TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 5162/2021 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
AVV. (CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da sè stessa, domiciliata come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'
[...] P.IVA_1
avv. Angelo Bonito, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.10.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini e art 190 cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza n.
1015/2021 del Giudice di Pace di Nola, depositata il 16.03.2019 e non notificata, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 363/19 concesso all'odierna appellante dal Giudice di Pace
di Nola (Na), per l'importo di €. 190,52 - oltre interessi come in domanda e spese di procedura, presuntivamente vantato nei confronti della appellata Compagnia Assicurativa in conseguenza dell'asserito mancato pagamento da parte di quest'ultima della detta somma,
corrispondente alla voce dell'IVA inerente il compenso professionale nell'ambito della transazione relativa al procedimento pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola, R.G. 8317/2017, giudizio volto al risarcimento dei danni riportati dal veicolo VOLKSWAGEN Tiguan tg.
DT135VX, di proprietà della società , a seguito del Controparte_2
sinistro avvenuto il 26.06.2015, in Eboli (SA) alla Via Chiusa del Bosco.
Si costituiva in giudizio l'appellata compagnia assicurativa, impugnando e contestando i motivi di gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 339 c.p.c. 2 comma, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
dell'atto di appello per violazione degli artt. 342, e 348-bis e segg. c.p.c. chiedendo, in subordine, il rigetto dello stesso per la sua infondatezza,
con conseguente conferma della sentenza di primo grado, evidenziando la correttezza del ragionamento condotto dal giudice di prime cure.
L'odierna appellante si doleva dell'erronea interpretazione ed applicazione del metodo dell'inversione contabile IVA cd. reverse charge,
con ciò censurando la pronuncia impugnata con la quale il primo
Giudice avrebbe erroneamente applicato la suddetta normativa al caso di specie.
In via preliminare, l'atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 339 co. 2 cpc essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza relative alla violazione dei principi regolatori della materia ovvero l'errata interpretazione ed applicazione alla fattispecie in questione del metodo dell'inversione contabile IVA cd. reverse charge, con conseguente violazione dell'art. 17, commi 5, 6, 7, 8 e 9, D.P.R. n.
633/1972, rubricato “debitore d'imposta” (cd.
Invero, la recente sentenza della Suprema Corte n. 34632/2022 ha stabilito che “… in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc.
civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015,
n. 15678; l'atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 e
348 bis c.p.c., pertanto l'impugnazione risulta ammissibile.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
Il referente normativo per l'inquadramento della fattispecie in esame è il cd. reverse charge disciplinato dall'art. 17, commi 5, 6, 7, 8 e 9, D.P.R. n.
633/1972, rubricato “debitore d'imposta” (cd. decreto IVA), che testualmente dispone: “In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l 'annotazione "inversione contabile ” e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all
'articolo 25. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8 -bis) e 8 -ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto è tenuto ad emettere fattura ai sensi del CP_3 comma 1 dell 'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo
I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) alle cessioni dì
apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 303 del 30 dicembre 1995; c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all 'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell
'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); [d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività
47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e
199- bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
nonché in base alla misura speciale de! meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE;
8. Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d - bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022. 9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione. delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199 -bis della direttiva
2006/112/CE”.
Analizzando la suddetta norma emerge come la stessa non possa essere applicata alla fattispecie per cui è causa, trovando il credito origine dalla transazione di un giudizio per risarcimento da sinistro stradale e non una vertenza afferente all'esercizio dell'attività d'impresa ovvero le ipotesi previste dal richiamato art. 17.
Invero, non ha titolo per esercitare la detrazione quale Controparte_2
imposta d'impresa (cfr. art. 19 del Dpr 633/1972), conseguentemente, non
è tenuta a versare l'imposta al suo difensore, in quanto non può
recuperare la somma versata: “Il soccombente, infatti esegue il pagamento dell'iva come costo del processo, nel senso che deve tenere indenne la controparte da ogni onere patrimoniale … Ciò nonostante tale principio trova unica deroga nelle ipotesi in cui la parte vittoriosa è soggetto passivo Iva e la vertenza riguarda l'esercizio della propria attività di impresa …” (Cass. Civ. n. 13659/2012).
La parte soccombente, è tenuta al rimborso dell'IVA corrisposta dalla controparte vittoriosa al proprio difensore, trattandosi di una spesa da questa sopportata e che non può, pertanto, essere esclusa dal novero di quelle recuperabili (Cass., sentenza 7551/2011), in virtù dell'atto di transazione del 04.07.2018, in cui la ha risarcito la società Parte_2
per i danni subiti al proprio veicolo a seguito del sinistro CP_2
avvenuto il 26.06.2015 in località Eboli (SA).
La Corte di Cassazione nel corso degli anni ha più volte ribadito il principio che “tra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma da questa dovuta al proprio difensore a titolo di rivalsa dell'IVA e di contributo per la
Cassa di Previdenza Forense, trattandosi di un onere accessorio che consegue in via generale al pagamento degli onorari, anche nel caso in cui manchi un'espressa domanda” (Cass. Civ. 20.12.1990 n. 12089 - Cass.
Civile sez. IV 01.04.1995 n. 3843 - Cass. Civile Sez. II 2.5.1996 n. 4023 -
Cass. Civile sez. I 21.04.1997 n. 3412 - Cass. Civile sez. II 04.03.1998 n. 2387
- Cass. Civile 01.02.2000 n. 1073 - Cass. Civile sez. II 5.2.2003 n. 1672).
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di prime cure impugnata, all'appellante andrà riconosciuta la somma di € 190,52, oltre interessi legali nonché spese e diritti della procedura monitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai criteri ex D.M. 37/2018.
P.Q.M
- accoglie l'appello proposto dall'avv. Parte_1
- per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 1015/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola, condanna la
[...]
quale incorporante Controparte_4 [...]
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento di € Controparte_5
190,52 in favore dell'Avv. oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo nonché spese e diritti della procedura monitoria;
-condanna la , Controparte_4
quale incorporante in persona del suo Controparte_5
l.r.p.t., al pagamento in favore dell'avv. delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di appello, liquidate in euro 64,50 per esborsi ed in euro 232,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfettario spese generali come per legge. Così deciso in Nola, lì 15.01.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura