TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1854/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ANGELO MATTEO per la parte ricorrente e dell'Avv. COMPAGNONE DANIELE per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1854 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] (C.F.) residente in [...], CAP 01100
- (VT), rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo D'Angelo (C.F. = ) e C.F._2 Cristiano Schiada (C.F. = ) del foro di Viterbo, elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'avv. erbo al viale A. Diaz, n. 19, CAP 01100 - (VT), in virtù di procura speciale da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al ricorso, i quali chiedono di ricevere le comunicazioni di rito agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
[...] RICORRENTE E C.F. e P. IVA = ), Controparte_3 P.IVA_1
143/B-C, in per inistratore Delegato e rappresentante legale pro tempore Ing. (C.F. = ), Controparte_4 C.F._4 rappresentata e difesa, anche disgiunta ra su fil la medesima busta telematica (doc. a, procura alle liti sottoscritta e autenticata), dagli avv.ti Daniele Compagnone (C.F. = ) del Foro di Gorizia e Nicola Galluzzi (C.F. = C.F._5
), del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._6
Studio degli stessi, sito in Udine, via Vittorio Veneto n. 31 (fax 0481 549927 / PEC ); Email_3
RESISTENTE OGGETTO: dimissioni. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2024 a adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver a attività lavorativa dal 23.10.2019 al 3.8.2024, in qualità di operaio addetto alla sorveglianza antincendio, alle dipendenze di CP_2 azienda con numerosi appalti sull'intero territorio nazionale in tema di sorveglianza a che, tra le sue mansioni, vi era anche quella di sorveglianza della struttura con il preciso ordine di chiamata “dell'Agente del servizio di Vigilanza delle forze di PS o Carabinieri in caso di intrusione di soggetti malintenzionati e potenzialmente pericolosi per la sicurezza della struttura”; che agli addetti alla sicurezza antincendio era concesso l'uso di una stanza accessibile a tutti che si trovava al blocco C, piano 0; che, in data 8.7.2024, veniva allontanato verbalmente dal posto di lavoro su espresso ordine del proprio datore con sospensione poiché si era assentano dalla propria postazione lavorativa dalle ore 21:30 alle ore 22:00; che il 18.7.2024 l'azienda formalizzava il predetto indebito, nulla riferendo riguardo alla sospensione comminata;
che il 22.7.2024 offriva le proprie giustificazioni ex art. 7 L. n. 300/1970 rappresentando la mancata affissione del codice disciplinare e, in ogni caso, che l'allontanamento era avvenuto in quanto il lavoratore aveva “udito un forte rumore provenire dal “Nuovo Blocco Ala Nuova” – locale ospedaliero deserto e non ancora in uso (..)”; che in quell'occasione erano presenti tre colleghi;
che il 20.8.2024, data di rilascio del cedolino paga riferito al mese di luglio 2024, apprendeva che durante la sospensione dal lavoro gli venivano scalate le ferie, sicché la sospensione cautelare veniva di fatto ad atteggiarsi come una sanzione;
che le giustificazioni Cont offerte dal lavoratore rimanevano prive di riscontro;
che, in data 22.8.2024, la inoltrava
“Comunicazione di trasferimento a seguito di sgradimento da parte dell'Ente ASL Viterbo (VT)” per la condotta tenuta l'8.7.2024; che con la predetta comunicazione veniva trasferito ad altro appalto in Roma presso il Policlinico Umberto I e comandato in ferie;
che in data 2.9.2024 trasmetteva telematicamente le proprie dimissioni per giusta causa con effetto dal giorno successivo, accompagnata da nota scritta in cui rappresentava le motivazioni delle dimissioni;
che con Cont telegramma datato 3.9.2024 la contestava le dimissioni del lavoratore;
che dall'ultimo cedolino paga emesso in occasione della cessazione del rapporto di lavoro era stata decurtata l'indennità di mancato preavviso per € 1.803,24 in luogo dell'opportuna corresponsione. Ciò posto in fatto, in diritto deduceva la nullità delle sanzioni disciplinari comminate (trasferimento e decurtazione delle ferie) per mancata affissione del codice disciplinare, violazione del diritto di difesa, insussistenza del fatto contestato, sproporzione delle sanzioni rispetto al fatto, tardività della sanzione, mancanza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento e diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dalla società convenuta. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale: Accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate nei confronti del Sig. e voglia dichiararle nulle. Per l'effetto, voglia Parte_1 Cont riconoscere il grave inadempimento della che giustifica le dimissioni per giusta causa presentate. Così condannando la resistente alla corresponsio a somma di € 6.526,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria
o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed esborsi della presente procedura”. si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_3
La società resistente deduceva che il ricorrente era stato assunto in data 22.10.2019 con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo indeterminato, con inziale inquadramento nel livello G e con la qualifica di Sorvegliante Antincendio, in applicazione del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA;
che, diversamente da quanto riferito dal ricorrente, quest'ultimo non era tenuto, né era autorizzato, a procedere alla chiamata dell'agente del servizio di vigilanza o delle Forze dell'Ordine in caso di intrusione da parte di soggetti malintenzionati o potenzialmente pericolosi in quanto le attività affidategli erano esclusivamente inerenti alla sorveglianza antincendio, alla tutela dei beni e alla gestione delle emergenze interne di natura tecnica, senza alcun coinvolgimento nella gestione della sicurezza pubblica o nei rapporti diretti con le Autorità; che il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa esclusivamente presso i presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, presso la quale la società resistente era incaricata, in forza di appalto, dei servizi di vigilanza antincendio;
che, a seguito del rinnovo a favore della nell'affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso la CP_2 Committente vvenuto nel 2022, l ra tenuto a operare sulla base delle attività Pt_1 richieste dal c.d. Capitolato Tecnico volto a regolare i rapporti tra le committenti e il futuro affidatario;
che, nell'ambito delle nuove e diverse mansioni richieste al ricorrente, non vi era più l'obbligo di “chiamata dell'Agente del servizio di vigilanza delle forze di PS o Carabinieri”; che all'interno del Capitolato vi era una c.d. clausola di sgradimento in forza della quale “è fatta salva la facoltà della Part (quindi dell'Azienda Sanitaria, n.d.r.) di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che eri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione dei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consono all'ambiente di lavoro”; che, in data 8.7.2024, alle ore 21:30, il ricorrente lasciava il presidio di sorveglianza antincendio nella postazione “Blocco C” dell'ASL di Viterbo senza preventivamente informare alcuno, rientrando in postazione alle ore 22:00; che, nella stessa notte, assieme ad altri tre operatori, era stato poi sorpreso nel “Blocco A”, un'area non di propria competenza;
che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Appalto provvedeva immediatamente a richiedere e ottenere l'allontanamento immediato del ricorrente, assieme agli altri operatori;
che dunque veniva avviato dalla società un procedimento disciplinare;
che, il 12.7.2024 la Stazione Appaltante invocava il “rispetto del capitolato prestazionale del contratto d'appalto”, rimarcando che il ricorrente, assieme ad altri, era stato “sorpres(o) nel Blocco A3 senza autorizzazione e soprattutto abbandonando le proprie postazioni mettendo a rischio l'efficienza del Servizio di Vigilanza Antincendio”, chiedendo ancora una volta l' “allontanamento dalla ASL di Viterbo” degli operatori coinvolti e del responsabile di Cantiere, “con riserva di provvedere alle sanzioni previste come da capitolato ; che venivano aperte due diverse procedure, il procedimento disciplinare, di diretta Parte_3 competenza della società resistente e l'attivazione della clausola di sgradimento, ad opera della Stazione Appaltante;
che, per quanto concerne il procedimento disciplinare, la società, lette le giustificazioni del lavoratore, decideva di non procedere oltre;
che restava invece in piedi lo sgradimento espresso dalla Stazione Appaltante, senza che la società appaltatrice avesse un qualsivoglia potere alla luce della fondatezza delle mancanze per come ammesse dal ricorrente;
che, in attesa di individuare una nuova allocazione, provvedeva a collocare in ferie l' che, Pt_1 non essendovi altri cantieri presso la città di Viterbo o nei territori limitrofi, né necessità di ulteriore personale in altri appalti contigui, non restava che comunicare il trasferimento presso il più vicino cantiere di Roma, Policlinico Umberto I;
che la società invitava il ricorrente a prendere servizio entro il 30° giorno dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, ponendolo fino a quel momento in ferie;
che il collocamento in ferie si era reso necessario per consentire al lavoratore, mentre non svolgeva alcuna attività lavorativa, di poter ricevere comunque emolumenti economici. Tanto esposto in fatto, in diritto deduceva la natura non disciplinare del trasferimento, fondato su oggettive ragioni tecniche e organizzative, rappresentante dallo sgradimento manifestato dalla Stazione Appaltante in ragione dell'abbandono da parte del ricorrente del proprio presidio, in assenza di autorizzazione e senza previa informazione dei referenti;
relativamente alla decurtazione delle ferie, rappresentava che la decisione di comandare in ferie il lavoratore era dipesa, da un lato, dall'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa presso l'Ospedale di Viterbo in ragione dello sgradimento manifestato dalla committente e, dall'altro, dalla necessità di individuare un luogo di lavoro e di attendere la decisione del ricorrente di prendere servizio nel nuovo cantiere, non rappresentando pertanto una sanzione disciplinare atipica. Infine, quanto alle dimissioni rassegnate dal ricorrente, deduceva la qualificazione delle stesse come volontarie e prive di giustificazioni che esonerino il lavoratore dall'obbligo di preavviso. Concludeva quindi chiedendo: “In via principale Rigettarsi le domande svolte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso Spese di lite integralmente rifuse. Condannare il ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla luce della temerarietà del giudizio e della complessiva condotta processuale serbata”. La causa è istruita con prove documentali. È stata anche disposta l'acquisizione dei verbali di prova relativi al proc. rubricato al n. RG 1352/2025 ( c./ Gruppo Servizi Persona_1
Associati – SPA - G.S.A. S.P.A.) avente ad oggetto la medesima vicenda e le posizioni dei colleghi dell' definito con sentenza di questo Tribunale n. 306/2025 in data 16.4.2025. Con nota Pt_1 in data odierna la cancelleria ha comunicato l'inesistenza di verbali di prove orali e la causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato.
