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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile - Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 1418/2023 avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSO DA
, con l'avv. Concetta Di Pietro;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della
[...]
, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
Controparte_2
E CONTRO
in persona del direttore pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Alberto Giaconia;
resistenti
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292
20229001611717000, portante gli avvisi di addebito nn. 592 2013 0000 168355000 e
592 2015 0000 621185000, aventi ad oggetto contributi IVS - Lavoratori Autonomi, deducendone l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree. L'udienza del 19 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Cessata materia del contendere.
Ciò posto, va rilevato che l'ente di riscossione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, ha allegato l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito.
E invero, dall'esame degli estratti di ruolo allegati dal Controparte_4
risulta che ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per
[...] ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati dall'ente impositore, risultano azzerato.
In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelle esattoriali sopra indicate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Conclusioni e spese.
Tenuto conto della cessazione della materia del contendere e la finalità conciliativa dell'istituto, le spese di lite possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara per le ragioni esposte in parte motiva cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del processo.
Gela, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Gela
Sezione Civile - Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. R.G. 1418/2023 avente ad oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSO DA
, con l'avv. Concetta Di Pietro;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della
[...]
, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
Controparte_2
E CONTRO
in persona del direttore pro Controparte_3 tempore, con l'avv. Alberto Giaconia;
resistenti
*******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292
20229001611717000, portante gli avvisi di addebito nn. 592 2013 0000 168355000 e
592 2015 0000 621185000, aventi ad oggetto contributi IVS - Lavoratori Autonomi, deducendone l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree. L'udienza del 19 settembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Cessata materia del contendere.
Ciò posto, va rilevato che l'ente di riscossione, attraverso il deposito telematico degli estratti di ruolo aggiornati, ha allegato l'intervenuto sgravio degli avvisi di addebito.
E invero, dall'esame degli estratti di ruolo allegati dal Controparte_4
risulta che ciascuno dei carichi ivi elencati (comprensivi di interessi per
[...] ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), affidati dall'ente impositore, risultano azzerato.
In assenza di specifiche contestazioni sul punto delle restanti parti, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle cartelle esattoriali sopra indicate.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
3. Conclusioni e spese.
Tenuto conto della cessazione della materia del contendere e la finalità conciliativa dell'istituto, le spese di lite possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara per le ragioni esposte in parte motiva cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del processo.
Gela, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
2