Articolo 1 della Legge 20 aprile 1952, n. 413
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23 maggio 1952
Art. 1. Articolo unico.

Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119 , il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , e' ratificato.

Entrata in vigore il 23 maggio 1952