TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 258 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. BIANCHI ANNA, presso il cui Parte_1 C.F._1
Studio ha eletto domicilio e
, c.f. , con l'avv. FEDERICA BINI, presso il Parte_2 C.F._2 cui Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.03.2025, Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 03.07.2021 in Prato- trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2021
Parte II, Serie A, atto n. 32- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio è nato, in data 27.04.2022, il figlio;
Per_1
(2) che i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni;
(3) che la comunione 1 spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in Prato, Via Santa Gonda 57/h, di proprietà del padre della signora
viene assegnata, con quanto la arreda, a quest'ultima, che qui continuerà a vivere con il Pt_2 figlio. Il sig. che ha già lasciato la casa coniugale, ritirerà dalla stessa i soli pochi effetti Parte_1 personali ivi rimasti.
3) Il figlio minore sarà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori se pur con sua Per_1 collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, presso la quale avrà pure residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il figlio trascorrerà con il padre i fine settimana alterni, dall'uscita dall'asilo del venerdì Per_1 fino alla domenica alle ore 18:00, quando verrà riaccompagnato presso la sua abitazione.Durante le settimane in cui passerà il week end con la mamma, il padre lo terrà con sé il mercoledì ed il Per_1 giovedì, riprendendolo dall'asilo e ivi riaccompagnandolo il mattino successivo. Durante le settimane in cui passerà il week end con il padre, questi lo terrà con sé il solo mercoledì, sempre Per_1 riprendendolo dall'asilo e riaccompagnandovelo il mattino successivo.
5) Durante il periodo estivo, starà con il padre una settimana consecutiva nel mese di agosto, Per_1 da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. In ipotesi di mancato accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che sarà la settimana che comprende . Parte_3
6) Nel periodo natalizio, verrà seguito lo stesso regime settimanale ordinario ma trascorrerà, Per_1 ogni anno, la Vigilia di Natale con il padre che lo riaccompagnerà a casa alle 23.00 e con la madre il giorno di Natale. trascorrerà il 31 sera ed il Capodanno con la madre, mentre l'Epifania col Per_1 padre, e così alternando di anno in anno.
7) Nel periodo pasquale, verrà seguito lo stesso regime settimanale ma trascorrerà la Pasqua Per_1 col padre e la Pasquetta con la madre, alternando di anno in anno.
8) Il sig. verserà alla signora entro il giorno cinque del mese, a decorrere dal mese Parte_1 Pt_2 di marzo 2025, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di €.350,00 Per_1
2 (trecentocinquanta/00.=) mensili, soggetta ad adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate della sig.ra Pt_2
9) Il sig. acconsente affinché sia la signora a percepire in via Parte_1 Parte_2 esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
a tal fine autorizza sin d'ora e si impegna
a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la signora provveda a Parte_2 richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico che verranno riconosciute in favore del figlio . Per_1
10) Graveranno su entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, in conformità al Protocollo approvato e vigente presso il Tribunale di Prato, che i ricorrenti dichiarano di aver letto e di accettare.
11) I coniugi, entrambi titolari di redditi propri, rinunciano espressamente a qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
12) I genitori si rilasciano reciprocamente il consenso ad ottenere un documento valido per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
13) Le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione saranno integralmente compensate fra le parti.”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1
madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse del minore ad
3 avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale dei genitori.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario celebrato in data 03.07.2021 in Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2021
Parte II, Serie A, atto n. 32;
Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in Prato, Via Santa Gonda 57/h, di proprietà del padre della signora viene assegnata, con quanto la arreda, a quest'ultima, che qui continuerà a Pt_2 vivere con il figlio. Il sig. che ha già lasciato la casa coniugale, ritirerà dalla stessa Parte_1
i soli pochi effetti personali ivi rimasti.
3) Il figlio minore sarà congiuntamente affidato ad entrambi i genitori se pur con Per_1 sua collocazione prevalente presso la madre, nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, presso la quale avrà pure residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello
4 stesso, mentre potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) Il figlio trascorrerà con il padre i fine settimana alternati, dall'uscita dall'asilo del Per_1 venerdì fino alla domenica alle ore 18:00, quando verrà riaccompagnato presso la sua abitazione. Durante le settimane in cui passerà il week end con la mamma, il padre Per_1
lo terrà con sé il mercoledì ed il giovedì, riprendendolo dall'asilo e ivi riaccompagnandolo il mattino successivo. Durante le settimane in cui passerà il week end con il padre, Per_1
questi lo terrà con sé il solo mercoledì, sempre riprendendolo dall'asilo e riaccompagnandolo il mattino successivo.
5) Durante il periodo estivo, starà con il padre una settimana consecutiva nel mese Per_1
di agosto, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. In ipotesi di mancato accordo, i genitori stabiliscono sin d'ora che sarà la settimana che comprende . Parte_3
6) Nel periodo natalizio, verrà seguito lo stesso regime settimanale ordinario ma Per_1
trascorrerà, ogni anno, la Vigilia di Natale con il padre che lo riaccompagnerà a casa alle
23.00 e con la madre il giorno di Natale. trascorrerà il 31 sera ed il Capodanno con Per_1
la madre, mentre l'Epifania col padre, e così alternando di anno in anno.
7) Nel periodo pasquale, verrà seguito lo stesso regime settimanale ma trascorrerà Per_1
la Pasqua col padre e la Pasquetta con la madre, alternando di anno in anno.
8) Il sig. verserà alla signora entro il giorno cinque del mese, a decorrere Parte_1 Pt_2 dal mese di marzo 2025, quale contributo al mantenimento del figlio , la somma di Per_1
€.350,00 (trecentocinquanta/00.=) mensili, soggetta ad adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate della sig.ra Pt_2
9) Il sig. acconsente affinché sia la signora a percepire in Parte_1 Parte_2
via esclusiva l'assegno unico e universale per il figlio a carico;
a tal fine autorizza sin d'ora e si impegna a sottoscrivere quanto necessario all'incombente, affinché la signora Parte_2
provveda a richiedere e trattenere interamente le somme a titolo di assegno unico
[...]
che verranno riconosciute in favore del figlio . Per_1
10) Graveranno su entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie, in conformità al Protocollo approvato e vigente presso il Tribunale di Prato, che i ricorrenti dichiarano di aver letto e di accettare.
5 Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte
11) I coniugi, entrambi titolari di redditi propri, rinunciano espressamente a qualsiasi forma di reciproco mantenimento.
12) I genitori si rilasciano reciprocamente il consenso ad ottenere un documento valido per l'espatrio per sè stessi e per il figlio minore.
13) Le spese e competenze legali relative al presente giudizio di separazione saranno integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
6