Sul trasferimento. Il ricorrente, muovendo dalla qualificazione del trasferimento subito come sanzione disciplinare, ne deduce l'illegittimità sotto diversi profili: mancata affissione del codice disciplinare, violazione del diritto di difesa, insussistenza del fatto contestato, tardività della sanzione e sproporzionalità di quest'ultima rispetto al fatto. Contesta, poi, l'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. La società resistente, dal proprio canto, rappresenta che il trasferimento non è stato disposto per ragioni disciplinari ma a causa dello “sgradimento” manifestato dalla Stazione Appaltante (Asl di Viterbo) per avere l' abbandonato in data 8.7.2024, dalle ore 21:30 alle ore 22:00, il Pt_1 presidio di sorveglianza antincendio nella postazione Blocco C dell'ASL di Viterbo, presso il quale avrebbe dovuto essere di turno. Dalla documentazione in atti emerge che dal procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente dalla società datrice di lavoro con contestazione dell'11.7.2024, ricevuta dall'Andreoli il 18.7.2024, non è derivata l'applicazione di una sanzione disciplinare. Risulta, al contrario, che l' in data 12.7.2024 (prt. 57352) ha ordinato alla resistente “l'immediato allontanamento Parte_4 dalla ASL di Viterbo dei suddetti operatori, e del responsabile di cantiere, con riserva di provvedere alle sanzioni previste come da capitolato Regionale” in quanto “in data 08/07/2024 gli operatori (…) Parte_1 venivano sorpresi nel Blocco A3 senza autorizzazione e soprattutto abbandonando le proprie postazioni di lavoro mettendo a rischio l'efficienza del Servizio di Vigilanza Antincendio(..)”. Successivamente, con raccomandata del 7.8.2024, ricevuta dal lavoratore il 22.8.2024, la società ha comunicato al ricorrente il trasferimento “a seguito di sgradimento da parte dell'Ente ASL Viterbo (VT)”. Nel Capitolato Tecnico di regolazione dei rapporti tra l'ASL e l'appaltatore del “servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” è, infatti, Part contenuta la seguente clausola: “è fatta salva la facoltà della quindi dell'Azienda Sanitaria, n.d.r.) di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che pe motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione dei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza
o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consono all'ambiente di lavoro”(art. 6.1). Dagli anzidetti documenti emerge che il trasferimento del lavoratore dall'Asl di Viterbo al Policlinico Umberto I di Roma è avvenuto a seguito dell'attivazione da parte della prima della c.d. clausola di gradimento contenuta nel Capitolato Tecnico citato, sicché il provvedimento datoriale è qualificabile come trasferimento per incompatibilità aziendale, riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (così, ex multis, Cass. n. 27226/2018; Cass. n. 177861/2002). Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto nell'ambito di una fattispecie analoga a quella in esame la Suprema Corte ha inoltre affermato che: “il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente” (Cass. n. 12029/2020). In tema si è inoltre sottolineato che il trasferimento fondato sullo “sgradimento” per ragioni oggettive e non arbitrarie da parte del commettente, oltre ad essere legittimo, costituisce altresì l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa (in tal senso Corte d'Appello Reggio Calabria n. 90/2023). Venendo al caso di specie è pacifico che il ricorrente il giorno 8.7.2024 abbia abbandonato dalle ore 21:30 alle ore 22:00 la propria postazione di lavoro presso il Blocco C dell'ospedale Belcolle di Viterbo, senza preventiva comunicazione e senza autorizzazione, recandosi in un'altra area dell'Ospedale (Blocco A3). Il fatto posto dall' a fondamento dello “sgradimento”, Parte_4 pertanto, si fonda su ragioni oggettive e non arbitrarie. Il trasferimento risulta pertanto legittimo in quanto giustificato da una obiettiva ragione organizzativa ex art. 2103 c.c. costituita dal venir meno del gradimento dell' Controparte_5 nei confronti del lavoratore e nella conseguente impossibilità per la so ricorrente nella medesima unità produttiva, rimanendo, tuttavia, obbligata a garantire il corretto svolgimento del servizio. Appare utile sottolineare, inoltre, che trattandosi di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2103 c.c., la legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro in relazione al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa prescinde dalla colpa del lavoratore, risultando quindi superfluo un accertamento sulle ragioni dell'allontanamento dalla postazione di lavoro, essendo il sindacato del giudice limitato alla verifica della reale sussistenza della ragione tecnica, organizzativa e produttiva, nonché del nesso di causalità tra la medesima e il provvedimento datoriale. Per tale ragione la prova testi articolata dal ricorrente volta a dimostrare le ragioni dell'allontanamento (capitolo 2 del ricorso) è stata ritenuta inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere.
