Sentenza breve 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 11/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00093/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 93 del 2025, proposto da
Rc Resort S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villanova d'Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa immediata sospensione
- dell’ordinanza 4.11.2024 n. 86 a firma del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Villanova d’Asti avente ad oggetto “Ordinanza di rimozione di tutte le opere e strutture temporanee di cui alla c.i.l. del 12 aprile 2024 (prot. 5174) abusivamente mantenute in essere oltre la scadenza”;
- di ogni altro atto comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova d'Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con comunicazione di inizio lavori del 12.4.2024, ha comunicato l’installazione temporanea di opere stagionali (alcuni gazebo, strutture in travi e montanti in legno, prefabbricato a uso servizio igienico)
Stante la scadenza del periodo previsto per la permanenza di dette opere e constatata la mancata rimozione di detti manufatti (con la sola eccezione di uno dei quattro gazebi), il Comune di Villanova d’Asti, con ordinanza n. 86 del 4.11.2024, ha ingiunto la demolizione dei manufatti stessi, in quanto privi di titolo edilizio e contrastanti con non meglio precisate NTA del PRG.
Avverso tale provvedimento la società istante è insorta deducendo varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova d’Asti.
Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b ter) ed e quinquies) del d.p.r. n. 380/2001, trattandosi di opere funzionali alla protezione dagli agenti atmosferici e comunque riconducibili all’edilizia libera.
L’assunto è infondato.
I manufatti in questione sono di ragguardevoli dimensioni e di rilevante impatto, anche visivo, come si evince dalla relazione di sopralluogo del 19.10.2024 e dalle annesse fotografie (documento n. 8 depositato in giudizio dal Comune).
Da un lato non risulta soddisfatta l’esigenza del minimo impatto visivo prescritto dall’invocato comma b ter dell’art. 6 del d.p.r. n. 380/2001, dall’altro ai fini della valutazione dell’interferenza sul contesto di zona le opere devono essere valutate nel loro insieme, ed è indubbio che nel loro insieme l’impatto è notevole.
Nel caso in esame è stato installato un insieme di più gazebo e tettoie che, globalmente considerati, non sono ascrivibili all’edilizia libera. E’ infatti diversa l’interferenza sul territorio procurata dal singolo manufatto da quella proveniente da più manufatti contigui.
Valgono sul punto anche le considerazioni esposte nella trattazione della successiva doglianza.
La stagionalità dei manufatti in questione, dichiarata in sede di CIL e in sede di istanza di proroga del 11.10.2024, è inoltre contraddetta dalla loro persistenza sul territorio a tempo indefinito.
2. Con il secondo mezzo l’istante, nel dedurre la violazione degli artt. 3, 31, 35 e 44 del d.p.r. n. 380/2001, deduce che i gazebo in questione sono di modesta entità, sono aperti e costituiscono pertinenze del ristorante; aggiunge che sarebbe erroneo il richiamo all’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001, in quanto le opere de quibus insistono su area privata, e che le due strutture in legno ombreggianti rientrano nell’edilizia libera; secondo la ricorrente, inoltre, il servizio igienico costituirebbe manutenzione straordinaria soggetta a s.c.i.a..
Il motivo non è condivisibile.
Trattasi di manufatti stabilmente installati, che nel loro insieme concretano un forte impatto sul territorio (come si evince dalle dimensioni riportate nella relazione di sopralluogo, dalla relativa documentazione fotografica e dalla planimetria annessa alla C.I.L.).
Le numerose opere realizzate - che possono essere pienamente apprezzate attraverso l'esame della documentazione fotografica depositata in giudizio e della planimetria allegata alla C.I.L. - fanno evidentemente parte di un unico intervento di sistemazione dell'area contigua al ristorante e risultano tra loro collegate poiché tutte a servizio del ristorante stesso.
Pertanto l'effettivo impatto edilizio e urbanistico deve essere valutato mediante un apprezzamento globale dei singoli interventi; e in questa prospettiva è di palmare evidenza che gli stessi non possono ritenersi privi di rilevanza edilizia posto che per numero, tipologia e dimensioni complessive alterano in modo assai significativo l’assetto della zona. Tale valutazione si estende anche al servizio igienico, che nel caso di specie è stato realizzato esternamente all’edificio principale e costituisce un autonomo volume, talché non può essere legittimato nemmeno dall’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001.
Né potrebbe deporre in senso contrario un’intrinseca natura precaria delle opere, mancante nel caso di specie in quanto la stessa non può essere valutata solo sulla base delle caratteristiche costruttive dei singoli manufatti e dei materiali utilizzati, bensì tenendo conto della loro destinazione al soddisfacimento di esigenze contingibili e transitorie; quando i manufatti non sono destinati ad un uso circoscritto e al soddisfacimento di esigenze del tutto temporanee, come nel caso in esame, gli stessi assumono infatti natura permanente, a prescindere dalla loro eventuale precarietà costruttiva.
Nemmeno depone in senso contrario l’asserita natura pertinenziale dei manufatti in questione rispetto all’edificio principale adibito a ristorante, giacché in ambito edilizio e urbanistico la nozione di pertinenza assume un'accezione più restrittiva di quella civilistica, intendendosi per "pertinenze" unicamente opere di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonee ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio.
Irrilevante è il contestato richiamo all’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001, in quanto le argomentazioni addotte a sostegno della gravata ordinanza e il richiamo all’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 danno contezza della ragione su cui si sorregge il provvedimento, costituita dalla mancanza del permesso di costruire.
3. La terza censura si incentra sulla mancanza, incertezza, indeterminatezza e genericità della motivazione, laddove l’impugnato provvedimento evidenzia il contrasto con le NTA del PRG senza ulteriore specificazione.
La doglianza non ha pregio.
La mancanza del titolo edilizio è sufficiente a sorreggere la legittimità della gravata ordinanza, talché il riferimento al contrasto con le NTA, espresso nell’atto impugnato, anche se fosse illegittimo per genericità, non potrebbe da sé solo invalidare l’ordine di rimozione.
4. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO