ad una inammissibile revoca unilaterale del consenso contrattuale; non sussisterebbero neanche vizi genetici attinenti ad un momento antecedente la stipulazione dell'accordo negoziale con la controparte privata, sia pure accertati a posteriori, utili da ricorrere all’autotutela amministrativa ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990;
-) ancora, i c.d. patti di opzione sono già stati regolarmente attuati in forza della stipula dei contratti di compravendita con definito trasferimento della proprietà al Comune a mezzo di sottoscrizione dell'atto di cessione volontaria del 31.12.2015;
-) risulterebbe erroneo ed inconferente il riferimento alla mancata trascrizione dei patti di opzione, sia in quanto detti patti non sono trascrivibili, sia in quanto detti sono stati superati dalla stipula dei contratti di compravendita, mediante cessione, regolarmente trascritti, di modo che è priva di fondamento giuridico la restituzione dei beni ai ricorrenti oramai privi di diritti sugli stessi;
-) infondata ed illogica sarebbe anche la richiesta formulata all’Ufficio Affari Generali di attivare ogni procedura tesa al recupero delle somme incassate in forza di pignoramento mobiliare, stante che detto pignoramento presso terzi è stato azionato in forza di titolo esecutivo allo stato efficace e valido, oltre che passato in giudicato quanto ai decreti azionati dai ricorrenti ET, OL e AT.
II) ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO E ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E INGIUSTIZIE MANIFESTE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Viene ribadita l’erroneità dei presupposti fattuali e giuridici a base della gravata deliberazione, non avendo il Comune esposto valide argomentazioni a sostegno delle proprie determinazioni, non rinvenibili peraltro nella scelta di rinunciare al finanziamento regionale, forse dettata dal mero intento di restituire gli immobili e recuperare il corrispettivo di vendita.
Ribadiscono i ricorrenti che la validità e l'efficacia degli atti di cessione sottoscritti il 31.12.2015 non viene meno per ipotetiche illegittimità sul versante amministrativo riscontrate successivamente, quali la mancanza dei requisiti per eseguire il collaudo statico degli immobili- all'approvazione del progetto definitivo, e alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, essendo la cessione dei beni estranea alla procedura pubblica indetta dalla Regione Calabria, che dunque non può ribaltarsi sui ricorrenti.
Sussisterebbe anche contraddittorietà nell’operato del Comune che, a fronte di richiesta del 4.8.2020 di modifica del progetto, autorizzata dalla Regione Calabria il 28.4.2021 quanto alla ripresa dei lavori sul progetto originario con il rispetto delle condizioni richiamate nella nota comunale del 16.1.2017, avrebbe poi, con la deliberazione impugnata, ripiegato nella rinuncia al finanziamento regionale con la restituzione degli immobili interessati dall'intervento ai ricorrenti.
2- Con atto depositato il 19.7.2019 si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Cassano allo Ionio, il quale, con memoria depositata il 6.3.2024 ha eccepito:
-) difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, vertendo la controversia su posizioni di diritto soggettivo inerenti l’esecuzione di un rapporto contrattuale insorto tra le parti e anche considerato che, per questione analoga –ossia il mancato pagamento del prezzo di vendita- gli odierni ricorrenti hanno adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in sede monitoria, con giudizio che, a fronte di opposizione interposta dal Comune di Cassano allo Ionio, è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
-) inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di atto di indirizzo e avendo i ricorrenti comunque già azionato in sede civile le proprie pretese;
-) infondatezza del ricorso, per essere l’atto di cessione nullo per violazione di norme imperative di legge, tenuto conto che la condizione risolutiva posta dall’atto di opzione si è avverata per la non finanziabilità dell’intervento e comunque gli atti amministrativi ad essa prodromici risultano privi di attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, necessaria per la valida costituzione di un rapporto obbligatorio con l’ente pubblico, e comunque per difetto assoluto del presupposto dell’avvenuto effetto traslativo della proprietà, non essendo stato trascritto detto atto di cessione in favore del Comune di Cassano presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 14.11.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dal Comune resistente, che è fondata per le ragioni di seguito esposte.