Sulla decurtazione delle ferie. Dai documenti in atti risulta che il ricorrente è stato collocato in ferie dall'8.7.2024 (data di allontanamento dall'ospedale Belcolle di Viterbo) fino al 3.9.2024 (data di presentazione da parte dell' delle dimissioni per giusta causa). Pt_1
In merito si rileva innanzitutto che, come desumibile dalla contestazione disciplinare (doc. 5 del ricorso), il ricorrente non è stato collocato in ferie per motivi disciplinari ma per impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa in ragione dell'attivazione da parte della
[...]
della clausola di c.d. sgradimento. Parte_4 In tale contesto la società resistente si è trovata a dover gestire una situazione complessa: da un lato era necessario trovare un nuovo cantiere in cui poter assegnare il lavoratore, dall'altro, occorreva affrontare la gestione della sua posizione lavorativa, divenuta temporaneamente incompatibile con le esigenze aziendali. La decisione della di collocare in ferie l si era resa necessaria in ragione CP_2 Pt_1 dell'assenza di una ne alternativa che rend ssibile avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente. La collocazione in ferie del lavoratore aveva quindi trovato origine nella impossibilità per le parti di fornire e ricevere la prestazione lavorativa rispondeva ad una necessità gestionale pratica, finalizzata a individuare un nuovo cantiere ove ricollocare utilmente l Pt_1 e allo stesso tempo, a evitare un'interruzione definitiva del rapporto lavorativo. La società, tra l'altro, ha gestito la suddetta situazione in tempi congrui (30 giorni) se si considera che il ricorrente è stato collocato in ferie l'8.7.2024 e la comunicazione di trasferimento è datata 7.8.2024. La circostanza per cui la raccomandata con la comunicazione di trasferimento sia stata ricevuta dall' il 22.8.2024 non può certamente essere imputabile al datore di lavoro, Pt_1 trattandosi di un ritardo nella consegna attribuibile esclusivamente al servizio postale. Nel predetto periodo il ricorrente non aveva fornito alcuna prestazione lavorativa e non aveva quindi maturato alcun diritto alla retribuzione. Ne deriva la legittimità della decurtazione delle ferie operata a partire dall'8.7.2024.
Sulle dimissioni per giusta causa. Il ricorrente sostiene di aver presentato in data 3.9.2024 le proprie dimissioni a causa delle molteplici violazioni commesse dal datore di lavoro, le quali avrebbero irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario e giustificato il recesso immediato dal contratto di lavoro ex art. 2119 c.c. Rivendica, pertanto, la restituzione dell'indennità di mancato preavviso trattenuta dalla società resistente e decurtata dalle spettanze di fine rapporto. Sul punto va premesso che l'art. 2119 c.c., I comma, prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. Il lavoratore, pertanto, può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso solo in presenza di una giusta causa che renda intollerabile, anche solo temporaneamente, la prosecuzione del rapporto. Affinché possa dirsi integrata una giusta causa di recesso è necessario che l'inadempimento datoriale si configuri come una violazione radicale e sostanziale degli obblighi contrattuali tale da precludere la prosecuzione del rapporto anche per un periodo limitato. L'art. 2119 c.c. fornisce una nozione generica di giusta causa che la giurisprudenza ha di volta in volta individuato in diverse fattispecie che nel complesso vanno a minare il rapporto di lavoro, tanto da impedirne ogni tipo di prosecuzione. A titolo esemplificativo possono essere annoverate: il mancato pagamento della retribuzione;
l'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell'azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 Codice civile (Corte di Cassazione, n. 1074/1999) ecc... Ciò premesso, nel caso di specie, sebbene sia stato avviato un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, tale procedimento non ha mai avuto alcun esito sanzionatorio. L'assenza di sanzioni, così come la mancata adozione di qualsiasi altra misura correttiva, dimostra come non vi siano stati gravi comportamenti aziendali tali da giustificare le dimissioni da parte del lavoratore. La società resistente, come già ampiamente argomentato, non ha adottato alcuna misura disciplinare nei confronti del lavoratore ma ha dovuto attenersi a una decisione della Stazione Appaltante, la quale, esercitando il suo diritto di applicare la clausola di sgradimento, ha disposto l'allontanamento del lavoratore dal cantiere di Viterbo. Ne deriva l'impossibilità di qualificare le dimissioni presentate dal ricorrente come dimissioni per giusta causa. Le stesse vanno invece qualificate come dimissioni volontarie, prive di giustificazione che esoneri il lavoratore dall'obbligo di preavviso. Di conseguenza, la società resistente ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso non può essere accolto. Non si ravvisano, invece, gli estremi per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Controparte_3 e per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1854/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ANGELO MATTEO per la parte ricorrente e dell'Avv. COMPAGNONE DANIELE per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1854 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...] (C.F.) residente in [...], CAP 01100
