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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. GIGLIO RAFFAELE , ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 76 FAGNANO CASTELLO
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO Controparte_1
RAFFAELE, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in VIA VENETO, 205 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato il 04.10.2022, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso in data 20.06.2022 nel proc. nr. 1932/2022 e notificatogli in data 17 agosto 2022 che gli ha intimato il pagamento della somma di € 17.351,82, oltre interessi come da ricorso, nonché spese del monitorio, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto in forza di un rapporto intrattenuto con la poi passato a sofferenza e ceduto alla P_ ricorrente . Controparte_1
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, l'opponente ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva della ricorrente non avendo la stessa dato prova della avvenuta cessione del pagina 1 di 4 credito;
la carenza di prova in merito al dedotto debito, non avendo tra l'altro mai intrattenuto rapporti con P_
2. Si costituiva in giudizio la contestando la opposizione, rilevando Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni proposte. Deduceva in proposito: che aveva fornito prova della sua legittimazione attiva e della esistenza del credito sin dalla fase monitoria. Produceva il fascicolo di parte del procedimento monitorio.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito riportati.
4.1 Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass.
Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.
Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 2 di 4 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine, per come dedotto dalla ingiungente e per come emergente dalla documentazione prodotta, da un contratto di finanziamento con cessione del quinto, originariamente sottoscritto con Finecobank spa, n. 23549 concesso con contratto del
24.06.2005.
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria in forza alle operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che parte opposta, sin dalla fase monitoria la parte ricorrente aveva prodotto la seguente documentazione afferente le operazioni di cartolarizzazione: visura camerale
; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 78 del 03.07.2021; CP_1 certificazione notarile-estratto del contratto di cessione;
estratto lista crediti ceduti;
Lettera di cessione inviata da al debitore;
estratto certificato ex art. 50 TUB sottoscritto da CP_1 P_
Tanto sul presupposto narrato di una operazione di cartolarizzazione effettuata in data 21.06.2021 concluso tra e . P_ CP_1
A seguito della specifica contestazione operata con l'atto di opposizione al D.I., la opposta, con la comparsa di costituzione in giudizio, produceva, oltre ai ricordati documenti contenuti nel fascicolo monitorio, una costituzione in mora inviata all dalla con cui la stessa richiedeva Parte_1 P_ il pagamento di quanto rinveniente dal saldo scaduto di un contratto di Cessione del Quinto dello stipendio n. CQ00000005828535 Ndg 3494969 (doc. 5) oltre che il richiamato contratto n. 23549 già prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
In disparte la circostanza che la mancata produzione del contratto relativo alla dedotta operazione di cartolarizzazione non consente di verificare il contenuto dello stesso (essendo stato prodotto solo, in allegato alla certificazione notarile, un estratto dello stesso da cui sono state omissate le pagine da 3 a
73, presumibilmente contenenti i dettagli della operazione e quindi gli elementi utili alla identificazione, anche, della tipologia di rapporti ceduti) non può sottacersi come sia stata omessa la allegazione, in termini fattuali prima ancora che probatori, delle vicende afferenti una eventuale titolarità in capo alla del rapporto che si sosterebbe poi essere stato ceduto a P_ CP_1
Tale lacuna non veniva colmata neppure a fronte del rilievo operato dal precedente istruttore nella ordinanza del 10.07.2023 con cui veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà
e in ci testualmente si legge che veniva ritenuta, allo stato, “la non manifesta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, non avendo
[...]
nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da né allegato, né Controparte_1 Controparte_3 fornito la prova delle modalità con cui tale ultima società sarebbe divenuta titolare del credito asseritamente derivante dal contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta stipulato da con nella qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_4
senza considerare la discordanza sussistente fra il numero del contratto posto a Controparte_5 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (n. 23549) e quello riportato nell'estratto conto e nella lista crediti ceduti (NDG: 0000000034949692 RAPPORTO: 15828535).
pagina 3 di 4 Rilevato pertanto che non risulta comprovata né la titolarità in capo a della posizione ceduta, P_ ne deriva quindi che non risulta verificabile neppure né relativa cessione a , che in ogni caso CP_1 non sarebbe neppure idonea a obliterare la prova della precedente cessione.
Nel nostro caso, peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non fornisce indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).
Non soccorre neppure la invocata circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata all delle avvenute cessioni non recando, come detto, elementi idonei a fornire la prova della Parte_1 titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Appare infatti evidente che potrebbe ritenersi configurata una cessione comunicata da o da P_ solo qualora risultasse documentata la loro titolarità in forza delle precedenti cessioni, come CP_1 detto, non documentate nonostante la specifica contestazione operata dall'opponente nell'atto introduttivo.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono, come detto, attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 - devono essere liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 (€
460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, se applicabili, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso in data 20.06.2022 dal Tribunale di Cosenza;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle competenze di giudizio, che liquida in 145,50,00 per esborsi ed € 2.540,00 per competenza oltre rimborso forf. spese gen. 15%,
IVA e CPA se dovute con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. GIGLIO RAFFAELE.