5- Come già esposto, a mezzo della gravata delibera l’amministrazione comunale -richiamata la delibera della Commissione straordinaria n. 51 del 20.3.2019 nonché, per completezza, altre deliberazioni della Commissione straordinaria, irrilevanti ai fini della questione– ha disposto:
-) 1. di fornire atto di indirizzo agli uffici per dare attuazione alle volontà espresse sulla vicenda dalla commissione straordinaria con le citate deliberazioni, in osservanza del principio della continuità amministrativa e, pertanto, a non procedere all'esecuzione e al perfezionamento dei c.d. patti di opzione intercorsi con i privati e dei successivi atti di trasferimento dei beni nell'ambito del procedimento di esecuzione dei lavori art. 8 del DPCM 16/7/2009 - Piano nazionale di Edilizia Abitativa - DGR n. 204 del 20 maggio 2011 - Programma Regionale di edilizia residenziale sociale;
2. di restituire per l'effetto ai legittimi proprietari gli immobili di che trattasi;
3. di rinunciare al corrispondente finanziamento regionale oggetto del citato Accordo di Programma;
4. di demandare al responsabile della 3^ Area Tecnica - Lavori Pubblici, per quanto di competenza, i provvedimenti finalizzati a dare esecuzione alla presente delibera;
5. di valutare se e in che termini l'impossibilità di realizzare l'intervento sia determinato dalla modifica delle direttrici operative della Regione Calabria ovvero dalle carenze amministrative, anch'esse ipotizzate dalla commissione straordinaria, nella scelta degli immobili sui quali eseguire gli interventi di miglioramento sismico e di procedere, in funzione delle conclusioni di tale verifica, nei modi che saranno ritenuti opportuni per la cura dell'interesse pubblico demandato all'istituzione comunale;
6. di demandare al responsabile degli Affari Generali, per quanto di competenza, di attivare tutte le procedure necessarie al recupero delle somme già incassate dai proprietari degli immobili che hanno ottenuto il pignoramento e la liquidazione di dette somme .
In buona sostanza, l’amministrazione ha dato un atto di indirizzo agli uffici comunali in ordine all’esecuzione delle manifestazioni di volontà già espresse dalla Commissione Straordinaria a mezzo della deliberazione n. 51 del 2019 -con la quale a sua volta era stato deliberato di [1] non procedere alla esecuzione e al perfezionamento dei c.d. patti di opzione intercorsi con i privati, [2] restituire per l'effetto ai legittimi proprietari gli immobili di cui trattasi e [3] demandare al responsabile dell'Area Tecnica di dare esecuzione alla presente deliberazione quantificando e recuperando dagli interessati le somme per incremento del valore degli immobili a seguito dell'eventuale esecuzione dei lavori da parte del Comune- cui accede la conseguenziale restituzione dei beni ai legittimi proprietari e recupero delle somme già corrisposte e rinunciando altresì al finanziamento regionale di quanto all’Accordo di Programma Quadro stipulato con la Regione Calabria.
6- Come già osservato dai ricorrenti, la predetta deliberazione n. 51 del 2019 era stata impugnata dinanzi a questo T.A.R. (ricorso R.G. n. 947/2019) il quale ha definito il giudizio con la sentenza n. 700 del 10.4.2024, le cui conclusioni, in senso di difetto di giurisdizione, si ripercuotono in via diretta nel presente contenzioso, sono di seguito trasposte:
“ 6- Come già anticipato, con la delibera impugnata la Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale) ha disposto di:
1) non procedere alla esecuzione e al perfezionamento dei c.d. patti di opzione intercorsi con i privati nell'ambito del procedimento di esecuzione dei lavori art. 8 DPCM 16/7/2009 - Piano Nazionale di Edilizia - DGR n. 204 del 29 maggio 2011 - Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale;
2) restituire per l'effetto ai legittimi proprietari gli immobili di cui trattasi;
3) demandare al responsabile dell'Area Tecnica ogni provvedimento finalizzato a dare esecuzione alla presente delibera, procedendo a quantificare e a richiedere agli interessati, nei termini di legge, la restituzione delle somme per incremento del valore degli immobili a seguito dell'eventuale esecuzione dei lavori da parte del Comune;
7- Orbene, quanto ai punti sub 1) e sub 2) della deliberazione deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Ordinario, come peraltro eccepito dal Comune resistente.