- (VT), rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo D'Angelo (C.F. = ) e C.F._2 Cristiano Schiada (C.F. = ) del foro di Viterbo, elettivamente domiciliato C.F._3 presso lo studio dell'avv. erbo al viale A. Diaz, n. 19, CAP 01100 - (VT), in virtù di procura speciale da considerarsi ex art. 83 c.p.c. apposta in calce al ricorso, i quali chiedono di ricevere le comunicazioni di rito agli indirizzi pec e Email_1 Email_2
[...] RICORRENTE E C.F. e P. IVA = ), Controparte_3 P.IVA_1
143/B-C, in per inistratore Delegato e rappresentante legale pro tempore Ing. (C.F. = ), Controparte_4 C.F._4 rappresentata e difesa, anche disgiunta ra su fil la medesima busta telematica (doc. a, procura alle liti sottoscritta e autenticata), dagli avv.ti Daniele Compagnone (C.F. = ) del Foro di Gorizia e Nicola Galluzzi (C.F. = C.F._5
), del Foro di Bari, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente C.F._6
Studio degli stessi, sito in Udine, via Vittorio Veneto n. 31 (fax 0481 549927 / PEC ); Email_3
RESISTENTE OGGETTO: dimissioni. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.11.2024 a adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver a attività lavorativa dal 23.10.2019 al 3.8.2024, in qualità di operaio addetto alla sorveglianza antincendio, alle dipendenze di CP_2 azienda con numerosi appalti sull'intero territorio nazionale in tema di sorveglianza a che, tra le sue mansioni, vi era anche quella di sorveglianza della struttura con il preciso ordine di chiamata “dell'Agente del servizio di Vigilanza delle forze di PS o Carabinieri in caso di intrusione di soggetti malintenzionati e potenzialmente pericolosi per la sicurezza della struttura”; che agli addetti alla sicurezza antincendio era concesso l'uso di una stanza accessibile a tutti che si trovava al blocco C, piano 0; che, in data 8.7.2024, veniva allontanato verbalmente dal posto di lavoro su espresso ordine del proprio datore con sospensione poiché si era assentano dalla propria postazione lavorativa dalle ore 21:30 alle ore 22:00; che il 18.7.2024 l'azienda formalizzava il predetto indebito, nulla riferendo riguardo alla sospensione comminata;
che il 22.7.2024 offriva le proprie giustificazioni ex art. 7 L. n. 300/1970 rappresentando la mancata affissione del codice disciplinare e, in ogni caso, che l'allontanamento era avvenuto in quanto il lavoratore aveva “udito un forte rumore provenire dal “Nuovo Blocco Ala Nuova” – locale ospedaliero deserto e non ancora in uso (..)”; che in quell'occasione erano presenti tre colleghi;
che il 20.8.2024, data di rilascio del cedolino paga riferito al mese di luglio 2024, apprendeva che durante la sospensione dal lavoro gli venivano scalate le ferie, sicché la sospensione cautelare veniva di fatto ad atteggiarsi come una sanzione;
che le giustificazioni Cont offerte dal lavoratore rimanevano prive di riscontro;
che, in data 22.8.2024, la inoltrava
“Comunicazione di trasferimento a seguito di sgradimento da parte dell'Ente ASL Viterbo (VT)” per la condotta tenuta l'8.7.2024; che con la predetta comunicazione veniva trasferito ad altro appalto in Roma presso il Policlinico Umberto I e comandato in ferie;
che in data 2.9.2024 trasmetteva telematicamente le proprie dimissioni per giusta causa con effetto dal giorno successivo, accompagnata da nota scritta in cui rappresentava le motivazioni delle dimissioni;
che con Cont telegramma datato 3.9.2024 la contestava le dimissioni del lavoratore;
che dall'ultimo cedolino paga emesso in occasione della cessazione del rapporto di lavoro era stata decurtata l'indennità di mancato preavviso per € 1.803,24 in luogo dell'opportuna corresponsione. Ciò posto in fatto, in diritto deduceva la nullità delle sanzioni disciplinari comminate (trasferimento e decurtazione delle ferie) per mancata affissione del codice disciplinare, violazione del diritto di difesa, insussistenza del fatto contestato, sproporzione delle sanzioni rispetto al fatto, tardività della sanzione, mancanza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento e diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso illegittimamente trattenuta dalla società convenuta. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale: Accertare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate nei confronti del Sig. e voglia dichiararle nulle. Per l'effetto, voglia Parte_1 Cont riconoscere il grave inadempimento della che giustifica le dimissioni per giusta causa presentate. Così condannando la resistente alla corresponsio a somma di € 6.526,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria
o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed esborsi della presente procedura”. si è costituita in giudizio contestando le deduzioni Controparte_3
La società resistente deduceva che il ricorrente era stato assunto in data 22.10.2019 con contratto di apprendistato professionalizzante, a tempo indeterminato, con inziale inquadramento nel livello G e con la qualifica di Sorvegliante Antincendio, in applicazione del CCNL Settore Sorveglianza Antincendio – ANISA;
che, diversamente da quanto riferito dal ricorrente, quest'ultimo non era tenuto, né era autorizzato, a procedere alla chiamata dell'agente del servizio di vigilanza o delle Forze dell'Ordine in caso di intrusione da parte di soggetti malintenzionati o potenzialmente pericolosi in quanto le attività affidategli erano esclusivamente inerenti alla sorveglianza antincendio, alla tutela dei beni e alla gestione delle emergenze interne di natura tecnica, senza alcun coinvolgimento nella gestione della sicurezza pubblica o nei rapporti diretti con le Autorità; che il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa esclusivamente presso i presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, presso la quale la società resistente era incaricata, in forza di appalto, dei servizi di vigilanza antincendio;
