CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
STAGNO MICHELE, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
OL Spa - 04222030233
elettivamente domiciliato presso Vicolo Volto Cittadella 4 37100 Verona VR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7723091240016674 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento n. 7723091240016674 del 7.06.2024 per Tari 2024 di euro
35..492,00 notificato il 17.07.2024 (doc. 1).
Rappresentava che OL aveva iniziato a notificare avvisi di pagamento TARI intestati alla Ricorrente_1 dal 2017; che la causa per Tari 2017/2018 era terminata con la sentenza emessa dalla CGT di I grado Verona n. 388/2019 passata in giudicato con la quale la Corte aveva accolto il ricorso;
che OL aveva poi emesso avvisi per il periodo 2017/2019 annullati in autotutela, salvo poi riemettere avviso per lo stesso periodo.
Rappresentava che la causa relativi a detti avvisi si era conclusa con la sentenza n. 207/2023 che ha annullato i nuovi avvisi per Tari 2017, 2018 e 2019 e ha rigettato con riferimento al 2021; che erano stati notificati gli avvisi di pagamento per Tari 2020, 2021, 2022, 2023, a loro volta impugnati e sub judice;
che con l'avviso impugnato OL aveva applicato il tributo, interamente, sia per quota fissa sia per quota variabile, con riferimento alla Tari 2024. A parere della ricorrente ciò non era condivisibile.
Lamentava la violazione dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013 e art. 21 reg. tari, la mancata riduzione della quota variabile e la violazione del principio della buona fede.
Rappresentava che Ricorrente_1 “per quanto risulterà dai documenti che saranno versati in atti unitamente allo scambio di email con il gestore, vanta diritto alla applicazione dello istituto rubricato afferente la riduzione della quota variabile avendo avviato a recupero i predetti rifiuti e non avendo recato alcun danno al gestore che infatti di detti rifiuti non si è dovuto occupare”.
Aggiungeva che “per quanto riguarda la “buona fede” a fondamento dei rapporto tra fisco e contribuente si rimanda parimenti ai predetti documenti”.
“Per quanto riguarda le spese di lite Ricorr._1, pur avendo ragione di credere di essere nel giusto e di aver agito in buona fede sostanzialmente dimostrando il diritto vantato, propone la compensazione – anche nell'ottica di giungere ad un accordo nelle more del processo”
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“disporsi l'annullamento parziale dell'atto gravato essendo solo dovuta la quota fissa e parte della variabile nella misura prevista dal citato art. 21 e, al fine, disporsi che il Pagina 9 di 9 ricalcoli il dovuto emettendo, occorrendo nuovo avviso in sostituzione di quello gravato. Con compensazione delle spese di lite”. La resistente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto la ricorrente non ha allegato nulla quanto ai documenti e nemmeno non li ha prodotti.
La ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nulla deve essere disposto sulle spese, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMICO ERNESTO, Presidente
STAGNO MICHELE, Relatore
RUSSO CARMINE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
OL Spa - 04222030233
elettivamente domiciliato presso Vicolo Volto Cittadella 4 37100 Verona VR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7723091240016674 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di pagamento n. 7723091240016674 del 7.06.2024 per Tari 2024 di euro
35..492,00 notificato il 17.07.2024 (doc. 1).
Rappresentava che OL aveva iniziato a notificare avvisi di pagamento TARI intestati alla Ricorrente_1 dal 2017; che la causa per Tari 2017/2018 era terminata con la sentenza emessa dalla CGT di I grado Verona n. 388/2019 passata in giudicato con la quale la Corte aveva accolto il ricorso;
che OL aveva poi emesso avvisi per il periodo 2017/2019 annullati in autotutela, salvo poi riemettere avviso per lo stesso periodo.
Rappresentava che la causa relativi a detti avvisi si era conclusa con la sentenza n. 207/2023 che ha annullato i nuovi avvisi per Tari 2017, 2018 e 2019 e ha rigettato con riferimento al 2021; che erano stati notificati gli avvisi di pagamento per Tari 2020, 2021, 2022, 2023, a loro volta impugnati e sub judice;
che con l'avviso impugnato OL aveva applicato il tributo, interamente, sia per quota fissa sia per quota variabile, con riferimento alla Tari 2024. A parere della ricorrente ciò non era condivisibile.
Lamentava la violazione dell'art. 1 comma 649 l. 147/2013 e art. 21 reg. tari, la mancata riduzione della quota variabile e la violazione del principio della buona fede.
Rappresentava che Ricorrente_1 “per quanto risulterà dai documenti che saranno versati in atti unitamente allo scambio di email con il gestore, vanta diritto alla applicazione dello istituto rubricato afferente la riduzione della quota variabile avendo avviato a recupero i predetti rifiuti e non avendo recato alcun danno al gestore che infatti di detti rifiuti non si è dovuto occupare”.
Aggiungeva che “per quanto riguarda la “buona fede” a fondamento dei rapporto tra fisco e contribuente si rimanda parimenti ai predetti documenti”.
“Per quanto riguarda le spese di lite Ricorr._1, pur avendo ragione di credere di essere nel giusto e di aver agito in buona fede sostanzialmente dimostrando il diritto vantato, propone la compensazione – anche nell'ottica di giungere ad un accordo nelle more del processo”
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“disporsi l'annullamento parziale dell'atto gravato essendo solo dovuta la quota fissa e parte della variabile nella misura prevista dal citato art. 21 e, al fine, disporsi che il Pagina 9 di 9 ricalcoli il dovuto emettendo, occorrendo nuovo avviso in sostituzione di quello gravato. Con compensazione delle spese di lite”. La resistente non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto la ricorrente non ha allegato nulla quanto ai documenti e nemmeno non li ha prodotti.
La ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Nulla deve essere disposto sulle spese, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla sulle spese.