Art. 5.
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.