7.1- Sul punto deve anzitutto osservarsi che “È noto che per stabilire quale sia il giudice munito di giurisdizione si utilizza il criterio del petitum sostanziale, che si identifica in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (C. Cass. S.U. nr. 15323/2010;20902/2011).
Tale regola è oggi codificata dall'art. l'art. 7 del c.p.a. ha confermato il criterio della causa petendi - cioè della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio - come criterio generale di riparto, affiancato da quello del riparto per materie "particolari" attratte alla giurisdizione esclusiva, in cui il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi, che concernano l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28.2.2023, n.3396).
7.2- In primo luogo, si sgombra il campo dalla sussistenza di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva legata alla sussistenza, a monte, di un accordo di programma.
7.2.2- E’ pur vero che gli accordi di programma, in quanto species degli accordi ex art. 11 l. n. 241 del 1990, scontano la giurisdizione esclusiva giudice amministrativo, ma “Deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 c.p.a., qualora il provvedimento impugnato appartenga alla sequenza procedimentale esecutiva di accordi sussumibili sotto le diverse ipotesi di cui agli artt. 11 e 15 della L. 241/1990, vedendo coinvolte parti pubbliche e parti private, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (T.A.R. Lombardia, NO, Sez. I, 3.9.2021, n.1964) e “La controversia riguardante la formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra Amministrazioni Pubbliche, come il caso in cui si lamenti la violazione dell'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 2.10.2020, n.4192).
7.2.3- Non di meno, l’accordo di programma relativo all’attuazione del “Piano Casa” non aveva come parti gli odierni ricorrenti ma il Comune di Cassano allo Ionio e la Regione Calabria e il dato costituito dall’acquisto degli immobili da destinare ad alloggi ERP costituisce un elemento esterno all’accordo stesso.
Peraltro, la controversia non attiene direttamente all’esecuzione o all’adempimento del contratto di programma, non essendo stata promossa da alcuna delle parti dell’accordo stesso o derivante direttamente dagli obblighi del contratto stesso.
Ancora, anche ad ammettere che l’atto di opzione e il successivo atto di acquisto siano finalizzati alla partecipazione del Comune al “Piano Casa” e dunque risolutivamente condizionati alla mancata ammissione al finanziamento dell’intervento relativo all’immobile, detti elementi fattuali, risultano esterni ed estranei all’atto di opzione stesso.
7.2.4- Neanche i separati patti di opzione stipulati con gli odierni ricorrenti sono da inquadrarsi alla stregua di accordi ex art. 11 della l. n. 241 del 1990, non richiamandosi alcuna previa determinazione pubblicistica in merito ed avendo gli stessi la struttura tipica del contratto di opzione come delineato dalla giurisprudenza, per la quale “Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, e configura uno degli elementi di una fattispecie a formazione progressiva, costituita inizialmente dall'accordo avente ad oggetto l'irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto” (Cassazione civile sez. I, 26/10/2006, n.23022) –
7.3- Non è neanche dato riscontrare, nella fattispecie in questione, l’esercizio di un potere pubblicistico da attrarre alla giurisdizione generale di legittimità.
7.3.1- Difatti, la questione della giurisdizione implica la necessità di capire se l’Amministrazione, con l’atto contestato, abbia inteso far ricorso alle facoltà e alle prerogative rinvenibili nella normativa civilistica ovvero nella disciplina pattizia ovvero, al contrario, abbia adottato un provvedimento amministrativo espressione di ponderazione di interessi pubblici e caratterizzato dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo e giurisdizione del G.A. (in tema, v. sempre T.A.R. Lazio, Roma, n. 3396/2023, cit.).