che, a seguito del rinnovo a favore della nell'affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso la CP_2 Committente vvenuto nel 2022, l ra tenuto a operare sulla base delle attività Pt_1 richieste dal c.d. Capitolato Tecnico volto a regolare i rapporti tra le committenti e il futuro affidatario;
che, nell'ambito delle nuove e diverse mansioni richieste al ricorrente, non vi era più l'obbligo di “chiamata dell'Agente del servizio di vigilanza delle forze di PS o Carabinieri”; che all'interno del Capitolato vi era una c.d. clausola di sgradimento in forza della quale “è fatta salva la facoltà della Part (quindi dell'Azienda Sanitaria, n.d.r.) di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che eri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione dei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consono all'ambiente di lavoro”; che, in data 8.7.2024, alle ore 21:30, il ricorrente lasciava il presidio di sorveglianza antincendio nella postazione “Blocco C” dell'ASL di Viterbo senza preventivamente informare alcuno, rientrando in postazione alle ore 22:00; che, nella stessa notte, assieme ad altri tre operatori, era stato poi sorpreso nel “Blocco A”, un'area non di propria competenza;
che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Appalto provvedeva immediatamente a richiedere e ottenere l'allontanamento immediato del ricorrente, assieme agli altri operatori;
che dunque veniva avviato dalla società un procedimento disciplinare;
che, il 12.7.2024 la Stazione Appaltante invocava il “rispetto del capitolato prestazionale del contratto d'appalto”, rimarcando che il ricorrente, assieme ad altri, era stato “sorpres(o) nel Blocco A3 senza autorizzazione e soprattutto abbandonando le proprie postazioni mettendo a rischio l'efficienza del Servizio di Vigilanza Antincendio”, chiedendo ancora una volta l' “allontanamento dalla ASL di Viterbo” degli operatori coinvolti e del responsabile di Cantiere, “con riserva di provvedere alle sanzioni previste come da capitolato ; che venivano aperte due diverse procedure, il procedimento disciplinare, di diretta Parte_3 competenza della società resistente e l'attivazione della clausola di sgradimento, ad opera della Stazione Appaltante;
che, per quanto concerne il procedimento disciplinare, la società, lette le giustificazioni del lavoratore, decideva di non procedere oltre;
che restava invece in piedi lo sgradimento espresso dalla Stazione Appaltante, senza che la società appaltatrice avesse un qualsivoglia potere alla luce della fondatezza delle mancanze per come ammesse dal ricorrente;
che, in attesa di individuare una nuova allocazione, provvedeva a collocare in ferie l' che, Pt_1 non essendovi altri cantieri presso la città di Viterbo o nei territori limitrofi, né necessità di ulteriore personale in altri appalti contigui, non restava che comunicare il trasferimento presso il più vicino cantiere di Roma, Policlinico Umberto I;
che la società invitava il ricorrente a prendere servizio entro il 30° giorno dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, ponendolo fino a quel momento in ferie;
che il collocamento in ferie si era reso necessario per consentire al lavoratore, mentre non svolgeva alcuna attività lavorativa, di poter ricevere comunque emolumenti economici. Tanto esposto in fatto, in diritto deduceva la natura non disciplinare del trasferimento, fondato su oggettive ragioni tecniche e organizzative, rappresentante dallo sgradimento manifestato dalla Stazione Appaltante in ragione dell'abbandono da parte del ricorrente del proprio presidio, in assenza di autorizzazione e senza previa informazione dei referenti;
relativamente alla decurtazione delle ferie, rappresentava che la decisione di comandare in ferie il lavoratore era dipesa, da un lato, dall'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa presso l'Ospedale di Viterbo in ragione dello sgradimento manifestato dalla committente e, dall'altro, dalla necessità di individuare un luogo di lavoro e di attendere la decisione del ricorrente di prendere servizio nel nuovo cantiere, non rappresentando pertanto una sanzione disciplinare atipica. Infine, quanto alle dimissioni rassegnate dal ricorrente, deduceva la qualificazione delle stesse come volontarie e prive di giustificazioni che esonerino il lavoratore dall'obbligo di preavviso. Concludeva quindi chiedendo: “In via principale Rigettarsi le domande svolte dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso Spese di lite integralmente rifuse. Condannare il ricorrente ex art. 96 c.p.c. alla luce della temerarietà del giudizio e della complessiva condotta processuale serbata”. La causa è istruita con prove documentali. È stata anche disposta l'acquisizione dei verbali di prova relativi al proc. rubricato al n. RG 1352/2025 ( c./ Gruppo Servizi Persona_1
Associati – SPA - G.S.A. S.P.A.) avente ad oggetto la medesima vicenda e le posizioni dei colleghi dell' definito con sentenza di questo Tribunale n. 306/2025 in data 16.4.2025. Con nota Pt_1 in data odierna la cancelleria ha comunicato l'inesistenza di verbali di prove orali e la causa è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato.
Sul trasferimento. Il ricorrente, muovendo dalla qualificazione del trasferimento subito come sanzione disciplinare, ne deduce l'illegittimità sotto diversi profili: mancata affissione del codice disciplinare, violazione del diritto di difesa, insussistenza del fatto contestato, tardività della sanzione e sproporzionalità di quest'ultima rispetto al fatto. Contesta, poi, l'esistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. La società resistente, dal proprio canto, rappresenta che il trasferimento non è stato disposto per ragioni disciplinari ma a causa dello “sgradimento” manifestato dalla Stazione Appaltante (Asl di Viterbo) per avere l' abbandonato in data 8.7.2024, dalle ore 21:30 alle ore 22:00, il Pt_1 presidio di sorveglianza antincendio nella postazione Blocco C dell'ASL di Viterbo, presso il quale avrebbe dovuto essere di turno. Dalla documentazione in atti emerge che dal procedimento disciplinare avviato nei confronti del ricorrente dalla società datrice di lavoro con contestazione dell'11.7.2024, ricevuta dall'Andreoli il 18.7.2024, non è derivata l'applicazione di una sanzione disciplinare. Risulta, al contrario, che l' in data 12.7.2024 (prt. 57352) ha ordinato alla resistente “l'immediato allontanamento Parte_4 dalla ASL di Viterbo dei suddetti operatori, e del responsabile di cantiere, con riserva di provvedere alle sanzioni previste come da capitolato Regionale” in quanto “in data 08/07/2024 gli operatori (…) Parte_1 venivano sorpresi nel Blocco A3 senza autorizzazione e soprattutto abbandonando le proprie postazioni di lavoro mettendo a rischio l'efficienza del Servizio di Vigilanza Antincendio(..)”. Successivamente, con raccomandata del 7.8.2024, ricevuta dal lavoratore il 22.8.2024, la società ha comunicato al ricorrente il trasferimento “a seguito di sgradimento da parte dell'Ente ASL Viterbo (VT)”. Nel Capitolato Tecnico di regolazione dei rapporti tra l'ASL e l'appaltatore del “servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” è, infatti, Part contenuta la seguente clausola: “è fatta salva la facoltà della quindi dell'Azienda Sanitaria, n.d.r.) di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di personale che pe motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione dei dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza
o abbiano tenuto un comportamento, un decoro, un'educazione non consono all'ambiente di lavoro”(art. 6.1). Dagli anzidetti documenti emerge che il trasferimento del lavoratore dall'Asl di Viterbo al Policlinico Umberto I di Roma è avvenuto a seguito dell'attivazione da parte della prima della c.d. clausola di gradimento contenuta nel Capitolato Tecnico citato, sicché il provvedimento datoriale è qualificabile come trasferimento per incompatibilità aziendale, riconducibile alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (così, ex multis, Cass. n. 27226/2018; Cass. n. 177861/2002). Con specifico riferimento alla clausola di gradimento in un contratto di appalto nell'ambito di una fattispecie analoga a quella in esame la Suprema Corte ha inoltre affermato che: “il venir meno del gradimento delle autorità militari competenti, quale verificatosi nella specie, si traduce in una obiettiva ragione di tipo organizzativo, e di conseguenza in un presupposto di legittimità ex art. 2103 cod. civ. del provvedimento di trasferimento, non potendo l'impresa appaltatrice ulteriormente avvalersi, nella stessa unità produttiva, della prestazione del dipendente non più gradito e, tuttavia, rimanendo contrattualmente obbligata ad assicurare i livelli di servizio già in precedenza concordati con il committente” (Cass. n. 12029/2020). In tema si è inoltre sottolineato che il trasferimento fondato sullo “sgradimento” per ragioni oggettive e non arbitrarie da parte del commettente, oltre ad essere legittimo, costituisce altresì l'extrema ratio onde evitare la risoluzione del contratto per impossibilità oggettiva della prestazione lavorativa (in tal senso Corte d'Appello Reggio Calabria n. 90/2023). Venendo al caso di specie è pacifico che il ricorrente il giorno 8.7.2024 abbia abbandonato dalle ore 21:30 alle ore 22:00 la propria postazione di lavoro presso il Blocco C dell'ospedale Belcolle di Viterbo, senza preventiva comunicazione e senza autorizzazione, recandosi in un'altra area dell'Ospedale (Blocco A3). Il fatto posto dall' a fondamento dello “sgradimento”, Parte_4 pertanto, si fonda su ragioni oggettive e non arbitrarie. Il trasferimento risulta pertanto legittimo in quanto giustificato da una obiettiva ragione organizzativa ex art. 2103 c.c. costituita dal venir meno del gradimento dell' Controparte_5 nei confronti del lavoratore e nella conseguente impossibilità per la so ricorrente nella medesima unità produttiva, rimanendo, tuttavia, obbligata a garantire il corretto svolgimento del servizio. Appare utile sottolineare, inoltre, che trattandosi di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art. 2103 c.c., la legittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro in relazione al luogo di esecuzione della prestazione lavorativa prescinde dalla colpa del lavoratore, risultando quindi superfluo un accertamento sulle ragioni dell'allontanamento dalla postazione di lavoro, essendo il sindacato del giudice limitato alla verifica della reale sussistenza della ragione tecnica, organizzativa e produttiva, nonché del nesso di causalità tra la medesima e il provvedimento datoriale. Per tale ragione la prova testi articolata dal ricorrente volta a dimostrare le ragioni dell'allontanamento (capitolo 2 del ricorso) è stata ritenuta inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere.
