Articolo 2 della Legge 8 novembre 1982, n. 821
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 novembre 1982
Art. 2.
E' prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 .
Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall' articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 , al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, singoli o associati.
Entrata in vigore il 12 novembre 1982