7.3.2- Nel caso controverso, con l’atto impugnato il Comune ha richiamato l’art. 3 del patto di opzione stipulato, a mezzo di distinti contratti, con gli odierni ricorrenti, che prevedeva quale condizione risolutiva la mancata ammissione a finanziamento dell’intervento in questione e, ritenendo che dalla corrispondenza intrattenuta con la Regione Calabria ed ivi menzionata sia desumibile la non ammissione a finanziamento degli interventi in questione in ragione dello stato di degrado degli immobili stessi -che non consentirebbe collaudo statico- ha ritenuto che detta circostanza fosse da considerarsi quale avveramento della condizione risolutiva indicata all’art. 3 citato.
In conseguenza di ciò ha disposto di non procedere all’esecuzione e al perfezionamento dei patti di opzione intercorsi con i privati, odierni ricorrenti e, per l’effetto, di restituire gli immobili agli stessi ritenendoli legittimi proprietari, con le relative conseguenze anche dal punto di vista economico-patrimoniale.
7.3.3- In altri termini con l’atto impugnato il Comune ha inteso fare ricorso alla clausola pattizia contenuta nell’atto di opzione, motivata sull’avveramento della condizione risolutiva ivi apposta, e conseguentemente esercitare un potere privatistico, a fronte del quale sussistono diritti soggettivi da tutelare innanzi al Giudice Ordinario.
7.3.4- Per completezza, le conclusioni ora rassegnate non sono scalfite dal richiamo, nelle premesse dell’atto impugnato, all’assenza di interesse pubblico all’acquisizione delle unità immobiliari inutilizzabili in quanto fortemente degradate, poichè tale aspetto ha carattere marginale e comunque nulla toglie all’economia della vicenda, fondata sulla manifestazione di volontà dell’Ente tesa a sciogliersi dal rapporto scaturito dai contratti di opzione avvalendosi della condizione risolutiva ivi prevista.
7.4- Le relative doglianze vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la stessa venga riproposta innanzi al Giudice ordinario ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2 c.p.a.
8- Quanto al punto sub 3) del deliberato, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come parimenti eccepito dal Comune resistente, trattandosi di mero atto di indirizzo, per il quale vale quanto osservato dalla giurisprudenza nel senso che “Gli atti di indirizzo, ovvero quegli atti che senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti, rappresentano mere scelte di programmazione della futura attività, necessitanti ulteriori atti di attuazione e di recepimento. Ne discende che l'atto di indirizzo, ponendo soltanto dei vincoli all'organo competente a provvedere — ma senza presentare un contenuto dispositivo puntualmente determinato, tale da non lasciar residuare alcun margine valutativo al susseguente atto di esecuzione — non determina, in via immediata, un effetto giuridico lesivo in capo ai destinatari e risulta pertanto inidoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5.4.2022, n.857) ”.
7- Solo incidentalmente, le disposizioni della gravata deliberazione (in particolare punti 2 ss.) sarebbero comunque non impugnabili per carenza di interesse, come parimenti eccepito dal Comune resistente, trattandosi, per un verso, di atti ai quali i ricorrenti sono estranei (ossia la rinuncia al finanziamento regionale) e costituendo, per il resto, mere disposizioni di indirizzo, per le quali vale quanto osservato dalla giurisprudenza nel senso che “ Gli atti di indirizzo, ovvero quegli atti che senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti, rappresentano mere scelte di programmazione della futura attività, necessitanti ulteriori atti di attuazione e di recepimento. Ne discende che l'atto di indirizzo, ponendo soltanto dei vincoli all'organo competente a provvedere — ma senza presentare un contenuto dispositivo puntualmente determinato, tale da non lasciar residuare alcun margine valutativo al susseguente atto di esecuzione — non determina, in via immediata, un effetto giuridico lesivo in capo ai destinatari e risulta pertanto inidoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5.4.2022, n.857).
8- La natura della pronuncia e la peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove la stessa venga riproposta innanzi al Giudice ordinario ai sensi e nei termini dell’art. 11, comma 2 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG IN, Presidente
IC GA, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GA | NG IN |
IL SEGRETARIO