Art. 1. Articolo unico.
Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119 , il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , e' ratificato.
Salve le modifiche di cui alle leggi 14 giugno 1949, n. 322; 23 dicembre 1949, n. 950; e 28 dicembre 1950, n. 1119 , il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689 , e' ratificato.