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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
NN EL, LA
VADALA' PAOLO GIUSEPPE SABIN, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0008372 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con cui l'AdE rideterminava il classamento e la rendita proposti dalla parte in relazione all'unità immobiliare sita in Dati_catastali_1. La rendita proposta dalla ricorrente ammontava ad € 3.721,72 a fronte di quella preesistente di € 3.584,21, mentre l'Ufficio la rideterminava in € 9.190,00.
La parte riteneva eccessiva la rettifica, alla luce dello stato dell'immobile, della vetustà e della situazione di mercato.
Riteneva illegittima la procedura seguita dall'Ufficio con procedimento indiretto attraverso l'approccio di costo, prevedendo l'art.1, comma 21, L.28/12/2015 n. 208, che “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità…..”.
Produceva perizia di stima da cui emergeva una rendita catastale di € 5.394,00.
L'AdE si costituiva confermando la legittimità dell'accertamento.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso debba essere parzialemnte accolto.
L'AdE avrebbe certamente dovuto procedere all'accertamento con stima diretta, ai sensi dell'art.1, comma
21, L. 28.12.2015 n. 208. Il successivo ricalcolo della rendita, sulla scorta del canone di locazione, che avrebbe portato alla determinazione di una rendita addirittura superiore, non giustifica la procedura seguita.
Tra l'altro l'Uffico non ha tenuto in adeguata considerazione la probabilità che l'immobile resti sfitto.
Comunque dalla documentazione in atti, compresa la relazione di stima del Dr. Nominativo_1, si evince che il valore attribuito all'area è eccessivo, sia perchè non è il minimo proposto dal Prontuario, sia per la superficie ritenuta pertinenziale al fabbricato. Occorre altresì considerare che le modifiche apportate all'immobile, e non contestate dall'Ufficio, sono interne, marginali e non giustificano la sproporzione tra la rendita catastale precedente e quella rideterminata in sede di accertamento. In ultimo non può essere trascurata quella che è la situazione attuale del mercato immobiliare che influisce a determinare il valore dell'immobile, che dovrebbe essere pertanto deprezzato non semplicemente in funzione della vetustà, come proposto dall'AdE. Oggi il valore di mercato degli immobili è generalmente inferiore al costo di costruzione e questo va tenuto in debita considerazione.
Si deve pertanto concludere con la rideterminazione della rendita catastale, in via equitativa, ad € 6.000,00
e conseguentemente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e ridetermina la rendita catastale in euro 6.000.
Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO MICHELE, Presidente
NN EL, LA
VADALA' PAOLO GIUSEPPE SABIN, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 214/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PG0008372 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 527/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale con cui l'AdE rideterminava il classamento e la rendita proposti dalla parte in relazione all'unità immobiliare sita in Dati_catastali_1. La rendita proposta dalla ricorrente ammontava ad € 3.721,72 a fronte di quella preesistente di € 3.584,21, mentre l'Ufficio la rideterminava in € 9.190,00.
La parte riteneva eccessiva la rettifica, alla luce dello stato dell'immobile, della vetustà e della situazione di mercato.
Riteneva illegittima la procedura seguita dall'Ufficio con procedimento indiretto attraverso l'approccio di costo, prevedendo l'art.1, comma 21, L.28/12/2015 n. 208, che “A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità…..”.
Produceva perizia di stima da cui emergeva una rendita catastale di € 5.394,00.
L'AdE si costituiva confermando la legittimità dell'accertamento.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso debba essere parzialemnte accolto.
L'AdE avrebbe certamente dovuto procedere all'accertamento con stima diretta, ai sensi dell'art.1, comma
21, L. 28.12.2015 n. 208. Il successivo ricalcolo della rendita, sulla scorta del canone di locazione, che avrebbe portato alla determinazione di una rendita addirittura superiore, non giustifica la procedura seguita.
Tra l'altro l'Uffico non ha tenuto in adeguata considerazione la probabilità che l'immobile resti sfitto.
Comunque dalla documentazione in atti, compresa la relazione di stima del Dr. Nominativo_1, si evince che il valore attribuito all'area è eccessivo, sia perchè non è il minimo proposto dal Prontuario, sia per la superficie ritenuta pertinenziale al fabbricato. Occorre altresì considerare che le modifiche apportate all'immobile, e non contestate dall'Ufficio, sono interne, marginali e non giustificano la sproporzione tra la rendita catastale precedente e quella rideterminata in sede di accertamento. In ultimo non può essere trascurata quella che è la situazione attuale del mercato immobiliare che influisce a determinare il valore dell'immobile, che dovrebbe essere pertanto deprezzato non semplicemente in funzione della vetustà, come proposto dall'AdE. Oggi il valore di mercato degli immobili è generalmente inferiore al costo di costruzione e questo va tenuto in debita considerazione.
Si deve pertanto concludere con la rideterminazione della rendita catastale, in via equitativa, ad € 6.000,00
e conseguentemente compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e ridetermina la rendita catastale in euro 6.000.
Spese compensate.