Sulla decurtazione delle ferie. Dai documenti in atti risulta che il ricorrente è stato collocato in ferie dall'8.7.2024 (data di allontanamento dall'ospedale Belcolle di Viterbo) fino al 3.9.2024 (data di presentazione da parte dell' delle dimissioni per giusta causa). Pt_1
In merito si rileva innanzitutto che, come desumibile dalla contestazione disciplinare (doc. 5 del ricorso), il ricorrente non è stato collocato in ferie per motivi disciplinari ma per impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa in ragione dell'attivazione da parte della
[...]
della clausola di c.d. sgradimento. Parte_4 In tale contesto la società resistente si è trovata a dover gestire una situazione complessa: da un lato era necessario trovare un nuovo cantiere in cui poter assegnare il lavoratore, dall'altro, occorreva affrontare la gestione della sua posizione lavorativa, divenuta temporaneamente incompatibile con le esigenze aziendali. La decisione della di collocare in ferie l si era resa necessaria in ragione CP_2 Pt_1 dell'assenza di una ne alternativa che rend ssibile avvalersi della prestazione lavorativa del ricorrente. La collocazione in ferie del lavoratore aveva quindi trovato origine nella impossibilità per le parti di fornire e ricevere la prestazione lavorativa rispondeva ad una necessità gestionale pratica, finalizzata a individuare un nuovo cantiere ove ricollocare utilmente l Pt_1 e allo stesso tempo, a evitare un'interruzione definitiva del rapporto lavorativo. La società, tra l'altro, ha gestito la suddetta situazione in tempi congrui (30 giorni) se si considera che il ricorrente è stato collocato in ferie l'8.7.2024 e la comunicazione di trasferimento è datata 7.8.2024. La circostanza per cui la raccomandata con la comunicazione di trasferimento sia stata ricevuta dall' il 22.8.2024 non può certamente essere imputabile al datore di lavoro, Pt_1 trattandosi di un ritardo nella consegna attribuibile esclusivamente al servizio postale. Nel predetto periodo il ricorrente non aveva fornito alcuna prestazione lavorativa e non aveva quindi maturato alcun diritto alla retribuzione. Ne deriva la legittimità della decurtazione delle ferie operata a partire dall'8.7.2024.
Sulle dimissioni per giusta causa. Il ricorrente sostiene di aver presentato in data 3.9.2024 le proprie dimissioni a causa delle molteplici violazioni commesse dal datore di lavoro, le quali avrebbero irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario e giustificato il recesso immediato dal contratto di lavoro ex art. 2119 c.c. Rivendica, pertanto, la restituzione dell'indennità di mancato preavviso trattenuta dalla società resistente e decurtata dalle spettanze di fine rapporto. Sul punto va premesso che l'art. 2119 c.c., I comma, prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. Il lavoratore, pertanto, può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso solo in presenza di una giusta causa che renda intollerabile, anche solo temporaneamente, la prosecuzione del rapporto. Affinché possa dirsi integrata una giusta causa di recesso è necessario che l'inadempimento datoriale si configuri come una violazione radicale e sostanziale degli obblighi contrattuali tale da precludere la prosecuzione del rapporto anche per un periodo limitato. L'art. 2119 c.c. fornisce una nozione generica di giusta causa che la giurisprudenza ha di volta in volta individuato in diverse fattispecie che nel complesso vanno a minare il rapporto di lavoro, tanto da impedirne ogni tipo di prosecuzione. A titolo esemplificativo possono essere annoverate: il mancato pagamento della retribuzione;
l'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone fisiche o giuridiche dell'azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall'art. 2103 Codice civile (Corte di Cassazione, n. 1074/1999) ecc... Ciò premesso, nel caso di specie, sebbene sia stato avviato un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro, tale procedimento non ha mai avuto alcun esito sanzionatorio. L'assenza di sanzioni, così come la mancata adozione di qualsiasi altra misura correttiva, dimostra come non vi siano stati gravi comportamenti aziendali tali da giustificare le dimissioni da parte del lavoratore. La società resistente, come già ampiamente argomentato, non ha adottato alcuna misura disciplinare nei confronti del lavoratore ma ha dovuto attenersi a una decisione della Stazione Appaltante, la quale, esercitando il suo diritto di applicare la clausola di sgradimento, ha disposto l'allontanamento del lavoratore dal cantiere di Viterbo. Ne deriva l'impossibilità di qualificare le dimissioni presentate dal ricorrente come dimissioni per giusta causa. Le stesse vanno invece qualificate come dimissioni volontarie, prive di giustificazione che esoneri il lavoratore dall'obbligo di preavviso. Di conseguenza, la società resistente ha correttamente trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso non può essere accolto. Non si ravvisano, invece, gli estremi per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] liquidate in € 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Controparte_3 e per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO