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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2661/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Cavaria con Premezzo presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Claudio Marelli e Laura Paladino, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio in data 14/03/2023 come segue:
Affidare la minore nata a Massa il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 Pt_1
pagina 1 di 3 ; Pt_1
Consentire al padre soltanto visite protette alla figlia minore ed in particolare Controparte_1 Per_1
consentire al padre di vedere la figlia minore soltanto in spazio assistito Controparte_1 Per_1
predisposto dai servizi sociali del Comune di Casorate Sempione ed in presenza costante degli stessi
Assistenti sociali del Comune di Casorate Sempione.
Confermare invece le altre condizioni già disposte ed in particolare l'obbligo per il padre CP_1
di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il 10 di ogni
[...] Per_1 mese, l'importo di Euro 150,00 = mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede disporsi, sulle circostanze indicate in premessa del ricorso da 10 a 16, anche mediante la produzione di apposita relazione scritta, l'audizione dei Servizi Sociali di Casorate Sempione e si chiede altresì che venga sentita la Dott.ssa dell'Associazione SiCura con sede legale in Via Tes_1
Cadore n.6, Gallarate (VA), la quale ha seguito il percorso psicologico della signora Parte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica del decreto reso il 14/03/2023 da questo
Tribunale nel senso di trasformare il regime di affidamento della minore (di anni 3) da condiviso Per_1
a esclusivo è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico che il sia sottoposto ad un procedimento penale avanti il Tribunale di CP_1
Massa per maltrattamenti nei confronti della che lo stesso abbia precedenti per il medesimo Pt_1
reato e che egli sia attualmente agli arresti domiciliari;
non risulta neppure controverso che egli non abbia rispettato il suo obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando la somma pattuita nel 2023 nonostante il suo importo contenuto e che egli abbia frapposto ostacoli a firmare i moduli per il ritiro della figlia dalla scuola, come è stato riferito anche dai Servizi Sociali, i quali hanno consigliato una limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre per le questioni in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relative al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
Devono confermarsi le restanti disposizioni del decreto, in quanto tuttora idonee a perseguire l'interesse primario della minore e adeguate alla condizione reddituale delle parti, rimasta invariata. pagina 2 di 3 In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica del decreto del 14/03/2023, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relative al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
2) Conferma per il resto le disposizioni del decreto;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
3000, oltre il contributo unificato se dovuto e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2661/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Cavaria con Premezzo presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Claudio Marelli e Laura Paladino, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio in data 14/03/2023 come segue:
Affidare la minore nata a Massa il [...], in [...] esclusiva alla madre Persona_1 Pt_1
pagina 1 di 3 ; Pt_1
Consentire al padre soltanto visite protette alla figlia minore ed in particolare Controparte_1 Per_1
consentire al padre di vedere la figlia minore soltanto in spazio assistito Controparte_1 Per_1
predisposto dai servizi sociali del Comune di Casorate Sempione ed in presenza costante degli stessi
Assistenti sociali del Comune di Casorate Sempione.
Confermare invece le altre condizioni già disposte ed in particolare l'obbligo per il padre CP_1
di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore entro il 10 di ogni
[...] Per_1 mese, l'importo di Euro 150,00 = mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede disporsi, sulle circostanze indicate in premessa del ricorso da 10 a 16, anche mediante la produzione di apposita relazione scritta, l'audizione dei Servizi Sociali di Casorate Sempione e si chiede altresì che venga sentita la Dott.ssa dell'Associazione SiCura con sede legale in Via Tes_1
Cadore n.6, Gallarate (VA), la quale ha seguito il percorso psicologico della signora Parte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente diretta a conseguire la modifica del decreto reso il 14/03/2023 da questo
Tribunale nel senso di trasformare il regime di affidamento della minore (di anni 3) da condiviso Per_1
a esclusivo è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico che il sia sottoposto ad un procedimento penale avanti il Tribunale di CP_1
Massa per maltrattamenti nei confronti della che lo stesso abbia precedenti per il medesimo Pt_1
reato e che egli sia attualmente agli arresti domiciliari;
non risulta neppure controverso che egli non abbia rispettato il suo obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando la somma pattuita nel 2023 nonostante il suo importo contenuto e che egli abbia frapposto ostacoli a firmare i moduli per il ritiro della figlia dalla scuola, come è stato riferito anche dai Servizi Sociali, i quali hanno consigliato una limitazione della responsabilità genitoriale del padre.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre per le questioni in materia Per_1
scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relative al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
Devono confermarsi le restanti disposizioni del decreto, in quanto tuttora idonee a perseguire l'interesse primario della minore e adeguate alla condizione reddituale delle parti, rimasta invariata. pagina 2 di 3 In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) In parziale modifica del decreto del 14/03/2023, dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre per le questioni in materia scolastica, sanitaria, ludico-sportiva, educativa e relative al rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio;
2) Conferma per il resto le disposizioni del decreto;
3) Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
3000, oltre il contributo unificato se dovuto e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3