Cosenza, 25/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3674/2022 promossa da:
, assistito dall'avv. GIGLIO RAFFAELE , ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio sito in VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 76 FAGNANO CASTELLO
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO Controparte_1
RAFFAELE, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in VIA VENETO, 205 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione notificato il 04.10.2022, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso in data 20.06.2022 nel proc. nr. 1932/2022 e notificatogli in data 17 agosto 2022 che gli ha intimato il pagamento della somma di € 17.351,82, oltre interessi come da ricorso, nonché spese del monitorio, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto in forza di un rapporto intrattenuto con la poi passato a sofferenza e ceduto alla P_ ricorrente . Controparte_1
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, l'opponente ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva della ricorrente non avendo la stessa dato prova della avvenuta cessione del pagina 1 di 4 credito;
la carenza di prova in merito al dedotto debito, non avendo tra l'altro mai intrattenuto rapporti con P_
2. Si costituiva in giudizio la contestando la opposizione, rilevando Controparte_1
l'infondatezza delle eccezioni proposte. Deduceva in proposito: che aveva fornito prova della sua legittimazione attiva e della esistenza del credito sin dalla fase monitoria. Produceva il fascicolo di parte del procedimento monitorio.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito riportati.
4.1 Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto
(Cass. S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass.
Civ., Sez. III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass.
Civ., sez. I, 22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al pagina 2 di 4 cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III - 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine, per come dedotto dalla ingiungente e per come emergente dalla documentazione prodotta, da un contratto di finanziamento con cessione del quinto, originariamente sottoscritto con Finecobank spa, n. 23549 concesso con contratto del
24.06.2005.
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria in forza alle operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che parte opposta, sin dalla fase monitoria la parte ricorrente aveva prodotto la seguente documentazione afferente le operazioni di cartolarizzazione: visura camerale
; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 78 del 03.07.2021; CP_1 certificazione notarile-estratto del contratto di cessione;
estratto lista crediti ceduti;
Lettera di cessione inviata da al debitore;
estratto certificato ex art. 50 TUB sottoscritto da CP_1 P_
Tanto sul presupposto narrato di una operazione di cartolarizzazione effettuata in data 21.06.2021 concluso tra e . P_ CP_1
A seguito della specifica contestazione operata con l'atto di opposizione al D.I., la opposta, con la comparsa di costituzione in giudizio, produceva, oltre ai ricordati documenti contenuti nel fascicolo monitorio, una costituzione in mora inviata all dalla con cui la stessa richiedeva Parte_1 P_ il pagamento di quanto rinveniente dal saldo scaduto di un contratto di Cessione del Quinto dello stipendio n. CQ00000005828535 Ndg 3494969 (doc. 5) oltre che il richiamato contratto n. 23549 già prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
In disparte la circostanza che la mancata produzione del contratto relativo alla dedotta operazione di cartolarizzazione non consente di verificare il contenuto dello stesso (essendo stato prodotto solo, in allegato alla certificazione notarile, un estratto dello stesso da cui sono state omissate le pagine da 3 a
73, presumibilmente contenenti i dettagli della operazione e quindi gli elementi utili alla identificazione, anche, della tipologia di rapporti ceduti) non può sottacersi come sia stata omessa la allegazione, in termini fattuali prima ancora che probatori, delle vicende afferenti una eventuale titolarità in capo alla del rapporto che si sosterebbe poi essere stato ceduto a P_ CP_1
Tale lacuna non veniva colmata neppure a fronte del rilievo operato dal precedente istruttore nella ordinanza del 10.07.2023 con cui veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà
e in ci testualmente si legge che veniva ritenuta, allo stato, “la non manifesta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, non avendo
[...]
nella qualità di cessionaria dei crediti vantati da né allegato, né Controparte_1 Controparte_3 fornito la prova delle modalità con cui tale ultima società sarebbe divenuta titolare del credito asseritamente derivante dal contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta stipulato da con nella qualità di mandataria di Parte_1 Controparte_4
senza considerare la discordanza sussistente fra il numero del contratto posto a Controparte_5 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (n. 23549) e quello riportato nell'estratto conto e nella lista crediti ceduti (NDG: 0000000034949692 RAPPORTO: 15828535).
pagina 3 di 4 Rilevato pertanto che non risulta comprovata né la titolarità in capo a della posizione ceduta, P_ ne deriva quindi che non risulta verificabile neppure né relativa cessione a , che in ogni caso CP_1 non sarebbe neppure idonea a obliterare la prova della precedente cessione.
Nel nostro caso, peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale è stata data notizia dell'avvenuta operazione di cartolarizzazione, non fornisce indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780).
Non soccorre neppure la invocata circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata all delle avvenute cessioni non recando, come detto, elementi idonei a fornire la prova della Parte_1 titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Appare infatti evidente che potrebbe ritenersi configurata una cessione comunicata da o da P_ solo qualora risultasse documentata la loro titolarità in forza delle precedenti cessioni, come CP_1 detto, non documentate nonostante la specifica contestazione operata dall'opponente nell'atto introduttivo.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono, come detto, attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 - devono essere liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 (€
460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria e € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, se applicabili, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di essere anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso in data 20.06.2022 dal Tribunale di Cosenza;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle competenze di giudizio, che liquida in 145,50,00 per esborsi ed € 2.540,00 per competenza oltre rimborso forf. spese gen. 15%,
IVA e CPA se dovute con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. GIGLIO RAFFAELE.
Cosenza, 25/04/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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